Skip to content

Tribunale penale federale 29.07.2023 CA.2022.11

July 29, 2023·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,086 words·~1h 15min·4

Summary

Appelli (parziali) del 2 maggio 2022 e del 3 maggio 2022 contro la sentenza SK.2019.50 dell'8 novembre 2021 Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti;;Appelli (parziali) del 2 maggio 2022 e del 3 maggio 2022 contro la sentenza SK.2019.50 dell'8 novembre 2021 Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti;;Appelli (parziali) del 2 maggio 2022 e del 3 maggio 2022 contro la sentenza SK.2019.50 dell'8 novembre 2021 Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti;;Appelli (parziali) del 2 maggio 2022 e del 3 maggio 2022 contro la sentenza SK.2019.50 dell'8 novembre 2021 Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti

Full text

Sentenza del 29 luglio 2023 Corte d’appello Composizione Giudici Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante Maria-Antonella Bino e Andrea Blum Cancelliera Leda Ferretti Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi appellante / pubblica accusa

e SOCIETÀ 2A, rappresentata dall’avv. Ivan Paparelli, appellante / accusatrice privata

contro

A., cittadino italiano, difeso dall’avv. d’ufficio Daniele Timbal e dall’avv. di fiducia Andrea Soliani appellato / imputato Oggetto Appelli (parziali) del 2 maggio 2022 e del 3 maggio 2022 contro la sentenza SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto : CA.2022.11

- 2 - Fatti: A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 In data 11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) decretava l’apertura di un’indagine preliminare di polizia (MPC/EAII.12.04.0025) nei confronti inizialmente di B. e di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 001.001.0001), poi estesa, per il medesimo titolo di reato, il 19 marzo 2004 nei confronti di C. (MPC pag. 001.001.0002) e il 27 agosto 2004 nei confronti di A. e di D. (MPC pag. 001.001.0003). A.2 Nel periodo 3 dicembre 2004 – 27 gennaio 2011 si susseguivano diverse estensioni della procedura, sia per quanto attiene ai reati, sia per quanto attiene agli indagati (MPC pag. 001.001.0004-00087). Per quanto direttamente concernente A., l’inchiesta veniva estesa nei suoi confronti il 23 febbraio 2006 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (MPC pag. 001.001.00033 e segg.); il 1° marzo 2007 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP (MPC pag. 001.001.00061 segg.); il 3 agosto 2007 per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (MPC pag. 001.001.00070 segg.) e il 27 gennaio 2011 per titolo di istigazione ad amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP in combinato disposto con l’art. 24 CP (MPC pag. 001.001.00085 segg.). A.3 Nel contempo, a seguito delle risultanze dell’indagine summenzionata, in data 13 settembre 2007 il MPC apriva un’ulteriore indagine preliminare di polizia giudiziaria (MPC/EAII.07.0139), nei confronti di A., C., B. ed ignoti, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP e di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00001 seg.). Tale indagine verteva sul sospetto che fossero stati perpetrati reati nell’ambito di un’operazione finanziaria riguardante la società 31. A.4 La procedura veniva estesa nel periodo 30 ottobre 2007 – 17 marzo 2009 ad altri reati e ad altri indagati (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00003-00013). Per A., la stessa veniva estesa il 30 ottobre 2007, per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00003 seg.); il 18 marzo 2008 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00007 seg.); il 17 marzo 2009 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 CP, subordinatamente amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP (inc. SK.2013.32, MPC pag. 001.00.00011 segg.). A.5 Il 5 settembre 2013 il MPC promuoveva l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) nei confronti di A. nell’ambito del

- 3 procedimento EAII.07.0139 (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.100.001 segg.). La causa aveva numero di ruolo SK.2013.32. A.6 Con sentenza del 4 febbraio 2014 (SK.2013.32), la Corte penale del TPF (in seguito: Corte penale) giudicava la fattispecie di cui all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.970.001 e segg.; TPF pag. 39.970.006 segg.), riconoscendo A. autore colpevole di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP e istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP, prosciogliendolo dall’accusa di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP e abbandonando il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis CP. A.7 Contro tale sentenza veniva interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale da parte di A. (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.980.37 segg.) e da parte del MPC (inc. SK.2013.32, MPC pag. 39.980.005 segg.). A.8 Con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, l’Alta Corte accoglieva parzialmente il ricorso interposto da A., rinviando conseguentemente la causa al tribunale di prima istanza per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (nuovo fascicolo rubricato sub SK.2016.2; inc. SK.2016.2, TPF pag. 40.100.001 segg.), mentre respingeva il ricorso interposto dal MPC, mediante sentenza 6B_535/2014, sempre del 5 gennaio 2016 (inc. SK.2013.32, TPF pag. 38.980.117). A.9 Nel frattempo, in data 27 maggio 2015, il MPC promuoveva l’accusa dinanzi alla Corte penale nei confronti di A. pure per la fattispecie di cui al procedimento n. EAII.04.0025, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 lett. b CP, per istigazione alla falsità in documenti ripetuta ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinazione con l’art. 24 CP e per corruzione attiva ripetuta ai sensi dell’art. 322ter CP (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.001 segg.). La causa veniva rubricata sub SK.2015.24. A.10 Dato l’evidente legame oggettivo fra le due cause rubricate sub SK.2015.24 e SK.2016.2, la Corte penale ne decideva la riunione, tramite ordinanza del 24 febbraio 2016, conducendo quindi il procedimento con il numero di ruolo SK.2015.24 (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.001 segg.). A.11 Mediante sentenza del 30 gennaio 2017 (in seguito: sentenza SK.2015.24) la Corte penale riconosceva A. autore colpevole di istigazione a falsità in documenti in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), mentre lo proscioglieva dalle accuse di ripetuta istigazione alla falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 e

- 4 dall’accusa di corruzione attiva (art. 322ter CP) in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. La Corte penale abbandonava inoltre il procedimento a carico di A. in relazione al capo d’accusa n. 1.1.A, B e C dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva di specialità (truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP, subordinatamente amministrazione infedele aggravata giusta l’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP e subordinatamente amministrazione infedele qualificata in base all’art. 158 n. 2 CP). Essa ordinava parimenti l’abbandono del procedimento in relazione ai capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.501, nonché n. 1.2.1 e n. 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.0016-083). A.12 Contro tale sentenza veniva interposto ricorso al Tribunale federale da parte del MPC (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.981.003 segg.) e dell’accusatrice privata società 2a (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.982.003 segg.). A.13 Con sentenze del 20 agosto 2019 l’Alta Corte dichiarava inammissibile il ricorso introdotto dalla parte accusatrice (6B_1031/2017; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.982.033 segg.) e accoglieva parzialmente per contro il ricorso del MPC (6B_993/2017; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.981.074 segg.), annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio al TPF per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, segnatamente annullando il punto I.2 del dispositivo (nella misura in cui abbandona il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501) e il punto I.3 del dispositivo (nella misura in cui proscioglie A. dall’accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5), nonché i punti relativi alla pena, alle spese processuali, agli indennizzi, come pure ai dissequestri. A.14 A seguito del summenzionato rinvio, la Corte penale ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2019.50 (TPF pag. 483.120.001 seg.). A.15 Mediante sentenza dell’8 novembre 2021 (in seguito: sentenza SK.2019.50) la Corte penale ha riconosciuto A. autore colpevole di istigazione a falsità in documenti (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP) in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (dispositivo n. I.6), mentre lo ha prosciolto dalle accuse di ripetuta istigazione alla falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 (dispositivo n. I.4), dall’accusa di ripetuta corruzione attiva (art. 322ter CP) in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 (dispositivo n. I.5), nonché dall’imputazione di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) in relazione ai capi di accusa n. 1.1.290–1.1.501 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015 (dispositivo n. I.3). La Corte penale ha inoltre abbandonato il procedimento a carico di A. in relazione al capo d’accusa

- 5 n. 1.1.A, B e C dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva di specialità (truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP, subordinatamente amministrazione infedele aggravata giusta l’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP e subordinatamente amministrazione infedele qualificata in base all’art. 158 n. 2 CP; dispositivo n. I.1), così come in relazione ai capi di accusa n. 1.1.1–1.1.289 (riciclaggio di denaro aggravato, art. 305bis n. 1e2e n. 2 lett. b CP), per intervenuta prescrizione dell’azione penale (dispositivo n. I.2). A. è quindi stato condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, di CHF 90.-- cadauna, l’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni (dispositivo n.I.7). Egli è stato inoltre condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 1'000.-- in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2015.24), mentre le spese procedurali del procedimento SK.2019.50 sono state poste a carico della Confederazione (dispositivo n. III.1-3). La pretesa di diritto civile di società 2a è stata respinta (dispositivo n. II), e nemmeno le è stato riconosciuto un indennizzo (dispositivo n. V.2). A favore di A. sono invece stati riconosciti CHF 338'819.80 a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti, CHF 11'426.10 a titolo di indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale, così come CHF 21'400.-- a titolo di riparazione del torto morale (dispositivo n. V.1.1- 1.4). Infine, è stato ordinato il dissequestro dei beni e dei valori oggetto di sequestro (dispositivo n. VI; TPF pag. 483.930.001 segg.). A.16 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 8 novembre 2021, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e consegna alle parti del relativo dispositivo (TPF pag. 483.720.041 segg.). A.17 Dapprima il MPC, in data 8 novembre 2021 (CAR pag. 1.100.226 e segg.), e in seguito, in data 17 novembre 2021, anche la parte civile società 2a (CAR pag. 1.100.228) hanno annunciato appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la sentenza della Corte penale (SK 2019.50) dell’8 novembre 2021. B. Procedura di appello B.1 A seguito della notificazione della sentenza motivata, avvenuta in data 13 aprile 2021(CAR pag. 1.100.229), in data 2 rispettivamente 3 maggio 2022, sono pervenute alla Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello) le dichiarazioni d’appello del MPC e di società 2a (CAR pag. 1.100.234-239; CAR pag. 1.100.240-241). B.2 Il MPC ha postulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.234-239): 1. Il dispositivo I.1. è annullato.

- 6 - 2. Il dispositivo I.2. è annullato. 3. Il dispositivo I.3. è annullato. 4. lI dispositivo I.4. è annullato. 5. Il dispositivo I.5. è annullato. 6. Il dispositivo I.7. è annullato. 7. Il dispositivo III.2. è annullato. 8. Il dispositivo III.3 è annullato. 9. Il dispositivo V.1. (inclusi V.1.1, V.1.3, V.1.4) è annullato. 10. Il dispositivo n. VI. è annullato. 11. Nuovo dispositivo I.1.: A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 n. 2 CP (aggravante generica) per i capi d’accusa da 1.1.290 a 1.1.501 dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015. 12. Nuovo dispositivo I.2.: A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 n. 2 lett. b CP (aggravante della banda con C.) per i seguenti capi d’accusa dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015: 1.1.295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 354, 355, 360, 362, 366, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 387, 388, 395, 396, 400, 407, 408, 409, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 501. 13. Nuovo dispositivo I.3.: A. è riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305 n. 2 lett. b CP (aggravante della banda con B.) per i seguenti capi d’accusa dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015: 1.1.295, 296, 297, 298, 301, 303, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 327, 331, 332, 333, 337, 338, 340, 341, 360, 376, 377, 378, 385, 388, 395, 400, 407, 408, 409, 412, 415, 416, 419, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 436, 439, 440, 441, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 473, 474, 475, 479, 482, 483, 501.

