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Tribunale penale federale 14.12.2020 RR.2020.133

December 14, 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·5,176 words·~26 min·4

Summary

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Full text

Sentenza del 14 dicembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Lucien W. Valloni,

Ricorrente contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Angola Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.133

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Fatti: A. In seguito alla trasmissione spontanea di informazioni del 18 settembre 2017 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), che aveva come oggetto relazioni bancarie riconducibili ad A. in Svizzera, e dopo aver aperto un procedimento penale nei suoi confronti, il 16 novembre 2017 le competenti autorità angolane hanno presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in data 16 giugno 2019, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 60 della legge 34/11 del 12 dicembre 2011), corruzione attiva e passiva (art. 37 e seg. della legge 3/14 del 10 febbraio 2014) e altri reati. In sostanza, i conti dell’indagato sarebbero in relazione con l’esercizio di attività corruttive e di riciclaggio connesse con le attività imprenditoriali internazionali del gruppo B. Tra il 2008 e il 2019 A. ha ricoperto diverse funzioni pubbliche in Angola, il guadagno provento della sua attività non giustificherebbe però le ingenti somme di denaro depositate sulle relazioni bancarie in Svizzera. In particolare, la relazione n. 1 intestata ad A. è stata alimentata, tra aprile e novembre 2015, da valori provenienti dalla relazione bancaria intestata a C. Inc. presso la banca D., di cui A. era avente diritto economico. Questa relazione bancaria è stata a sua volta alimentata, tra novembre 2011 e maggio 2014, con valori per un totale di USD 10'999'815.– da società riconducibili direttamente o indirettamente al gruppo B. Nel corso di varie inchieste penali è emerso che quest’ultimo si garantiva l’aggiudicazione di importanti appalti pubblici grazie alla costituzione di fondi neri, mediante i quali ricompensava con delle tangenti politici ed ex-direttori di società statali e parastatali nei Paesi in cui operava. I vertici delle predette società, d’intesa con la E. SA pagavano consapevolmente prezzi maggiorati per la fornitura di beni e servizi, sapendo che la differenza tra i costi effettivi e gli importi spesi veniva poi loro retrocessa. Il sistema messo in atto per la retrocessione era estremamente strutturato e coinvolgeva diverse società di sede e conti bancari in diversi Paesi. In altre parole, le relazioni riconducibili ad A. sarebbero collegate alle predette attività illecite contestate alla E. SA, in quanto destinatarie di accrediti in provenienza da fondi prevalentemente costituiti per compiere attività corruttive (v. act. 1.2). Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra gli altri, l’edizione della documentazione bancaria dall’apertura alla data della commissione rogatoria della relazione n. 1 intestata ad A. presso la banca D. (v. act. 1.25 e 1.29).

B. Con decisione del 4 novembre 2019, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda (v. act. 1.26), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità estera (v. act. 1.31).

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C. Con decisione incidentale dello stesso giorno, il MPC ha acquisito nell’incarto rogatoriale la documentazione afferente alla relazione n. 1 intestata ad A. presso la banca D. (già in possesso del MPC nell’ambito del procedimento interno SV.17.0279-SCA2) (v. act. 1.32).

D. Con decisione di chiusura del 30 aprile 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione di parte della documentazione afferente alla relazione n. 1 presso la banca D. (v. act. 1.2).

E. Il 3 giugno 2020, A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che il dispositivo n. 1 della decisione di chiusura venga annullato e che la domanda rogatoriale del 16 novembre 2017, unitamente al complemento del 16 giugno 2019, venga respinta. Il ricorrente domanda inoltre l’annullamento del dispositivo n. 2 della decisione di chiusura con conseguente restituzione dei documenti concernenti la relazione n. 1. In via subordinata egli chiede l’annullamento della decisione di chiusura con rinvio all’istanza precedente per una nuova decisione ai sensi dei considerandi (v. act. 1).

