Sentenza del 22 dicembre 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Elena Maffei
Parti A., rappresentato dall'avv. Luciano Giudici,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.245
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Fatti: A. Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Verbania ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 23 luglio 2010, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. e E. per titolo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis del Codice penale italiano). Secondo l'esposto dei fatti dell'autorità rogante, gli indagati avrebbero presentato in data 20 dicembre 2001, nell'interesse della società F. S.r.l. con sede a Z. e ad essi riconducibile, una domanda di finanziamento contenente dati inveritieri allo scopo di ottenere un contributo statale a fondo perso per la realizzazione, nella provincia di Verbania, di una struttura alberghiera oggi denominata "Motel G." o "Hotel H.". Successivamente gli stessi avrebbero trasmesso alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria della domanda, assegni bancari e fatture falsi provenienti tra l'altro dalle società F. S.r.l., I. S.r.l. (appaltatrice delle opere di costruzione) e J. SA (fornitrice di prestazioni inerenti ad attività di progettazione, direzione e collaudo di opere edili), volti a dimostrare la sussistenza dei presupposti ai quali era subordinata l'erogazione del contributo. In questo modo gli indagati avrebbero tratto in inganno i funzionari della banca concessionaria e il Ministero dello Sviluppo Economico (in seguito: MSE), i quali avrebbero erogato alla società F. S.r.l. un contributo a fondo perso pari ad un importo complessivo di EUR 1'418'944,50 pagato in tre rate rispettivamente il 26 maggio 2003, il 10 maggio 2004 e il 3 ottobre 2006. Dalle indagini condotte dalle autorità inquirenti italiane è risultato inoltre che perlomeno fino al 23 gennaio 2001, A. avrebbe detenuto quote di partecipazione nella società I. S.r.l., per il tramite della società K. SA, con sede a Chiasso. L'autorità rogante ha rilevato infine che gli indagati hanno eseguito numerose operazioni bancarie sia in accredito che in addebito. È emerso in particolare che in data 21 febbraio 2008 è stato disposto un bonifico di EUR 230'000.-- a favore del conto cifrato n. 1 "M" presso la banca L. SA di pertinenza di A. da prelevare dal conto n. 2 presso lo stesso istituto bancario intestato all'indagata C. B. Al fine di conoscere e ricostruire compiutamente i flussi di denaro movimentati dagli indagati, l'autorità inquirente italiana postula, tra l'altro, l'acquisizione della documentazione relativa alla relazione n. 1 "M" presso la banca L. SA. C. Con decisione di chiusura del 29 settembre 2010 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato tutta una serie di atti esecutivi, fra cui la trasmissione all'autorità richiedente della documentazione d'apertura concernente il testé citato conto.
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D. Il 26 ottobre 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'annullamento della decisione impugnata e la reiezione della domanda di assistenza italiana per quanto attiene alla trasmissione della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 "M". E. A conclusione delle loro osservazioni, entrambe trasmesse il 25 novembre 2010 allo scrivente tribunale, il Ministero pubblico ticinese, rispettivamente, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gravame. F. Il ricorrente ha rinunciato a replicare (v. act. 10). Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2
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CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). La legittimazione di A., titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. 2.1 L'insorgente lamenta una violazione del principio della proporzionalità in quanto risulterebbe dagli atti che l'accredito di EUR 230'000.-- a favore del suo conto n. 1 "M" sarebbe stato disposto il 21 febbraio 2008 e che la relazione di cui egli è titolare sarebbe stata aperta il 18 febbraio 2008, ragion per cui sarebbe escluso che anteriormente a tale data possa esservi qualsiasi operazione legata al predetto conto. Egli sostiene che il Ministero pubblico ticinese ha ordinato, a torto, la trasmissione di documentazione bancaria che riguarda un periodo che esulerebbe dall'intervallo temporale sul quale verte la domanda di assistenza, considerato che l'ultima quota di finanziamento a favore di F. S.r.l. sarebbe stata erogata in data 3 ottobre 2006 e che di conseguenza il reato ipotizzato dall'autorità rogante si sarebbe realizzato al più tardi a tale data. 2.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di
- 5 inchieste non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 280 n. 414 e pag. 204 e seg. n. 309). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c), o ancora peggio andare alla ricerca di eventuali reati mediante indagini "a strascico" che non nascono da una concreta notitia criminis. 2.3 Nella fattispecie, l'autorità italiana ha definito in maniera precisa le condotte sospette degli indagati, indicando pure chiaramente il nesso con il ricorrente e il conto bancario di sua pertinenza. Siccome il predetto conto è stato alimentato con denaro proveniente da un conto intestato all'indagata C., l'utilità potenziale della documentazione di cui è stata ordinata la trasmissione è evidente. Giova infatti rilevare che la richiesta dell'autorità rogante tendente ad ottenere documentazione bancaria è stata formulata anche al fine di accertare l'utilizzo del profitto di reato, ovvero la destinazione delle somme conseguite grazie al reato di truffa ai danni dello Stato (v. domanda di assistenza giudiziaria del 31 luglio 2009 pag. 5). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione bancaria sequestrata emerge un'effettiva connessione tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto in questione. In questo senso sono anche da respingere le dettagliate considerazioni del ricorrente sul merito del procedimento estero ed in particolare sulla sua pretesa estraneità ai fatti (v. ricorso pag. 7 e segg.). Così argomentando egli omette di considerare che la rogatoria in questione non è stata presentata per valutare la sua posizione bensì per raccogliere la documentazione necessaria per approfondire il ruolo assunto dai diversi indagati. In effetti, l'autorità inquirente ha assodato che gli indagati B., C., D. e E. avrebbero indotto in errore i funzionari della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria e il MSE, mediante trasmissione di documentazione non veritiera, al fine di ottenere l'erogazione di un contributo pubblico a fondo perso di EUR 1'418'944,50, procurandosi così un ingiusto profitto, con pari danno per il suddetto Ministero, rappresentato dalla percezione indebita, attraverso la F. S.r.l., dell'importo summenzionato. In seguito sarebbe stato necessario accertare la destinazione del provento del reato e, a tale scopo, acquisire documentazione bancaria dalla quale si evincano le persone che avrebbero beneficiato delle operazioni di addebito rilevate sugli estratti dei conti di pertinenza degli indagati. Quanto precede è di per se sufficiente per concedere l'assistenza all'autorità rogante al fine di permetterle di approfondire la situazione e valutare la posizione del ricorrente.
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Riassumendo, la decisione impugnata non viola il principio della proporzionalità né contrasta con altre regole dell'assistenza internazionale in materia penale. 3. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-- a carico del ricorrente, essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 23 dicembre 2010 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Luciano Giudici - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).