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Tribunale penale federale 23.08.2021 CA.2020.16

August 23, 2021·Italiano·CH·penale federale·PDF·14,965 words·~1h 15min·4

Summary

Appello contro sentenza SK (Art. 398 CPP) Rappresentazione di atti di cruda violenza; violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Quaïda"e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate;;Appello contro sentenza SK (Art. 398 CPP) Rappresentazione di atti di cruda violenza; violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Quaïda"e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate;;Appello contro sentenza SK (Art. 398 CPP) Rappresentazione di atti di cruda violenza; violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Quaïda"e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate;;Appello contro sentenza SK (Art. 398 CPP) Rappresentazione di atti di cruda violenza; violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Quaïda"e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate

Full text

Sentenza del 23 agosto 2021 Corte d’appello Composizione Giudici Maria-Antonella Bino, Presidente del Collegio giudicante Andrea Blum e Katharina Giovannone-Hofmann Cancelliere Paride Destefani Parti A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Costantino Castelli, Appellante / Imputato

contro MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

Appellato / Pubblica accusa

Oggetto

Rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP); violazione dell'art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate. Appello del 10 novembre 2020 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020.

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: CA.2020.16

- 2 - Fatti: A. Cronistoria del procedimento, istruzione penale, sentenze di primo grado e rinvio del Tribunale federale A.1 Istruzione penale

A.1.1 In data 9 agosto 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha esteso l’istruzione penale aperta il 25 maggio 2016 nei confronti di I. (v. MPC 01-000-0001 e seg.) a A. (di seguito: A. o l’appellante) per violazione dell’art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate (RS 122; di seguito: LAQ/SI), per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza giusta l’art. 135 CP (v. MPC 01- 000-0003).

A.1.2 Il 12 maggio 2017, il MPC ha accertato che tra l’appellante e I. “non vi è alcun collegamento in merito ai fatti e ai reati rispettivamente loro contestati” e ha disgiunto i due procedimenti (v. MPC 01-000-0004 – 0008).

A.1.3 Il 18 agosto 2017, la Corte penale del Tribunale penale federale – mediante rito abbreviato – ha riconosciuto I. autore colpevole di infrazione all’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e Stato islamico” nonché le organizzazioni associate, così come all’art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente Ordinanza dell’Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate. I. è stato condannato a una pena detentiva di due anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto. L’esecuzione della pena è stata sospesa parzialmente (v. sentenza del tribunale penale federale SK 2017.39 del 18 agosto 2017).

A.1.4 Con decreto del 22 novembre 2017 (v. MPC 03-000-0023 – 00028), il MPC ha abbandonato (cfr. art. 319 cpv. 1 lett. a CPP) i titoli d’accusa nei confronti dell’appellante di cui all’art. 260ter CP e di violazione dell’art. 2 LAQ/SI, in quanto dagli esami degli oggetti sequestrati e dalle registrazioni telefoniche e ambientali, non erano emersi elementi utili all'inchiesta inerenti l’ipotesi che vedeva l’appellante coinvolto nei fatti che concernevano il cognato I. (e che hanno portato alla sua condanna). Tali ipotesi concerneva l’appartenenza dei due a un gruppo di islamisti radicali attivi in Ticino nella propaganda jihadista e nell'eventuale arruolamento di giovani foreign fighters. L’appellante è stato considerato estraneo all'opera di proselitismo / da'wa delle ideologie dei gruppi terroristici, alla propaganda della jihad armata messe in atto da I., nonché ad eventuali arruolamenti di giovani combattenti.

- 3 - Nello stesso decreto d’abbandono si precisava che il procedimento penale contro l’appellante era stato aperto anche per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP) e che questo reato, unitamente alla violazione dell'art. 2 LAQ/SI erano oggetto di un decreto d'accusa separato, facente stato della condivisione – da parte dell’appellante – di rappresentazioni di cruda violenza, prive di valore culturale o scientifico degno di protezione, e di un singolo video di propaganda a favore del gruppo vietato "Stato islamico" (v. MPC 03-000-0025).

A.1.5 In questo decreto d’accusa (v. MPC 03-000-0019 e segg.), emesso nei confronti dell’appellante lo stesso giorno del predetto decreto d’abbandono, il MPC contestava all’appellante il reato di cui all’art. 135 cpv. 1 CP (rappresentazione di atti di cruda violenza) per avere, rispettivamente il 3 dicembre 2016, il 18 e il 27 gennaio 2017, il 17 e il 22 febbraio, esposto e reso accessibile a chiunque sul suo profilo pubblico Facebook cinque video contenenti rappresentazioni prive di valore culturale o scientifico degno di protezione, mostranti con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani e pertanto che offendono gravemente la dignità umana.

All’appellante veniva altresì contestato il reato di cui all’art. 2 LAQ/SI per avere, il 30 settembre 2016, intenzionalmente fatto propaganda a favore del gruppo vietato “Stato islamico”, sostenendone così gli obiettivi e le azioni, e ciò condividendo sulla bacheca del suo profilo pubblico Facebook (poi risultato disattivato dallo stesso appellante) un video raffigurante al minuto 00:00:15 in alto a destra quale logo la bandiera dello Stato islamico che sventola, in cui i combattenti del gruppo yemenita, chiamato “Aden-Abyan lslamic Army” e all’epoca del video facente parte del sedicente Stato islamico capeggiato da Abu Bakr al-Baghdadi, giustiziano un loro prigioniero yemenita facendogli cadere un masso sulla testa.

A.1.6 Il 4 dicembre 2017, per il tramite del suo difensore d’ufficio l’avv. F., l’appellante ha interposto opposizione integrale al suddetto decreto d’accusa (v. MPC 03- 000-0030 – 0032).

A.1.7 Dopo aver assunto ulteriori prove sulle quali l’appellante ha avuto il diritto di esprimersi, il 13 febbraio 2018 il MPC ha emesso un nuovo decreto d’accusa. Egli ha mantenuto i medesimi capi d’imputazione contestati nel decreto d’accusa precedente e apportato segnatamente una precisazione. La bandiera “dello Stato islamico che sventola […]” (v. MPC 03-000-0019 e segg.) diveniva la bandiera “usata dallo Stato islamico che sventola […]” (v. MPC 03-000-0033 - 0036).

Con questo decreto d’accusa, il MPC dichiarava l’appellante (v. MPC 03-000- 0035 e seg.) colpevole di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135

- 4 cpv. 1 CP) e di violazione dell'art. 2 LAQ/SI, sanzionandolo con una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna per complessivi CHF 4'800.00. L'esecuzione della pena veniva sospesa per un periodo di prova di 2 anni e l’appellante altresì sanzionato con una multa di CHF 1'000.00 e, in caso di mancato pagamento intenzionale, con una pena detentiva sostitutiva di 33 giorni. Inoltre, veniva ordinato il dissequestro e la restituzione all’appellante della maggior parte degli oggetti sequestrati, previa cancellazione delle rappresentazioni di cruda violenza rinvenute, così come la distruzione delle copie forensi dei dispositivi e dei supporti informatici acquisiti.

A.1.8 Il 2 marzo 2018, l’appellante – per il tramite del suo nuovo patrocinatore – ha interposto opposizione integrale avverso quest’ultimo decreto d’accusa in nome e per conto del suo assistito (v. MPC 03-000-0037).

A.1.9 L’8 marzo 2018, il MPC ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: Corte penale [del TPF]) il decreto d’accusa del 13 febbraio 2018 per valere atto d’accusa per lo svolgimento della procedura dibattimentale (v. SK 13.100.001 – 006).

A.2 Primo processo di prima istanza (Sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018)

A.2.1 In seguito ai dibattimenti svolti l’8 ottobre 2018 (v. SK 13.920.001 e segg.), la Corte penale ha – con sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018 – riconosciuto l’appellante colpevole di rappresentazione di atti di cruda violenza (giusta l’art. 135 cpv. 1 CP), per la condivisione sul social network “Facebook” di 6 filmati tra il 30 settembre 2016 e il 22 febbraio 2017, e di violazione dell’art. 2 LAQ/SI per la condivisione di un filmato il 30 settembre 2016 (v. SK 13.970.001 e segg.).

La Corte penale ha invece prosciolto l’appellante dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza (ex art. 135 cpv. 1 CP) limitatamente alla condivisione il 22 febbraio 2017 sul social network Facebook di due fotografie (v. SK 13.970.001 e segg.).

A.2.2 Per i reati di cui è stato ritenuto colpevole, all’appellante era stata inflitta una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna e l’esecuzione della pena era stata interamente sospesa per un periodo di prova di due anni. Inoltre, era stata ordinata la restituzione all’appellante degli oggetti sequestrati, previa cancellazione dei filmati incriminati. L’appellante era stato altresì condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 2’000.--. La retribuzione dell’avv. d’ufficio F. era stata fissata in fr. 1’592.35 (IVA inclusa) a carico della Confederazione, con l’obbligo per l’appellante di rimborsare alla Confederazione

- 5 tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo avrebbero permesso. Infine, all’appellante era stato riconosciuto un indennizzo in ragione di fr. 500.--, somma compensata con le spese procedurali (v. SK 13.970.001 e segg.).

A.3 Sentenza del Tribunale federale (Sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019)

A.3.1 Il 1° febbraio 2019, non essendo temporalmente ancora data la possibilità di interporre appello a questa Corte, l’appellante ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, contestando l’insieme dei considerandi della sentenza SK.2018.8 del 7 novembre 2018 (v. SK 14.661.002 e segg.).

A.3.2 Con sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019 il Tribunale federale ha accolto il gravame, costatando una violazione del diritto di essere sentito dell’appellante – in particolare che la motivazione della sentenza impugnata non adempiva ai requisiti di cui all’art. 112 cpv. 1 lett. b LTF – e ha rinviato la causa alla Corte penale per nuovo giudizio, senza pronunciarsi sulle ulteriori censure presentate (v. SK 14.100.001 – 005).

A.4 Secondo processo di prima istanza (Sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020)

A.4.1 Il nuovo procedimento di prima istanza, su rinvio dell’Alta Corte, è stato avviato sotto la rubrica sub SK.2019.49 (v. SK 14.120.001).

A.4.2 Il 15 gennaio 2020, le parti sono state invitate a presentare eventuali istanze probatorie supplementari, la Corte penale ha indicato le prove che sarebbero state assunte d’ufficio in vista dei dibattimenti e si è riservata la possibilità di apprezzare i fatti descritti al capo d’accusa n. 2 del decreto d’accusa del 13 febbraio 2019 anche nell’ottica di una possibile infrazione ai sensi dell’art. 135 cpv. 1 CP (v. SK 14.400.001 e seg.). La Corte penale ha, tra l’altro, decretato l’acquisizione agli atti dell’incarto SK.2018.8 e allestito una traduzione della didascalia in arabo riportata sotto il filmato e le immagini del 22 febbraio 2017 (v. SK 14.221.017 – 19). Su richiesta della Corte penale, il MPC ha prodotto le traduzioni arabo-italiano dei sottotitoli, le scritte e le didascalie apparse nel filmato del 30 settembre 2018 (v. SK 14.510.001 e segg.).