F. Con scritto del 20 luglio 2020, l’UFG ha comunicato a questa Corte di rinunciare a presentare una risposta nell’ambito della procedura in oggetto, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 11).

G. Con risposta del 31 luglio 2020, il MPC ha postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 12).

H. Con scritto del 6 agosto 2020, il ricorrente ha inoltrato copia di una sentenza spagnola che lo concerne, la quale confermerebbe la mancanza della punibilità in Angola dei fatti contestatigli in questo procedimento (v. act. 14).

I. Con replica del 24 agosto 2020, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 19), unitamente allo scritto del 6 agosto 2020 di cui sopra (lett. H), il ricorrente ha riconfermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 18).

J. Con scritto del 31 agosto 2020, trasmesso al ricorrente e all’UFG per conoscenza (v. act. 21), il MPC ha precisato di avere erroneamente indicato, nella sua risposta del 31 luglio 2020, che il ricorrente è imputato nel procedimento brasiliano al posto del procedimento angolano. Per il resto, egli si è riconfermato

- 4 nelle sue considerazioni esposte nella risposta in questione, precisando di non volere duplicare (v. act. 20).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.3 Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria angolana, applicabili alla fattispecie sono gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Angola il 28 settembre 2006 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale convenzione non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Il

- 5 ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione delle prescrizioni formali della domanda di assistenza e del suo complemento. La decisione di chiusura impugnata si fonderebbe su una rogatoria insufficiente, poiché tradotta unicamente in inglese, senza alcuna certificazione di conformità e senza una traduzione integrale degli allegati.

2.1 Secondo l’art. 46 n. 14 UNCAC, le richieste di assistenza giudiziaria reciproca sono da formulare per scritto e in una lingua accettata dallo Stato parte richiesto. Secondo l’art. 28 cpv. 5 AIMP, le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate.

2.2 L’obbligo di presentare la rogatoria in una lingua ufficiale secondo l’art. 28 cpv. 5 AIMP non mira solo a permettere allo Stato richiesto di decidere in merito alla domanda con piena cognizione di causa, ma anche e soprattutto a tutelare i diritti della persona sottoposta a un provvedimento coercitivo, affinché possa capire esattamente tutti i particolari e la portata della richiesta (sentenza del Tribunale federale 1A.248/2006 del 1° febbraio 2007 consid. 2.2). È vero che tale norma non è una semplice disposizione ordinatoria, tuttavia, la mancanza di una traduzione certificata in una lingua ufficiale non comporta automaticamente l’irricevibilità della richiesta di assistenza giudiziaria. In tal caso l’autorità rogata dovrebbe piuttosto esigerne il completamento ai sensi dell’art. 28 cpv. 6 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.240/1999 del 17 marzo 2000 consid. 2b). Secondo la giurisprudenza, la cooperazione internazionale può essere rifiutata solo nel caso in cui l’assenza di una traduzione non consenta all’autorità di trattare correttamente la richiesta, pregiudichi i diritti della persona perseguita o costituisca un comportamento abusivo da parte dell’Autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.56/2000 del 17 aprile 2000 consid. 2b).

2.3 In concreto, la domanda di assistenza, redatta in lingua portoghese e tradotta in inglese, ha potuto essere eseguita anche senza essere tradotta in una lingua ufficiale. Il ricorrente non sostiene, a questo proposito, di essere stato leso od ostacolato nella difesa dei suoi diritti. In particolare, dal suo curriculum vitae agli atti risultano una comprensione del portoghese e dell’inglese eccellenti (v. act. 1.34). Egli si limita infatti ad una contestazione puramente formale. Anche per quanto riguarda il suo patrocinatore, il quale in sede di replica ha lamentato di non conoscere il portoghese e per questo motivo di aver necessitato

- 6 di far tradurre la documentazione, ciò che avrebbe comportato una riduzione di tempo per la difesa e dunque una violazione dei diritti del ricorrente, da una consultazione del sito internet del suo studio, non vi è dubbio delle sue capacità di comprendere l’inglese (v. www.froriep.com/en). Non vi è dunque ragione di rifiutare la concessione dell’assistenza per la sola mancanza della traduzione della domanda rogatoriale in una lingua ufficiale nazionale.

