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Tribunale penale federale 19.06.2019 RR.2019.58

June 19, 2019·Italiano·CH·penale federale·PDF·4,617 words·~23 min·8

Summary

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Full text

Sentenza del 19 giugno 2019 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Cornelia Cova e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. SA, rappresentata dagli avv. Mario Brandulas e Milos Blagojevic, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2019.58

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Fatti: A. Il 19 settembre 2017 la Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid (Spagna) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 19 giugno 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. per i reati di corruzione negli affari (art. 286 ter CP/E) e riciclaggio di denaro (art. 301 CP/E). In sostanza, l’indagato è sospettato di essere coinvolto in processi di aggiudicazione di appalti viziati da atti corruttivi relativi alla costruzione delle linee 1 e 2 della metropolitana di Panama avvenuta tra il 2010 e il 2014. Più precisamente, egli avrebbe funto da intermediario finanziario per conto della società C., la quale, unitamente alla società D. SA, con cui formava un consorzio, avrebbe versato tangenti a funzionari panamensi per l’ottenimento degli appalti. Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante chiede l’adozione di svariate misure, tra cui l’edizione della documentazione bancaria riconducibile a numerose persone fisiche e giuridiche menzionate in rogatoria, nonché il blocco dei fondi (v. atti 01-01-0025 e seg. nonché 01-01-0060 e segg., in rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito MPC).

B. Con decisione del 14 settembre 2018, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 9.1, pag. 3), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 9.1).

C. Con decisione incidentale del 25 ottobre 2018, il MPC ha ordinato l'acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione bancaria riguardante la relazione n. 1 presso la banca E. SA, Lugano, intestata alla ricorrente, già in possesso del MPC nell’ambito del procedimento interno SV.1702 concernente la medesima fattispecie (v. atto 04-01-0036 e 0037, in rubrica 4 incarto MPC).

D. Con decisione di chiusura del 19 febbraio 2019, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità spagnole della documentazione bancaria di cui sopra (v. act. 9.2).

E. Il 22 marzo 2019 A. SA ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento. A titolo sussidiario, essa chiede di rinviare la causa al MPC, ordinando a quest’ultimo di produrre l’integralità degli atti, affinché essa possa esercitare il suo diritto di essere sentito, e di procedere alla cernita dei documenti con la partecipazione della ricorrente. Essa postula in

- 3 ogni caso un termine supplementare al fine di completare il suo gravame (v. act. 1). In data 1° aprile 2019 la ricorrente ha inoltrato un complemento al gravame, confermando le conclusioni di cui sopra (v. act. 4).

F. Con risposta del 18 aprile 2019 l’UFG postula la reiezione del gravame (v. act. 8). Con osservazioni del 25 aprile 2019 il MPC chiede che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9).

G. Con replica del 9 maggio 2019, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 13), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 12).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Spagna e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 16 novembre 1982 per la Spagna ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), nonché dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000°0922[02]; Giornale ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° dicembre 1998 per la Spagna (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando

- 4 il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 1.4.1 Il termine di ricorso contro una decisione di chiusura è di trenta giorni (art. 80k AIMP). Secondo l'art. 80m cpv. 1 AIMP, l'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni: all'avente diritto abitante in Svizzera (lett. a) e all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera (lett. b). L'art. 9 OAIMP precisa che la parte, o il suo patrocinatore, che abiti all'estero deve eleggere un domicilio in Svizzera dove possano esserle fatte le notificazioni. In caso contrario, le notificazioni potranno essere omesse. L'art. 80n cpv. 1 AIMP, dal canto suo, prevede che il detentore di documenti ha il diritto d'informare il suo mandante dell'esistenza di una domanda e di tutti i fatti ad essa connessi, se l'autorità competente non l'ha esplicitamente vietato, a titolo eccezionale, comminandogli le sanzioni penali di cui all'art. 292 CP. Nella fattispecie, la ricorrente non è domiciliata in Svizzera, Paese nel quale non ha neppure eletto un domicilio per la notifica. Il MPC non era dunque tenuto ad inviare la decisione di chiusura del 19 febbraio 2019 al domicilio della ricorrente all'estero. Essendo stata tale decisione notificata ad un terzo, ossia alla banca, resta da determinare il momento a partire dal quale il termine di ricorso è cominciato a decorrere.

