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Tribunale penale federale 29.07.2015 RR.2015.158

July 29, 2015·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,110 words·~11 min·4

Summary

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP).

Full text

Sentenza del 29 luglio 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Sequestro di conti bancari (art. 33a OAIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2015.158

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Visti: - la domanda di assistenza giudiziaria del 25 maggio 2010, unitamente ai successivi complementi, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nell'ambito di un procedimento penale condotto nei confronti di A. ed altri per titolo di estorsione, associazione per delinquere di stampo mafioso, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e riciclaggio (v. incarto MPC, rubrica 1); - la decisione di entrata in materia del 23 giugno 2010 e il susseguente ordine di edizione e sequestro del 30 giugno 2010 completato il 2 luglio 2010, con il quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato l'individuazione delle relazioni bancarie ascrivibili a A., la produzione della documentazione relativa alle stesse nonché il sequestro dei valori patrimoniali depositati su di esse (v. incarto MPC, rubriche 5.2 e 7.1); - la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 27 maggio 2014 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 7 ottobre 2011, a seguito dell'intervenuta prescrizione in ordine ad una parte dei reati, rideterminava la pena inflitta a A. in due anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, confermandola per il resto (act. 1.7); - l'istanza di dissequestro del 23 febbraio 2015 presentata da A.; - la missiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 30 aprile 2015, la quale, esplicitamente interpellata in merito dal MPC il 10 marzo ed il 15 aprile 2015, attestava l'impossibilità di richiedere la confisca delle somme sequestrate (act. 1.10); - la decisione di chiusura del 19 maggio 2015 per mezzo della quale il MPC ordinava il dissequestro delle relazioni bancarie con effetto al 14 agosto 2015, affinché l'autorità rogante, qualora lo ritenga opportuno, possa informare le parti civili circa gli importi disponibili e circa la possibilità di avviare una procedura per garantire la riscossione del credito, comunicando nel contempo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino l'ammontare del patrimonio complessivo depositato sui conti sequestrati, affinché possa valutare se sussiste un motivo per adottare misure a garanzia del credito fiscale (act. 1.1); - il ricorso del 1° giugno 2015 avverso la suddetta decisione interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. (act. 1), il quale richiede l'immediata levata del sequestro;

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- la risposta al ricorso presentata dal MPC in data 15 giugno 2015, per mezzo della quale viene postulata la reiezione del ricorso (act. 5); - le osservazioni del 15 giugno 2015, con le quali l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) domanda la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (act. 4); - la replica del ricorrente del 18 giugno 2015, in cui vengono ribadite le conclusioni ricorsuali (act. 7); - la duplica dell'UFG e del MPC, entrambe del 3 luglio 2015 (act. 10 e 11), trasmesse al ricorrente per conoscenza, mediante le quali le autorità in questione ribadiscono le loro conclusioni. Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che i rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-

- 4 svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c); - che la ricevibilità del gravame, tempestivamente interposto dal titolare dei conti oggetto del sequestro litigioso, è pacifica (v. art. 80e cpv. 1, 80h lett. b, 80k AIMP, art. 9a lett. a OAIMP); - che giusta l'art. 11 n. 1 CRic, a richiesta di un'altra Parte che abbia avviato una procedura penale o un'azione per fini di confisca, ciascuna Parte prende le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di valori patrimoniali che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta; - che giusta l'art. 12 n. 2 CRic, prima di revocare qualsiasi misura provvisoria a norma del presente articolo, in tutti casi in cui è possibile, la Parte richiesta dà alla Parte richiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura; - che l'art. 74a AIMP regola il modo finale di disporre degli oggetti e beni sequestrati a titolo conservativo; - che essi, riservato l'art. 74a cpv. 4 AIMP, possono essere consegnati allo Stato richiedente a scopo di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP); - che la consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3); - che di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii); - che giusta l'art. 49 lett. d CAS l'assistenza giudiziaria in materia penale è accordata anche nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio

- 5 della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale; - che nel caso concreto l'esercizio della giurisdizione penale non si è ancora concluso definitivamente, ma il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna afferma di non aver "trovato, in atti, alcun sequestro preventivo che sorregga il vincolo […] imposto sui conti correnti di A., a seguito di domanda di assistenza della Procura di Bologna. Il che significa che non potrò chiedere la confisca delle somme in questione neppure dopo il passaggio in giudicato della sentenza" (act. 1.10); - che questi richiama però due sequestri conservativi chiesti e ottenuti dalla parte civile B. s.p.a., a tutela dei propri diritti di restituzione e risarcimento del danno; - che agli atti risultano effettivamente due ordinanze di sequestro conservativo (7 ottobre 2011 e 18 novembre 2011) giusta l'art. 316 CPP/I da parte dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale di Bologna, le quali riguardano anche i conti in parola (incarto MPC, doc. 1 e doc. 2); - che in casu l'autorità rogante ha esplicitamente ammesso che una confisca penale non potrà essere pronunciata, per cui sotto questo profilo il mantenimento del sequestro litigioso non si giustifica; - che giusta l'art. 74a cpv. 1 AIMP, oltre alla consegna a scopo di confisca, sussiste anche quella a scopo di restituzione agli aventi diritto; - che nella misura in cui la sentenza 27 maggio 2014 della Corte di appello di Bologna, seppur non ancora definitiva, ha confermato le statuizioni civili previste nella sentenza 7 ottobre 2011 del GIP, segnatamente la condanna di A. al pagamento dei danni a favore della parte civile fallimento "B. s.p.a.", da liquidarsi in separata sede, e ad una provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 540 CPP/I (la quale rappresenta una particolare modalità processuale di condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno ex art. 538 CPP/I), il mantenimento di un sequestro rogatoriale a scopo di restituzione (Rückgabebeschlagnahme; v. a questo proposito MICHAEL AEPLI, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, n. 20 e 24 ad art. 74a AIMP e più ampiamente STEFAN HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 77 e segg.), nei termini temporali concretamente definiti dall'autorità di esecuzione con l'avallo dell'UFG, appare giustificato e proporzionato; - che il ricorso va per tanto respinto;

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- che l'autorità di esecuzione non potrà tuttavia limitarsi a prendere atto di un'eventuale conferma da parte dell'autorità rogante di un interesse delle parti civili al mantenimento del sequestro, ma dovrà acclarare sia la tempistica della procedura che l'ammontare del risarcimento ipotizzabile, tenendo altresì in considerazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 74a cpv. 4 lett. b AIMP, la disponibilità espressa dal ricorrente a soddisfare le pretese del fisco ticinese; - che il rinvio al foro civile della gran parte delle pretese risarcitorie riconosciute in maniera generica dal giudice penale giusta l'art. 539 CPP/I non deve infatti tradursi in una dilatazione incontrollata del sequestro rogatoriale, sia in termini temporali che quantitativo-sostanziali, atteso che lo stesso art. 49 lett. d CAS pone come termine ad quem, in caso di azioni civili collegate all'azione penale, la decisione definitiva sull'azione penale; - che per il resto valgono i consueti principi sviluppati dalla giurisprudenza in punto alla proporzionalità temporale del sequestro (v. TPF 2007 124 consid. 8); - che il ricorrente, soccombente, dovrebbe di massima sopportare le spese processuali, ma viste le particolari circostanze del caso, vi è ragione di rinunciare al loro prelievo in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 terza frase PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese.

Bellinzona, 30 luglio 2015 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Luca Marcellini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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