3. Il ricorrente sostiene poi che l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di assistenza e nel suo complemento è insufficiente. Il MPC avrebbe a ragione chiesto il completamento della domanda all’autorità rogante, poiché quanto comunicato non sarebbe bastato per corrispondere l’assistenza. A suo dire il complemento rogatoriale non avrebbe però apportato gli elementi necessari a giustificare la concessione dell’assistenza. La semplice aggiunta da parte delle autorità angolane delle funzioni svolte dall’indagato tra il 2008 e il 2019 (periodo peraltro contestato dal ricorrente, il quale ritiene verosimile che così facendo le autorità estere abbiano voluto ottenere informazioni concernenti un periodo di tempo maggiore) e l’ipotizzato squilibrio tra i soldi presenti sui suoi conti e i ricavi quali funzionario pubblico non chiarirebbero sufficientemente la fattispecie. La rogatoria sarebbe piuttosto una fishing expedition.

3.1 L’art. 46 n. 15 UNCAC, l’art. 18 n. 14 della Convenzione contro la criminalità organizzata e l’art. 28 cpv. 2 e 3 AIMP unitamente all’art. 10 cpv. 2 OAIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b; 118 Ib 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (DTF 117 Ib 64 consid. 5c e rinvii). Lo Stato richiedente è semplicemente tenuto ad esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere di trovarsi in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5). In particolare, non è raro che le attività criminali, tra cui la corruzione, vengano scoperte attraverso i profitti realizzati, e a questo proposito è chiaramente necessaria l’assistenza reciproca (DTF 129 II 97 consid. 3.2). L’art. 46 n. 1 UNCAC e l’art. 18 n. 1 della Conven-

- 7 zione contro la criminalità organizzata sanciscono che gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini. In sostanza, le informazioni contenute nella domanda di assistenza giudiziaria sono sufficienti, quando consentono alle autorità svizzere di verificare la presenza di indizi di un reato per il quale si può concedere l’assistenza, se vi sono motivi di rifiuto o in che misura la domanda deve essere soddisfatta (DTF 132 II 81 consid. 2.1).

3.2 In concreto, la domanda di assistenza del 16 novembre 2017, oltre a riportare una trascrizione dei fatti comunicati mediante la trasmissione spontanea del 18 settembre 2017, contiene l’elenco dei reati per i quali il ricorrente è indagato in Angola e comunica le richieste di assistenza (v. act. 1.25). Con scritto del 24 maggio 2018, il MPC ha comunicato alle competenti autorità angolane che la rogatoria non adempiva i requisiti minimi necessari alla concessione dell’assistenza, ritendendo in particolare necessaria un’aggiunta all’esposto dei fatti che permettesse di stabilire un nesso tra i reati oggetto delle indagini estere, la richiesta di provvedimenti da intraprendere e i conti menzionati (v. act. 1.27). Nel complemento rogatoriale del 16 giugno 2019, le autorità angolane hanno specificato le cariche pubbliche ricoperte dall’indagato tra il 2008 e il 2019 e hanno ampliato la lista dei reati per i quali il ricorrente è accusato, evidenziando altresì come il reddito percepito in qualità di funzionario pubblico non giustificasse gli averi disponibili sui suoi conti (v. act. 1.29). Con decisione di entrata in materia del 4 novembre 2019, il MPC ha ritenuto la domanda di assistenza delle autorità angolane, unitamente al suo complemento, sufficiente dal punto di vista formale e materiale al fine di corrispondere l’assistenza (v. act. 1.31).