A.4.3 Il 27 agosto 2020 si sono svolti i pubblici dibattimenti di prima istanza e le parti erano regolarmente presenti in aula (v. SK 14.720.001 e segg.).

A.4.4 Con sentenza del 3 settembre 2020, letta in udienza pubblica lo stesso giorno, la Corte penale ha, in particolare, prosciolto l’appellante dal capo d’accusa di rap-

- 6 presentazione di atti di cruda violenza, limitatamente alle due fotografie pubblicate in rete il 22 febbraio 2017. Essa ha altresì riconosciuto l’appellante autore colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza, con riferimento ai filmati di cui al capo d’accusa n. 1 del 13 febbraio 2018, e di violazione dell’art. 2 LAQ/SI, con riferimento al capo d’accusa n. 2, condannandolo ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna. La pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. La Corte penale ha altresì ordinato il dissequestro e la restituzione all’appellante degli oggetti sequestrati di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo del decreto d’accusa, previa cancellazione dei filmati oggetto del procedimento. Anche le copie forensi dei dispositivi e dei supporti informatici acquisiti in corso di inchiesta andavano distrutte. Inoltre, l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese procedurali relative alla procedura SK.2018.8 in ragione di fr. 1’800.--, mentre le spese del procedimento SK.2019.49 pari a fr. 1000.-- sono state lasciate a carico della Confederazione. L’appellante è stato altresì condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 14’000.-- (corrispondenti a parte della retribuzione versata dalla Confederazione al difensore d’ufficio avv. F.) non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno. Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale presentate in fase dibattimentale dall’appellante sono state accolte limitatamente a fr. 500.-- (v. SK 14.930.001 – 004).

A.4.5 La motivazione scritta della sentenza è stata inviata all’appellante il 2 novembre 2020. B. Procedura dinanzi alla Corte d’appello del Tribunale penale federale B.1 In data 4 settembre 2020, l’appellante ha annunciato di voler interporre appello contro la citata sentenza (v. CAR 1.100.070) e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta in data 9 novembre 2019 (v. CAR 1.100.001 – 069), con dichiarazione d’appello del 10 novembre 2019 (v. CAR 1.100.071 e segg.) egli ha postulato le seguenti richieste:

“1. L’imputato impugna l’intera sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti ed in particolare i dispositivi n. 2; 2.1; 2.2; 3; 5.1; 6; 7 e 8.

2. Con l’appello, l’imputato chiede di voler giudicare nel seguente modo:

1. L’appello è integralmente accolto, i relativi dispositivi della sentenza impugnata sono annullati e pertanto:

- 7 - 1.1. A. è prosciolto da ogni accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza e di violazione dell’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi “Al Qaida” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate.

1.2. La Confederazione Svizzera rifonderà a A. l’importo di CHF 17’054.85 più interessi al 5% dal 3 settembre 2020 a titolo di riparazione del torto morale (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP) e di indennizzo dei costi di patrocinio relativi al procedimento di primo grado (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

1.3. Gli oneri processuali della procedura di primo grado sono posti a carico della Confederazione Svizzera.

2. La Confederazione Svizzera rifonderà a A. un indennizzo dei costi di patrocinio relativi al procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), che verranno quantificati nel proseguo del procedimento.

3. Gli oneri processuali della sede di appello sono posti a carico della Confederazione Svizzera.” L’appellante non ha presentato ulteriori istanze probatorie a complemento.

B.2 Interpellato in data 12 novembre 2020, il MPC ha rinunciato – con risposta del 1 dicembre 2020 – a presentare appello incidentale e/o un’istanza di non entrata nel merito giusta l’art. 400 cpv. 3 CPP. Egli ha inoltre rinunciato a presentare ulteriori istanze probatorie (v. CAR 2.100.001 e seg.).

B.3 In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti – trasmettendo copia alle parti – un estratto del casellario giudiziale svizzero, un estratto del registro delle esecuzioni e una copia dell’ultima dichiarazione d’imposta e dell’ultima decisione di tassazione dell’appellante (v. CAR 6.401.001-038).

B.4 I pubblici dibattimenti si sono svolti a Bellinzona, nell’aula penale del Tribunale penale federale, il 19 agosto 2021. L’appellante, rappresentato dall’avv. Costantino Castelli e il MPC, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni, erano regolarmente presenti in aula (v. CAR 7.200.001 e segg.).

Durante i dibattimenti, sono stati sentiti l’appellante, sulla sua situazione personale e sui capi di imputazione e, come testimoni, nell’ordine: J. e K. (v. CAR 7.600.001 e segg.).

B.5 Nelle more dei dibattimenti, l’appellante ha, tra l’altro, dapprima richiesto di ottenere seduta stante i verbali del dibattimento. In seguito, egli ha presentato due

- 8 domande di ricusazione distinte contro due giudici della Corte d’appello. Quest’ultima ha respinto seduta stante le domande dell’appellante mediante decisione incidentale (v. CAR 7.200.007 e seg.; CAR 7.401.013 e segg.).

B.6 Ai dibattimenti, con requisitoria il MPC ha concluso alla conferma della sentenza di prima istanza, con accollo all’imputato delle spese del procedimento d’appello (v. CAR 7.200.010 e segg.; CAR 7.300.024-034). Durante l’arringa difensiva, l’appellante ha formulato le seguenti conclusioni, a complemento di quelle indicate nella dichiarazione d’appello del 10 novembre 2020 (cfr. supra B.1; v. CAR 7.200.012 e segg.; CAR 7.300.012 e segg.): “In via principale. L’abbandono del procedimento, con rifusione di spese e indennità all’imputato e messa a carico dello stato di tutti i costi e spese.

In via subordinata: Il suo integrale proscioglimento da ogni accusa. “ B.7 Avendo le parti rinunciato alla lettura pubblica della sentenza (v. CAR 7.200.026), il dispositivo di questa sentenza è stato loro notificato il 23 agosto 2021 (v. CAR 11.100.001- 006).

B.8 Il 20 agosto 2021, l'interprete ha trasmesso alla Corte d’appello la fattura per il suo mandato (v. CAR 9.501.001-002).

B.9 Il 4 ottobre 2021, sono stati trasmessi alle parti le registrazioni integrali dei dibattimenti e degli interrogatori svolti il 19 agosto 2021 (su richiesta dell’appellante), i verbali d’interrogatorio dei testimoni J. e K., dell’imputato e appellante, così come il verbale principale dei dibattimenti (v. CAR 1.102.005 e segg.; CAR 3.100.003; CAR 3.102.004; CAR 7.200.001 e segg.).

Avverso il verbale d’audizione del 19 agosto 2021, contenenti le decisioni incidentali sulla ricusazione di due membri della presente Corte (v. supra B.5), l’appellante ha presentato un ricorso in materia penale al TF (v. CAR 10.201.001 e segg.).

Con sentenza 1B_590/2021 del 22 novembre 2021, nella misura in cui esso era ammissibile, il TF ha respinto il gravame (v. CAR 10.201.025-035).

B.10 La presente sentenza motivata è notificata alle parti il 13 gennaio 2022, precisando loro che – in ragione di un’imprecisione – il dispositivo veniva rettificato,

- 9 con modifiche in favore dell’appellante, rispetto a quanto già comunicato 23 agosto 2021. Le ulteriori argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi sottoesposti;

La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità dell’appello 1.1 Sia l’annuncio d’appello del 4 settembre 2020 che la dichiarazione d’appello del 10 novembre 2020 (v. CAR. 1.100.070 – 073) sono stati presentati tempestivamente (art. 399 cpv. 1 e 3 CPP). L’appello è stato proposto contro una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale, autorità competente per giudicare in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale (art. 35 cpv. 1 Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP: RS 173.71] in combinato disposto con l’art. 398 cpv. 1 CPP). La sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP) in quanto l’imputato è stato condannato per ripetuta rappresentazione d’atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e per violazione dell’art. 2 LAQ/SI. L’appellante, imputato condannato, è toccato dalla sentenza impugnata e ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 104 cpv. 1 lett. a, art. 111 cpv. 1 e art. 382 cpv. 1 CPP). Il perseguimento e il giudizio dei reati commessi in violazione della LAQ/SI sottostando alla giurisdizione federale (art. 23 cpv. 2 CPP; art. 2 cpv. 3 LAQ/SI), la Corte d’appello del TPF – entrata in funzione il 1° gennaio 2019 – nella composizione di tre giudici, è quindi competente per materia e per territorio per giudicare il presente appello interposto dall’appellante contro la sentenza di prima istanza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 33 lett. c, art. 38a e art. 38b LOAP). Tutti i presupposti processuali sono adempiti e non vi sono impedimenti a procedere. Ne consegue che l’appello è ricevibile.

- 10 - 2. Ne bis in idem 2.1 Nella sua arringa difensiva (v. CAR 7.200.012 e segg.; CAR 7.300.025 e seg.), l’appellante ha sostenuto che la sentenza del 3 settembre 2020 violerebbe il divieto di un secondo procedimento giusta l’art. 11 CP “in quanto per i fatti oggetto della stessa il signor A. è già stato assolto con la decisione di abbandono del 22 novembre 2017 (act. MPC 03-000-0023)”. 2.2 L’art. 11 CPP codifica il principio ne bis in idem, corollario della res judicata, e prevede che chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (cpv. 1). Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione (cpv. 2). 2.2.1. Il principio ne bis in idem è anche garantito dall'articolo 4 par. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU del 22 novembre 1984 (di seguito: Protocollo n. 7; RS 0.101.07), come pure dall'articolo 14 par. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2). La regola del ne bis in idem si ritrova anche implicitamente nella Costituzione federale (v. DTF 137 I 363 consid. 2.1). 2.2.2. Il principio "ne bis in idem" costituisce un impedimento al procedimento penale che dev'essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (v. DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e 1.4.4; sentenza del Tribunale federale 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4). La res iudicata e il principio ne bis in idem presuppongono l’identità della persona interessata e dei fatti in questione (v. DTF 125 II 402 consid. 1b; 120 IV 10 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 6B_1053/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.1; 6B_1269/2016 del 21 agosto 2017 consid. 3.3; 6B_857/2013 del 7 marzo 2014 consid. 5.5; 2C_508/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 6), così come la presenza di due procedimenti: un primo, in cui l'interessato è stato condannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato e che non può più essere impugnata tramite mezzi giuridici ordinari, e un secondo, successivo, in cui egli sarebbe stato nuovamente perseguito o punito (v. sentenza del Tribunale federale 6B_279/2018 del 27 luglio 2018 consid. 1.1 e rinvii) La giurisprudenza europea in materia di diritti dell’uomo ha indicato che si deve dare un’interpretazione estensiva della nozione di stesso reato e di fatti identici (idem). Il perseguimento e la repressione di un comportamento sono esclusi in presenza di una fattispecie identica o di una fattispecie sostanzialmente identica per la quale una decisione è già stata pronunciata (Corte EDU Sergeï Zolotukhine