- 7 - 14. Nuovo dispositivo I.4.: A. è prosciolto dall’accusa di istigazione a falsità in documenti di cui al capo d’accusa 1.2.5 dell’Atto d’accusa 27 maggio 2015. 15. Nuovo dispositivo n. Il.: II.1. A. è condannato ad una pena detentiva di 3 anni e cumulativamente, giusta l’art. 305 n. 2 CP, ad una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere da CHF 100 ciascuna. II.2. Dalla pena detentiva è dedotto il carcere estradizionale e preventivo sofferto (di 137 giorni, dal 29 febbraio 2008 al 14 luglio 2008). II.3. È concessa la sospensione parziale della pena detentiva con un periodo di prova di 3 anni. La parte della pena detentiva da eseguire è di 1 anno. II.4. Non è concessa la sospensione condizionale della pena pecuniaria. 16. Nuovo dispositivo III: È ordinata la confisca ex art. 70 cpv. I CP del saldo dei seguenti conti bancari in Svizzera: • del conto n. c7 intestato alla società 4 presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 295’204.18 al 30 settembre 2021); • del conto n. c11 denominato società 27 intestato a A. presso la banca 2 a Coira (con un saldo di USD 303’282.26 al 30 settembre 2021); • del conto n. c40 intestato alla società 28 presso la banca 5 a Ginevra (con un saldo di USD 3’031’642 al 30 settembre 2021); • del conto n. c52 intestato a SSS. presso la banca 33 a Lugano (con un saldo di USD 54’928.45 al 5 ottobre 2021). 17. Nuovo dispositivo IV.: È ordinato il risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. I CP sui seguenti importi, ora depositati presso la CAISSE DE CONSIGNATION in Lussemburgo, sequestrati su rogatoria: • sull’importo pari a USD 480’624.70 in precedenza depositato sul conto n. c27 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo; • sull’importo pari a USD 1’441’643.63 in precedenza depositato sul conto n. c28 intestato alla società 13 presso banca 17 in Lussemburgo; • sull’importo pari a USD 2’908’235 in precedenza depositato sul conto n. c29 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo; • sull’importo pari a USD 630’680.93 in precedenza depositato sul conto n. c30 intestato alla società 12 presso banca 17 in Lussemburgo.

- 8 - 18. Nuovo dispositivo V.: È ordinato il risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP per un importo di USD 231’057 sul valore del terreno in Brasile acquistato da A., che si trova sotto sequestro rogatoriale. 19. Nuovo dispositivo n. VI: È ordinata la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP rispettivamente l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP di quanto confiscato e ordinato quale risarcimento equivalente a favore della società 2a. 20. Nuovo dispositivo n. VII.: Le spese procedurali, per un importo complessivo di CHF 113’562 (allegato B all’Atto d’accusa 27 maggio 2015) vanno poste integralmente a carico di A. 21. Nuovo dispositivo n. VIII: A A. non sono riconosciuti indennizzi e/o riparazione del torto morale. B.3 L’accusatrice privata società 2a, ha invece chiesto che (CAR pag. 1.100.240- 241): 1. A. sia ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro con aggravante generica e della banda (con C. e B.) ex art. 305bis cpv. 2 CP; 2. vengano accolte le seguenti pretese formulate da società 2a in veste di accusatrice privata, ovvero che: a) A. sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449’940.35 oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’Atto di accusa del 27 maggio 2015; b) venga decisa la restituzione ex art. 70 CP rispettivamente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a beneficio di società 2a dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva Doc. A, annessa all’Atto di accusa del 27 maggio 2015; c) A. sia tenuto a rifondere a società 2a quale rimborso spese l’importo di CHF 257’418.90 oltre interessi come indicato alle singole voci della richiesta di indennizzo del 25 ottobre 2021 indirizzata alla Corte penale del Tribunale penale federale oltre alle spese successive in particolare quelle relative al Procedimento di Appello.

- 9 - B.4 Contestualmente alla dichiarazione di appello, il MPC ha chiesto, quale istanza probatoria, l’acquisizione agli atti del procedimento di appello del dispositivo della sentenza di condanna di A. emessa dal Tribunale di Parma in data 21 aprile 2022 (rif. R.G. Dib. 534/2012; R.G.N.R. 936/2006 + 4583/2009) e delle motivazioni di tale sentenza (il cui termine di deposito è indicato in 90 giorni). L’accusatrice privata si è associata a tale richiesta. B.5 In data 3 maggio 2022 il MPC ha trasmesso a questa Corte il dispositivo originale trasmessole dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, che attesta la condanna in prima istanza di A. alla pena di sette anni di reclusione (CAR pag. 1.100.243 segg.). B.6 Con scritto del 27 maggio 2022 A. (in seguito: imputato) ha dichiarato di non presentare un appello adesivo e nemmeno ha presentato nuove istanze probatorie, chiedendo di decidere in base agli atti. Per quanto concerne le istanze probatorie del MPC e di società 2a, non si è opposto all’acquisizione del dispositivo della sentenza resa dal Tribunale di Parma in data 21 aprile 2022, ma si è opposto alla richiesta di acquisire nel procedimento penale le motivazioni della sentenza del Tribunale di Parma, a quel momento ancora inesistenti, ritenendo che se ne sarebbe semmai discusso una volta che le stesse fossero state comunicate alle parti. Ha infine lasciato alla Corte la decisione circa l’opportunità dell’audizione del Prof. H., redattore di un parere/ricostruzione tecnico-finanziaria sulle operazioni (CAR pag. 1.400.003 segg.). B.7 Con scritto datato 5 luglio 2022 il MPC, esprimendo le proprie osservazioni in relazione allo scritto 27 maggio 2022 dell’avv. Timbal, si è opposto all’audizione di H. e si è riconfermato nella richiesta di acquisire agli atti la motivazione della sentenza 21 aprile 2022 del Tribunale di Parma (CAR pag. 1.400.007 segg.). B.8 Mediante lettera di data 24 agosto 2022, il Presidente del Collegio giudicante ha chiesto al MPC di precisare l’oggetto dell’appello presentato, ritenuta l’impossibilità di esprimersi su punti del dispositivo della sentenza SK.2015.24 del 30 gennaio 2017 che non sono stati annullati dal Tribunale federale con la decisione di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 (CAR pag. 2.101.001). B.9 In risposta il MPC ha precisato di avere chiesto il formale annullamento anche dei dispositivi non oggetto del rinvio da parte del Tribunale federale in quanto gli stessi esulano dal perimetro fissato da quest’ultimo nella sentenza di rinvio (CAR pag. 2.101.002 segg.). B.10 Con scritto 18 novembre 2022, il MPC ha rinnovato la richiesta di acquisire agli atti la sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022 (CAR pag. 2.101.009

- 10 seg.). Invitato a prendere posizione in merito, l’imputato ha confermato che tale richiesta dovrebbe essere rifiutata, trattandosi di prova non necessaria alla trattazione dell’appello. A mente dell’imputato, se la Corte volesse comunque acquisire il documento richiesto, allora dovrebbero essere acquisite anche le motivazioni dell’appello da lui presentato, così come gli appelli presentati dagli altri coimputati e da banca 1 (CAR pag. 2.102.001 segg.). B.11 L’accusatrice privata, con scritto del 25 novembre 2022, ha dal canto suo ribadito le richieste del MPC (CAR pag. 2.103.001). B.12 Con scritto del 29 novembre 2022 il Presidente del Collegio giudicante ha comunicato alle parti di aver acquisito agli atti la sentenza motivata del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022, messa a loro disposizione attraverso la piattaforma File Transfer (CAR pag. 2.100.003). B.13 Con decreto sulle prove del 28 febbraio 2023 il Presidente del Collegio giudicante ha ribadito l’acquisizione agli atti del dispositivo e della motivazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Parma, e ha anche comunicato che, in vista dei dibattimenti, sarebbero stati acquisiti d’ufficio l’attuale estratto del casellario giudiziale svizzero e italiano relativo all’imputato e il formulario sulla sua situazione personale e finanziaria. Ha inoltre invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie supplementari entro il 20 marzo 2023. Le parti sono altresì state invitate a comunicare, entro il medesimo termine, le eventuali questioni pregiudiziali che intendono sollevare ai dibattimenti (CAR pag. 4.200.001 seg.). B.14 Con scritto del 3 marzo 2023 l’imputato – dopo aver constatato l’acquisizione agli atti sia del dispositivo sia della motivazione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Parma – ha chiesto l’acquisizione agli atti anche del suo appello del 30 novembre 2022 e del complemento del 2 marzo 2023, così come degli atti di appello del 30 novembre 2022 di CC. e del 26 novembre 2022 di GG. Riservandosi per il resto di presentare ulteriori prove entro il termine impartito (CAR pag. 4.200.003). B.15 Con comunicazione del 10 marzo 2023 il MPC ha comunicato di non avere altre istanze probatorie da presentare né eventuali questioni pregiudiziali da sollevare (CAR pag. 4.200.004). B.16 Con ulteriore notifica di prove del 20 marzo 2023 (CAR pag. 4.200.005 segg.) l’imputato ha chiesto l’acquisizione dell’ulteriore appello formulato da banca 1 contro la sentenza di Parma alla Corte di appello di Bologna. Inoltre, ha indicato di mantenere, quale questione pregiudiziale, la richiesta di estromissione dal

- 11 dibattimento della società 2a per assenza della veste di accusatrice privata ai sensi degli artt. 119 e 121 CPP, come già fatto valere in prima istanza. B.17 Con scritto del 6 aprile 2023, il MPC si è opposto alla richiesta di acquisizione degli atti di appello presentati dall’imputato, CC. e GG. avverso la sentenza di Parma (CAR pag 4.200.024 seg.). Sempre con scritto del 6 aprile 2023 il MPC si è opposto pure all’acquisizione dell’appello formulato da banca 1 e ha postulato la reiezione della richiesta di estromettere dal dibattimento di società 2a per assenza della qualità di accusatrice privata (CAR pag. 4.200.026 seg.). B.18 Da parte sua l’accusatrice privata società 2a con scritto dell’11 aprile 2023 (CAR pag. 4.200.029 segg.) si è rimessa al prudente apprezzamento della Corte circa l’acquisizione degli atti di appello trasmessi dalla difesa, mentre ha chiesto che la richiesta della sua estromissione dal dibattimento per asserita assenza della veste di accusatrice privata venga respinta. B.19 Mediante ulteriore decreto sulle prove del 18 aprile 2023 la direzione del procedimento ha accolto l’istanza probatoria della difesa volta all’acquisizione agli atti dell’appello del 30 novembre 2022 e relativo complemento del 2 marzo 2023 dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Parma. L’acquisizione agli atti degli appelli di CC., GG. e banca 1 è invece stata respinta, ritenendoli non rilevanti ai fini del giudizio, non essendo questi ultimi implicati nel presente procedimento d’appello (CAR pag. 4.200.045 seg.). B.20 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti dal 24 al 27 aprile 2023 a Bellinzona in presenza dell’imputato, del MPC e dell’accusatrice privata. Nel corso dei dibattimenti è stato sentito l’imputato (CAR pag. 5.300.001-098). Con requisitoria rispettivamente con arringa, il MPC e l’accusatrice privata hanno confermato le rispettive conclusioni formulate nelle dichiarazioni d’appello (CAR pag. 5.200.039-109; CAR pag. 5.200.110-121). L’imputato, dal canto suo, ha dapprima chiesto – quali questioni pregiudiziali – di riconsiderare la decisione di non ammettere agli atti gli appelli di GG., CC. e banca 1 contro la sentenza del Tribunale di Parma, oppure, in alternativa, di non ammettere agli atti neppure la sentenza in quanto non definitiva. Inoltre, ha ribadito la richiesta di estromissione di società 2a quale accusatrice privata (CAR pag. 5.100.003-006). Egli ha poi postulato la propria assoluzione e la conferma della sentenza della Corte penale (CAR pag. 5.100.013-039 e 5.200.173-225). Dopo avere deliberato sulle questioni pregiudiziali la Corte d’appello, motivando brevemente oralmente le proprie decisioni, ha accolto l’istanza relativa