3.3 Ora, il ricorrente è indagato, fra gli altri reati, per corruzione attiva e passiva nonché per riciclaggio di denaro (v. supra fatti A). Secondo l'art. 46 n. 9 lett. b UNCAC, gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza prevista dal presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. In questo senso, l'art. 64 cpv. 1 AIMP prevede che, in caso di assistenza giudiziaria accessoria (ossia non legata all'estradizione), le misure coercitive procedurali possono essere applicate solo se l’esposto dei fatti, così come presentato nella richiesta, dimostra che l'atto perseguito all'estero presenta le caratteristiche oggettive di un reato penale secondo il diritto svizzero (cfr. anche la definizione di doppia incriminazione di cui all'art. 43 n. 2 UNCAC, che non differisce, nella misura in cui qui rilevante, da quella dell'AIMP). Secondo la giurisprudenza, non è necessario che la richiesta identifichi il reato presupposto del riciclaggio di denaro per verificare il requisito della doppia punibilità. In linea di principio, è sufficiente che siano presentate le operazioni finanziarie sospettate di costituire atti di riciclaggio; il luogo, il momento e le circostanze del reato presupposto non devono tuttavia ancora essere conosciuti in dettaglio (DTF 130 II 329 consid. 5.1 pag. 335; 129 II 97 consid. 3.2 pag. 99; sentenza del Tribunale federale

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1A.189/2006 del 7 febbraio 2007 consid. 2.5; ciascuna con riferimenti). Ciò corrisponde all'obbligo degli Stati parte dell'UNCAC di prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria possibile (art. 46 cpv. 1 UNCAC; cfr. anche l'art. 14 n. 5 UNCAC, secondo il quale gli Stati Parte si adoperano al fine di sviluppare e promuovere la cooperazione al fine di lottare contro il riciclaggio di denaro). Di conseguenza, per la concessione dell’assistenza giudiziaria una qualifica del reato presupposto non è necessaria, né secondo la legge dello Stato richiedente né secondo quella dello Stato richiesto (sentenza del Tribunale federale 1C_126/2014 del 16 maggio 2014 consid. 4.4). Secondo il Tribunale federale, non è del resto raro che un’attività criminale (corruzione, traffici diversi) sia scoperta proprio attraverso i profitti realizzati (DTF 129 II 97 consid. 3.2). Se tale attività ha una dimensione internazionale, è possibile che una domanda di assistenza giudiziaria presentata ad uno Stato toccato dai fatti oggetto d’indagine presenti un esposto dei fatti incompleto, che non può tuttavia condurre al rifiuto dell’assistenza, segnatamente alla luce dell’art. 46 n. 1 e 2 UNCAC (cfr. anche JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, pag. 241). Le motivazioni alla base di tale approccio sono analoghe a quelle sviluppate dal Tribunale federale per quanto riguarda la CRic (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2). Già nel preambolo della UNCAC viene del resto evocata la preoccupazione legata ai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro. Costituendo la corruzione sempre più un fenomeno transnazionale, la cooperazione internazionale risulta essenziale per prevenirla e stroncarla. Gli Stati Parte riconoscono la necessità di prevenire, individuare e scoraggiare in modo più efficace i trasferimenti internazionali di beni illecitamente acquisiti e di potenziare la loro collaborazione per il recupero dei beni. Al suo art. 14, la UNCAC elenca tutta una serie di misure che gli Stati Parte sono invitati ad adottare per prevenire il riciclaggio di denaro, misure che devono facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni anche a livello internazionale (v. JOSITSCH, op. cit., pag. 238). Giusta l’art. 46 n. 3 UNCAC, l’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente a tale articolo può essere richiesta, tra gli altri motivi, per identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori (lett. g), per identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine e per recuperare beni, conformemente alle disposizioni del capitolo V della Convenzione (lett. j e k). Il n. 7 della medesima norma prevede che i paragrafi 9-29 dello stesso articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca, come è il caso nella fattispecie. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi punti nel caso in cui facilitino la cooperazione. Pure di rilievo nella fattispecie è quanto previsto dal n. 9 della disposizione, ossia che uno Stato Parte, nel rispondere ad una richiesta di assistenza prevista dal presente articolo in assenza della doppia incriminazione, tiene conto dei fini della presente Conven-