- 11 contro Russia del 10 febbraio 2009; HOTTELIER, in: Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [curatori], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2019, n. 11a ad art. 11 CPP, con rinvii giurisprudenziali). 2.2.3. Giusta l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero dispone l’abbandono totale o parziale del procedimento se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa. Tale abbandono si basa su puri accertamenti di fatto (ROTH/VILLARD, in: Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [curatori], op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP). In linea di principio, un abbandono parziale di un procedimento penale entra in considerazione unicamente in presenza di una pluralità di fattispecie che possono essere esaminate individualmente, ovvero quando occorre giudicare più eventi o fatti che si prestano a un trattamento distinto. Un abbandono parziale è infatti escluso se esso concerne unicamente un'altra qualificazione giuridica del medesimo evento. Il Tribunale federale ne ha dedotto che se il procedimento è parzialmente abbandonato, benché non sussista spazio in tal senso, e l'abbandono parziale cresce in giudicato, il suo effetto preclusivo impedisce una condanna per gli stessi fatti (v. DTF 144 IV 362, consid. 1.3.1 e 1.4; sentenza del Tribunale federale 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4; ROTH/VILLARD in: Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [curatori], op. cit., n. 14a ad art. 319 CPP). Secondo l'art. 320 cpv. 4 CPP, un decreto di abbandono passato in giudicato equivale infatti a una decisione finale assolutoria (v. DTF 143 IV 104 consid. 4.2 e rinvii; sentenze del Tribunale federale 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4, 6B_654/2019 del 12 marzo 2020 consid. 2.3). 2.3 Nella fattispecie, occorre preliminarmente sottolineare come non vi siano stati e non vi sono due procedimenti a carico dell’appellante. Sia il decreto d’abbandono del 22 novembre 2017 (v. MPC 03-000-0023 – 00028) che il decreto d’accusa dello stesso giorno (v. MPC 03-000-0019 – 00023) sono stati pronunciati nell’ambito del medesimo procedimento MPC SV.16.0735-MAS. 2.4 Al fine di determinare se vi sia violazione del principio ne bis in idem, occorre in seguito procedere alla disamina dei fatti oggetto dei due decreti per determinare se trattasi dello stesso complesso fattuale o se invece si è in presenza di due fattispecie ben distinte. Contrariamente a quanto preteso dall’appellante, non è il dispositivo, ma la portata materiale di una decisione che è determinante (v. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1; sentenze del TF 6B_765/2015 del 3 febbraio 2016 consid. 4; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 1.3.2, con rinvii). 2.4.1. Ora, i fatti di cui si decideva l’abbandono concernevano l’ipotesi che vedeva l’appellante coinvolto nei fatti che concernevano il cognato I. (e che hanno portato alla sua condanna). Tale ipotesi concerneva l’appartenenza dei due a un gruppo

- 12 di islamisti radicali attivi in Ticino nella propaganda jihadista e nell'eventuale arruolamento di giovani foreign fighters. L’appellante è stato considerato estraneo all'opera di proselitismo / da'wa delle ideologie dei gruppi terroristici, alla propaganda della jihad armata messe in atto da I., nonché ad eventuali arruolamenti di giovani combattenti (v. MPC 03-000-0023 e segg.). 2.4.2. Invece, i fatti promossi tramite decreto d’accusa (v. MPC 03-000-0019 – 00023) consistevano ed erano specificamente circoscritti alla sola condivisione su Facebook di 6 filmati e due immagini, rispettivamente il 30 settembre 2016, il 3 dicembre 2016, il 18 e il 27 gennaio 2017, il 17 e il 22 febbraio 2017. 2.4.3. Tale distinzione fattuale traspare altresì direttamente dalla lettura dello stesso decreto d’abbandono, dal quale si evince che il procedimento penale contro l’appellante era stato aperto anche per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP) e che questo reato, unitamente alla violazione dell'art. 2 LAQ/SI erano oggetto di un decreto d'accusa separato, facente stato della condivisione – da parte dell’appellante – di rappresentazioni di cruda violenza, prive di valore culturale o scientifico degno di protezione, e di un singolo video di propaganda a favore del gruppo vietato "Stato islamico" (v. MPC 03-000-0025). 2.4.4. Da quanto precedentemente esposto, e anche in considerazione del fatto che sia il decreto d’abbandono che il decreto d’accusa sono stati volutamente emessi e notificati lo stesso giorno, la fattispecie di cui si decideva l’abbandono appare come ben distinta da quella indicata nel decreto d’accusa: da una parte vi era l’eventuale partecipazione dell’appellante all’attività del cognato I., volta al proselitismo, alla propaganda e all’arruolamento di giovani jihadisti, attività per le quali I. è stato anche condannato; dall’altra vi era la condivisione su Facebook di 6 video, fatti peraltro estranei alla condanna di I. Poco importa che sia l’accusa che l’abbandono concernano il reato di violazione dell’art. 2 LAQ/SI. Ciò che è determinante, nel caso in esame, è che la fattispecie oggetto del decreto d’abbandono è ben distinta da quella del decreto d’accusa. 2.5 Alla luce di quanto esposto, questa Corte non rileva una violazione del principio ne bis in idem. Ne consegue che non vi sono impedimenti a procedere nel merito della causa. 3. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte / divieto della reformatio in pejus 3.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado

- 13 ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In particolare, la Corte d’appello non è vincolata né dalle motivazioni delle parti, né dalle loro conclusioni, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili. L’appello porta ad un nuovo e completo esame limitato tuttavia alle questioni contestate (art. 404 cpv. 1 CPP); la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (v. sentenze del Tribunale federale 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1, con rinvii; 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il CPP, DFGP, giugno 2001, pag. 261; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, n. 7 ad art. 398, pag. 777). 3.2 La cognizione della Corte d’appello può essere altresì limitata nella misura in cui il Tribunale federale abbia reso, nel corso del procedimento, una decisione di rinvio (cfr. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1 e 5.3.3; sentenza del Tribunale federale 2C_547/2019 del 24 luglio 2020 consid. 4.4.1). 3.3 In casu, l’appello è stato proposto contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020. Il procedimento di prima istanza si è svolto su rinvio del Tribunale federale. La cognizione della Corte penale era completa in quanto il Tribunale federale, nella sua sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019, si è limitato a constatare la violazione del diritto di essere sentiti dell’appellante, in particolar modo per quel che riguardava l’obbligo di motivazione della sentenza di primo grado, rinviando la causa alla Corte penale per nuovo giudizio, senza entrare nel merito delle altre censure dell’appellante. Ne consegue che la sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019 non limita la cognizione neppure di questa Corte. 3.4 Sebbene nella sua dichiarazione d’appello l’appellante abbia indicato impugnare “l’intera sentenza” (v. CAR. 1.100.070 – 073), egli contesta unicamente la sua condanna per i reati di cui all’art. 135 CP e art. 2 LAQ/SI, così come l’accollo delle spese del procedimento, l’obbligo di rimborso parziale dei costi assunti dallo Stato e il rigetto della sua istanza di indennizzo. Egli non contesta – logicamente – la sua parziale assoluzione, la retribuzione del difensore d’ufficio (avv. F.) e le misure adottate in merito ai supporti informatici/audiovisivi oggetti dei reati a lui contestati (cfr. supra A.4.4).

- 14 - Ne consegue che i punti impugnati della sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 e oggetto del presente procedimento d’appello sono unicamente i dispositivi n. 2; 2.1; 2.2; 3; 5.1; 6; 7 e 8. Riservato quanto segue, la cognizione della Corte d’appello in merito a questi punti è completa. 3.5 Considerato che il MPC non ha presentato appello incidentale (v. supra consid. B), il divieto della reformatio in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP) deve essere rispettato in relazione ai dispositivi della sentenza di primo grado impugnati e oggetto del presente procedimento. In primo luogo, ciò significa che questa Corte non può riesaminare il proscioglimento dell’appellante dal capo d’accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza (ex art. 135 cpv. 1 CP) limitatamente alla condivisione il 22 febbraio 2017 sul social network Facebook di due fotografie (v. CAR 1.100.136-138; CALAME, in: Jeanneret/ Kuhn/ Perrier Depeursinge [curatori], op. cit., n. 8 ad art. 391 CPP) e neanche l’applicazione dell’art. 2 LAQ/SI – in concorso ideale improprio – quale lex specialis dell’art. 135 CP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 18). In secondo luogo, per quel concerne la commisurazione della pena, il principio del divieto della reformatio in pejus preclude al giudice d’appello la possibilità di pronunciare una pena complessiva finale più elevata di quella pronunciata in prima istanza. In merito, il Tribunale federale ha precisato che è sola determinante la pena complessiva che viene determinata alla fine (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_166/2019 del 6 agosto 2019 consid. 3.1). Questa Corte non può quindi condannare l’appellante a una pena superiore rispetto a quella inflitta con sentenza SK.2019.49, vale a dire una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, sospesa per un periodo di prova di due anni. 4. Diritto applicabile In relazione al diritto applicabile, la Corte penale è giunta alla conclusione che alla luce dei reati rimproverati all’appellante, occorsi prima dell’entrata in vigore della summenzionata revisione del diritto sanzionatorio, il previgente regime sanzionatorio era indubbiamente più favorevole all’imputato rispetto alla vigente normativa, in quanto – in particolare – le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l’aliquota giornaliera. Tali elementi risultavano essere – secondo la prima istanza – più sfavorevoli all’appellante, rispetto alla normativa

- 15 previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all’art. 42 cpv. 1 CP non avevano alcun influsso nel caso concreto. I ragionamenti esposti dalla Corte penale in merito al diritto applicabile convincono e sono pienamente condivisi da questa Corte. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3), il consid. 4 della sentenza impugnata, peraltro non contestato né in appello, né nel corso di tutta la procedura. Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio previgente, ossia il regime sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti imputati all’appellante. 5. Questioni pregiudiziali e incidentali 5.1 Accesso ai verbali dei dibattimenti 5.1.1. Nel corso dei dibattimenti, l’appellante ha richiesto la stampa di una copia dei verbali resi dai testimoni prima della fine della fase dibattimentale, in modo da poterne disporre in sede di arringa. Secondo la difesa, il verbale doveva essere messo a disposizione delle parti immediatamente dopo il completamento del verbale stesso e ciò in applicazione dell’art. 78 cpv. 4 CPP. Questo anche ai fini di un corretto esercizio dei diritti della difesa (cfr. supra B.5; v. CAR 7.200.007 e seg.). 5.1.2. Il MPC si è opposto, dando atto che all’inizio del dibattimento la Presidente del Collegio giudicante ha indicato, senza opposizione da parte della difesa, i termini di conduzione, tra cui il fatto che i dibattimenti sarebbero stati registrati e che i verbali sarebbero stati notificati in un secondo momento. Ritenuto inoltre che il processo è stato registrato, e che la difesa è sempre stata presente, quest’ultima era perfettamente a conoscenza di quali fossero state le domande poste e le risposte date durante gli interrogatori dei testimoni (v. CAR 7.200.007 e seg.). 5.1.3. Questa Corte ha respinto seduta stante la richiesta dell’appellante, in quanto l’art. 78 cpv. 5bis CPP – il quale prevede che se nella procedura dibattimentale l’interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, il giudice può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all’interrogato e a farglielo firmare e che le registrazioni sono acquisite agli atti – deroga esplicitamente al principio dell’art. 78 cpv. 4 CPP. La Presidente del Collegio giudicante ha informato le parti a inizio dibattimenti che la Corte si prevaleva di tale sua prerogativa. Tale informazione è stata inoltre ribadita all’inizio di ogni interrogatorio, ribadito che trattasi