- 12 all’acquisizione degli atti di appello di GG., CC. e banca 1, mentre ha respinto quella di estromissione di società 2a quale accusatrice privata (CAR pag. 5.100.010). B.21 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 8 agosto 2023, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e consegna alle parti del relativo dispositivo (CAR pag. 5.100.061-066). La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità dell’appello 1.1 Sia gli annunci d’appello sia le dichiarazioni d’appello del MPC (CAR pag. 1.100.226 e segg.; CAR pag. 1.100.234-239) e dell’accusatrice privata (CAR pag. 1.100.228; CAR pag. 1.100.240-241) sono stati presentati tempestivamente ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 e 3 CPP. Gli appelli sono stati proposti contro la sentenza della Corte penale SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). 1.2 Sia il MPC sia l’accusatrice privata sono legittimati a interporre appello. La legittimazione del MPC è data dall’art. 381 cpv. 1 CPP. L’accusatrice privata società 2a ha invece un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa, essendo la sua pretesa di diritto civile e la richiesta di indennizzo state respinte (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP; art. 382 cpv. 1 CPP). La questione pregiudiziale sollevata dalla difesa concernente l’estromissione dal procedimento della società 2a quale accusatrice privata verrà esaminata in seguito (consid. infra I.3.2). 1.3 Il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP sottostà alla giurisdizione federale a condizione che gli atti punibili siano stati commessi prevalentemente all’estero oppure in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (art. 24 cpv. 1 CPP). Nel caso di specie la competenza federale è pacifica. 1.4 La Corte d’appello, nella composizione di tre giudici, è pertanto competente per giudicare l’appello del MPC e dell’accusatrice privata (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 3 lett. c, art. 38a e art. 38b della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).

- 13 - 1.5 Nella propria dichiarazione d’appello il MPC ha chiesto l’annullamento di tutti i punti del dispositivo n. I della sentenza SK.2019.50, ad eccezione del dispositivo n. I.6. Richiesto in merito a una precisazione – ritenuta l’impossibilità di esprimersi su punti del dispositivo non annullati dal Tribunale federale –, ha indicato di avere chiesto il formale annullamento anche dei dispositivi non oggetto del rinvio da parte del Tribunale federale in quanto questi esulerebbero dal perimetro fissato da quest’ultimo nella sentenza di rinvio. Vero è che la sentenza qui impugnata ha ripreso nel proprio dispositivo anche le decisioni in merito a capi d’accusa non oggetto del rinvio da parte del Tribunale federale, e già passate in giudicato – come si illustrerà anche meglio in seguito (cfr. infra consid. I.2) –, senza alcuna precisazione al riguardo, e meglio i dispositivi n. I.1, n. I.2, n. 1.4 (il rinvio del Tribunale federale concerneva unicamente il capo d’accusa 1.2.5), n. I.5 e n. I.6. Essendo tuttavia tali punti del dispositivo già passati in giudicato, questi non possono essere oggetto della presente procedura di appello. L’appello del MPC è pertanto ammissibile unicamente nella misura in cui contesta gli ulteriori punti del dispositivo, non ancora definitivi. 1.6 Tenuto conto di quanto precede si può entrare nel merito degli appelli presentati dal MPC e dall’accusatrice privata, adempiendo questi tutti i presupposti processuali e non essendovi impedimenti a procedere. 2. Oggetto della procedura 2.1 Alfine di delimitare correttamente l’oggetto della presente procedura, considerato anche il complesso iter procedurale che ha preceduto la decisione SK.2019.50 oggetto degli appelli del MPC e dell’accusatrice privata, è opportuno presentare un succinto quadro riassuntivo delle decisioni intercorse a partire dagli atti di accusa che sono all’origine del procedimento penale a carico di A. 2.2 Atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2013.32) 2.2.1 Con atto d’accusa del 5 settembre 2013 (procedimento MPC EAII.07.0139), all’imputato sono stati rimproverati – nell’ambito di un’operazione finanziaria riguardante la società 31 – i reati di: truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP (capo d’accusa 1.1A), subordinatamente amministrazione infedele ex art. 158 n. 1 cpv. 3 CP (capo d’accusa 1.1B), subordinatamente amministrazione infedele qualificata ex art. 158 n. 2 CP (capo d’accusa n. 1.1C); riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 CP (capo d’accusa 1.2); istigazione alla falsità in documenti ex art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP (capo d’accusa 1.3); e corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (capo d’accusa 1.4; cfr. inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.100.001 segg.).

- 14 - 2.2.2 La Corte penale con sentenza SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 ha condannato l’imputato per truffa (capo d’accusa 1.1A) e istigazione alla falsità in documenti (capo d’accusa 1.3), lo ha invece prosciolto dall’accusa di corruzione attiva (capo d’accusa 1.4) e ha abbandonato il procedimento per il riciclaggio di denaro, per intervenuta prescrizione (capo d’accusa 1.2). L’imputato è stato condannato a una pena detentiva di 27 mesi, di cui 6 da espiare, dedotto il carcere in vista di estradizione rispettivamente preventivo sofferto di 137 giorni (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.970.001 segg.). 2.2.3 Il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui ammissibile, il ricorso presentato dal MPC avverso tale sentenza (sentenza TF 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016; inc. SK.2013.32, TPF pag. 38.980.117). Di conseguenza il proscioglimento dall’accusa di corruzione attiva (capo d’accusa 1.4) e l’abbandono del reato di riciclaggio di denaro (capo d’accusa 1.2) sono passati in giudicato. 2.2.4 Il ricorso presentato dall’imputato è invece stato parzialmente accolto dal Tribunale federale (sentenza TF 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016). Quest’ultimo ha annullato la condanna dell’imputato per titolo di truffa (capo d’accusa 1.1A) e rinviato la causa al TPF per nuovo giudizio. La condanna per istigazione alla falsità in documenti (capo d’accusa 1.3) è invece stata confermata, ed è quindi passata in giudicato (inc. SK.2013.32, TPF pag. 39.980.101 segg.; inc. SK.2016.2, TPF pag. 40.100.001 segg.). 2.2.5 A fronte del summenzionato rinvio la Corte penale ha aperto un nuovo caso con il numero di ruolo SK.2016.2. 2.3 Atto d’accusa del 27 maggio 2015 (SK.2015.24) 2.3.1 Con atto d’accusa del 27 maggio 2015 (procedimento MPC EAII.04.0025) anche per le fattispecie oggetto di tale procedimento – concernente operazioni finanziarie riguardanti il Gruppo 2 – l’imputato è stato accusato di: riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 CP (capi d’accusa 1.1.1–1.1-501); istigazione ripetuta alla falsità in documenti ex art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP (capi d’accusa .1.2.1–1.2.5); e corruzione attiva ripetuta ex art. 322ter CP (capo d’accusa 1.3). 2.3.2 La Corte penale ha rubricato tale causa con il numero di ruolo SK.2015.24, a cui ha poi riunito la causa SK.2016.2, aperta a fronte del rinvio da parte del Tribunale federale (cfr. supra consid. I.2.2.5). 2.3.3 Con sentenza SK.2015.24 la Corte penale ha condannato l’imputato per istigazione a falsità in documenti di cui al capo d’accusa punto 1.3 dell’atto d’accusa

- 15 - 5 settembre 2013 (dispositivo n. I.5). Tale condanna era però in realtà già stata confermata dal Tribunale federale e quindi passata in giudicato (cfr. supra consid. I.2.2.4). Ha poi prosciolto l’imputato dai reati di ripetuta istigazione alla falsità in documenti, in relazione ai capi d’accusa 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015 (dispositivo n. I.3), e ripetuta corruzione attiva (capo d’accusa 1.3 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; dispositivo n. I.4). Il procedimento è invece stato abbandonato per le seguenti imputazioni: truffa (sub amministrazione infedele, sub amministrazione infedele qualificata) con riferimento ai capi di accusa 1.1 A/B/C dell’atto di accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva di specialità (dispositivo n. I.1); riciclaggio di denaro aggravato con riferimento ai capi di accusa 1.1.1–1.1.501, e ripetuta istigazione alla falsità in documenti con riferimenti ai capi d’accusa 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale (dispositivo n. I.2; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.970.0016-083). 2.3.4 Il ricorso presentato dall’accusatrice privata avverso tale sentenza è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale (sentenza TF 6B_1031/2017 del 20 agosto 2019; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.982.033 segg.). Il ricorso presentato dal MPC è invece stato parzialmente accolto (sentenza TF 6B_993/2017; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.981.074 segg). Il Tribunale federale ha annullato e rinviato al TPF per nuova decisione l’abbandono del procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501, così come il proscioglimento dell’imputato dall’accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5, nonché i punti relativi alla pena, alle spese processuali, agli indennizzi, come pure ai dissequestri. Per il resto la decisione della Corte penale è stata confermata ed è passata in giudicato. Sono quindi passati in giudicato: l’abbandono, per intervenuta prescrizione, del reato di riciclaggio di denaro aggravato limitatamente ai capi d’accusa da 1.1.1 a 1.1.290 e del reato di istigazione alla falsità in documenti per i capi d’accusa 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015; l’abbandono del reato di truffa sub amministrazione infedele sub amministrazione infedele aggravata (capo d’accusa 1.1A/B/C dell’atto di accusa del 2013), per intervenuta prescrizione; il proscioglimento dal reato di istigazione alla falsità in documenti per i capi d’accusa 1.2.3 e 1.2.4 dell’atto d’accusa del 2015; il proscioglimento dall’accusa di ripetuta corruzione attiva (capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2017); la condanna per il reato di istigazione a falsità in documenti di cui al capo di accusa 1.3 dell’atto di accusa del 5 settembre 2013 (già passata in giudicato con la prima decisione di rinvio del Tribunale federale). Le considerazioni esposte dal Tribunale federale, vincolanti per questa Corte, verranno esposte in seguito (cfr. infra consid. III.1.1). 2.4 Procedimento SK.2019.50