1.4.2 La decorrenza del termine di ricorso inizia, anche in assenza di una notifica formale, allorquando l'interessato ha avuto effettivamente conoscenza della decisione. Secondo la giurisprudenza, la comunicazione di una decisione ad un istituto bancario non vale, in sé, quale comunicazione al titolare del conto. In effetti, la banca non appare, nei confronti dell'autorità d'esecuzione, come il rappresentante dei suoi clienti (DTF 120 Ib 183 consid. 3a). Diversa è la situazione allorquando il cliente ha dato istruzioni alla propria banca di non trasmettergli comunicazioni, adottando il sistema denominato "fermo banca". In questi casi, le comunicazioni notificate alla banca sono opponibili al cliente come se le

- 5 avesse effettivamente ricevute ed il relativo termine di ricorso inizia a decorrere dal momento in cui il cliente avrebbe ricevuto l'informazione necessaria dalla banca, se questa gliel'avesse comunicata senza ritardi (v. DTF 124 II 124 consid. 2d/aa e giurisprudenza citata; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 538).

1.4.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso del 22 marzo 2019 è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Diverso il discorso per quanto riguarda il complemento del 1° aprile 2019. Infatti, dagli atti dell'incarto risulta che la ricorrente ha concluso con la propria banca una convenzione di "fermo banca" (v. atto 5-20130304- 025752 e 025753, in rubrica 5 incarto MPC). Dato che la decisione di chiusura del 19 febbraio 2019 è stata notificata alla banca il 20 febbraio seguente (v. act. 1.5), il complemento al ricorso, datato 1° aprile 2019 (inoltrato il medesimo giorno), è da considerarsi tardivo.

1.5 La ricorrente ha chiesto un termine supplementare per completare i motivi del suo gravame. Essa motiva la sua richiesta affermando, da una parte, che l’esposto dei fatti contenuto nella decisione impugnata sarebbe lacunoso e complesso, visto il numero di persone fisiche e giuridiche implicate; d’altra parte, essa avrebbe avuto accesso alla rogatoria solo il 21 marzo 2019 (v. act. 1, p. 11).

1.5.1 Giusta l’art. 53 PA, se l’eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l’autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l’articolo 32 capoverso 2 non è applicabile.

1.5.2 In concreto, occorre rilevare che la decisione impugnata, unitamente alla domanda di assistenza del 19 settembre 2017 e al suo complemento del 19 giugno 2018, illustrano in maniera sufficientemente chiara i fatti oggetto del procedimento estero nonché il legame degli stessi con la relazione della ricorrente (v. infra consid. 3). Il fatto che quest’ultima abbia avuto accesso alla rogatoria solo in data 21 marzo 2019 è imputabile unicamente alla ricorrente, nella misura in cui, avendo concluso con la sua banca una convenzione di fermo banca, essa ha avuto una conoscenza tardiva della procedura di assistenza, segnatamente della decisione di entrata in materia del 14 settembre 2018, precisato che né quest’ultima né la decisione incidentale del 25 ottobre 2018 (v. Fatti lett. C) contengono un divieto d’informazione imposto dal MPC alla banca. Per tacere del fatto che, una volta a conoscenza della decisione di chiusura, la ricorrente avrebbe dovuto immediatamente contattare il MPC per richiedere tutta la documentazione di cui necessitava e non aspettare sino al 21 marzo 2019 per procedere in tal senso. La richiesta di un termine complementare va quindi respinta.

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1.6 La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui essa non avrebbe né avuto accesso a tutti gli atti della procedura né potuto partecipare alla cernita della documentazione oggetto della decisione impugnata, la quale sarebbe a suo avviso carentemente motivata, dato che l’autorità “ne s’est pas prononcée sur les éventuels arguments qu’aurait pu faire valoire la recourante et s’est bornée à constater l’existence de transferts en faveur de la recourante pour justifier sa décision” (v. act. 1 p. 15).

2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUS- KOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, op. cit., n. 484, 723-724; DE PREUX, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34). Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e PA richiamati all’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1A.107%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-14%3Ait&number_of_ranks=0#page14 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1A.107%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-151%3Ait&number_of_ranks=0#page151 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1A.107%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-14%3Ait&number_of_ranks=0#page14 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1A.107%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-151%3Ait&number_of_ranks=0#page151