- 16 di una pratica consolidata dal TPF nella sua attività giudiziaria ed è perfettamente conosciuta da tutti gli ausiliari di giustizia che vi intervengono. I verbali in questione sono stati trasmessi alle parti in un secondo momento, con possibilità di rettifica giusta l’art. 79 CP. Le registrazioni audio dei dibattimenti sono state trasmesse alle parti che ne hanno fatto richiesta mediante e-mail dello stesso giorno (cfr. supra B.9). 5.2 Acquisizione di un documento durante i dibattimenti In virtù dell’art. 389 CPP, la procedura d’appello si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado (cpv. 1), ma d’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (cpv. 3). Per accertare la verità in merito ai punti contestati del dispositivo della sentenza di prima istanza, questa Corte era pertanto libera di assumere le necessarie prove supplementari, avvalendosi di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (cfr. supra consid. I.3; artt. 139 cpv. 1 e 389 CPP). Nella fattispecie, questa Corte ha fatto uso di questa prerogativa e ha acquisito e consegnato alle parti durante i dibattimenti, con indicazione dell’origine e dell’ora di acquisizione, un documento contenente due articoli di testate giornalistiche online. Le parti hanno in seguito avuto la possibilità di determinarsi in merito al contenuto. Tali articoli di giornale riportano l’esistenza di eventuali passaporti dello Stato islamico (v. CAR 7.300.001 e seg.) – tema peraltro affrontato a più riprese durante i dibattimenti (v. CAR 7.401.015 e segg.) – al fine di determinare un quadro completo dei fatti rilevanti e capire i moventi dell’appellante, allo scopo di valutare compiutamente una sua eventuale colpevolezza o estraneità riguardo ai fatti dei quali è accusato.

II. Nel merito 1. Rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP) 1.1 Decreto d’accusa e condanna in prima istanza L’8 marzo 2018, il MPC ha trasmesso il decreto d’accusa del 13 febbraio 2018 alla Corte penale del TPF per lo svolgimento dei dibattimenti (v. SK 13.100.001 – 006; MPC 03-000-0033 – 0036). In sintesi, dopo un primo e un secondo processo di prima istanza, con sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 l’appellante è stato condannato per rappresentazione di atti di cruda violenza giusta

- 17 l’art. 135 CP, per avere, dal settembre 2016 al febbraio 2017, a X. e in altre località non meglio precisate, sul suo profilo pubblico Facebook “A.” ID-Nr 1 in suo uso esclusivo e su cui accedeva tramite i propri dispositivi Samsung Galaxy S3, Samsung GT-i93011 e Tablet Samsung GT-P3100, esposto e reso accessibile a chiunque in Facebook, condividendo sulla sua bacheca cinque video (condivisi rispettivamente il 3 dicembre 2016, il 18 gennaio 2017, il 27 gennaio 2017, il 17 febbraio 2017 ed il 22 febbraio 2017) che costituiscono rappresentazioni prive di valore culturale o scientifico degno di protezione ma che mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani e pertanto offendono gravemente la dignità umana (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020). 1.2 Posizione dell’appellante 1.2.1 Sia dinanzi al primo giudice, che dinanzi a questa Corte, l’appellante ha sollevato molteplici censure, volte a dimostrare l’inadempimento di pressoché tutte le condizioni oggettive e soggettive del reato. In particolare, egli ha invocato che le immagini contenute nei filmati incriminati non mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani, che egli non ha esposto o reso accessibili tali immagini che erano, tra l’altro, già liberamente accessibili in internet, che in ogni caso tali rappresentazioni non sono state viste da terzi, che alle immagini condivise dall’appellante e alle didascalie sottostanti si deve riconoscere valore culturale e documentaristico, e che dal profilo soggettivo l’appellante non ha agito con l’intenzione di divulgare immagini violente a scopo di divertimento o esaltazione, ma per condannare ogni tipo di violenza ( v. CAR 7.300.027 e segg.). Tali censure saranno riprese nell’ordine qui di seguito. 1.3 Elementi oggettivi del reato 1.3.1 L’art. 135 CP prevede che chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 1.3.2 Come ritenuto dalla Corte di prima istanza, si ritiene come comportamenti di rilievo per la fattispecie l’esporre ed il rendere accessibili le rappresentazioni di cruda violenza (cfr. sentenza SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 6.3.5).

- 18 - Esporre significa presentare a terzi in modo duraturo mentre rendere accessibile implica il conferimento cosciente ad altri della possibilità di prendere conoscenza autonomamente delle rappresentazioni di cruda violenza. Ciò può avvenire attraverso vari media, come la televisione, la radio o il telefono, ma anche internet. Il consumo, ovvero la semplice visione di filmati di cruda violenza non è invece punibile ai sensi di questa norma (HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], Commentario basilese, Strafrecht I, 4a ediz. 2019, n. 57 e 61 ad art. 135 CP; ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22, 25 e 33 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZDU/ RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 14 ad art. 135 CP). I comportamenti incriminati e i mezzi utilizzati descritti dall’art. 135 cpv. 1 e 1bis CP sono oggettivamente simili a quelli descritti all’art. 197 CP, differendo sostanzialmente per quel che riguarda la natura delle rappresentazioni punibili: in un caso si tratta di una forma particolarmente spinta di violenza e dall’altra di pornografia. Rispetto all’art. 197 CP e alla distinzione fra pornografia lieve e dura, l’art. 135 non differenzia forme lievi e dure di rappresentazione di violenza ma punisce la brutalità (v. HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 2 ad art. 135 CP). I comportamenti summenzionati suppongono che l’autore agisca per raggiungere dei terzi spettatori o amatori. Tuttavia, l’effettiva ricezione e/o consumazione da parte di codesti delle rappresentazioni incriminate non è necessaria all’adempimento delle condizioni oggettive del reato (v. DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BER- GER/ MAZDU/ RODIGARI, op. cit., n. 14 ad art. 135 CP; HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale 2009, n. 713). 1.3.3 Sebbene il bene giuridico protetto non sia di immediata e facile individuazione, l’art. 135 CP si vuole – in primo luogo – a protezione della gioventù, proteggendo lo sviluppo psicofisico indisturbato di bambini e adolescenti (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 3 ad art. 135 CP; HAGENSTEIN, in: Niggli/ Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 6 ad art. 135 CP). In una decisione riguardante l’art. 197 cpv. 3 CP, il Tribunale federale ha riconosciuto implicitamente come lo sviluppo (sessuale) indisturbato sia altresì un interesse giuridico centrale dell’art. 135 CP (v. DTF 128 IV 25 consid. 3a; confermato in 131 IV 16 consid. 1.2). A centro della genesi di questa norma, vi è anche la volontà d’evitare che la visualizzazione di scene di estrema violenza possa portare alla disinibizione e alla banalizzazione di tali atti, influenzando negativamente la società e in particolare i giovani (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 3 ad

- 19 art. 135 CP). Scopo della norma è dunque anche prevenire segnatamente una possibile emulazione della violenza in quanto “esattamente come per la pornografia, le rappresentazioni di atti brutali possono urtare profondamente il senso morale o, ciò che è più grave, influenzare il comportamento, in particolare dei giovani, in modo nefasto tanto per questi che per la società. Vi è da temere che simili rappresentazioni possano incitare ad un comportamento grossolanamente brutale verso gli altri esseri umani [...]” (FF 1985 lI 937). Ne consegue che l’art. 135 cpv. 1 CP costituisce un’infrazione formale di esposizione a pericolo astratto per la vita e per l’integrità della persona (v. FF 1985 Il 901 e segg.; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.1; HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprachtiger [curatori], op. cit., n. 5 ad art. 135 CP, con rinvii; sulla nozione di esposizione a pericolo astratto: HURTADO POZO/ GODEL, Droit pénal général, 3a ediz. 2019, n. 991 e segg.). È un’esposizione percettiva a un pericolo che non lede il corpo ma il senso dell’individuo per mezzo di rappresentazioni che urtano profondamente i valori fondamentali della nostra civiltà, quali il rispetto della vita e una certa compassione per la sofferenza provata. Si tratta di proteggere principalmente colui o colei che non vuole – o che non sopporterebbe – essere esposto/a a scene di tale rappresentazione barbarica da cagionare danni alla sua psiche (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 1 a 3 ad art. 135 CP). 1.3.4 Veicolo del reato di cui all’art. 135 cpv. 1 CP possono essere qualunque forma di registrazione sonora e/o visiva. Per quel che riguarda quest’ultime, esse possono prendere la forma per esempio d’immagini, film, filmati e video. È ininfluente che tali registrazioni visive siano accompagnate da una banda sonora o meno. I semplici scritti invece non sono reprimibili (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 34 e 37 ad art. 135 CP). 1.3.5 Le rappresentazioni devono mostrare con insistenza atti di cruda violenza diretti contro esseri umani o animali. Il Consiglio federale ha specificato che “la repressione deve […] essere limitata alla raffigurazione della violenza nelle sue forme estreme, cioè della brutalità nell’accezione stretta del termine […]. Un atto è di cruda violenza se nella realtà causerebbe alla vittima sofferenze particolarmente intense, sia fisiche che morali. Molto spesso queste sofferenze non sono causate dall’intensità di un unico atto di violenza, ma dal modo in cui la violenza è esercitata, dalla sua durata o dalla sua ripetizione. Ciò presuppone inoltre che l’autore sia alieno da qualsiasi forma di emozione umana. L’insistenza, altra caratteristica della rappresentazione illecita, richiede che questa sia destinata a rimanere impressa nella coscienza dell’osservatore. La rappresentazione non deve però essere necessariamente