- 16 - 2.4.1 A fronte del nuovo rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale ha aperto un nuovo procedimento con il numero di ruolo SK.2019.50. Nel corso del dibattimento la Corte penale ha constatato che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale federale – il capo d’accusa 1.1.290 non sarebbe in realtà prescritto. Con anche l’accordo delle parti il nuovo esame è pertanto stato esteso anche a tale capo d’accusa (TPF pag. 483.731.038). La prima Corte ha quindi emanato la sentenza qui impugnata, con la quale l’imputato è stato prosciolto dalle imputazioni oggetto di rinvio da parte del Tribunale federale (accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.291 [recte: 1.1.290] a n. 1.1.501, e istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5 dell’atto d’accusa del maggio 2015; cfr. sentenza SK.2019.50 dispositivi n. I.3 e I.4). L’unica imputazione per cui l’imputato è stato condannato è pertanto rimasta quella – già passata in giudicato – di istigazione alla falsità in documenti in relazione al capo d’accusa 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, ripresa nel dispositivo n. I.6 della sentenza impugnata. L’imputato è di conseguenza stato condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 90.00 cadauna, computato il carcere estradizionale e preventivo scontato. Le richieste di indennizzo presentate dall’imputato sono state parzialmente accolte, mentre quelle dell’accusatrice privata sono state respinte. È inoltre stato ordinato il dissequestro dei beni e dei valori oggetto di sequestro. 2.5 Oggetto della procedura d’appello e potere cognitivo della Corte d’appello 2.5.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; 147 IV 409 consid. 5.3; sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1; BÄHLER, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 1 ad art. 398 CPP; ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 14 seg. ad art. 398 CPP). 2.5.2 Tenendo anche conto di quanto esposto in precedenza in merito alla ricevibilità dell’appello del MPC (cfr. supra consid. I.1.5), in questa sede il MPC ha impugnato il proscioglimento dall’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa

- 17 da n. 1.1.290 a n. 1.1.501 (dispositivo n. I.3), e di conseguenza anche la decisione relativa alla pena (dispositivo n. I.7), le spese (III.2-3), le pretese a titolo di indennizzo e torto morale riconosciute all’imputato (dispositivo n. V.1) e il dissequestro dei beni e valori oggetto di sequestro (dispositivo n. VI; cfr. CAR pag. 5.200.101 seg.). Incontestato è invece, in particolare, il proscioglimento dall’accusa di ripetuta istigazione a falsità in documenti di cui al capo di accusa 1.2.5 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015 (dispositivo n. 1.4). 2.5.3 Anche l’accusatrice privata ha contestato il proscioglimento dell’imputato dall’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.290 a n. 1.1.501 (dispositivo n. I.3), associandosi, con riferimento all’azione penale, alle richieste formulate dal MPC. Ha di conseguenza chiesto – contrariamente a quanto deciso dalla prima Corte – l’accoglimento della sua pretesa civile (dispositivo n. II), con la restituzione a società 2a dei valori sequestrati, e la rifusione da parte dell’imputato di tutte le sue spese processuali (dispositivo n. V.2; CAR pag. 5.200.120). A fronte delle richieste postulate dall’accusatrice privata, il suo appello è da intendersi limitato a tali questioni, nonostante nella propria dichiarazione d’appello ha indicato di impugnare “l’intera Sentenza in tutti i suoi dispositivi” (CAR pag. 1.100.240). 2.5.4 Tali impugnazioni – dispositivi n. I.3. (concernente il riciclaggio di denaro aggravato), I.7 (concernente la pena), II. (concernente la pretesa di diritto civile di società 2), III.3 (concernente le spese procedurali), IV. (concernente la retribuzione del difensore d’ufficio, in virtù dell’art. 428 cpv. 3), V. (concernente le pretese a titolo di indennizzo e di torto morale) e VI. (concernente il dissequestro) – delimitano l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. art. 404 cpv. 1 CPP), in merito alle quali la Corte d’appello dispone di pieno potere cognitivo. In concreto, avendo presentato appello il MPC e l’accusatrice privata non vige il divieto della reformatio in peius ai sensi dell’art. 391 cpv. 2 CPP. In virtù di quanto precede, si rileva che non contestati e di conseguenza passati in giudicato (DTF 147 IV 167 consid. 1.2 e rinvii) rispettivamente già in precedenza passati in giudicato, sono i dispositivi della sentenza SK.2019.50 dell’8 novembre 2021 n. I.1, n. I.2, n. I.4, n. I.5, n. I.6, e n III.1-2. 3. Questioni pregiudiziali 3.1 L’avv. Timbal, durante i pubblici dibattimenti, ha dapprima chiesto di riconsiderare la decisione di non ammettere agli atti gli appelli di GG., CC. e banca 1 contro la sentenza del 21 aprile 2022 del Tribunale di Parma oppure, in alternativa, di non ammettere agli atti neppure tale sentenza in quanto non definitiva e anche perché la sua rilevanza non verrebbe menzionata dalla sentenza di rinvio.

- 18 - La Corte d’appello dopo aver preso atto delle nuove argomentazioni presentate dalla difesa in sede di dibattimento (CAR pag. 5.100.003 segg.), pur prendendo atto dell’opposizione del MPC (CAR pag. 5.100.005 seg.), ha accettato di acquisire agli atti gli appelli di GG., CC. e banca 1. Alla base di questa decisione non vi è tanto una valutazione circa il diritto di essere sentito delle parti che si ritiene essere stato sempre rispettato, ma si inserisce nell’ottica del rispetto dell’economia processuale, ritenuto che comunque questi documenti sono già stati trasmessi alle parti. In questo modo è pure garantita una migliore comprensione di tutta la fattispecie. 3.2 Altra questione pregiudiziale è quella già sollevata dall’imputato per ben due volte in prima istanza e ribadita anche in questa sede, vale a dire l’estromissione di società 2a dal procedimento per assenza della veste di accusatrice privata ai sensi degli artt. 119 e 121 CPP. 3.2.1 A mente della difesa il riconoscimento da parte della prima Corte di società 2a quale accusatrice privata, in applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP, sarebbe frutto di un’errata valutazione dell’origine legale e non contrattuale del subentro di società 2a, ritenuto – a torto – legale perché regolato dall’art. 8 della legge Marzano (cfr. infra). Inoltre, anche nella denegata ipotesi che venisse nuovamente respinta la preclusione di società 2a, la difesa chiede che venga preclusa la sua facoltà di formulare conclusioni circa la colpevolezza e la condanna dell’imputato, così come sulla confisca penale, come previsto dallo stesso art. 121 cpv. 2 CPP (CAR pag. 4.200.006 segg.). L’imputato fa valere che la nuova società 2a sarebbe diventata assuntore in quanto il giudice fallimentare italiano ha omologato un accordo di assunzione. Si tratterebbe di un accordo convenzionale. La titolarità della nuova società sarebbe di natura negoziale. L’art. 8 della legge Marzano – secondo cui se vi è l’assuntore di un fallimento, questo riprende ex lege tutti i presupposti per costituirsi parte civile ex art. 74 del Codice di procedura penale italiano – regolerebbe le conseguenze nel processo italiano. La difesa sostiene poi che l’art. 121 cpv. 2 CPP sarebbe da interpretare restrittivamente. Sarebbe errato ritenere che – oltre ai casi di leggi di diritto pubblico identificati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, a cui si applica tale norma – vi sarebbe una legge italiana che regola delle conseguenze processuali. Inoltre, in una sentenza il Tribunale federale avrebbe ritenuto che una nuova società che deriva dalla fusione non abbia i diritti di cui all’art. 121 cpv. 2 CPP, essendovi all’origine un accordo, un patto di cessione, di fusione. Ciò sarebbe paragonabile al caso in esame. La difesa solleva poi che società 2a non sarebbe titolare di pretese. Ci sarebbe infatti un confidental settlement da cui risulterebbe che tutte le pretese sono state cedute a banca 1. Irrilevante sarebbe la riserva contrattuale genericamente riferita al procedimento penale aperto in Svizzera, perché ai fini della legittimazione attiva sarebbe determinante il fatto che società 2a non sia comunque più titolare di

- 19 pretese di risarcimento nei confronti dell’imputato. Quale argomento supplementare la difesa fa inoltre valere, in merito al riferimento dell’istanza precedente all’art. 115 CPP e al ruolo del danneggiato in caso di cessione, che in concreto si tratterebbe di una questione differente. Nel caso in esame, chi potrebbe richiedere alla Corte di valutare se è stato fatto un danno da un atto illecito sarebbero le società defunte, non la nuova società 2a. Trarre un motivo dall’art. 115 CPP non starebbe in piedi, essendo pacifico che questa società non è il danneggiato. Al dibattimento l’imputato ha poi fatto valere che il prof. FFFF. nel proprio parere, prodotto dall’accusatrice privata, gli darebbe in realtà ragione, indicando che a suo avviso potrebbe essere deciso diversamente, ma che la giurisprudenza è quella. Irrilevante sarebbe poi il fatto che l’imputato non ha interposto appello avverso la sentenza di prima istanza, dovendo comunque la Corte esaminare d’ufficio tali questioni (CAR pag. 4.200.005-0012; CAR pag. 5.100.007 seg.). 3.2.2 Il MPC, dopo avere constatato che la difesa ha riproposto le medesime argomentazioni già fatte valere due volte dinnanzi alla Corte penale, ha ritenuto che queste siano già state vagliate e respinte. Condividendo le argomentazioni delle Corti penali ha quindi rinviato alle loro conclusioni. Non essendovi nulla di nuovo non vi sarebbe motivo per escludere società 2a quale accusatrice privata. Ha inoltre precisato che la questione a sapere chi ha subito il danno in società 2, sarebbe una questione di merito (CAR 4.200.026; CAR pag. 5.100.008 seg.). 3.2.3 Anche l’accusatrice privata, con scritto dell’11 aprile 2023, ha fatto valere che la difesa non avrebbe apportato in questa sede alcun nuovo elemento che non sia già stato discusso e rigettato dai tribunali precedentemente aditi, avverso le cui decisioni la difesa non ha mai inoltrato ricorso. Inoltre, per quanto concerne le proprie richieste, l’accusatrice privata fa valere che queste concernerebbero direttamente l’attuazione dell’azione civile. Lo stesso Tribunale federale avrebbe poi invitato l’accusatrice privata a intervenire e formulare le proprie osservazioni nel contesto del ricorso presentato dal MPC avverso la sentenza della Corte penale del 30 gennaio 2017. La posizione e le richieste di società 2a, che collimavano con quelle del MPC, sono state parzialmente riconosciute. Ciò non solo sarebbe prova della riconosciuta legittimazione di società 2a quale accusatrice privata, ma pure del fatto che le sue conclusioni e richieste sarebbero conformi anche in relazione a circostanze penalmente rilevanti e in ogni caso pertinenti ai fini dell’esercizio dell’azione civile. Ininfluente sarebbe inoltre il tentativo della difesa di voler porre in connessione questo caso con quello di una fusione per assorbimento tra società di natura negoziale, retta dal diritto privato. A tal proposito l’accusatrice privata rinvia ai pareri agli atti dei prof. EEEE., FFFF. e GGGG. Nella fattispecie non sussisterebbe alcuna cessione di credito in base al diritto italiano, bensì una surrogazione ex lege in applicazione della Legge Marzano. Anche gli ulteriori motivi addotti dalla difesa non rappresenterebbero una novità