- 9 zione, come esposti nell’art. 1. Quest’ultimo articolo prevede che la Convenzione ha per oggetto la promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo efficace (lett. a), nonché la promozione, l’agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale e dell’assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest’ultima, compreso il recupero di beni (lett. b). Tale volontà emerge anche dal n. 9 lett. c della Convenzione, secondo il quale ogni Stato Parte può prendere in considerazione l’adozione di misure che possono essere necessarie per consentirgli di fornire il più ampio campo di applicazione dell’assistenza ai sensi dell’articolo in assenza di doppia incriminazione. Anche per quanto riguarda la restituzione di beni, principio fondamentale della Convenzione, gli Stati Parte devono prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione ed assistenza (v. art. 51 UNCAC; JOSITSCH, op. cit., pag. 242 e 247 e seg.).

Nella fattispecie, l’autorità rogante non ha fornito elementi sul crimine a monte, ossia i presunti atti corruttivi. Basandosi su una trasmissione spontanea d’informazioni del MPC – strumento il cui uso è promosso dalla Convenzione (v. art. 46 n. 4; JOSITSCH, op. cit., pag. 248) – essa ha però indicato che sui vari conti segnalati dalle autorità elvetiche sono giunti considerevoli somme di denaro difficilmente conciliabili con l’attività lavorativa del ricorrente, il quale ha ricoperto svariate mansioni pubbliche per lo Stato angolano (v. act. 1.29, pag. 3). Ne consegue che l’esposto dei fatti rogatoriale è conforme alle esigenze della UNCAC e la domanda di assistenza non costituisce di certo, come sostenuto dal ricorrente, una ricerca indiscriminata di prove.

4. Il ricorrente ritiene non soddisfatto anche il requisito della doppia punibilità. A suo dire vi sarebbero seri dubbi riguardo alla punibilità dei comportamenti rimproveratigli in Angola. Innanzitutto, i versamenti avvenuti tra aprile e novembre 2015 sul conto oggetto della decisione impugnata non potrebbero adempiere la fattispecie di corruzione, poiché avvenuti su conti di cui lui è il detentore. Per quanto concerne poi la provenienza di detti valori, i versamenti avvenuti tra novembre 2011 e maggio 2014 sul conto della società C. Inc. non potrebbero essere ascritti al reato di corruzione, poiché detto reato, tra il 10 giungo 2003 e il 9 maggio 2014, non sarebbe stato punibile nel Paese rogante. Eventuali atti di riciclaggio successivi al maggio 2014 non entrerebbero in linea di conto, nella misura in cui mancherebbe il reato a monte. Inoltre, gli atti di corruzione e di riciclaggio, così come gli altri reati menzionati nel complemento rogatoriale, compiuti prima dell’11 novembre 2015 non sarebbero in ogni caso punibili grazie all’amnistia sancita dalla legge nr. 11/16 del 12 agosto 2016, la quale concederebbe il perdono a coloro che hanno commesso prima dell’11 novembre 2015 crimini per i quali è prevista una pena detentiva sino a 12 anni. Atti di riciclaggio successivi all’11 novembre 2015 non sarebbero punibili in relazione a comportamenti antecedenti a questa data per mancanza del reato a monte.

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A mente del ricorrente, le autorità angolane avrebbero assunto un comportamento abusivo chiedendo assistenza alle autorità svizzere nonostante l’assenza di punibilità degli atti corruttivi al momento dei fatti oggetto della rogatoria e considerata anche la presenza di un’amnistia. Oltretutto l’autorità estera non avrebbe fatto nulla per chiarire la situazione nonostante le richieste da parte dell’autorità rogata, ciò che ne accentuerebbe il comportamento abusivo. Un simile atteggiamento giustificherebbe dunque la verifica della punibilità della condotta contestata anche nel Paese rogante. Da ultimo, l’insorgente sottolinea anche la mancanza della punibilità in Svizzera. Avendo il MPC abbandonato il procedimento interno SV.17.0279, il cui esposto dei fatti sarebbe sostanzialmente uguale a quello del presente procedimento rogatoriale, poiché non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa nei confronti di A., sarebbe contraddittorio ammettere in questa procedura il sospetto di una condotta illecita in Svizzera.

