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Tribunale penale federale 15.03.2005 BV.2005.9

March 15, 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,779 words·~14 min·4

Summary

Domanda di dissequestro di conti bancari e postali;;Domanda di dissequestro di conti bancari e postali;;Domanda di dissequestro di conti bancari e postali;;Domanda di dissequestro di conti bancari e postali

Full text

Sentenza del 15 marzo 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______ AG, B.______ SA, C.______, D.______ AG, tutti rappresentati dall’avv. Goran Mazzucchelli, Reclamanti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI, Controparte

Oggetto Domanda di dissequestro di conti bancari e postali

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BV.2005.9+BV.2005.10+BV.2005.11+BV.2005.12

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati C.______ e E.______, titolari di uno studio legale e notarile a X.______ e ivi domiciliati. Essi sono sospettati di aver sottratto al fisco federale una parte importante dei loro redditi e delle loro sostanze imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”.

B. Nell’ambito di questa inchiesta, il 1° febbraio 2005 la Divisione inchieste fiscali speciali dell’AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni conosciuti di proprietà degli indagati o di cui, tramite interposta persona fisica o giuridica, essi possono economicamente disporre. Di conseguenza sono stati posti sotto sequestro anche numerosi conti bancari e postali appartenenti direttamente agli indagati oppure a persone giuridiche di cui essi sono azionisti o aventi diritto economici.

C. Con lettera del 15 febbraio 2005 l’avv. C.______ e le società immobiliari D.______ AG, A.______ AG e B.______ SA hanno chiesto all’AFC di procedere al dissequestro parziale dei conti bancari di loro pertinenza per poter effettuare dei pagamenti urgenti. Si tratta, per l’esattezza, di pagamenti di fr. 54'881.60 relativi allo stabile di Via Y.______ a X.______ (di proprietà dell’avv. C.______), di fr. 2'918.70 relativi alla B.______ SA, di fr. 1'007.40 relativi alla D.______ AG e di fr. 56'121.25 relativi alla A.______ AG.

D. Con decisioni del 22 febbraio 2005, la Divisione d’inchieste fiscali speciali (in seguito : DIF) ha respinto le richieste degli istanti, adducendo il fatto che l’avv. C.______ disporrebbe di ingenti fondi non sequestrati all’estero che potrebbero essere utilizzati per effettuare i pagamenti relativi all’immobile di sua proprietà e alle società anonime da lui controllate.

E. Dissentendo da queste decisioni, il 28 febbraio 2005 l’avv. C.______ e le società summenzionate hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con istanza di riesame e, subordinatamente, reclamo, chiedendo un dissequestro parziale dei conti bancari sequestrati per poter far fronte alle spese invocate. Essi sostengono che il rifiuto opposto

- 3 dall’autorità fiscale alle loro richieste pregiudica gravemente gli interessi patrimoniali e esistenziali delle società, non risultando giustificato né dal profilo dell’opportunità né da quello della proporzionalità.

F. Con osservazioni del 4 marzo 2005 l’AFC si riconferma in sostanza nelle motivazioni esposte nelle decisioni impugnate, chiedendo la reiezione dei gravami.

Diritto:

1. Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro decisioni analoghe e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. sentenza BK_B 109/04 + 110/04 del 18 agosto 2004, consid. 1).

2. Giusta l’art. 26 cpv. 1 DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e omissioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, le decisioni impugnate, datate 22 febbraio 2005, sono state notificate agli interessati il 25 febbraio successivo; le istanze di riesame/reclami interposti il 28 febbraio 2005 sono quindi tempestive. L’obiezione di intempestività sollevata dall’AFC nelle sue osservazioni deve essere respinta, poiché si riferisce alla notifica dei sequestri, provvedimenti che all’evidenza non sono stati impugnati dai qui reclamanti.