- 20 e sarebbero in ogni caso infondati e pretestuosi (CAR pag. 4.200.029 segg.; CAR pag. 5.100.009). 3.2.4 In concreto l’imputato non ha apportato alcun elemento atto a scalfire le pertinenti considerazioni della prima Corte, qui di seguito riassunte e a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2019.50 consid. I.3.1). Come rettamente evidenziato dal MPC e dell’accusatrice privata, la difesa si è piuttosto limitata a riproporre nuovamente le proprie argomentazioni, già esaustivamente esaminate dalla Corte penale. 3.2.4.1 La Corte penale ha in primo luogo constatato che, dalla documentazione agli atti prodotta dall’avv. Paparelli, risulta che nel contesto della procedura di fallimento, in applicazione della cosiddetta legge Marzano, la nuova società società 2a è succeduta, in veste di “assuntore”, nelle posizioni giuridiche delle società del Gruppo 2, poste in amministrazione straordinaria. Dai pareri legali prodotti sempre dall’avv. Paparelli risulta che l’assuntore è considerato un successore a titolo universale, e quindi ha diritto al subentro in tutti i diritti e obblighi delle entità legali soggette alla procedura di amministrazione straordinaria. Giusta l’art. 8 comma 1bis della legge Marzano “Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell’art. 4bis comma 11 del presente decreto dall’assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto dall’art. 79 del codice di procedura penale”. La procedura di amministrazione straordinaria è stata chiusa a fine 2015 e a quel momento il commissario straordinario si era già costituito accusatore privato nell’ambito del procedimento penale aperto a carico del qui imputato in Svizzera. Società 2a è subentrata alle previgenti accusatrici private sulla base dell’ordinamento fallimentare applicabile, paragonabile a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in base agli art. 97 segg. LEF. Sulla base della legge Marzano è occorsa la surrogazione legale delle precedenti accusatrici private nell’unica attuale società 2a. La confidential settlement communication del 13 aprile 2009, sottoscritta tra le società del Gruppo 2 e banca 1 nulla muta. Tale accordo non riguarda il procedimento penale aperto in Svizzera. Inoltre, secondo la dottrina, il danneggiato che cede il proprio credito ex art. 164 segg. CO resta comunque danneggiato ex art. 115 CPP (sentenza SK.2019.50 consid. I.3.1). 3.2.4.2 Contrariamente a quanto sostiene l’imputato, nella fattispecie società 2a è subentrata alle previgenti accusatrici private sulla base di una legge, e meglio la legge Marzano, e non a seguito di disposizioni di natura negoziale. Il fatto che sia una legge italiana nulla cambia. La legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) prevede all’art. 154 LDIP che le società sono regolate dal diritto dello Stato

- 21 giusta il quale sono organizzate, in concreto quindi dalla legge italiana, la quale prevede che l’assuntore subentra quale successore legale sia nei procedimenti civili sia in quelli penali. Come emerge dai pareri legali agli atti, l’assuntore è considerato un successore a titolo universale. Inoltre, come rettamente indicato dalla prima Corte, tale surrogazione è paragonabile per i suoi effetti a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in virtù della LEF, come la massa del fallimento e l’amministrazione del fallimento che subentra al fallito, per cui il Tribunale federale ha ammesso l’applicazione dell’art. 121 cpv. 2 CPP (cfr.TF 6B_557/2010 del 9 marzo 2011 consid, 7.2 in fine). Va poi evidenziato che il prof. FFFF. nel proprio parere – che questa Corte condivide –, alla domanda specifica a sapere se società 2a debba essere ritenuta accusatrice privata, ha risposto affermativamente. È giunto a tale conclusione dopo avere constatato la presenza di una lacuna di legge per quel che riguarda l’art. 121 CPP (in riferimento alla successione legale di società 2a in qualità di assuntore), ritenendo nel contempo che la fattispecie relativa a questo procedimento non è equiparabile ad altre fattispecie già analizzate dal Tribunale federale in passato. Pertanto, a suo modo di vedere, tale lacuna deve essere colmata riconoscendo a società 2a il ruolo di accusatrice privata (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.925.233-268). L’imputato non può essere seguito quanto paragona il caso in esame a una fusione, essendo nella fattispecie la surrogazione avvenuta nell’ambito di una procedura di insolvenza, sulla base di un ordinamento fallimentare, che ha portato alla costituzione di una nuova società, la quale è subentrata per legge in tutti i diritti e obblighi delle società poste in amministrazione straordinaria. Da sottolineare è pure che la riorganizzazione nell’ambito di una procedura di insolvenza non è, o quantomeno non principalmente, basata sulle volontà delle parti. Va anche evidenziato che l’estromissione di una parte civile è un atto particolarmente gravoso in una procedura e bisogna quindi esercitare un grande riserbo prima di procedere in questa direzione. Tenuto conto di quanto precede, è quindi a giusta ragione che i giudici di prime cure hanno ritenuto che nella fattispecie vi è una surrogazione per legge dei diritti di società 2a, quindi non una cessione di carattere privato, ma una surrogazione legale a tutti gli effetti. Anche per quanto concerne il confidential settlement communication si rinvia alle conclusioni della prima Corte. Innanzitutto, tale accordo non concerne effettivamente il procedimento penale aperto in Svizzera nei confronti dell’imputato, bensì piuttosto i procedimenti italiani (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.960.043 cifra 7d). Inoltre, quandanche le società del Gruppo 2 nel 2009 – quindi prima della conclusione della procedura di amministrazione straordinaria – avessero effettivamente ceduto a banca 1 la propria pretesa, nulla cambierebbe alla posizione di danneggiato ai sensi dell’art. 115 CPP rispettivamente di accusatore privato. Infatti, come giustamente indicato dalla prima istanza, nel caso in cui il danneggiato cede il proprio credito ex art. 164 e segg. CO, resta comunque danneggiato ex art. 115 CPP (MAZZUC- CHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 26 e segg. ad art. 115 CPP),

- 22 nei cui diritti società 2a è poi subentrata in virtù dell’art. 121 CPP. Si rileva poi che in concerto le richieste dell’accusatrice privata sono strettamente connesse con la propria pretesa civile, per quanto concerne l’azione penale si è semplicemente allineata alle conclusioni del MPC. Anche tale censura dell’imputato non può pertanto essere seguita. Di conseguenza la questione pregiudiziale sollevata dall’imputato è respinta e società 2a non è da estromettere quale accusatrice privata dal presente procedimento. 3.3 Con scritto del 20 marzo 2023 l’imputato ha pure sollevato, quale questione pregiudiziale, il fatto che l’accusatrice privata non avrebbe sufficientemente motivato la propria richiesta di risarcimento, la quale non ossequiando i requisiti minimi dell’art. 123 CPP, sarebbe da ritenere, così come formulata, irricevibile (CAR 4.200.013 seg.). In sede di dibattimento, alla domanda in merito al mantenimento di tale questione pregiudiziale, la difesa ha indicato che questa potrà se del caso essere valutata nel merito da questa Corte (CAR pag. 5.100.006-007). Tale questione verrà esaminata in seguito (cfr. infra consid. V.4.2). 4. Istanze Probatorie 4.1 Per quanto concerne le istanze probatorie presentate dalle parti, la direzione del procedimento si è già espressa con decreto del 28 febbraio 2023 sulla richiesta formulata dal MPC di acquisire agli atti il dispositivo e le motivazioni della sentenza del 21 aprile 2022 (depositata in data 13 ottobre 2022) del Tribunale di Parma, accettandola (CAR pag. 4.200.001 segg.). Il Presidente del Collegio giudicante, su esplicita richiesta della difesa, ha pure acquisito agli atti l’appello formulato dall’imputato contro la sentenza di Parma, non invece quelli di GG., CC. e banca 1 (CAR pag. 4.200.045 seg.). Come menzionato in precedenza (cfr. supra consid. I.3.1), a fronte della nuova richiesta della difesa a tal proposito, la Corte d’appello in sede di dibattimento ha ammesso l’acquisizione agli atti anche di questi ultimi. 4.2 L’eventuale audizione del prof. H., già respinta in prima istanza, non è stata esplicitamente richiesta dall’imputato, il quale ha piuttosto lasciato la decisione alla Corte. Essendovi già agli atti la relazione del prof. H. (TPF pag. 483.541.227), non contestata dall’accusa nella sua dimensione tecnico-finanziario, la sua audizione non è stata ritenuta necessaria.

- 23 - 5. Prescrizione 5.1 Nella sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, il Tribunale federale ha dapprima confermato l’abbandono del procedimento in relazione ai capi d’accusa n. 1.1.190-1.1.290, essendo nelle more della procedura ricorsuale intervenuta la prescrizione. Per i capi d’accusa n. 1.1.291-1.1.501 – a cui si applica il nuovo diritto sulla prescrizione – la sentenza SK.2015.24 del 30 gennaio 2017 ha invece estinto la prescrizione, sottointeso che a quel momento i beni sequestrati erano confiscabili secondo il diritto italiano, come per altro stabilito dalla sentenza del Tribunale di Parma del 21 aprile 2022. L’Alta Corte ha sottolineato che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione dell’azione penale possono comunque essere presi in considerazione per valutare l’illiceità di quelli successivi (sentenza del TF 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.1). 5.2 Per quanto concerne il reato a monte, il Tribunale di Parma in data 8 novembre 2019 ha constatato l’intervenuta prescrizione del reato di usura di cui ai capi d’accusa b e c (operazioni “società 2g” e “società 1”) del decreto che depone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, ripreso nell’atto d’accusa in esame (TPF pag. 483.521.213-215). Come rettamente indicato dai giudici di prime cure, secondo la giurisprudenza, se il crimine a monte era già prescritto al momento dell’atto di riciclaggio, lo Stato non può più pretendere la confisca, con il risultato che l’infrazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) risulta esclusa (sentenza TF 6B_1208/2018 del 6 agosto 2019 consid. 3.3 e rinvii). In concreto al momento della commissione degli atti di riciclaggio (ottobre 2002 – aprile 2004), il reato a monte – indipendentemente dalla sua qualifica giuridica – non era tuttavia senz’altro prescritto, essendo secondo il Tribunale di Parma la prescrizione intervenuta per l’operazione “società 2g” il 2 ottobre 2017 e per “società 1” il 1° luglio 2018 (cfr. TPF pag. 483.521.213-215). Il fatto che nel frattempo le accuse di usura nei confronti dell’imputato si siano prescritte non ha alcuna incidenza sul presente procedimento. Inoltre, va comunque anche evidenziato che le medesime fattispecie per cui nel procedimento italiano è stato rimproverato all’imputato il reato di usura (operazioni “società 2g” e “società 1”), sono anche comprese in quello di bancarotta fraudolenta, secondo il diritto italiano, rispettivamente amministrazione infedele aggravata per il diritto svizzero (cfr. capi d’accusa a.2 e a.6 del decreto che depone il giudizio; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.001 segg.), per cui non è intervenuta la prescrizione. II. Premesse generali 1. Il crac società 2