- 20 lunga o reiterata: una rappresentazione unica, se intensa, può parimenti soddisfare alle condizioni della legge” (v. FF 1985 lI 937 e seg.). Criterio più qualitativo che quantitativo, l’elemento essenziale risiede soprattutto nel carattere realistico e suggestivo della rappresentazione, che deve essere atta ad urtare lo spettatore, a rimanere impressa nella sua memoria, a penetrare profondamente nella sua coscienza e che denoti una freddezza affettiva particolare. Utili per determinare l’esistenza di cruda violenza e l’insistenza con la quale essa è mostrata, sono anche le forti emozioni emotive come la paura, il disgusto, l’orrore o l’avversione scatenate nello spettatore dalla visione delle rappresentazioni in questione (v. HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 30 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZDU/ RODIGARI, op. cit., n. 8 e segg. ad art. 135 CP). Tale insistenza può avvenire, per esempio, tramite la messa in evidenza di dettagli specifici, di ingrandimenti, la ripetizione di determinate scene, sebbene anche una sola rappresentazione possa essere sufficiente. La presenza di elementi satirici o il carattere poco professionale della rappresentazione non esclude l’illiceità della medesima, a meno che il contenuto non appaia come manifestamente esagerato e irreale per lo spettatore (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 51 ad art. 135 CP; DUPUIS/ MO- REILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZDU/ RODIGARI, op. cit., n. 8 e segg. ad art. 135 CP). La violenza riprodotta può corrispondere per esempio alla definizione data agli art. 259 e 260 CP, ovvero un impatto fisico attivo e aggressivo. Anche la forma aggravata di rapina (140 cpv.4 CP), il sequestro e rapimento (184 CP), la presa di ostaggi (185 CP), la coazione sessuale (189 CP), lo stupro (190 CP), i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra (264a, 264e, 264f e 264g CP) sono reati che possono fungere da esempi di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 cpv. 1 CP. Questo include dunque esecuzioni, fucilazioni, decapitazioni, massacri, sgozzamenti e profanazione di cadaveri, ma anche colpi, tagli, punture, bruciature, l’uso di prodotti chimici, scosse elettriche, in particolar modo quando la vittima della violenza è impossibilitata a difendersi (v. HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 21 e 22 ad art. 135 CP; ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 45 e 55 ad art. 135 CP; cfr. in particolare sentenza del Tribunale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.1). 1.3.6 La dignità umana è gravemente offesa ai sensi dell’art. 135 cpv. 1 CP, quando l’essere umano è attaccato al cuore della propria personalità, quando egli è rappresentato come un essere inferiore al quale viene negato l’accesso ai diritti dell’uomo, o alla qualità di essere membro di uguali diritti della collettività umana. Una rappresentazione porta per esempio un grave attacco alla dignità umana quando l’essere umano è trattato come un oggetto, senza dignità e senza valore

- 21 alcuno (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 59 e 60 ad art. 135 CP). 1.3.7 L’art. 135 CP prevede infine che le immagini di violenza non devono avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione. Queste nozioni sono difficili da circoscrivere, e spetta quindi al giudice valutarne l’esistenza caso per caso (v. DTF 131 IV 64 consid. 10.1.3; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2, con rinvii). Tali valori culturali o scientifici, costituiscono degli elementi esclusivi della tipicità (unrechtsausschliessende Tatbestandsmerkmale), altresì chiamati elementi negativi della tipicità (negative Tatbestandsmerkmale) del reato (v. AJIL/LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral in: Jusletter 31 maggio 2021, n. 80, con rinvii). Secondo il messaggio del Consiglio federale, soltanto quando manca l’elemento culturale o scientifico degno di protezione tali rappresentazioni comportano “quel potenziale pericolo – perlomeno rispetto all’osservatore adulto – che giustifica la repressione penale. Sono prive di valore culturale le rappresentazioni che illustrano atti di cruda violenza a mero scopo di svago o di divertimento. Non devono essere confuse con i documentari o le opere artistiche il cui scopo è di illustrare, in modo da prevenire, le conseguenze della violenza individuale o collettiva e di suscitare o rafforzare il senso critico dell’osservatore. Quando la rappresentazione della violenza rimane in questo contesto, senza cioè né glorificarla né minimizzarla, si può dire ch’essa riveste valore culturale. Affinché abbia valore scientifico, la rappresentazione della violenza deve essere indispensabile all'insegnamento o alla ricerca” (FF 1985 lI 937 e seg.). Il carattere degno di protezione deve essere negato allorquando gli oggetti o le rappresentazioni di atti di cruda violenza sono fini a sé stessi, mirano all’apologia o alla banalizzazione di tali atti oppure al divertimento o allo svago e ancor di più se non sono accompagnati da una qualunque approccio critico, pedagogico o psicologico (significato sociale, conseguenze di una tale violenza, ecc.). Lo stesso vale se la rappresentazione non è di natura a suscitare – almeno nello spettatore aperto e sensibile – una riflessione sulla violenza rappresentata o una reazione di rigetto nei confronti di quest’ultima. In definitiva, la condanna non dovrebbe essere pronunciata che in assenza manifesta di un interesse legittimo a rappresentare gli atti di crudeltà; in caso di dubbio gli oggetti o le rappresentazioni non devono essere considerate punibili (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 64 ad art. 135 CP; HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 32 e segg. ad art. 135 CP ; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZDU/ RODIGARI, op. cit., n. 11 e segg. ad art. 135 CP). Si ammette la presenza di un valore culturale nei casi in cui una rappresentazione degli orrori della guerra abbia una qualità artistica definita, in particolare nel caso

- 22 di un documento che testimoni un evento storico o attuale (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2, con rinvii). Per quanto riguarda il valore scientifico, la giurisprudenza ammette che le informazioni destinate al grande pubblico possono essere degne di protezione se sono destinate a prevenire ulteriori atti di violenza (v. sentenza del Tribunale federale 6S.311/2004 dell'11 ottobre 2004, consid. 5.2.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2). Affinché le rappresentazioni siano considerate come aventi valore culturale o scientifico, è sufficiente che lo scienziato o artista agisca seriamente con lo scopo di divertire, istruire, risvegliare il senso critico, ecc. Poiché l’art. 135 cpv. 1 CP è un’infrazione formale, non è invece importante che il risultato sia effettivamente un successo oppure un fallimento (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 63 ad art. 135 CP; HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 35 ad art. 135 CP). 1.3.8 Nella fattispecie, l’appellante ha condiviso i 5 video incriminati sul suo profilo di Facebook. Tale profilo, secondo le dichiarazioni dell’appellante, è stato aperto nel 2015 da un amico dell’appellante (v. MPC 13-002-0244), quando le impostazioni predefinite di Facebook prevedevano che tutto quanto pubblicato su un profilo aperto dopo il 2014 fosse accessibile di default solo agli “amici” (v. SK 13.925.006). Il profilo era riconducibile esclusivamente all’appellante ed era a sua uso esclusivo, era unicamente lui a gestirlo (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.011), sebbene i suoi figli e sua moglie potevano guardare sulla sua pagina (v. SK 14.731.011). L’appellante ha tra l’altro dichiarato di avere voluto creare un profilo Facebook aperto a tutti e di non sapere “neppure come si può fare a limitare ai visitatori” (v. MPC 13.002.0036), per rimanere in contatto con amici e parenti e condividere con loro i contenuti di tali video, come anche con tutto il mondo. Egli ha aggiunto di non avere mai modificato le impostazioni del profilo, di modo che il suo account era accessibile unicamente ai suoi “amici”, i quali potevano accedere liberamente ai contenuti ivi pubblicati e condivisi (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.009 e segg.; SK 13.930.006, 0012, 0013; MPC 13.002.0243). 1.3.8.1 Questi amici di Facebook non erano, come preteso dall’appellante, in numero di circa 20, ma oltre 260, come risulta chiaramente dagli atti (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.009 e segg.; MPC 13-002-0237; MPC 13-002-0244; MPC 13-002-0051). A ciò va poi aggiunto che le immagini e i video screenshots versati agli atti mostrano il profilo dell’appellante dalla prospettiva di una persona esterna al suo cerchio di amici di Facebook, in quanto in alto a destra sono ben evidenti i pulsanti “aggiungi agli amici”, con la precisazione “Per vedere cosa [l’appellante]

- 23 condivide con gli amici, inviagli una richiesta di amicizia”. La prospettiva è pertanto quella di un terzo non amico dell’appellante su Facebook. Da tale prospettiva esterna erano visualizzabili – e direttamente riproducibili mediante un semplice clic sul pulsante di riproduzione, senza dover andare sulla pagina del profilo che li aveva originariamente pubblicati – i 5 video incriminati condivisi dall’appellante. L’utente esterno al cerchio di amici dell’appellante aveva dunque accesso direttamente al contenuto del suo profilo Facebook, segnatamente alle informazioni riportate sulla sua bacheca Facebook, alla lista dei suoi amici, al contenuto da lui pubblicato e condiviso e, in particolare, a tutti i cinque video incriminati (v. MPC 10-200-0031 e 034; MPC 13-002-0237; 13-002-0051). 1.3.8.2 Fatte queste considerazioni iniziali, a mente di questa Corte il numero di terzi (amici o utenti esterni) ai quali l’appellante ha esposto e/o reso accessibili i filmati incriminati è tuttavia ininfluente. Tramite la condivisione su Facebook, anche con un solo “amico”, l’appellante ha sostanzialmente reso accessibile e/o esposto i suddetti filmati a terzi, potenzialmente anche a degli estranei, eventualità peraltro da lui non esclusa (v. CAR 7.401.005; SK 14.731.010). L’art. 135 CP non pone un numero minimo di persone alle quali devono essere esposte o rese accessibili le rappresentazioni di cruda violenza affinché siano soddisfatte le condizioni oggettive del reato. Come indicato dalla prima istanza, anche questa Corte ritiene che cliccando il pulsante "condividi", l’appellante ha di fatto presentato e posto in evidenza sulla propria bacheca, facilitandone la diffusione e l’accesso, rendendo anche direttamente accessibili, i filmati in oggetto, di modo che (perlomeno) ciascuno dei suoi "amici" – a cui i filmati in questione non erano stati inviati direttamente o indirettamente dall'autore – li potesse vedere e ne potesse prendere conoscenza autonomamente (cfr. sentenza impugnata consid. 7, pag. 16). La condivisione su Facebook di un post di una pagina nelle modalità effettuate dall’appellante, anche solamente – come da lui preteso – con i propri amici, permette a questi ultimi di visionarlo ed eventualmente ridiffonderlo a catena direttamente attraverso il pulsante “condividi”, rendendo tale post virale. 1.3.8.3 La tesi dell’appellante, secondo la quale – mediante la condivisione – egli non avrebbe esposto o reso accessibili i video incriminati in quanto essi erano già liberamente accessibili su altri profili e bacheche del già menzionato social network non convince (v. SK 14.721.048 e seg.). Come rilevato dalla Corte penale, il criterio del “rendere accessibili” è considerato realizzato anche per quelle rappresentazioni che in passato erano già state rese accessibili. L’atto punibile del rendere accessibili delle rappresentazioni in passato già rese accessibili è pertanto punibile a catena, ovvero ogni volta che tale criterio è adempiuto. Cliccare i simboli "mi piace" o "condividi" può portare a una maggiore visibilità e quindi alla diffusione rapida e di massa di un post sui social network, che può diventare addirittura "virale" grazie alle molteplici connessioni di vasta portata all'interno dei

