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Tribunale penale federale 30.01.2019 RR.2018.326

January 30, 2019·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,164 words·~6 min·8

Summary

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Full text

Sentenza del 30 gennaio 2019 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. BV, rappresentata dall'avv. Felix Neri, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2018.326

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Visti: - la decisione di chiusura del 14 novembre 2018 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 19 settembre 2017, completata il 7 luglio 2018, da parte della Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid (Spagna); - il ricorso del 17 dicembre 2018 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. BV, società con sede nei Paesi Bassi, avverso la suddetta decisione (v. act. 1); - lo scritto del 18 dicembre 2018, mediante il quale la presente autorità ha invitato la ricorrente, pena la non entrata in materia del ricorso, da una parte, a versare, entro il 3 gennaio 2019, un anticipo delle spese di fr. 5'000.–, dall'altra, a produrre, entro il medesimo termine, i documenti che dimostrano che la ricorrente esisteva il giorno in cui ha interposto ricorso, la procura rilasciata dalla medesima, i documenti che indicano l'identità di colui che ha firmato la procura nonché i documenti che attestano che colui che ha firmato la procura è abilitato a rappresentare la società (v. act. 3); - lo scritto del 19 dicembre 2018, con il quale la ricorrente ha chiesto la proroga del termine relativo al versamento dell'anticipo delle spese (v. act. 4); - la proroga concessa fino al 15 gennaio 2019 (v. ibidem). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);

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- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA); - che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che, allo scopo di verificare l'ammissibilità del ricorso, questo Tribunale ha invitato il patrocinatore della ricorrente il 18 dicembre 2018 a produrre, entro il 3 gennaio 2019, i documenti che dimostrano che la società esisteva il giorno in cui ha interposto ricorso, la procura rilasciata dalla medesima, i documenti che indicano l'identità di colui che ha firmato la procura nonché i documenti che attestano che colui che ha firmato la procura è abilitato a rappresentare la società (v. act. 3); - che nel medesimo scritto l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non dovesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)"; - che la ricorrente non ha inoltrato la documentazione richiesta entro il termine fissato; - che va precisato che nella sua richiesta di proroga del 19 dicembre 2018 la ricorrente ha affermato quanto segue: "Je fais suite aux demandes d'avance de frais reçues ce jour en lien avec la procédure de recours mentionnée sous rubrique impartissant un délai au 3 janvier 2018 à mes mandantes pour s'acquitter de l'avance de frais. Compte tenu notamment de la période de fêtes de fin d'année et de vacances scolaires, je sollicite respectueusement un report de délai au 15 janvier 2019 pour permettre à mes mandantes de me faire parvenir les fonds nécessaires au paiement de l'avance de frais susmentionnée" (v. act. 4); - che tale richiesta, a cui il Tribunale ha dato seguito positivamente, riguardava chiaramente e unicamente il termine concernente il versamento dell'anticipo delle spese; - che la ricorrente non ha comunque versato l'anticipo delle spese richiesto nemmeno nel termine prorogato (v. act. 5); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

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- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 500.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 500.– è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 30 gennaio 2019 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Felix Neri - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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