- 24 - Sebbene ormai lontana nel tempo, ed oggetto di sentenze da parte della giustizia penale italiana regolarmente cresciute in giudicato (cfr. ad esempio: sentenza 23 aprile 2012 della Corte d’Appello di Bologna, MPC pag. 018.011.22838 segg.; sentenza 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma, MPC pag. 018.011.21347 segg.), ma anche di libri, articoli di giornale ed anche pellicole cinematografiche – tanto da poter qualificare come notori i fatti pregressi – non si può soprassedere, dall’evocare l’evento dal quale scaturisce anche il procedimento che vede oggi quale imputato A. e cioè la dichiarazione di insolvenza del gruppo 2 avvenuta tra il 27 dicembre 2003 ed il 31 gennaio 2004. Ritenuto comunque che la sintesi delle vicende del Gruppo 2 è presentata in maniera esauriente e puntuale nella sentenza del 21 aprile 2022, emanata con motivazione il 13 ottobre 2022, del Tribunale di Parma (sentenza del Tribunale di Parma, pag. 44 segg.; CAR pag. 3.101.002 segg.) regolarmente acquisita agli atti da questa Corte con decreto del 28 febbraio 2023 (CAR pag. 4.200.001 seg.). Il gruppo 2, una delle poche multinazionali italiane, era leader nazionale nella produzione del latte ed i suoi derivati. Come in seguito stabilito dalle competenti Autorità italiane, al momento della dichiarazione di insolvenza, il Gruppo 2 era gravato da un indebitamento che superava i 14 miliardi di euro a fronte di una liquidità totalmente inesistente. Questo benché, nella relazione sulla situazione semestrale del gruppo 2 al 30 giugno 2003, l’importo complessivo dell’indebitamento fosse indicato in 7 miliardi di euro, presuntamente parzialmente “bilanciati” da una (millantata) liquidità di 3,3 miliardi di euro. Come poi accertato anche dalle sentenze italiane di condanna di M. (patron del gruppo 2) e K. (direttore generale e braccio operativo di M.), il Gruppo si trovava già nei primi anni ‘90, in base alle normative italiane, in una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale; con una costante evoluzione negativa del risultato economico. In sunto dunque, il gruppo 2, anziché produrre le risorse finanziarie necessarie per la remunerazione ed il rimborso dei capitali di prestito, produceva un disavanzo che doveva essere costantemente ripianato, come in una spirale, attraverso il reperimento di nuove risorse finanziarie, ottenute tramite costose linee esterne. In altri temini agiva secondo il ben noto procedimento del “buco tappa buco” ben sapendo che così facendo scavava una voragine di debiti sempre più profonda che, prima o dopo, sarebbe diventata insostenibile. Le ragioni oggettive del tracollo sono dunque state ricondotte ad un colossale indebitamento strutturale del Gruppo stesso, oggetto peraltro di infruttuosa strategia espansionistica e di imponenti e continue distrazioni, oltre alla contestuale incapacità, da parte degli amministratori, segnatamente dal fondatore e “patron”

- 25 della società 2 M. e dal direttore finanziario K., di far fronte agli obblighi assunti nei confronti degli Istituti di credito e di investitori privati. Correlativamente a tale situazione di sofferenza economica, veniva ideata – sempre dai vertici del gruppo 2 – ed attivata, una capillare serie di meccanismi fraudolenti che, sulla base della falsificazione della documentazione contabile e delle comunicazioni sociali, precostituiva una falsa rappresentazione delle condizioni delle società del Gruppo, occultandone le perdite. Un’esauriente disamina dei diversi e numerosi stratagemmi illegali utilizzati dai dirigenti del gruppo 2 è presentata al capitolo II, pag. 44 e segg. della sentenza del Tribunale di Parma 21 aprile 2022 (CAR pag. 3.101.023 segg.). Quel che è certo è che al 31 dicembre 2002 erano in circolazione sul mercato ben 32 emissioni obbligazionarie (“bond”) per un totale di oltre 7 miliardi di euro (cfr. tabella a pag. 52 della sentenza del Tribunale di Parma; CAR pag. 3.101.027). Accanto a questi debiti obbligazionari regolarmente contabilizzati, ve ne erano però degli altri “off balance”, che non erano pertanto pubblici (cfr. sentenza del Tribunale di Parma pag. 54 segg., CAR pag. 3.101.028 segg.). 2. Il ruolo generale svolto dall’imputato Assunto nel settembre del 1993 come consulente alla clientela (client manager), l’imputato faceva parte dell’area Corporate and Investment Banking, area preposta a seguire i clienti aziendali italiani. Il suo compito, in buona sostanza, era quello di introdurre i clienti alla banca e di vender loro i prodotti che venivano elaborati dall’area dei product specialist. I suoi clienti (aziende con fatturato di almeno USD 500 milioni) erano, a suo dire, circa una decina. Fra questi, il gruppo 2 era di gran lunga il più profittevole per banca 1 per quanto attiene al ramo europeo. Il ruolo di A. non si esauriva dopo avere introdotto il cliente alla banca, bensì proseguiva in tutte le fasi di sviluppo del prodotto da offrirsi al cliente. Se in un primo momento egli cercava di capire quali fossero le sue specifiche esigenze e di soddisfare le stesse, attraverso i prodotti della banca, egli diveniva nelle fasi a seguire una sorta di intermediario fra il cliente e le singole unità della banca coinvolte, attivandosi quindi tra l’ottenimento del mandato e l’ottenimento del credito. Egli fungeva sicuramente da importante trait d’union fra i vari uffici da un lato e fra la banca ed il cliente dall’altro. Con specifico riferimento ai rapporti fra banca 1 e società 2, l’imputato era l’unico ad interfacciarsi con i dirigenti del gruppo 2 anche perché era stato lui a istaurare la relazione commerciale (cfr. sentenza del Tribunale di Parma pag. 79, CAR pag. 3.101.041). Per l’imputato, società 2 fu il cliente per eccellenza, soprattutto il cliente che gli permise di incrementare in maniera determinante le proprie entrate con uno stipendio fisso che passò gradualmente da EUR 52'765.00 e

- 26 - EUR 158'037.00 (cfr. sentenza del Tribunale di Parma pag. 80, CAR pag. 3.101.041), ritenuto che fra il 2000 ed il 2002 gli furono elargiti bonus per un totale di EUR 1'076'209.00 che lo resero il manager più pagato della sede di Milano. Venne pure nominato Vicepresidente. Con lui, presso la sede di Milano di banca 1, lavoravano anche GG. e CC., coimputati e pure condannati dal Tribunale di Parma. Spettava a GG. il compito di analizzare i bilanci di società 2 così come raccogliere e analizzare le fonti che potevano dare informazioni in modo da valutare il merito creditizio di società 2 secondo schemi predefiniti (credit risk analysis) nonché le garanzie correlate. Era lui che compilava i “credit approval memorandum” per le decisioni, oltre a supportare i superiori nella gestione dei clienti, cioè le filiali italiane di multinazionali. Era subordinato al qui imputato. EE. era, invece, uno specialista di prodotto, dipendente di banca 1 Securities, l'articolazione di banca 1 che si occupava di emissioni di titoli mediante collocamenti privati ("private placement). 3. Le operazioni di finanziamento a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6) di cui all’atto di accusa del 27 maggio 2015 3.1 Premessa Nell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, il MPC rimprovera all’imputato di avere riciclato valori patrimoniali provento di attività criminale, anche distrattive, commesse nell’ambito della bancarotta fraudolenta del Gruppo 2, per un importo complessivo di USD 52,4 milioni. La “Premessa sull’origine criminale dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio” di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa, riporta il decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 5 aprile 2012. Lo stesso, descrive le operazioni legate al Gruppo 2, che hanno permesso all’imputato di percepire complessivamente USD 52,4 milioni, e meglio come dettagliato nella tabella riassuntiva riportata a pag. 16 dell’atto di accusa (inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.001 segg.). Questo stesso impianto accusatorio, riferito al reato a monte, è stato oggetto oltre del decreto summenzionato, anche di sentenze cresciute in giudicato sia da parte dei competenti Tribunali italiani sia della Corte penale. In effetti, con sentenza (n. 809/201O) del 9 dicembre 2010 il Tribunale di Parma ha condannato M. e K. per titolo di bancarotta fraudolenta a danno di società del Gruppo 2 (MPC pag. 018 011 21347 - 22837). Tale condanna è stata confermata dapprima dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna (n. 864/12) del 23 aprile 2012 (MPC pag. 018 011 22838 - 23286) e poi dalla sentenza della

- 27 - Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione penale (n. 32354/14) del 7 marzo 2014 (doc. MPC 018.011.26778 - 26945). Ebbene, i fatti alla base del capo d'accusa C.5) (cfr. MPC pag. 018.011.21375 - 21381), per i quali M. e K. sono stati condannati per bancarotta fraudolenta con sentenza cresciuta in giudicato, sono esattamente gli stessi di quelli indicati nel decreto che dispone il giudizio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 5 aprile 2012, poste per altro anche alla base dell'imputazione per bancarotta fraudolenta impropria per cui A. è stato condannato dal Tribunale di Parma con la sentenza di primo grado del 21 aprile 2022 (cfr. capo d'accusa a) alle pagg. 8 – 26 della sentenza del Tribunale di Parma; CAR pag. 3.101.006 segg.). Sempre sulla base del medesimo impianto accusatorio, sono pure stati condannati dal Tribunale di Parma (N.R. SENT.134/ 2012 Tribunale di Parma Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare; cfr. MPC pag. 018.011.21273 segg.) J. e C., in relazione al concorso nel reato di bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose contestate al capo a) della rubrica, sentenza regolarmente cresciuta in giudicato. 3.2 Le singole operazioni finanziarie L’ipotesi accusatoria riportata nell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, circa la provenienza dei valori illeciti ed il loro importo (USD 52,4 milioni), fa riferimento alle risultanze dei rapporti agli atti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF; in particolare rapporto del 16 giugno 2011, MPC pag. 005.001.8342 segg., e rapporto del 1° luglio 2010, MPC pag. 010.001.01464 e segg.), nei quali sono state esaminate tutte le operazioni di concessione di crediti e le coperture assicurative ad esse connesse, effettuate dell’imputato con società 2 e che, in buona sostanza, confermano il contenuto dei rapporti stesi dai colleghi di polizia italiani. Di seguito si presenta un riassunto di queste operazioni allo scopo di chiarire l’origine e l’ammontare delle somme di denaro confluite sui conti di spettanza dell’imputato in Liechtenstein. Per il resto si fa riferimento alla sentenza del Tribunale di Parma, che ha descritto nel dettaglio le operazioni in essere. 3.2.1 Operazione società 2k USD 75 mln - anno 1996. (a.1) Nel 1996 banca 1 erogava USD 75 milioni a società 2k che sottoscriveva un contratto regolante le condizioni del finanziamento della durata di otto anni (Note purchase ageement) consegnando a banca 1 titoli di debito per il corrispondente valore. Il tasso di interesse relativo a tale finanziamento, come risultava dal contratto, era variabile e pari al Libor a sei mesi più il 3%. Le finalità del finanziamento