- 24 social networks (v. DTF 146 IV 23 consid. 2.2.4; v. anche sentenza del Tribunale federale 6B_1114/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.4 e 2.2.5; DANIEL KOL- LER, Cybersex – Die strafrechtliche Beurteilung von weicher und harter Pornographie im Internet unter Berücksichtigung der Gewaltdarstellungen, dissertazione, 2007, pag. 127). Inoltre, perorare un tale argomento equivale a ignorare il fatto che, secondo il diritto penale, ognuno è responsabile delle proprie azioni o omissioni. Gli atti penalmente rilevanti di terzi, ovvero la pubblicazione online dei video originali, comportamento peraltro altresì espressamente represso dall’art. 135 CP, non esonerano o diminuiscono la responsabilità individuale dell’appellante per la violazione delle disposizioni penali di cui all’art. 135 CP (v. sentenza del Tribunale federale 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 4.2.6, con rinvii). 1.3.8.4 Non può neanche essere seguita la tesi dell’appellante secondo la quale i filmati non sarebbero stati esposti o resi accessibili in quanto non sarebbe stato provato che essi siano stati divulgati e comunicati a terzi (v. CAR 7.300.027). Come precedentemente esaminato e contrariamente a quanto previsto per l’art. 173 CP (v. DTF 146 IV 23; sentenza del Tribunale federale 6B_440/2019 consid. 2.4.1 e 2.4.2), l’art. 135 cpv. 1 CP è un’infrazione formale di esposizione a un pericolo astratto per la vita e per l’integrità della persona (cfr. supra consid. II. 1.3.3). Tale infrazione è pertanto già stata consumata nel momento in cui l’appellante ha condiviso i video sul proprio profilo, facilitando di fatto l’accesso e la diffusione del contenuto a terzi. Per sovrabbondanza, si noterà che più di una persona ha lasciato un “like” o un commento sui video condivisi dall’appellante (v. CAR 7.401.007 e seg.; MPC 10- 200-0031 e 0034; MPC 13-002-050; MPC 13-002-0237), di modo che – contrariamente a quanto preteso dall’appellante – i video sono stati effettivamente visualizzati e recepiti da terzi. 1.3.9 In seguito, non è contestabile che i 5 filmati condivisi dall’appellante su Facebook mostrino con insistenza atti di cruda violenza giusta l’art. 135 CP. La Corte penale ha ben descritto nella sentenza impugnata i filmati in questione, giungendo alla conclusione che il contenuto di essi denoti disprezzo per la dignità umana e per le sofferenze delle vittime, mostrando anche l’accanimento e l’incitazione dei presenti nell’infliggere atti di violenza e umiliazione alle loro vittime, rese impossibilitate a difendersi. Le immagini sono state ritenute così scioccanti da rimanere impresse nella coscienza dell’osservatore a causa della loro brutalità, così come della crudeltà e del cinismo dei perpetratori degli atti di violenza mostrati. Tali argomentazioni e conclusioni, sviluppate dal primo giudice al considerando 8

- 25 della sentenza impugnata, sono pienamente condivise da questa Corte, e vengono qui richiamate in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP. La violenza operata in tutti i filmati ivi descritti è sicuramente ben visibile e propria a causare una sofferenza fisica e/o psichica intensa, duratura e particolare, in alcuni casi causando addirittura la morte delle vittime. I fautori degli atti di violenza denotano con il proprio comportamento un disprezzo estremo per la vita o la sofferenza degli esseri umani, oltre che in taluni casi anche una certa inclinazione al piacere a infliggere della sofferenza, aumentando l'intensità, la durata e il tipo di forza applicata, in modo tale che le vittime farebbero di tutto per porre fine alla tortura alla quale sono sottoposte. I cinque filmati in questione colpiscono profondamente la coscienza dello spettatore comune, provocando un senso di disgusto e orrore di fronte a scene di violenza, perpetrata su degli esseri umani in maniera gratuita e noncurante della loro sofferenza, con evidente disprezzo per la dignità umana ai sensi dell’art. 135 CP (HAGENSTEIN, in: Niggli/Wiprächtiger [curatori], op. cit., n. 25 ad art. 135 CP; ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 26, 45 e 46 ad art. 135 CP). A complemento di quanto appena indicato, questa Corte sottolinea come il fatto che i filmati mostrino con insistenza atti di cruda violenza traspaia altresì dalle dichiarazioni dell’appellante. il quale ha più volte ammesso in maniera piuttosto eloquente, segnatamente, che “si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona” (SK 13.930.009); “[...] Questo video rappresenta violenza contro l’uomo, come tutti gli altri video” (SK 13.930.011), “le persone che fanno questa tortura non possono essere umani, sono ancora peggio che animali’ (SK 14.731.012-014), “Già guardando questo video non stavo bene” (SK 13.930.011). Anche il suo patrocinatore parla di “barbarie immortalate nelle immagini”, di “atti di violenza arrecati proprio ai danni di persone musulmani” (SK 14.721.046), di “documenti riportanti la barbarità e la violenza dei rispettivi autori delle atrocità in questione”, di “innegabile violenza riportata” (SK 14.721.049-050) e “di atti di ignobile violenza” (SK 14.721.051). Alla luce delle precedenti considerazioni, la conclusione dell’appellante secondo cui “la violenza consumata nei confronti delle vittime è indovinabile, ma – per via del montaggio, della scarsa qualità, della brevissima durata o dei tagli – non viene mai focalizzata pienamente o insistentemente e non è quindi tale da rimanere impressa nella coscienza dell’osservatore, più di quanto lo possano essere oggigiorno le immagini di sofferenze che vediamo quotidianamente al telegiornale” (v. CAR 7.300.027; CAR 7.200.012 e segg.), non sta né in cielo né in terra ed è ai limiti della temerarietà.

- 26 - Come la prima istanza, questa Corte ritiene pertanto che i video summenzionati, ma non le due singole immagini, contengono rappresentazioni di atti di cruda violenza gravemente offensive della dignità umana (cfr. sentenza impugnata consid. 8.8). 1.3.10 Infine, le rappresentazioni devono essere oggettivamente prive di valore culturale o scientifico degno di protezione per poter rientrare nel campo di applicazione dell’art. 135 CP. La Corte penale ha, in merito, ritenuto che tutte le rappresentazioni di cui all’atto d’accusa non costituiscono né possono essere assimilate a documentari o ad opere artistiche il cui scopo sarebbe d’illustrare scene di violenza per prevenire le conseguenze della violenza individuale o collettiva e risvegliare il senso critico al riguardo. Secondo la prima istanza, nei video vengono crudamente riprodotti atti di violenza nei confronti di esseri umani, senza che sia possibile intravvedere nei medesimi un qualsivoglia scopo volto a contrastare la brutalità; anzi, dalla visione dei filmati sembra piuttosto che l’intento sia quello di far conoscere, condividere e incitare alla medesima. Le rappresentazioni non sono assolutamente indispensabili all’insegnamento o alla ricerca: esse non contengono alcun elemento che possa essere utile in tal senso. Lungi dall’essere arbitrarie, queste considerazioni sono pienamente condivise da questa Corte e richiamate (cfr. sentenza impugnata consid. 9.1 e 9.2) in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP. 1.3.10.1 A complemento di quanto appena richiamato, per quel che riguarda le didascalie poste sotto i filmati originali si osserva in particolare che: - per il filmato condiviso in data 3 dicembre 2016, la traduzione della didascalia scritta in turco dal signor B. riporta: “Chi ha un po’ di pietà nel cuore deve condividere. I soldati “maiali” di Assad usano violenza contro il popolo ad Aleppo, dove ha conquistato nuove terre” (cfr. SK.13.930.007). - per il filmato condiviso in data 18 gennaio 2017, la traduzione della didascalia scritta in turco dal signor C. riporta: “Ad Arakan gli atei buddisti fanno tortura al popolo musulmano. Se non potete fermare la violenza almeno annunciate/fate sapere a tutti. Questo è il profeta Ali” (cfr. SK.13.930.008). - per il filmato condiviso in data 27 gennaio 2017 la traduzione della didascalia scritta in turco riporta: “Qui Arakan!! Chi rimane silenzioso a questa crudeltà è un diavolo senza lingua. Condividiamo per favore, non rimaniamo silenziosi contro questa crudeltà. Preghiamo per il nostro fratello musulmano” (cfr. SK 14.510.001 e segg.; SK.13.930.009; MPC 13.002.0060);

- 27 - - per il filmato condiviso in data 17 febbraio 2017 la traduzione della didascalia in turco riporta: “La nostra rotta è Israele. Il nostro peso è inferno. Attacchi selvaggi da parte dell’America in lrak. Stragi senza distinguere donne e bambini (SK.13.930.010)”. - per il filmato condiviso in data 22 febbraio 2017, la scritta ivi riportata in arabo, tradotta indica: “dove sono i sovrani della terra, dove sono i loro re e dove sono i diritti umani. Si prega di partecipare a finché la pubblicazione raggiunge il livello più alto. Si prega di seguire la pagina personale del profilo” (cfr. SK.14.221.017). 1.3.10.2 Questa Corte non ritiene che le didascalie appena richiamate denotino uno scopo di commiserazione verso le vittime delle violenze illustrate. Anche facendo astrazione della presenza o meno di tale scopo nella fattispecie, occorre osservare come è sicuramente assente un qualunque elemento volto alla prevenzione della violenza (individuale e/o collettiva), delle sue conseguenze, al risveglio del senso critico al riguardo, onde evitare la reiterazione o l’emulazione di tali atti di violenza (v. sentenza del Tribunale federale 6S.311/2004 dell'11 ottobre 2004, consid. 5.2.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21 giugno 2007 consid. 6.2.2). Le scritte riportate sotto i video non erano oggettivamente sufficienti a tale scopo e in particolare: - la didascalia riportata sotto il filmato del 3 dicembre 2016, non invita in alcun modo alla non violenza, e non si capisce come la condivisione del filmato possa effettivamente fermare la brutalità perpetrata; - le parole di tale C., riportate sotto il filmato del 18 gennaio 2017, chiedono di annunciare a tutti le violenze; una tale affermazione non è atta a fare in modo che questi brutti eventi vengano fermati; - quanto riportato sotto il video del 27 gennaio 2017 contiene un invito alla condivisione e così a non rimanere in silenzio: non è chiaro come con una tale indicazione si riesca a fare in modo che le violenze vengano fermate; - le didascalie riportate sotto i filmati del 17 febbraio 2017 e del 22 febbraio 2017, non significano alcunché e non sono atte a fare in modo che la violenza non si verifichi. 1.3.10.3 Questa Corte ritiene che gli scritti riportati a margine dei filmati incriminati non dimostrino un invito alla non violenza, non siano in alcun modo atti alla “sensibilizzazione” alla non violenza e non siano sufficienti a privare le immagini del loro carattere crudele e indegno nei confronti dell’umanità, e ciò anche agli occhi di

- 28 una persona con conoscenze scolastiche di base come l’appellante. In particolare, non traspare dalle didascalie alcun intento di prevenzione ma– senza soffermarsi sull’intento dell’autore del post originale – esse servono piuttosto a rendere i filmati “virali”, incitando a condividerli con il maggior numero di persone possibili. Sono peraltro totalmente altresì assenti elementi documentalistici che permetterebbero di assimilare e/o paragonare i suddetti video a dei reportage su importanti problematiche d’attualità, come temerariamente preteso dall’appellante (v. CAR 7.300.028). Una semplice didascalia di qualche frase non è assimilabile all’utilizzo di un testo d’accompagnamento o di una voce narrante, che illustri allo spettatore il contesto geografico, politico e storico. Tali elementi, sempre presenti nel caso di documentari e reportage, sono completamente inesistenti nei filmati in questione. Ne consegue che i 5 filmati oggetto del presente procedimento difettano di valore culturale o scientifico degno di protezione. 1.3.11 Alla luce di quanto precede, gli elementi oggettivi che costituiscono il reato previsto e punibile all'articolo 135 cpv. 1 CP sono da considerare soddisfatti. 1.4 Elementi soggettivi del reato 1.4.1 L’art. 135 CP è un reato intenzionale per il quale il dolo eventuale è sufficiente (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 73 ad art. 135 CP). Secondo l’art. 12 cpv. 1 CP, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto (cpv. 1). Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (dolo eventuale). Per ammettere che un autore abbia agito intenzionalmente, non è necessario che egli comprenda l’esatto apprezzamento giuridico degli elementi del reato. È sufficiente che egli abbia un apprezzamento pertinente del loro significato sociale e che abbia rappresentato lo stato delle cose secondo le concezioni abituali di un non giurista (v. sentenza del Tribunale federale 6B_103/20111 del 6 giugno 2011 consid. 2.2.1). La semplice consapevolezza che il suo comportamento era socialmente inappropriato è già sufficiente per ammettere che l’autore abbia agito per dolo eventuale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_103/20111 del 6 giugno 2011 consid. 2.2.1). Non è indispensabile che l’autore abbia coscienza della qualificazione giuridica di ogni elemento oggettivo, egli deve averli apprezzati come farebbe una persona senza formazione giuridica. Egli non deve