4.1 Secondo l’art. 64 cpv. 1 AIMP, i provvedimenti coercitivi possono essere ordinati soltanto ove dall’esposizione dei fatti risulti che l’atto perseguito all’estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Fatti salvi casi di abuso manifesto, la punibilità secondo il diritto dello Stato richiedente non deve in linea di principio essere esaminata in applicazione dell’art. 64 cpv. 1 AIMP (decisione del Tribunale penale federale RR.2015.125 del 2 settembre 2015 consid. 4.6). Nell’ambito dell’esame della doppia punibilità, l’autorità svizzera competente per la domanda di assistenza giudiziaria in materia penale non deve pronunciarsi sulla correttezza dei fatti menzionati nella rogatoria, potendo unicamente stabilire se, così come sono stati presentati, essi costituiscono un reato. Tale autorità può scostarsi dai fatti descritti dallo Stato rogante solo in caso di errori, lacune o contraddizioni evidenti ed immediatamente accertabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

4.2 In concreto, agli atti è presente un parere giuridico datato 6 gennaio 2019 redatto da uno studio legale angolano e fornito dal ricorrente, secondo il quale il reato di corruzione (sia attiva che passiva) non sarebbe stato punibile in Angola tra il 10 giugno 2003 e il 9 maggio 2014. Tale parere confermerebbe inoltre l’amnistia per i reati compiuti prima dell’11 novembre 2015 per i quali è prevista una pena detentiva sino a 12 anni ad esclusione dei crimini violenti, di natura sessuale, legati al traffico di stupefacenti, alla tratta di essere umani e al traffico di organi umani. Essa toccherebbe in pratica solo i reati contro il patrimonio (v. act. 1.10). Sempre agli atti sono presenti tre documenti delle autorità angolane che attestano l’applicabilità della legge sull’amnistia in altrettanti procedimenti (v. act. 1.17), nonché una sentenza spagnola del 29 luglio 2020, avente per oggetto l’estradizione del ricorrente e concernente la medesima fattispecie qui in esame, in cui l’autorità giudicante estera, sulla base di un altro parere giuridico, anch’esso presente agli atti (v. act. 18.1), ha negato la presenza della

- 11 doppia punibilità (v. act. 14.1). Nell’incarto è inoltre presente un documento delle autorità angolane del 9 marzo 2020, il quale sembrerebbe confermare la presenza dell’amnistia (v. act. 1.36). Tuttavia agli atti vi è anche una e-mail del 26 ottobre 2018, nella quale l'autorità di perseguimento penale angolana ribadisce al MPC quanto già affermato in una precedente rogatoria, ovvero di aver avviato un procedimento penale a carico del reclamante per il reato di riciclaggio di denaro in relazione a trasferimenti di ingenti somme di denaro da parte del gruppo B. su conti in Svizzera riconducibili al predetto e confermato anche mediante il complemento rogatoriale del 16 giugno 2019. Vi sarebbe infatti il forte sospetto che i valori giunti sui conti in Svizzera siano il frutto di atti corruttivi. L'autorità estera chiede quindi che i valori in questione rimangano bloccati fintanto che la situazione non venga chiarita (v. act. 1.28). Mediante scritto dell’8 ottobre 2019, le autorità angolane hanno confermato l’attualità del procedimento nei confronti di A., indicando anche la detenzione del ricorrente in Spagna in seguito a un mandato d’arresto (v. act. 12.4). Tramite una e-mail del 29 ottobre 2019, le autorità estere hanno infine revocato la clausola di confidenzialità, permettendo alle autorità svizzere di procedere con l’evasione della rogatoria (v. act. 12.5).