- 28 formalmente erano collegate all'attività operativa della società, mentre in realtà il denaro veniva girato, per lo meno in parte, per ripagare debiti pregressi. Le commissioni dovute per l'organizzazione (arrangement) e per la gestione (agency) venivano definite con un patto a latere (side letter). Società 2 garantiva il finanziamento poiché società 2k non aveva assets patrimoniali sufficienti per rilasciare le richieste garanzie. Società 2 stipulava una polizza assicurativa sul rischio politico con la società panamense 25 che copriva eventuali rischi collegati al Paese di appartenenza della società finanziata. Veniva inoltre stipulato un accordo tra banca 1 e società 2, in cui si prevedeva che società 2 avrebbe dovuto corrispondere USD 1,6 milioni a titolo di commissioni per il ruolo di organizzatore del finanziamento (arranger). In un altro patto a latere (side letter) stipulato fra banca 1 e società 25, si prevedeva che il premio assicurativo che società 2 avrebbe dovuto pagare in ragione della polizza sottoscritta, sarebbe stato erogato direttamente dalla banca. Banca 1 prendeva in carico l'intera esposizione, con l'obiettivo di cedere integralmente l'esposizione verso società 2 entro pochi mesi dalla chiusura dell'operazione attraverso l'organizzazione di una sindacazione. Ed infatti la banca 1 immediatamente si attivava nella ricerca di nuovi finanziatori sui quali trasferire l'esposizione che aveva verso il gruppo 2. Già nel novembre del 1996 veniva dunque sindacato totalmente il finanziamento inizialmente concesso al gruppo 2. Nel dicembre 2000 la polizza della società 25 veniva sostituita, con chiusura anticipata del contratto, con altra polizza le cui parti contrattuali erano la società 2, soggetto assicurato, una società assicuratrice veicolo (captive) la società 53 collocata in un paese offshore, e la banca 2. Si prevedeva inoltre una riassicurazione di società 33, società assicurativa. La nuova polizza prevedeva che il valore assicurato salisse da 75 a 80 milioni e garantisse sempre il rischio politico. Il premio assicurativo veniva stabilito in semestrali USD 522’000 per le prime due rate. Gli adempimenti del contratto previsti a carico di banca 2 consistevano nel ricevere da società 2 i fondi per pagare il premio assicurativo, e poi distribuire il premio assicurativo alla captive, cioè alla società 53, e al riassicuratore società 33. Allorquando veniva predisposta la nuova polizza banca 1 informava la banca 2 che intendeva trasferire alla banca il 2,5% di interessi sul finanziamento. Gli interessi che banca 1 pagava alla banca 2 erano pari a USD 1'875’000, il premio semestrale della polizza ammontava a USD 512'000. Il danaro ricevuto

- 29 da banca 2 veniva quindi girato per USD 10’000 alla società 53, la captive assicurativa; per USD 512.000 alla società 33, che era la società che in ultima analisi prendeva in carico il costo dell'assicurazione, e quindi aveva diritto a percepire il premio; una quota veniva girata quale commissione di brokeraggio, per il broker che aveva strutturato la polizza, alla società 24, e la differenza fra USD 1,875 milioni versati da banca 1 e provenienti da società 2k, detratti gli importi impiegati in questi pagamenti rimaneva a disposizione della società 4 società che aveva aperto un conto presso la banca 2 riconducibile all’imputato – funzionario di banca 1 – che aveva partecipato alla strutturazione dell'operazione e che svolgeva il ruolo di Relationship manager nei confronti di società 2. La società 4, che faceva capo a A., al termine dell’operazione società 2k percepiva globalmente USD 5'784'410.81 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016) e ciò grazie alla collaborazione di C., che si è adoperato per strutturare la nuova copertura assicurativa necessaria a veicolare i profitti poi percepiti in prima battuta dall’imputato. 3.2.2 Operazione società 2g USD 60 mln - anno 1996 (a.2 e d) Nel dicembre 1996 veniva realizzata un'altra operazione da parte del gruppo 2 con banca 1 a favore della subholding argentina società 2g. L'operazione può essere così sinteticamente descritta. La filiale di Londra di banca 1 concedeva a società 2g un prefinanziamento di USD 15 milioni il 24 settembre 1996, servito a finanziare urgenze di cassa della controllata argentina. Il prestito veniva estinto quando si perfezionava il successivo finanziamento detto "prestito ponte". Nello stesso anno il 23 dicembre 1996 veniva infatti concesso un ulteriore finanziamento (bridge loan) poi estinto il 10 ottobre 1997 dell'importo di USD 60 milioni e regolato da un credit agreement. A riguardo risulta che, nel credit agreement, Io scopo indicato era quello di finanziare l'import e l’export delle materie prime mentre in realtà, da quanto risulta dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, i 60 milioni che arrivano a società 2g da banca 1 erano stati utilizzati per estinguere i 15 milioni del precedente finanziamento che aveva concesso banca 1 alla società 2 nell'ottobre, mentre la parte rimanente veniva utilizzata per estinguere linee di debito aperte verso varie banche argentine. Anche questo finanziamento veniva garantito dalla società 2 che a sua volta stipulava due contratti assicurativi con la società 25, nei contratti si individuava

- 30 banca 1 quale soggetto tenuto a pagare il premio assicurativo per conto di società 2. Il finanziamento si estingueva il 10 ottobre 1997, quindi dopo dieci mesi dall'erogazione. A quella data viene inviata una lettera da banca 1 a società 2, in qualità di garante e in cui veniva quantificata la penale, avendo società 2g estinto il finanziamento prima del decorso del biennio. Era infatti avvenuto che società 2g, il 10 ottobre, attraverso l'emissione di un prestito obbligazionario dedicato, cosiddetto private placement, aveva ottenuto i 60 milioni necessari per ripagare banca 1 del credito concessogli dieci mesi prima. Banca 1, con l'emissione del private placement, chiedeva dunque, come penale un pagamento del 4% annuo con erogazione semestrale sui 60 milioni, che erano sia l'importo del vecchio finanziamento estinto sia il valore nozionale delle notes emesse. Nel mese di ottobre dell'anno successivo, società 2g, ha individuato gli investitori per il collocamento del private placement delle notes acquistate da un Trust appositamente costituito, che a sua volta rilasciava certificati di pari importo collocati da banca 1 presso investitori istituzionali nordamericani. Le notes emesse da società 2g ed acquistate dal Trust avevano un rendimento dell'8,49%. Il Trust a sua volta emetteva: 1) certificati classe A collocati presso gli investitori con un interesse del 7,13%; 2) certificati classe B che maturavano un rendimento (calcolato sul valore nozionale di 60 mln USD) scaturente dalla differenza tra l'interesse percepito da società 2g (8,49%), l'interesse corrisposto agli investitori (7,13%) e le commissioni trattenute per i costi di gestione del Trust stesso. Detti certificati classe B venivano assegnati a banca 1. All'iniziale polizza assicurativa stipulata con società 25 a copertura del rischio politico sul finanziamento argentino, subentrava nel settembre 1999 una nuova copertura assicurativa (polizza 7) con la captive società 26 (a sua volta riassicuratasi con separato accordo con società 33) e banca 1 Jersey (quale contracting party). Quest'ultima riceveva: da banca 1 , i fondi rivenienti dalla penale per l'estinzione anticipata del bridge loan (a quella data ridottosi al 2,5%), e dal Trust le cedole sui certificati classe B. L'intero importo così costituitosi veniva girato a società 26, che tratteneva la somma relativa ai premi assicurativi, le commissioni dovute al broker, quelle ad essa spettanti, e disponeva il trasferimento della restante parte su conto corrente intestato ad una società offshore riconducibile all’imputato (società 8) in virtù di un (fittizio) accordo di consulenza.

- 31 - All'esito di tale operazione, l’imputato lucrava la somma di USD 3'131'922 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). In seguito, alla scadenza del private placement (ottobre 2002), società 2 provvedeva al rimborso delle notes al Trust al posto della obbligata principale società 2g, iscrivendo conseguentemente un credito verso la stessa, cui contestualmente rinunciava sottoscrivendo una quota aggiuntiva di capitale. La provvista necessaria per il rimborso delle notes derivava dalla strutturazione di un ulteriore private placement (importo: USD 80 milioni) emesso da società 2c per il tramite di banca 1 il 20 dicembre 2001. La società finanziata (società 2c) costituiva con dette somme un cash collateral a favore di banca 1 che a quel punto provvedeva a finanziare società 2 per il rimborso delle notes. In occasione dell'aumento di capitale di società 2g, società 2a sottoscriveva una nuova polizza assicurativa (F ABI 2002/B) con la captive società 53 (la quale a sua volta si riassicurava con separato accordo con società 33) e la banca 2 (quale contracting party); quest'ultima, ricevuti i fondi da società 2 su conto corrente intestato ad una società offshore riconducibile all’imputato (società 4), provvedeva, per il tramite di C., a girare una quota del denaro per la quietanza dei premi assicurativi, trattenendo la restante parte, costituente il profitto conseguito dall’imputato, complessivamente quantificabile in USD 1'172'837.06 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). In seguito alla definizione dei termini di durata delle notes, le scadenze del nuovo finanziamento (10 ottobre 2002) e dei contratti assicurativi (23 dicembre 2001) risultavano non allineate. Banca 1 rimaneva, come originariamente concordato con società 2, il soggetto tenuto al pagamento del premio. Nel corso del 1999 i contratti assicurativi venivano risolti in via anticipata. Banca 1 e società 2 si accordavano per sostituire la controparte assicurativa. Il premio di polizza era pagato semestralmente da banca 1 Jersey che, nella veste di contracting party, con lettera del 16 settembre 1999, oltre ad informare il nuovo assicuratore società 26 di aver accettato di pagare i premi dovuti da società 2, comunicava che avrebbe corrisposto alla medesima società, stesse date di scadenza del premio di polizza, anche un ulteriore importo di USD 476’250, in aggiunta agli obblighi contrattuali previsti. Riguardo a tali operazioni C. sottoscriveva la polizza n. 8 per conto della banca 2 e le missive inviate alla società 2, seguendo le tassative indicazioni

- 32 dell’imputato, mentre J. realizzava la struttura societaria società 8 (di spettanza dell’imputato) e provvedeva a fornire a società 26 le indicazioni per il trasferimento dei fondi ricevuti da banca 1 Jersey. 3.2.3 Operazione società 2e 80 mln USD dicembre 1997 e società 2f USD 100 mln - settembre 1998 (a.3 e d) Il 16 dicembre 1997 banca 1 finanziava anche la controllata venezuelana del gruppo 2. Il finanziamento veniva regolato da un contratto (credit agreement) e da un accordo a latere (side letter). Anche in questo caso il finanziamento veniva garantito da società 2 che tuttavia, in questo caso, non stipulava alcun contratto assicurativo. Il finanziamento avrebbe dovuto essere destinato allo svolgimento di attività di import/export, similmente a quanto osservato in relazione a società 2g, ma in realtà i fondi che banca 1 erogava a società 2e venivano destinati per una parte – circa 20 milioni – al rientro da un pregresso finanziamento che la stessa banca aveva concesso il 15 settembre 1997. La rimanente parte, di 60 milioni, veniva girata da società 2e a società 2e_2, altra società del comparto venezuelano, che utilizzava il denaro per ripagare altri debiti preesistenti. Da un lato la banca svolgeva il ruolo di intermediario, posto che in realtà il finanziamento veniva erogato da società 36, finanziaria irlandese del Gruppo 2, al fine di ottenere vantaggi fiscali. Banca 1 fungeva quindi da tramite e chiede a garanzia il denaro utilizzato per finanziare società 2e e società 2e_2. Società 36, controllata al 100% da società 2, depositava il denaro a garanzia di banca 1 affinché questa erogasse il finanziamento alle società venezuelane del gruppo. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel settembre dell'anno successivo (1998), attraverso la provvista riveniente da un private placement del medesimo valore emesso dalla società 36 per il tramite di banca 1. In particolare, i fondi derivanti dal collocamento privato erano asserviti alla costituzione di un deposito vincolato (cash collateral) a favore di banca 1 a garanzia di un finanziamento di pari importo, che la banca contestualmente erogava a società 2e e società 2e_2; finanziamento con il quale si andava ad estinguere la precedente esposizione del dicembre 1997. Le notes emesse da società 36 venivano acquistate da un Trust appositamente costituito il quale provvedeva ad emettere dei certificati di pari importo collocati presso investitori istituzionali nordamericani. Nel settembre 1998 la filiale milanese di banca 1 sottoscriveva un impegno con società 2f in base al quale avrebbe erogato un finanziamento di USD 100 milioni al rilascio da parte della società brasiliana di effetti cambiari (promissory notes) di pari importo. Con separato e contestuale accordo, la banca trasferiva il suo