Secondo l’art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005, consid. 1.3). La legittimazione attiva dei reclamanti, titolari e beneficiari economici dei conti bancari e postali sequestrati dall’autorità inquirente e di cui è stato chiesto il parziale sblocco, è in questo caso pacifica.

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3. I reclamanti sostengono che le decisioni con le quali l’AFC ha negato lo sblocco parziale dei conti sequestrati sono contrarie all’art. 59 CP, poiché le società reclamanti sarebbero del tutto estranee alle ipotesi di reati fiscali contestate all’avv. C.______ e mai avrebbero detenuto valori patrimoniali provento di tali (asseriti) reati; tali decisioni sarebbero inoltre suscettibili di pregiudicare il valore degli immobili detenuti dalle società, risultando quindi contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’autorità inquirente.

4. Giusta l’art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA, devono essere sequestrati gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova nonché gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati. Il sequestro ai sensi dell’art. 46 DPA costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59 CP; per sua natura tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive (quali la confisca) e determinare eventuali diritti di terzi sui beni in questione. Requisiti per i provvedimenti coattivi previsti agli art. 45 e segg. DPA, e quindi anche per il sequestro, sono l’esistenza di indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato per il quale l’amministrazione titolare dell’inchiesta è competente e la connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (art. 45 cpv. 1 DPA; sentenza BK_B 060/04 del 14 luglio 2004, consid. 2.2 e riferimenti citati). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non occorre mostrarsi troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto; è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin – Rechtsprechung, Berna 1998, N. 1 alle premesse degli art. 45-60 DPA; DTF 125 IV 222, consid. 2c, non pubblicato). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può peraltro statuire sul merito del procedimento, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro cautelativo (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

Secondo l’art. 190 cpv. 1 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un’inchiesta se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali. Sono

- 5 considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta e i delitti fiscali (art. 175, 176, 186, 187 e 190 cpv. 2 LIFD). Queste condizioni appaiono nel caso concreto realizzate tenuto conto della decisione di apertura dell’inchiesta del 24 dicembre 2004, contro la quale, ricordiamo, un ricorso non è ammissibile e del quale non bisogna quindi esaminarne la fondatezza (sentenza del Tribunale federale 8G.116/2003 del 26 gennaio 2004, consid. 6.1).

5. I reclamanti asseverano in primo luogo che un’eventuale confisca ai sensi dell’art. 59 n. 1 cpv. 2 CP può essere ordinata nei confronti di un terzo non indagato unicamente se quest’ultimo è entrato in possesso di provento di reato. Ora, sui conti intestati alle società immobiliari B.______ SA, A.______ AG e D.______ AG non sarebbero mai pervenuti importi sottratti al fisco dall’avv. C.______ (azionista e amministratore unico delle stesse), per cui il sequestro di questi conti sarebbe ingiustificato e contrario alla disposizione legale menzionata. Per tutte le relazioni sequestrate, ivi comprese le due direttamente intestate all’avv. C.______ (v. incarto BV.2005.11), i reclamanti sostengono inoltre che l’operatività delle stesse è direttamente e senza eccezioni legata alla gestione dei rapporti di locazione degli immobili detenuti (incasso di locazioni e spese accessorie), per cui è già sin d’ora da escludere una qualsiasi connessione tra questi conti e le ipotesi di reato formulate nei confronti dell’indagato.

A prescindere dalla dubbia ammissibilità delle argomentazioni testé sollevate vista la mancata formale contestazione degli ordini di sequestro da parte dei titolari dei conti, la censura non ha comunque pregio, posto che la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare in una precedente sentenza che in vista dell’esecuzione di un risarcimento fondato sull’art. 59 n. 2 cpv. 3 CP, possono essere messi sotto sequestro valori patrimoniali appartenenti sia direttamente che indirettamente all’interessato, segnatamente i beni detenuti tramite società dominate dall’interessato (v. sentenza BK_B 083/04 del 8 novembre 2004, consid. 2.4 con i riferimenti ivi citati). Nel caso specifico, è indubbio che le tre società immobiliari reclamanti siano dominate dall’avv. C.______, che vi figura come azionista unico, amministratore unico nonché correntista (v. act. 2.3, 2.4, 2.5 degli incarti BV.2005.9+10+12); non si può quindi escludere a priori che, viste le strette relazioni economiche esistenti tra la persona interessata dal procedimento avviato dalle autorità fiscali e le società in questione, sui conti di queste ultime possono essere pervenuti anche somme proventi dei reati fiscali di cui la prima è sospettata. Le obiezioni ricorsuali secondo le quali sui conti bancari e postali in oggetto non sono stati collocati importi in ipotesi sottratti al

