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Tribunale penale federale 12.01.2015 RR.2014.305

January 12, 2015·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,012 words·~5 min·4

Summary

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi die prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi die prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi die prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi die prova (art. 74 AIMP).

Full text

Sentenza del 12 gennaio 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti 1. A., 2. B. SA, entrambi rappresentati dagli avv. Paolo Bernasconi e avv. Andrea Daldini, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2014.305-306

Visti: - la decisione di chiusura del 21 ottobre 2014 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) inerente alla domanda di assistenza giudiziaria del 30 giugno 2014 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como (v. act. 1.3 e 1.5); - il ricorso del 20 novembre 2014 avverso la suddetta decisione interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. e B. SA (v. act. 1); - lo scritto raccomandato del 24 novembre 2014 mediante il quale la presente autorità ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 5 dicembre 2014, un anticipo delle spese di fr. 6'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (v. act. 3); - la richiesta di proroga per il versamento dell'anticipo spese presentata dal legali dei ricorrenti il 26 novembre 2014 e la relativa concessione di una dilazione sino al 30 dicembre 2014 (act. 4); - lo scritto del 10 dicembre 2014, con cui i legali dei ricorrenti richiedevano la concessione di un'ulteriore proroga del summenzionato termine sino al 31 gennaio 2015, accordata dalla scrivente Corte, quale ultima proroga, sino al 7 gennaio 2015 (act. 5); - il fax del 7 gennaio 2015, trasmesso alle ore 19.30, con cui A. chiedeva la concessione di un'ultima proroga sino al 31 gennaio 2015, avendo dovuto presentare richiesta di un credito ipotecario (act. 6). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA); - che, nella fattispecie, la seconda proroga, esplicitamente definita quale "ultima proroga", concessa dalla scrivente autorità scadeva il 7 gennaio 2015 (act. 5); - che, conseguentemente, i ricorrenti erano consapevoli sin dal 10 dicembre 2014 che nessuna ulteriore proroga sarebbe stata concessa (act. 5); - che, pertanto, non è possibile accogliere la richiesta presentata per fax il 7 gennaio 2015 da A., intesa ad ottenere la concessione di un'ulteriore proroga del termine (act. 6); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2); - che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 7 gennaio 2015; - che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a loro carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di proroga del termine per il versamento dell'anticipo spese datata 7 gennaio 2015, è respinta. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico dei ricorrenti.

Bellinzona, il 12 gennaio 2015 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi e avv. Andrea Daldini - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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