- 33 impegno di finanziamento a società 36. Quest'ultima acquistava gli effetti cambiari della consociata brasiliana mediante provvista riveniente da un private placement organizzato da banca 1. In particolare, i fondi venivano trasferiti a banca 1 INT che in qualità di Agent dell'intera operazione, provvedeva a girarli a società 2f. Per entrambe le operazioni, società 36 emetteva delle notes acquistate da due distinti Trust aventi un tasso di interesse stabilito rispettivamente nella misura del 7,69% e 7,65%; i Trust a loro volta rilasciavano: 1) certificati classe A - collocati presso gli investitori – che maturavano un interesse inferiore a quello delle notes per circa un punto percentuale; 2) certificati classe B che maturavano un rendimento scaturente dalla differenza tra l'interesse percepito sulle notes di società 36, l'interesse corrisposto agli investitori e le commissioni trattenute per i costi di gestione dei Trust stessi. Detti certificati classe B venivano assegnati a società 26, formalmente a titolo di investimento, senza tuttavia la previsione di alcun corrispettivo. La captive società 26, con la quale società 2, garante di tutte le notes emesse da società 36, sottoscriveva le polizze assicurative n. 1 e 2 sui finanziamenti erogati tramite banca 1 alle società venezuelana e brasiliana (a sua volta riassicuratasi con separati accordi con società 33 e società 55), riceveva dunque i premi assicurativi da società 2 e le cedole sui certificati classe B dai Trust. Tali somme – detratti gli importi relativi ai premi assicurativi, alle commissioni dovute al broker e a quelle ad essa spettanti – venivano trasferite su conti correnti intestati ad una società offshore riconducibile all’imputato (società 3) in virtù di fittizi accordi di consulenza. Società 26 quindi una volta ricevuti i fondi, paga il broker, i due riassicuratori – in un caso era società 33 nell'altro caso società 55 – e gira la rimanente parte a società 3 in ragione di un accordo datato 25 settembre 1998, che riprende pedissequamente le medesime indicazioni contenute nell'accordo tra società 26 e società 8, visto per l'operazione argentina. Società 3, al pari di società 8, al pari di società 4, era una società con conti correnti sia in Liechtenstein sia in Svizzera (in banca 2), riconducibile all’imputato. Quindi il denaro incassato dall’imputato sui conti di società 3 a seguito dell'operazione così realizzata, pari a USD 5'740'489.73 (cfr. Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016), costituiva il profitto personale dallo stesso conseguito. Nel settembre 2001, le coperture assicurative con società 26 venivano risolte anticipatamente e venivano parallelamente sottoscritte due nuove polizze assicurative (nn. 3-4) sempre con società 26 quale assicuratore (a sua volta riassicuratasi con società 33 e società 55) e la banca 2 (sempre per il tramite di C.) quale contracting party. Quest'ultima, ricevuti i fondi, in precedenza dalla captive società 26, sul conto corrente intestato a una società offshore riconducibile all’imputato (società 4), provvedeva a girare una quota del denaro per la quietanza dei

- 34 premi assicurativi e del broker, trattenendo la restante parte, costituente il profitto conseguito dell’imputato, per la polizza n. 3 relativa a società 2e USD 2'127'207.24 e per la polizza 4 relativa a società 2f USD 2'174'607.07 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016).

3.2.4 Operazione società 2e_2 45 mln USD – società 2k 45 mln USD società 2h, 2i e 2j 60 mln USD, luglio - dicembre 2001 (a. 4 e d) La filiale milanese di banca 1 concedeva un finanziamento alla società 2e_2 del gruppo 2 per l'importo di USD 45 milioni, subordinato alla concessione del suddetto finanziamento era la contestuale sottoscrizione di una copertura assicurativa sul rischio politico e di credito della società venezuelana a vantaggio di banca 1, in aggiunta a quella già fornita da società 2. I fondi necessari alla copertura assicurativa venivano corrisposti da società 2. A chiusura del finanziamento società 2e_2 di USD 45 milioni, banca 1 provvedeva nel successivo mese di agosto (10 agosto 2001) a strutturare una transazione similare per il medesimo importo (USD 45 milioni) a favore di società 2k, assistita dalle stesse garanzie sopradescritte. Per ragioni di carattere fiscale, l'originario finanziamento veniva concesso in valuta giapponese, poi convertita in dollari mediante realizzazione di alcuni contratti di swap. Infine, nel successivo mese di dicembre (14 dicembre 2001), banca 1 strutturava un’ulteriore transazione avente le stesse connotazioni di quella venezuelana, mediante concessione di un finanziamento per complessivi USD 60 milioni in favore delle società 2f (USD 15 milioni), 2i (USD 20 milioni) e 2j (USD 25 milioni). Nei contratti di finanziamento società 2e_2 e società 2h (tranche di USD 15 milioni) venivano indicate motivazioni sulla destinazione dei fondi (import/export e riduzione indebitamento della società) non corrispondenti a quelle reali, posto che: per quanto concerne la provvista formalmente destinata alla società venezuelana (società 2e_2), i fondi erogati venivano trasferiti alla consociata società 2e per la parziale estinzione del finanziamento intercompany con società 2d (quest'ultima a sua volta utilizzava la provvista per finanziare il comparto sudamericano, e in particolare Argentina, Mexico e Uruguay). Per quanto invece riguarda il finanziamento società 2h, i fondi erogati venivano interamente girati a società 2o ad estinzione di una linea di credito intrattenuta con banca 1. In relazione a tutti i citati finanziamenti, banca 1, pur essendo già garantita da società 2, realizzava coperture assicurative sul rischio politico e di credito delle società prenditrici, ottenendo che i correlati costi fossero a carico del gruppo 2.

- 35 - Le coperture assicurative venivano sottoscritte dalla banca con società 33 quale assicuratore, e banca 2 quale contracting party (nn. 6, 5, 9, 11, 10, 12, 15, 14). In tale contesto banca 2, e per essa sempre C., inoltrava a società 2e_2, società 2h e società 36 (che interveniva nell'operazione per società 2k), apposite missive con le quali comunicava il reperimento di un fornitore di strumenti di copertura in relazione ai finanziamenti accordati da banca 1, chiedendo di trasferire l'importo occorrente per pagare i costi del servizio, su conto corrente intestato ad una società offshore riconducibile all’imputato (società 4). Le citate società 2e_2, società 2h e società 36 al fine di reperire i fondi necessari a quietanzare quanto richiesto da banca 2 (USD 6,56 milioni per società 2e_2, USD 6,27 milioni per società 36, USD 5,53 milioni per società 2h) stipulavano con fittizi contratti di Interest Rate Swap – in realtà meri finanziamenti – le cui provviste venivano girate direttamente dalla banca sul conto corrente della società 4. La differenza tra quanto richiesto da banca 2 e quanto alla stessa erogato tramite i contratti di swap, veniva corrisposto direttamente da: banca 1 Securities per conto di società 2k (USD 195’000) e banca 1 Milan branch per conto di società 2h e società 2e_2 (USD 225’000). Ottenute le citate provviste, banca 2 e per essa C., sempre su precise disposizioni dell’imputato, provvedeva a quietanzare le coperture assicurative in favore di banca 1, trattenendo la restante parte che costituiva profitto personale dell’imputato: USD 2'188'887.59 per società 2e_2, USD 2'793'524.52 per società 2h, e USD 2’111'213.33 per società 36 (cfr Tabella riassuntiva, allegato II, pag. 16 dell’atto di accusa del 27 maggio 2015; inc. SK.2015.24, TPF pag. 482.100.016). C. sottoscriveva, sempre su tassative indicazioni dell’imputato, parte delle polizze assicurative realizzate per conto del contracting party banca 2 nonché parte delle missive inviate alle controllate società 2 per richiedere il trasferimento dei fondi sul conto corrente di società 4, da lui stesso gestito nell'interesse e su indicazioni dell’imputato. 3.2.5 Operazione società 23 e società 22 300 mln USD- dicembre 1999 (a.5 e d) Nel 1998 i manager società 2, al fine di reperire risorse finanziarie, progettavano di quotare presso la Borsa di S. Paolo la subholding brasiliana del gruppo. Non sussistendo a quella data le condizioni per la realizzazione del progetto, e permanendo la necessità di reperire risorse senza tuttavia gravare il bilancio di ulteriori poste debitorie che avrebbero inciso negativamente sui convenant, strutturavano unitamente ai manager di banca 1 un'operazione di aumento di capitale in realtà simile ad un mero finanziamento. Nel dicembre 1999, banca 1 procedeva alla costituzione di due veicoli alle isole Cayman (società 23 e società 22), i quali emettevano private placements –

- 36 ciascuno per nominali USD 150 milioni – con la cui provvista si procedeva alla sottoscrizione di un aumento di capitale in società 2m pari al 18% della complessiva partecipazione azionaria. I private placement emessi dal veicolo società 23 venivano ceduti ad investitori istituzionali nordamericani (una quota di essi, pari a USD 30 milioni, con interposizione di società 2d); una quota di USD 15 milioni veniva sottoscritta direttamente da banca 1. Al fine di garantire il pagamento delle cedole dovute sui private placement emessi da società 23, banca 1 sottoscriveva con il veicolo suddetto uno zero coupon interest fixed rate swap in base al quale la banca anticipava tutti gli interessi maturati sulle cedole che sarebbero poi stati rimborsati da società 2 in un'unica soluzione alla fine del 2003. I private placement emessi dal veicolo società 22 venivano sottoscritti interamente da banca 1, la quale pianificava l'integrale copertura sul rischio di credito società 2 attraverso l'acquisto di credit default swap (coperture finanziarie sul rischio di credito) ovvero mediante la dismissione delle notes non "coperte". Per i correlati interessi, le parti statuivano la corresponsione in un'unica soluzione alla fine del 2003. La suddetta operazione era assistita da una put option secondo la quale società 23 e società 22 avevano il diritto di vendere a società 2d le rispettive quote partecipative ad un prezzo pari al capitale – maggiorato di interessi e spese – qualora i fondi rivenienti dall'eventuale quotazione non fossero risultati sufficienti per la remunerazione dell'investimento, ovvero nel caso in cui non si fosse proceduto alla quotazione stessa. Nel 2001 banca 1 riduceva di USD 100 milioni la propria esposizione verso società 22 attraverso un nuovo collocamento di notes da parte di quest'ultima a chiusura del quale la banca si trovava a detenere titoli per USD 50 milioni, essendo la restante parte collocata presso investitori istituzionali nordamericani. Anche in relazione a tali notes veniva stipulato uno zero coupon interest rate swap per il pagamento semestrale delle cedole. Con due distinti comunicati di società 2b, la citata operazione veniva presentata al mercato come un investimento nel capitale di società 2m effettuata da un "gruppo di investitori nordamericani coordinati da banca 1", con possibilità per gli stessi, nel caso di mancata quotazione in Borsa, di rivendere al gruppo 2 le azioni sottoscritte con l'aumento di capitale ad un prezzo

CA.2022.11 — Tribunale penale federale 29.07.2023 CA.2022.11 — Swissrulings