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Tribunale penale federale 06.04.2020 RR.2019.297

April 6, 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,437 words·~12 min·8

Summary

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Full text

Sentenza del 6 aprile 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., B., rappresentati dall'avv. Jean-Cédric Michel, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2019.297-298

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Fatti: A. Il 23 maggio 2019 il Ministero pubblico federale brasiliano (Groupe-Spécial Greenfield) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di A. per i reati di corruzione attiva (art. 333 CP/brasiliano) e riciclaggio di denaro (art. 1 legge n. 9.613/1998 e legge n.12.683 del 9 luglio 2012). Tale procedimento ha preso avvio grazie a fatti emersi nel quadro di altre due procedure condotte dalla stessa autorità denominate “Sépsis” e “Cui Bono”. Il procedimento “Sépsis” concerne un complesso caso di corruzione e altri reati commessi a danno dell’amministrazione pubblica federale brasiliana legati alla concessione di fondi pubblici d’investimento di FI-FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e della Cassa di risparmio federale (Caixa Econômica Federal – CEF) e a pagamenti illeciti a favore di pubblici funzionari. Il procedimento “Cui Bono” riguarda invece la concessione illecita di crediti (prestiti bancari) da parte della Cassa di Risparmio Federale. A. è sospettato di avere permesso pagamenti per un importo complessivo di R$ 32'900'000.– a favore di funzionari, versamenti connessi ad un’operazione effettuata tra FI-FGTS e la società C. SA per un valore di R$ 940'000'000.– effettuata il 22 agosto 2012. Il pagamento a fini corruttivi sarebbe stato effettuato tramite l’intermediazione di D., con la complicità di A., all’epoca direttore e presidente della società C. SA (v. rogatoria brasiliana, in act. 1.3).

Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante chiede l’edizione e il sequestro della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca E., Ginevra, intestata a A. e B., nonché il blocco dei saldi attivi della stessa.

B. Con decisione del 13 giugno 2019, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. act. 1.3, pag. 2), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.3).

C. Con decisione incidentale del medesimo giorno, il MPC ha ordinato l’acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione concernente la relazione di cui sopra, già in possesso della medesima autorità nell’ambito del procedimento interno SV.15.0775, nonché il blocco dei fondi depositati sulla medesima (v. atto 04-00-0004 e segg. incarto MPC).

D. Con decisione di chiusura del 10 ottobre 2019, il MPC ha ordinato il mantenimento del sequestro dei fondi nonché la trasmissione alle autorità brasiliane di

- 3 svariata documentazione relativa alla relazione bancaria di cui sopra (v. act. 1.2).

E. Il 6 novembre 2019 A. e B. hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che la stessa sia annullata, che solo la documentazione bancaria posteriore al 1° gennaio 2012 unitamente ai documenti d’apertura del conto siano trasmessi all’autorità rogante e che solo l’importo di USD 6'945'000.– rimanga bloccato, con dissequestro del resto. Sussidiariamente, essi chiedono che la causa sia rinviata al MPC per nuova decisione ai sensi dei considerandi (v. act. 1).

F. Con scritto del 19 dicembre 2019, l’UFG ha comunicato di rinunciare a formulare delle osservazioni, condividendo tuttavia la decisione impugnata (v. act. 9). Con risposta dell’8 gennaio 2020, il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).

G. Con replica del 23 gennaio 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 14), i ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confederazione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto

- 4 internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 10 ottobre 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Intestatari del conto oggetto della misura impugnata, i ricorrenti sono legittimati a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. I ricorrenti sostengono che la domanda di assistenza viola il principio della proporzionalità. A loro avviso, la trasmissione di documentazione e il blocco del loro conto bancario dovrebbe limitarsi all’accredito di USD 6'945'000.– intervenuto il 20 gennaio 2012 sul loro conto. La trasmissione della documentazione anteriore a tale data (tranne i documenti d’apertura del conto), così come il mantenimento del sequestro per un importo superiore all’accredito di cui sopra sarebbero illegali.

2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251

- 5 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare entuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

2.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che A. è indagato nel procedimento estero per i reati di corruzione attiva e riciclaggio di denaro nonché intestatario, unitamente alla moglie B., della relazione sequestrata. Data la natura finanziaria dei reati contestatigli, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve essere messa a disposizione dell’autorità rogante, affinché l’autorità rogante abbia una visione completa dei flussi di denaro intervenuti sul conto. Non vi è dunque nessuna ragione di limitare la trasmissione alla documentazione relativa all’accredito di USD 6'945'000.– visto che spetterà al giudice estero del merito valutare l’integralità del profilo finanziario dell’indagato e non avrebbe senso a livello investigativo limitare l’esame probatorio a un singolo bonifico, atteso comunque che le prove assunte possono servire sia a carico che a discarico, per cui, se effettivamente il solo episodio incriminato fosse quello, ciò potrebbe comunque emergere soltanto da una messa in luce completa della documentazione bancaria riferibile all’indagato.

2.3 Da quanto sopra discende che la censura va respinta.

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2.4 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3).

Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 2.2), è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione intestata ai ricorrenti. Se è vero che il denaro proveniente dalla società C. SA ammonta a USD 6'945'000.–, occorre anche rilevare che sul conto dei ricorrenti sono intervenute altre operazioni, di cui l’autorità rogante (che ha postulato il blocco di tutti i valori ivi giacenti) non è ancora a conoscenza e che potrebbero essere utili per il procedimento estero. Potendo tutto il denaro sequestrato essere legato ai reati contestati all’indagato, la misura va confermata nell'ottica di un’eventuale futura richiesta di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso devo essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro sostanziato nessun pregiudizio economico cagionato dal sequestro. Anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che il sequestro va confermato e le relative censure respinte.

3. In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 10’000.– a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 10'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 7 aprile 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Jean-Cédric Michel - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria,

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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