4.3 In concreto, si rileva che sia la censura relativa all’asserita impunibilità della corruzione tra il 2003 e il 2014 sia quella concernente l’amnistia che sarebbe intervenuta in Angola nel 2015 devono di per sé essere fatte valere dinanzi al giudice del merito e non in questa sede (v. già DTF 8 507 consid. 4 nonché i più recenti rinvii giurisprudenziali in GARRÉ, Commentario basilese, 2015, n. 2 ad art. 35 AIMP, e ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 679). Non tocca infatti al giudice dell’assistenza approfondire questioni relative al diritto estero. Risulta peraltro difficile immaginare che lo Stato rogante mantenga una domanda di assistenza per dei fatti per i quali le sue autorità hanno pronunciato un’amnistia.

4.4 Va inoltre precisato che l’abbandono del procedimento svizzero per riciclaggio, deciso dal MPC, non ha di per sé influenza sulla procedura di assistenza. Il giudice dell’assistenza non è, di principio, vincolato dalle procedure penali avviate dalle autorità nazionali (v. decisione del Tribunale penale federale RR.2015.302 del 2 giugno 2016 consid. 3.7). Nella fattispecie, l’abbandono della procedura per riciclaggio in Svizzera non costituisce di per sé impedimento alla concessione dell’assistenza, anche se è chiaro che la natura stessa del reato di riciclaggio comporta un’interconnessione con il reato a monte che non può essere trascurata.

5. Il ricorrente censura poi l’irricevibilità della domanda di assistenza anche per gravi mancanze del procedimento estero. In sede di replica, respinge altresì

- 12 l’affermazione fatta dal MPC nella sua risposta, secondo la quale egli sarebbe imputato in un procedimento brasiliano.

5.1 Lo scritto del MPC del 31 agosto 2020 ha permesso di chiarire come tale affermazione costituisca un errore, essendo il ricorrente imputato in un procedimento angolano e non brasiliano (v. act. 20).

5.2 Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 2 AIMP, secondo la prassi costante, le persone fisiche che non si trovano sul territorio dello Stato richiedente non dispongono della qualità per invocare vizi legati alla procedura estera, dal momento che non sono loro stesse esposte a un pericolo concreto e serio di trattamento degradante (DTF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1C_324/2017 del 14 giugno 2017 consid. 1.3). Può prevalersi dell’art. 2 AIMP la persona di cui è richiesta l’estradizione dalla Svizzera o, in materia di piccola assistenza, l’accusato che risiede sul territorio dello Stato richiedente e si trova così esposto a un pericolo concreto legato alla situazione che denuncia (DTF 130 II 217 consid. 8.2; sentenza 1C_324/2017 consid. 1.3). Nella fattispecie, il ricorrente si trova in Spagna, Paese che non sembra aver dato seguito a una domanda di estradizione del ricorrente presentata dall’Angola (v. act. 1.37-1.40). Dovesse tuttavia tale Stato chiedere nuovamente l’estradizione del ricorrente, toccherà alle autorità spagnole pronunciarsi ed esigere, se del caso, delle informazioni complete o delle garanzie particolari. Nella misura in cui si tratta di uno Stato tenuto, come la Svizzera, al rispetto della CEDU e del Patto ONU II nonché suscettibile di doversi assumere le proprie responsabilità, non vi è ragione di ritenere che la questione non sarà esaminata seriamente (cfr. sentenza 1C_324/2017 consid. 1.3). I rischi evocati dal ricorrente non costituiscono quindi un motivo per rifiutare l’assistenza.

6. In concreto, visto quanto esposto in precedenza, il ricorso va respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 13 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 15 dicembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Lucien W. Valloni - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2020.133 — Tribunale penale federale 14.12.2020 RR.2020.133 — Swissrulings