- 29 conoscere la portata data dalla dottrina e dalla giurisprudenza a tali elementi oggettivi ma è sufficiente che abbia la semplice conoscenza delle nozioni normative. Egli deve avere coscienza del valore sociale dei fatti, senza necessariamente apprezzarne il valore giuridico (v. HURTADO POZO/ GODEL, op. cit., n. 418, con rinvii). I fatti rappresentati dall’autore non devono per forza costituire una realtà attuale ma egli deve considerarli come seriamente probabili (v. HURTADO POZO/ GODEL, op. cit., n. 420, con rinvii) In merito all’art. 135 cpv. 1 CP, l’autore deve essere cosciente, almeno secondo quella che sarebbe la concezione generale comunemente ammessa, del carattere violento e della grave offesa alla dignità umana degli oggetti o delle rappresentazioni in questione (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 73 ad art. 135 CP). L’autore deve altresì essere cosciente dell’assenza di valore culturale o scientifico. A tale proposito è sufficiente che l’autore conosca l’opinione generale del pubblico. Fa eccezione a questo principio il caso in cui l’autore può ragionevolmente supporre e/o ritenere che il valore della rappresentazione appartenga – o che non appartenga – al registro culturale o scientifico degno di protezione per via della categoria di pubblico alla quale la rappresentazione è sottoposta; per esempio, un pubblico di conoscitori o di spettatori avvisati. Non è tuttavia necessario che l’autore voglia raggiungere un risultato (danno alla salute di persone, realizzazione o emulazione d’atti di violenza da parte di terzi, ecc.) (v. ROS, in: Macaluso/ Moreillon/ Queloz [curatori], op. cit., n. 73 ad art. 135 CP). 1.4.2 Giusta l’art. 13 cpv. 1 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Si presume quindi un errore di fatto che esclude l'intenzione dell'autore del reato se l'autore si sbaglia, ad esempio, sulle caratteristiche dell'oggetto del reato (cfr. DTF 82 IV 198 consid. 2; Sentenza del Tribunale federale 6B_1056/2013 del 20 agosto 2014 consid. 3). Tale errore di fatto, o errore sui fatti, può anche essere un errore sugli elementi costitutivi o esclusivi normativi. È irrilevante sapere se questo errore si basa su un'errata interpretazione dei fatti o su un'errata interpretazione della legge. Chiunque – per qualsiasi motivo – si sbaglia sull’esistenza fattuale di un elemento normativo del reato è soggetto a un errore di fatto (v. sentenza del Tribunale federale 6B_187/2016 del 17 giugno 2016 consid. 3.2, con rinvii). È una questione di fatto determinare ciò che una persona sapeva, intendeva, voleva o ha accettato di realizzare (v. DTF 142 IV 137 consid. 12 pag. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 pag. 375).

- 30 - 1.4.3 In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (v. DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente abbia accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (v. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (v. DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (v. sentenze del Tribunale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa (v. DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7). 1.4.4 In casu, l’appellante, indicando aver condiviso i filmati per mostrare agli amici gli atti di violenza perpetrati, ha avuto l’intenzione di presentarli a terzi, ed eventualmente anche a estranei, o renderli accessibili in modo che “i terzi” potessero prenderne conoscenza autonomamente, semplicemente recandosi sul suo profilo Facebook (v. in particolare SK 14.731.010 e segg.; SK 13.930.001; SK 16.930.006 e segg.). Se è dubbio che l'appellante avesse delle particolari conoscenze e/o padronanza dell’informatica, si deve notare che egli sapeva come utilizzare il social network in questione, poiché guardava regolarmente i filmati che apparivano nella news feed del suo profilo, che poi a volte condivideva sul suo profilo per denunciare certi comportamenti (v. SK 13.930.006 e segg.). Egli aveva quindi una conoscenza sufficiente per sapere che cliccando su "condividi" metteva il contenuto

- 31 in questione a disposizione di un numero indeterminato di persone, o perlomeno al suo cerchio di amici di Facebook, cosa che egli ha – tra l’altro - ammesso. Egli ha confermato anche dinanzi questa Corte essere consapevole che la condivisione di un contenuto su Facebook può portare alla sua diffusione virale (“Naturalmente, se io ho 20 amici, e questi amici mandano ad altri 20 amici, queste notizie naturalmente si moltiplicano” [v. CAR 7.401.005]). 1.4.5 L’appellante ha spiegato di aver intenzionalmente condiviso il video su Facebook per denunciare la violenza ivi presente. Egli sapeva pertanto benissimo che i filmati rappresentavano con insistenza scene di cruda violenza. Tale consapevolezza risulta anche dalle sue dichiarazioni: “si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona” (v. SK 13.930.009); “Si sta male quando si guarda un video del genere, perché usano una violenza cruda contro una persona” (v. SK 13.930.009); “[...] Questo video rappresenta violenza contro l’uomo, come tutti gli altri video” (SK 13.930.011); “le persone che fanno questa tortura non possono essere umani, sono ancora peggio che animali’ (v. SK 14.731.012-014); “Già guardando questo video non stavo bene” (v. SK 13.930.011). Anche il suo patrocinatore parla di “barbarie immortalate nelle immagini”, di “atti di violenza arrecati proprio ai danni di persone musulmani” (v. SK 14.721.046), di “documenti riportanti la barbarità e la violenza dei rispettivi autori delle atrocità in questione”, di “innegabile violenza riportata” (v. SK 14.721.049-050) e “di atti di ignobile violenza” (v. SK 14.721.051). 1.4.6 In merito allo scopo culturale e scientifico di cui all’art. 135 CP, l’appellante ha più volte dichiarato aver condiviso i filmati perché contro la violenza, per “fare vedere come vengono trattati gli umani, “per fare vedere agli amici che la gente subiva delle violenze”. Egli ha anche indicato scegliere “[…] dove c’era violenza per fare vedere. Visto che sono contro la violenza volevo condividere questi atti di violenza con gli altri amici’, “[...] tutti quelli che sono contrari alla violenza, volevo fare vedere a tutti, a tutte le persone che sono contro la violenza condividendo questi video sulla mia pagina Facebook […] “. Interrogato durante i dibattimenti di prima istanza sui motivi che lo hanno portato a condividere i filmati in questione, l’appellante rispondeva: “Come vi ho già detto prima, perché si fa violenza sulle persone. Nella mia religione, si dice di far vedere questa violenza”; “volevo solo far veder la violenza che viene fatta al mondo”; “Nella mia religione si dice che qualcuno che fa violenza o tortura agli altri si dovrebbe far vedere agli altri per insegnare di non farlo”, “io sono un uomo e vedevo che si faceva violenza su un altro uomo. Il Profeta Ali diceva, “chi rimane zitto davanti alla violenza, è un Satana senza lingua” “avevo pietà per queste persone che subivano torture e per questo decidevo di condividere”, “la mia intenzione era che nessuno al mondo dovrebbe torturare un’altra persona.” (v. in particolare CAR 7.401.004; SK 13.930.006 e segg.; SK 13.930.006 e segg.; SK 14.731.011 e segg.).

- 32 - A mente di questa Corte, credendo che i filmati incriminati avessero uno scopo di denuncia e di prevenzione, l’appellante invoca aver, almeno soggettivamente, realizzato l’elemento culturale e/o scientifico di cui all’art. 135 CP. Egli pretende quindi essere stato vittima di un errore sui fatti (art. 13 cpv. 1 CP) sull’esistenza di un elemento oggettivo esclusivo (o negativo) della tipicità (v. supra consid. II.1.3.7). L’analisi dell’errore di diritto giusta l’art. 21 CP, argomento perorato dalla difesa e unicamente esaminato dal Tribunale di prima istanza (v. sentenza impugnata consid. 12), è pertanto sussidiaria all’errore di diritto di cui all’art. 13 CP. 1.4.6.1 Nonostante tale distinguo giuridico, occorre da subito sottolineare – come rilevato dalla Corte di prima istanza – che le dichiarazioni dell’appellante appaiono inverosimili. Alle sue parole non sono mai seguiti fatti volti all’effettiva denuncia e prevenzione della violenza, fosse anche un semplice dissenso rispetto al modo di agire degli autori delle brutalità rappresentate. Sul suo profilo Facebook non è stato rinvenuto nulla in tal senso. Per esempio, egli non si è mai espresso con commenti o altre frasi invitanti gli spettatori a fermare e/o a non ripetere la violenza rappresentata. Al contrario, egli seguiva differenti pagine promoventi immagini cruenti e nella memoria “cache” dei suoi dispositivi sono state trovate immagini di persone armate, decedute e ferite (v. MPC 13-002-0001 – 0308; 10- 200-0030). Questa Corte ha tra l’altro constatato che durante una registrazione ambientale alla quale l’appellante è stato sottoposto, si ode quest’ultimo affermare “la sua morte è necessaria. È farz [obbligatorio in uno stato mussulmano]”, riferendosi a una persona che aveva commesso degli insulti blasfemi (v. MPC 13-002-0071). A mente di questa Corte, una persona che vuole prevenire la violenza, non la invoca. Alla luce di queste considerazioni, questa Corte condivide l’opinione del primo giudice e “la motivazione di A. riferita alla divulgazione volta a sensibilizzare alla non violenza non è affatto credibile. Gli atti parlano da soli. A A. determinate immagini piacciono. Le detiene per sé e le mette a disposizione di terzi” (cfr. sentenza impugnata consid. 14). 1.4.6.2 Anche volendo trascendere dalle precedenti considerazioni, a mente di questa Corte l’appellante non poteva non essere a conoscenza del fatto notorio che a Facebook hanno accesso anche persone con una differente e maggiore sensibilità alla violenza, per esempio minorenni tra cui i suoi stessi figli (cfr. SK 14.731.011). Persone che il legislatore ha voluto specificatamente proteggere introducendo l’art. 135 CP (cfr. supra consid. II.1.3.3). In presenza di immagini così scioccanti, che mostrano atti di tortura, esecuzioni brutali, contro adulti e minorenni, l’appellante non può sostenere di aver avuto ragionevolmente motivo