- 6 fisco dal loro azionista nonché amministratore unico e che l’operatività di questi conti sarebbe all’evidenza legata alla sola gestione dei rapporti di locazione, è per ora ancora tutta da verificare; anzi, sarà proprio l’inchiesta in corso che dovrà stabilire l’origine lecita o meno dei versamenti affluiti su questi conti, attraverso l’analisi minuziosa dei movimenti in entrata ed in uscita sul lungo periodo.

6. Dal profilo della proporzionalità, i reclamanti lamentano che il rifiuto opposto dall’autorità inquirente alle loro richieste di dissequestro parziale dei conti costituisce una grave quanto ingiustificata minaccia ai loro interessi patrimoniali ed esistenziali. Essi adducono infatti che la conseguente impossibilità di effettuare i pagamenti richiesti, che si riferiscono a spese accessorie e necessarie relative alla locazione (lavori di manutenzione e riparazione degli immobili; spese per forniture di acqua, elettricità e riscaldamento nonché pubblici tributi legati alla proprietà immobiliare), è suscettibile di creare gravi pregiudizi sia nell’ambito dei contratti di locazione (problemi con gli inquilini con conseguente pericolo di risarcimenti danni nei confronti del locatore) sia ai beni immobili stessi (in seguito, ad esempio, alla prevedibile iscrizione di ipoteche legali da parte degli artigiani e dell’ente pubblico creditore).

6.1 Tali argomentazioni hanno un certo fondamento. L’esame degli atti dei vari incarti rivela infatti che la quasi totalità dei pagamenti invocati (fr. 54'881.60 relativi allo stabile di Via Y.______ a X.______ - proprietà dell’avv. C.______ -, fr. 2'918.70 relativi alla B.______ SA, fr. 1'007.40 relativi alla D.______ AG e fr. 56'121.25 relativi alla A.______ AG) si riferisce a spese vive in capo ai soggetti reclamanti quali le riparazioni e le manutenzioni degli immobili oppure le spese per le forniture di elettricità, l’acqua e l’olio combustibile. Per quanto attiene specificatamente alla A.______ AG, figura inoltre una pretesa della collettività pubblica di fr. 27'402.25 a titolo di contributi di miglioria per la sistemazione della Via S.______ a Z.______, ove è situato uno degli immobili gestiti da tale società (v. act. 1.3 inc. BV.2005.9). In relazione a questi pagamenti, la mancata concessione di un dissequestro parziale dei conti di pertinenza dei reclamanti è in effetti suscettibile di compromettere in modo ingiustificato i loro interessi patrimoniali, dal momento che le pretese creditorie risultanti potrebbero pregiudicare il valore dei beni immobili, pure messi sotto sequestro dall’autorità inquirente ai fini di garantire il presunto credito fiscale. Né, d’altra parte, paiono adempiuti in concreto gli estremi dell’art. 47 cpv. 3 DPA, per il quale se gli oggetti sequestrati richiedono una manutenzione costosa, l’amministrazione può farli mettere all’asta oppure venderli a trattative private : le somme sopra indica-

