Skip to content

Tribunale penale federale 13.06.2018 RR.2018.160

June 13, 2018·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,066 words·~5 min·8

Summary

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).

Full text

Sentenza del 13 giugno 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A., rappresentato dall'avv. Giuseppina Iaria Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2018.160

- 2 -

Visti: - la decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 25 novembre 2015, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP/TI), dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 20 novembre 2015 (v. act. 1.1) presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha ordinato in particolare l’identificazione, il sequestro degli averi e della documentazione nonché la trasmissione di documentazione di relazioni bancarie e cassette di sicurezza riconducibili a A. site presso le banche B. SA, Lugano, C. AG, Lugano, e D. SA, Lugano (act. 1.1); - il ricorso presentato il 14 maggio 2018 da A., rappresentato dall’avv. Giuseppina Iaria, avverso tale decisione, con cui ne ha postulato l'annullamento (act. 1); - lo scritto raccomandato del 16 maggio 2018 all’avv. Iaria, mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 28 maggio 2018, un anticipo delle spese di fr. 5'000.-- e ad eleggere un domicilio in Svizzera (act. 3); - l’e-mail dell’11 giugno 2018, con cui la patrocinatrice del ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto la predetta raccomandata solo il 28 maggio 2018, domandando pertanto la restituzione dei termini (act. 6). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria che non entrerà nel merito nel caso in cui il termine è disatteso (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è

- 3 versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2); - che il termine stabilito dall’autorità può essere prorogato per motivi sufficienti se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 cpv. 2 PA); - che, nella fattispecie, lo scritto del 16 maggio 2018 risulta ritirato alla posta il 28 maggio 2018 alle ore 11:25 (act. 4); - che la patrocinatrice del ricorrente l’11 giugno 2018 ha inviato una e-mail domandando di essere rimessa nei termini, sostenendo di essere stata impedita di agire nel termine stabilito per causa di forza maggiore (act. 6); - che in realtà la legale avrebbe ancora potuto richiedere la proroga ex art. 22 cpv. 2 PA, per cui non ci si trova palesemente in una situazione di impedimento ex art. 24 cpv. 1 PA; - che la sua richiesta dell’11 giugno 2018 è quindi tardiva e del resto nemmeno conforme a quanto previsto dall’art. 21a PA in caso di trasmissione per via elettronica, trattandosi di una semplice e-mail priva di firma elettronica riconosciuta ex art. 21a cpv. 2 PA; - che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 28 maggio 2018 (act. 5); - che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 28 maggio 2018, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

- 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente. Bellinzona, il 14 giugno 2018 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Giuseppina Iaria - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2018.160 — Tribunale penale federale 13.06.2018 RR.2018.160 — Swissrulings