- 33 di credere che il carattere di prevenzione dei filmati in questione da lui professato fosse palese, evidente e lampante anche per gli altri utilizzatori di Facebook, per i suoi stessi figli e/o per i suoi amici, alcuni tra l’altro – come da lui stesso osservato (v. CAR 7.401.005; MPC 13-002-0019) – non per forza della sua stessa fede, e/o con la sua stessa proclamata concezione della prevenzione della violenza. Ne discende che, a fronte del pubblico al quale egli ha esposto i video, pubblico non conoscitore e non avvisato e che era anche verosimilmente composto da minorenni e/o da altre persone con una sensibilità maggiore alla violenza, l’appellante doveva e poteva prendere in considerazione una percezione differente dalla sua dei filmati in questione. In effetti, la diffusione di tali filmati, tra l’altro senza specificare, in qualunque lingua, che il suo contenuto è scioccante, che la situazione vissuta dalle vittime è altamente riprovevole e brutale, “che ciò non va fatto”, va contro le concezioni etiche e morali della società moderna. Anche in assenza di una formazione giuridica, l’appellante ha potuto sospettare che all’occhio dell’utilizzatore comune di Facebook, o perlomeno dei suoi “amici”, tali filmati non avessero lo scopo culturale e/o scientifico da lui professato e, nel dubbio, avrebbe dovuto astenersi dal diffonderli. Cosa che invece egli ha deciso deliberatamente di fare. 1.4.6.3 Questa Corte ritiene pertanto che l’appellante ha condiviso intenzionalmente i filmati in questione, illustranti insistentemente atti di cruda violenza, e che egli abbia realizzato, perlomeno con dolo eventuale, l’assenza di scopo culturale e/o scientifico di prevenzione. 1.4.7 Anche soggettivamente le condizioni di cui all’art. 135 cpv. 1 CP sono dunque soddisfatte. 1.5 Sulla scorta di tutto ciò che precede, la Corte d’appello non rileva elementi che permettano di discostarsi dalle conclusioni fatte in prima istanza e constata che le condizioni oggettive e soggettive del reato di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 cpv. 1 CP sono adempiute e ciò in relazione ai cinque filmati dell’atto d’accusa. 1.6 Errore sull’illiceità (art. 21 CP) 1.6.1 L’appellante ha inoltre più volte proclamato non sapere che la condivisione di filmati come quelli oggetto di questa procedura fosse proibita e che se lo avesse saputo non li avrebbe condivisi. A questa Corte resta quindi da analizzare se l’appellante, che si prevale dell’ignoranza generale dell’illiceità del suo atto, può prevalersi dell’errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP.

- 34 - 1.6.2 Al di là del distinguo nel caso concreto tra l’art. 13 CP e l’art. 21 CP (cfr. supra consid. II.1.4.6), la Corte penale ha correttamente illustrato sia la dottrina e la giurisprudenza in merito all’errore sull’illiceità, che l’applicazione nel caso concreto. Per il caso in esame, questa Corte condivide pienamente, fa proprie e richiama in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP le argomentazioni e le conclusioni in merito sviluppate dal primo giudice al considerando 12 della sentenza impugnata. In particolar modo, anche questa Corte ritiene che costituisce un fatto notorio la circostanza che non possano essere diffuse rappresentazioni di cruda violenza. Gli atti, contenuti nei video e nelle immagini condivise dall’imputato, sono stati – sia in prima istanza che in appello – qualificati come di cruda violenza ed entrambe le istanze hanno potuto accertare che l’appellante ne aveva piena consapevolezza (v. supra; sentenza impugnata consid. 11.2). Alla luce della giurisprudenza (v. per esempio DTF 130 IV 77 consid. 2.4; 104 IV 217 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_77/2019 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.1, con riferimenti), la consapevolezza dell’appellante in merito all’atrocità dei video condivisi costituisce un forte indizio a favore del fatto che egli aveva coscienza del carattere illecito della loro condivisione, essendo peraltro la dignità umana e l’integrità fisica un valore non solo ritenuto fondamentale alle nostre latitudini, ma anche a livello globale. Agli atti non vi sono peraltro elementi che portino a ritenere che l’appellante avesse delle ragioni sufficienti per credere che il suo agire fosse lecito. A tale scopo non basta la sua continua invocazione alla propria religione che gli chiederebbe di essere contro la violenza e di denunciarla. Non è certo condividendo rappresentazioni di cruda violenza che si raggiunge tale scopo. Anzi. A mente di questa Corte, come per la Corte di prima istanza, una persona coscienziosa, di buon senso e contro la violenza, mai avrebbe condiviso sul proprio profilo di Facebook delle simili immagini/video, e ciò indipendentemente dalle didascalie sotto di essi riportate. lI fatto che l’appellante, a suo dire, non conoscesse la legge non depone a favore di un errore sull’illiceità, dal momento che, dato il cruento contenuto dei video e delle immagini che l’appellante ha condiviso, considerato che sapeva benissimo trattarsi di rappresentazioni contrarie alla dignità umana, viste pure le sensazioni che ha dichiarato di avere avuto nel visionarne il contenuto, egli ha certamente realizzato che la condivisione dei video in questione era contraria alle regole generalmente ammesse nella nostra società. 1.6.3 Anche per questa Corte, da quanto appena esposto discende che l’appellante ha agito con coscienza del carattere illecito dei propri atti.

- 35 - 1.6.4 Pertanto, è confermato il riconoscimento dell’appellante quale autore colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135 CP, e ciò in relazione ai cinque filmati di cui all’atto d’accusa. 2. Violazione dell’art. 2 LAQ/SI 2.1 Condanna di prima istanza 2.1.1 L’appellante è stato altresì ritenuto colpevole in prima istanza di violazione dell’art. 2 LAQ/SI. La Corte penale ha sposato la tesi dell’accusa secondo la quale l’appellante avrebbe il 30 settembre 2016 alle ore 12:52, a X. e in altre località non meglio precisate, intenzionalmente fatto propaganda a favore del gruppo vietato “Stato islamico”, sostenendo così i loro obiettivi e le loro azioni, condividendo sulla bacheca del proprio profilo pubblico Facebook in suo uso esclusivo e su cui accedeva tramite i propri dispositivi, un video, raffigurante dal minuto 00:00:15 in alto a destra quale logo la bandiera usata dallo Stato islamico che sventola, in cui i combattenti del gruppo yemenita, chiamato “Aden-Abyan lslamic Army” e all’epoca del video facente parte del sedicente Stato islamico capeggiato da Abu Bakr al-Baghdadi, giustiziano un loro prigioniero yemenita facendogli cadere un masso sulla testa (v. MPC 03-000-0033 e segg.). 2.1.2 Occorre qui precisare, che a mente di questa Corte, come di quella di prima istanza, il filmato in questione adempiva altresì alle condizioni di cui all’art. 135 CP. Essendo comunque il fine della condivisione del filmato non tanto quello di rendere accessibili a terzi rappresentazioni di atti di cruda violenza in quanto tali, ma piuttosto quello di fare propaganda in favore del gruppo terrorista mostrando a terzi le modalità di azione di tale gruppo, nel caso di specie va ritenuto che il reato di cui all’art. 135 CP sia consumato dall’art. 2 LAQ/SI, il quale si applica quale Iex specialis (v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 18.3). 2.2 Filmato del 30 settembre 2016 2.2.1 In merito al contenuto fattuale del filmato condiviso dall’appellante il 30 settembre 2016, esso è di una durata complessiva di quarantun secondi ed è di buona qualità audio e video. L’inquadratura iniziale mostra un masso posato a terra e due persone in tuta mimetica che si avvicinano alla pietra e la sollevano. Viene poi ripreso un uomo sdraiato a terra, sul fianco, con le mani dietro la schiena e col capo appoggiato su di un sasso. Il masso precedentemente sollevato dalle due persone viene scaraventato sulla testa dell’uomo a terra; si sente il rumore dell’impatto. La vittima a seguito del colpo urla, emette dei gemiti, si contorce e si sdraia supina. L’inquadratura laterale mostra chiaramente una ferita sul lato

- 36 sinistro del suo capo e del sangue che fuoriesce dall’orecchio sinistro. Cambia l’inquadratura e si vede che il sangue esce sia dal naso che dalla bocca della vittima, a fiotti, e gli imbratta tutto il viso. L’immagine poi si sofferma sul suo viso completamente ricoperto di sangue. In sovrimpressione compare per pochi secondi l’immagine di un uomo – che sembra privo di sensi – e poi viene inquadrato il corpo della vittima insanguinata mentre esala gli ultimi respiri. Infine compare una scritta color fuoco su sfondo scuro sul quale si intravvede il corpo della vittima, verosimilmente deceduta. Fin dall’inizio del video, su un piccolo spazio dell’angolo in alto a destra, è presente un simbolo a caratteri bianchi; esso viene sostituito, per la durata di circa 17 secondi (dal minuto 00:00:15 fino al minuto 00:00:33) da una bandiera nera con scritta bianca in arabo, dopo di che riappare il simbolo a caratteri bianchi. Per tutta la durata del filmato, in sottofondo si sentono dei canti (v. MPC 10-200-0034). 2.2.2 Sotto il filmato, è presente una didascalia che, secondo la traduzione fornita da Facebook, confermata dall’interprete incaricato dalla Corte penale, riportava: “Guardate il nuovo metodo di esecuzione dell’ISIS. Condividete la pubblicazione prima che venga eliminata così tutto il mondo vede la delinquenza dell’ISIS. Sul serio meno di 18 anni non aprite il video”. Durante il filmato (minuto 00:00:03 a minuto 00:00:07) appare una scritta che, tradotta dall’interprete incaricata, recita: “Se punite, punite come siete stati puniti. La lapidazione di un politeisti houthi” (v. SK 13.925.024; SK 13.925.042; MPC 10.200.0042; SK. 14.510.011 e segg.; SK 14.661.003-028). 2.2.3 Infine, dall’audio del video, pur essendo molto disturbato, l’interprete è riuscita à distinguere “una voce che dice ALLAH ripetutamente”, “due gruppi di voce a coro che cantano nello stesso momento frasi diversi” e “(dal secondo 32 al 33 appare la parola) CHIEDIAMO……………… (dal secondo 37 al 41 appare) LO AB- BIAMO INDOTTRINATO - E CON IL SUO DIRITTO C’È SPERANZA” (v. MPC 14.510.011). 2.3 Posizione dell’appellante In sintesi, l’appellante ha sostenuto e sostiene di non aver visto e/o potuto identificare la bandiera presente nel filmato al momento della pubblicazione, che tale bandiera, tale filmato e le persone ivi figuranti non sono riconducibili al gruppo “Aden-Abyan lslamic Army” e/o all’organizzazione Stato islamico e che il filmato non si possa considerare come propaganda per lo Stato islamico. Egli invoca altresì l’applicazione della lex mitior, in quanto il gruppo yemenita denominato “Aden-Abyan lslamic Army” non sarebbe oggi più parte del sedicente Stato islamico. Inoltre, secondo l’appellante, la didascalia che accompagna tale video era chiaramente atta a “esortare chiunque a condividere il filmato per denunciare la

- 37 delinquenza” e quindi anche in questo caso lo scopo dell’appellante sarebbe stato quello di denunciare e prevenire la violenza. Oltre a ciò,

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