- 7 te, e di cui i reclamanti chiedono lo svincolo dal sequestro, sono indubbiamente troppo basse in rapporto al valore dei beni immobili in questione per giustificare un simile agire da parte dell’autorità. Non possono invece essere ricondotte a spese accessorie e necessarie alla conservazione dei beni immobili le fatture (per un ammontare di fr. 25'497.40) emesse dallo studio legale di C.______ nei confronti della A.______ AG in relazione ad attività di rappresentanza e/o consulenza legale svolte per conto di quest’ultima (v. act. 1.5 inc. BV.2005.9). A parte il fatto che in questo caso il creditore degli importi risulta essere una delle persone sotto inchiesta (titolare dello studio legale e notarile è in effetti l’avv. E.______), non è ben dato di vedere - né è in qualche modo dimostrato - come il mancato pagamento di questi importi potrebbe minacciare seriamente gli interessi patrimoniali dei reclamanti.

6.2 Nelle sue osservazioni ai gravami, l’AFC fa tuttavia notare che secondo informazioni in suo possesso l’avv. C.______ disporrebbe di notevoli somme di denaro depositate all’estero - non dichiarate e pertanto non sequestrate con le quali poter far fronte ai pagamenti invocati per sé personalmente e per le società da lui dominate (v. act. 2, pag. 4). Queste argomentazioni mancano tuttavia di una sufficiente concretezza, non essendo suffragate da documentazione probante. Anche il richiamo ai fondi depositati nel 2003 sulle relazioni bancarie estere facenti capo alla F.______ di R.______ (società controllata da C.______ nel frattempo radiata dal pubblico registro societario del Liechtenstein) rimane nel vago, configurandosi come una mera ipotesi il successivo trasferimento di fondi su altri conti riconducibili all’indagato.

7. Discende da quanto precede che i reclami devono essere accolti e le decisioni impugnate annullate giacché lesive del principio della proporzionalità, eccetto per l’importo di fr. 25'497.40 riguardante le fatture emesse dallo studio legale di C.______ nei confronti della reclamante A.______ AG (v. consid. 6.1, supra). Il reclamo di quest’ultima è quindi accolto solo limitatamente all’importo di fr. 30'623.85. Di conseguenza viene ordinato lo sblocco dai rispettivi conti sequestrati di fr. 54'881.60 a favore dell’avv. C.______, di fr. 2'918.70 a favore della B.______ SA, di fr. 1'007.40 a favore della D.______ AG e di fr. 30'623.85 a favore della A.______ AG, per procedere ai pagamenti richiesti.

8. Conformemente all’art. 245 PP, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 25 cpv. 4 DPA, le spese processuali sono poste a carico della parte

- 8 soccombente. Nel caso concreto, considerato il grado di soccombenza della reclamante A.______ AG, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr. 300.-- (art. 156 cpv. 1 e 3 OG); l’AFC è invece dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2 OG. Ai reclamanti C.______, B.______ SA e D.______ AG – che hanno ottenuto pieno riconoscimento delle proprie pretese - devono essere restituiti integralmente gli anticipi spese di fr. 500.-- da loro versati; alla reclamante A.______ AG l’anticipo spese va invece restituito in misura di fr. 200.--. Secondo l’art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Tenuto conto della sostanziale identità dei gravami introdotti e dell’attività presumibilmente e necessariamente svolta dal patrocinatore legale nell’ambito delle presenti cause, in concreto viene assegnata ai reclamanti in solido un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'500.--, da porre a carico dell’AFC (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I reclami dell’avv. C.______, della B.______ SA e della D.______ AG sono accolti. Il reclamo della A.______ AG è accolto a concorrenza di un importo di fr. 30'623.85. Per il rimanente, è respinto.

2. Una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico della A.______ AG.

3. Gli anticipi spese già pervenuti alla Cassa del Tribunale penale federale sono restituiti ai reclamanti conformemente a quanto riportato al consid. 8 della presente decisione.

4. L’AFC rifonderà ai reclamanti fr. 1'500.-- in solido per ripetibili della sede federale.

Bellinzona, il 19 aprile 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a : - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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