- 7 modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

2.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto ribadire (come già sottolineato supra al consid. 1.4.1) che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002 consid. 2.6). La decisione di entrata in materia del 14 settembre 2018 (v. act. 9.1) e la decisione di chiusura del 19 febbraio 2019 (v. act. 9.2) sono state correttamente notificate alla banca presso cui erano site le relazioni intestate alla ricorrente (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2). In pratica, tra le due decisioni sono trascorsi circa 5 mesi. Si tratta di un termine che doveva permettere la partecipazione da parte della ricorrente alla procedura di assistenza (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.243 del 2 dicembre 2014 consid. 3.2; RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012 consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione della decisione di chiusura la ricorrente non fosse ancora informata dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbia avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invalidare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede contare su una comunicazione immediata da

- 8 parte della banca al suo cliente. In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l'insorgente ha avuto la possibilità di consultare gli atti dell’incarto e, in sede di replica, di esprimersi sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Tanto più che la ricorrente, nei suoi memoriali, si limita ad esprimersi in maniera generica su tale questione, non spiegando per quale motivo l'asserito vizio non avrebbe potuto essere sanato, in via comunque straordinaria, nel quadro della presente procedura di ricorso (v. sentenze del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.2 e 2.3; 1A.160/2003 del 10 settembre 2003 consid. 2.1, 2.2 e 2.3). Per il resto, l’autorità d’esecuzione ha sufficientemente illustrato le ragioni alla base della decisione impugnata, evidenziando in maniera chiara i punti di contatto della relazione bancaria della ricorrente con i fatti oggetto d’indagine all’estero. In definitiva, tutte le censure presentate in questo ambito vanno respinte.

3. L’insorgente sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità, nella misura in cui la rogatoria non menzionerebbe né lei né la sua relazione bancaria. La documentazione litigiosa sarebbe a suo avviso inutile per il procedimento estero e l’autorità d’esecuzione sarebbe andata oltre quanto richiesto dall’autorità rogante, violando anche il divieto della ricerca indeterminata di mezzi di prova. Il MPC avrebbe dovuto procedere ad una cernita sulla base di parole chiave e trasmettere, semmai, solo quella documentazione relativa all’imputato e alle società che, secondo l’autorità estera, avrebbero trasferito il prodotto delle infrazioni in Svizzera, ossia F. e G.

3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale

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RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare entuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che

- 10 si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

3.2 In concreto, come evidenziato dal MPC, dall’analisi della documentazione concernente la relazione della ricorrente emerge che la stessa, il 31 ottobre 2013, è stata accreditata di USD 830'375.– provenienti dalla relazione n. 2 presso la banca H. SA, Lugano, intestata alla società I. LLC (v. act. 9.5). Note interne della banca evidenziano inoltre contatti dell’avente diritto economico della relazione bancaria della ricorrente con D., I. LLC ed esponenti del governo panamense, e per tale ragione da sorvegliare in maniera speciale (v. ibidem). La documentazione agli atti attesta inoltre che il denaro giunto dalla relazione n. 2 proveniva da un conto bancario di J. SA presso la banca H. SA (v. act. 9.6), a sua volta destinatario di accrediti da parte di K., C. SA Panama e D. per operazioni collegate con la realizzazione della “linea 1” del metro di Panama (v. act. 9.7). In questo senso i beni patrimoniali presenti sulla relazione della ricorrente possono essere collegati con l’attività corruttiva oggetto delle indagini estere, per cui l’utilità della documentazione litigiosa è certamente data.

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Spagna e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.

4. In sede di replica la ricorrente ha ribadito le censure da lei presentate tardivamente con il complemento al ricorso del 1° aprile 2019 (v. supra consid. 1.4.3) relative alla violazione dei principi della doppia punibilità e del processo equo, quest’ultima derivante dalle asserite ripetute violazioni del suo diritto di essere sentito.

4.1 Secondo l’art. 32 PA, prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (cpv. 1). Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.

4.2 In concreto, tenuto conto di quanto già espresso in precedenza relativamente al diritto di essere sentito della ricorrente (v. supra consid. 1.4), nonché del fatto che l’autorità rogante conduce all’estero un procedimento penale per corruzione e riciclaggio di denaro (v. anche supra Fatti lett. A), per cui il principio della doppia punibilità, con riferimento agli art. 322ter e segg. nonché 305bis CP, risulta certamente ossequiato, le allegazioni tardive proposte, non decisive, non possono essere prese in considerazione.

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5. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di un termine supplementare per completare i motivi del ricorso è respinta. 2. Il ricorso è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 24 giugno 2019 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Brandulas e Milos Blagojevic - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2019.58 — Tribunale penale federale 19.06.2019 RR.2019.58 — Swissrulings