Sentenza del 9 giugno 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dagli avv. Andrea Taormina e Olivia Pelli,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Perù Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.10
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Fatti: A. Il 21 febbraio 2019 il Ministero pubblico peruviano (Fiscalia de la Nación, Unidad de Cooperación judicial internacional y extradiciones) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Alejandro Toledo Manrique (in seguito: Toledo Manrique) e altri per i reati di riciclaggio di denaro (art. 1 e 2 Legge n. 27765), collusione (art. 384 CP/peruviano) e traffico d’influenze (art. 400 Legge n. 28355). In sostanza, Toledo Manrique, già presidente della Repubblica del Perù dal 2001 al 2006, è sospettato di aver favorito l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla realizzazione dell’opera autostradale che collega il Perù al Brasile (“Proyecto Corredor Vial Interocéanico Sur Perù-Brasil, Tramos 2 y 3”) a un consorzio di società tra cui figurava la società C., succursale Perù, facendosi promettere o accettando il pagamento di un importo di almeno USD 20 milioni. Tale denaro sarebbe stato versato dalla società C. tramite svariate operazioni finanziarie poste in essere da A. (v. act. 1.3, pag. 11 e segg.). Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione e la trasmissione della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca D., Ginevra, intestata a A. (v. act. 1.3, pag. 5 e seg.).
B. Con decisione del 10 luglio 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 02-01-0001 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-01-0001 e segg. incarto MPC).
C. Con decisione incidentale di medesima data, il MPC ha ordinato l'acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione bancaria relativa alla relazione di cui sopra, già in possesso dell’autorità inquirente elvetica nell’ambito del procedimento interno n. SV.17.0533 (v. atto 04-01-0019 e segg. incarto MPC).
D. Con decisione di chiusura del 2 dicembre 2019, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità peruviane di svariata documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso la banca D. (v. act. 1.2).
E. Il 31 dicembre 2019 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo la reiezione della domanda di assistenza e l'annullamento della decisione impugnata. A titolo sussidiario, egli chiede che quest’ultima sia annullata
- 3 e la rogatoria dichiarata inammissibile. A titolo ancora più sussidiario, egli chiede che la decisione impugnata sia annullata e la domanda di assistenza rinviata all’autorità rogante affinché venga migliorata risp. completata. A titolo ancora più sussidiario, egli chiede che la decisione impugnata sia annullata e che la causa sia rinviata al MPC affinché si proceda ad una cernita della documentazione con esclusione risp. oscuramento di quella non pertinente per l’inchiesta estera. A titolo ancora più sussidiario, egli chiede la modifica del punto 2 del dispositivo della decisione impugnata, nel senso che deve essere trasmessa solo la documentazione relativa al periodo da maggio 2009 a dicembre 2014, ad esclusione delle pagine 79-154 del documento 2 (v. act. 1, pag. 2 e seg.).
F. Con presa di posizione del 24 gennaio 2020 l’UFG chiede che il gravame sia dichiarato inammissibile (v. act. 7). Con risposta del 30 gennaio 2020 il MPC chiede che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).
G. Con replica del 5 marzo 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 14), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica del Perù e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù del 21 aprile 1997, entrato in vigore il 2 dicembre 1998 (RS 0.351.964.1). Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria peruviana, pure applicabile nella fattispecie è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Perù il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto
- 4 internazionale contenuto in tali convenzioni non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 2 dicembre 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente sostiene di aver concluso un accordo con la procura peruviana a seguito del quale egli non sarebbe più indagato in Perù, rimanendo a disposizione dell’autorità inquirente unicamente in qualità di testimone. La domanda di assistenza sarebbe quindi divenuta priva d’oggetto. Egli avrebbe chiesto all’autorità rogante, tramite il suo legale in Perù, di ritirare l’attuale rogatoria, ciò che sarebbe dovuto avvenire a breve.
Ora, come rettamente rilevato dal MPC, nella misura in cui il procedimento all’estero non riguarda (o riguardava) unicamente il ricorrente, ma è diretto anche contro Toledo Manrique e altri, la domanda di assistenza mantiene la sua ragione di essere anche se il predetto ha concluso un accordo con le autorità peruviane. Per tacere comunque del fatto che quest’ultime non hanno dichiarato sino ad oggi di voler ritirare la loro domanda (v. DTF 113 Ib 157 consid. 5a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.99 del 10 settembre 2007 consid. 5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 305). In queste condizioni, la censura va pertanto respinta.
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3. L’insorgente ritiene che l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria sia insufficiente e non permetterebbe di verificare il rispetto del principio della proporzionalità.
3.1 L’art. 22 n. 1 Trattato svizzero-peruviano prevede che la domanda deve contenere le indicazioni seguenti: l’autorità che la presenta e, all’occorrenza, l’autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente (lett. a); l’oggetto e il motivo della domanda (lett. b); nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo della persona in questione, al momento della presentazione della domanda (lett. c); una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, eccettuato se si tratta di una domanda di consegna ai sensi dell’art. 15 (lett. d). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).
3.2 In concreto, oltre a quanto già messo in evidenza in precedenza (v. supra Fatti lett. A), dalla rogatoria peruviana risulta che la società C. avrebbe pagato ingenti somme di denaro all’ex presidente peruviano Toledo Manrique affinché quest’ultimo rendesse difficile, se non impossibile, la partecipazione di altre società al concorso pubblico relativo alla costruzione del corridoio autostradale che collega il Perù al Brasile. Una volta attribuito l’appalto al consorzio integrato dalla società C., i pagamenti sarebbero stati effettuati a diverse società del gruppo imprenditoriale del ricorrente, come ad esempio group E., F. & Co e G. LLC, con destinazione finale Toledo Manrique. Essi sarebbero intervenuti a tappe nel periodo 2006-2010 per un importo complessivo di circa USD 20 milioni con risorse non contabilizzate depositate su conti offshore, attraverso operazioni bancarie all’estero. L’autorità rogante aggiunge che, tra il 2005 e il 2005, H. avrebbe comunicato a I., presidente del consiglio di amministrazione di J. SA, a K., direttore di L. SA, e a M., presidente del consiglio di amministrazione di N. SA, l’accordo illecito con Toledo Manrique (v. act. 1.3, pag. 11 e segg.). L’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 22 n. 1 Trattato http://links.weblaw.ch/DTF-117-IB-64 http://links.weblaw.ch/DTF-125-II-65 http://links.weblaw.ch/DTF-113-IB-276 http://links.weblaw.ch/DTF-112-IB-576 http://links.weblaw.ch/1C_562/2011
- 6 svizzero-peruviano, risulta quindi sufficiente per comprendere i fatti oggetto d'indagine e i reati contestati, per cui le censure in questo ambito vanno disattese.
4. Il ricorrente afferma infine che, mancando un nesso di causalità tra i fatti indagati all’estero e i versamenti sul suo conto, la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, concedendo peraltro un’assistenza maggiore di quella richiesta dall’autorità rogante. A titolo sussidiario, egli chiede che si proceda a una cernita della documentazione bancaria, con oscuramento dei documenti non pertinenti per l’inchiesta peruviana.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano tutte le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte
- 7 delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1 e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2).
4.2 In concreto, l’autorità rogante ha messo in evidenza svariate operazioni intervenute sul conto del ricorrente interessanti per l’inchiesta estera. In data 11 dicembre 2009, sul conto in questione sono stati versati USD 3 milioni provenienti da una relazione bancaria intestata ad O., madre del ricorrente, conto destinatario a sua volta, due giorni prima, del medesimo importo proveniente da P. Corp., società collettrice dei valori patrimoniali destinati alla corruzione riconducibile al ricorrente e al centro delle indagini estere, società che a sua volta ha ricevuto denaro dalle già citate F. & Co e G. LLC. La relazione del ricorrente è stata peraltro destinataria di un altro accredito di USD 2 milioni avvenuto il 10 maggio 2010, sempre in provenienza da un conto di O., valori anche in questo caso riconducibili a precedenti versamenti provenienti da un conto intestato ad O. Corp. Ora, se è vero che l’autorità rogante ha chiesto di poter ottenere la documentazione bancaria relativa al periodo 2009-2014, nulla può essere eccepito nei confronti del MPC per quanto riguarda la sua decisione di trasmettere tutta la documentazione bancaria. Tale modo di procedere, ossequioso del prin-
- 8 cipio di celerità, in quanto permette di evitare domande complementari, è conforme alla giurisprudenza (v. supra consid. 4.1). Dovendo l’autorità estera ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale, essa necessita della documentazione bancaria nella sua integralità, per cui non può nemmeno essere accolta la richiesta sussidiaria del ricorrente di effettuare una cernita dei documenti e di oscurare quelli che non sembrano pertinenti per le indagini estere, anche perché tale documentazione potrebbe permettere all’autorità rogante di scoprire l’esistenza di altre operazioni sospette e/o di altre entità coinvolte nei fatti oggetto d’indagine (v. ibidem). In conclusione, potendo i beni patrimoniali giunti sulla relazione del ricorrente essere collegati con l’attività corruttiva oggetto delle indagini estere, l’utilità della documentazione litigiosa è certamente data.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Perù e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.
5. Da quanto sopra discende che la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 10 giugno 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Andrea Taormina e Olivia Pelli - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).