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Tribunale penale federale 30.09.2005 BV.2005.29

September 30, 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,375 words·~7 min·4

Summary

Reclamo contro un rifiuto d'accesso agli atti (art. 36 DPA);;Reclamo contro un rifiuto d'accesso agli atti (art. 36 DPA);;Reclamo contro un rifiuto d'accesso agli atti (art. 36 DPA);;Reclamo contro un rifiuto d'accesso agli atti (art. 36 DPA)

Full text

Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentata dall’avv. Mario Postizzi, Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte

Oggetto Reclamo contro un rifiuto d'accesso agli atti (art. 36 DPA)

Bunde ss traf ge richt Tribu na l p é na l f é dé r a l Tribu na l e p e na l e f ed erale Tribu na l p e na l f e de r a l Numero dell’incarto: BV.2005.29

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Fatti: A. Il 21 agosto 2003, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale nei confronti di B., a Bissone. Quest’ultimo è sospettato di aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi imponibili, utilizzando a tale scopo documenti falsi, sottraendo fondi da conti detenuti da società di sede e simulando un cambiamento di domicilio fiscale. Con decisione del 10 agosto 2004, notificata il 17 agosto seguente, l’inchiesta è stata estesa ad A., a Lugano, avvocata di B., sospettata di aver agito in qualità di complice del suo cliente.

B. Il 2 maggio 2005 A. ha presentato all’AFC una richiesta di accesso agli atti della procedura aperta nei suoi confronti. A tale richiesta l’AFC ha dato seguito parzialmente in data 23 maggio 2005, escludendo tutti quegli atti legati alle richieste d’informazioni del 3 agosto 2004 ottenuti dall’autorità fiscale da parte della banca C., a Basilea, e dalla banca D. in liquidazione, a Lugano.

C. Con decisione del 30 giugno 2005, il Direttore dell’AFC ha respinto il reclamo del 30 maggio 2005 interposto da A. contro la decisione di rifiuto d’accesso completo agli atti del 23 maggio 2005.

D. Dissentendo da tale decisione, il 7 luglio 2005 A. è insorta con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’accesso completo a tutti gli atti relativi al procedimento aperto nei confronti di B. ed esteso alla sua persona. Essa chiede, inoltre, l’annullamento della tassa di giudizio di fr. 500.- fissata dall’autorità fiscale, con protesta di spese e ripetibili.

E. Con osservazioni del 25 luglio 2005, l’AFC ha chiesto la reiezione del reclamo, confermando il contenuto della decisione impugnata e contestando integralmente le argomentazioni fattuali e giuridiche esposte dalla reclamante.

F. Nella sua replica del 5 agosto 2005 la reclamante ribadisce sostanzialmente quanto dichiarato nel suo atto ricorsuale.

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Con scritto del 12 agosto 2005, l’AFC conferma integralmente le considerazioni del 25 luglio e comunica di rinunciare alla presentazione della duplica.

G. Con scritto del 21 settembre 2005, la reclamante ha ritirato il proprio gravame. Essa afferma che tale decisione è motivata dalle spiegazioni e da alcune garanzie date nel frattempo dall’autorità fiscale.

Diritto: 1. Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la decisione impugnata, datata 30 giugno 2005, è stata notificata alla reclamante il 4 luglio (v. act. 1.2); il reclamo è dunque tempestivo.

Secondo l’art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). La legittimazione attiva della reclamante, coindagata nell’inchiesta fiscale speciale condotta dall’AFC, è in questo caso pacifica.

2. Mediante scritto del 21 settembre 2005 la reclamante ha ritirato il proprio reclamo. Tale decisione è motivata dalle spiegazioni ottenute dall’AFC e dall’assicurazione che le informazioni non accessibili non verranno utilizzate nell’ambito della procedura. Pertanto, la presente procedura è divenuta priva d’oggetto, ciò che la Corte dei reclami penali si limita a costatare.

3. 3.1 Secondo l’art. 72 PCF, la cui applicazione analogica si giustifica in virtù dei rinvii previsti agli art. 25 cpv. 4 DPA, 245 PP e 40 OG, quando una lite diventa senz’oggetto o priva d’interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz’ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Non è dun-

- 4 que necessario esaminare in dettaglio quale sarebbe stato l’esito della procedura, l’autorità giudicante dovendo unicamente procedere, sulla base dell’incarto, a una valutazione sommaria della situazione antecedente il fatto che ha messo fine al litigio. Se l’esito probabile può essere determinato, in un caso concreto, unicamente mediante un esame più approfondito della situazione, le spese giudiziarie e le indennità ripetibili sono allora in primo luogo messe a carico della parte che ha provocato la procedura divenuta priva d’oggetto o presso la quale sono intervenute le cause che hanno condotto a tale situazione, analogicamente ai criteri valevoli nella procedura civile (ATF 118 Ia 488 consid. 4a, pag. 494; sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004 consid. 2.7).

3.2 Nella fattispecie, il reclamo è divenuto privo d’oggetto in seguito al suo ritiro da parte della reclamante, la quale, durante la presente procedura, ha dichiarato di aver ottenuto delle spiegazioni dall’autorità fiscale nonché l’assicurazione che le informazioni contenute nei documenti a lei non accessibili non verranno utilizzate nell’ambito della procedura fiscale.

Nell’ambito della procedura penale amministrativa è assodato che il diritto alla consultazione completa e libera dell’incarto si impone unicamente alla fine dell’inchiesta, ossia allorquando il funzionario inquirente considera conclusa la propria inchiesta ed un’infrazione commessa (art. 61 DPA; DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb; 119 Ib 12 consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 136/04 del 9 novembre 2004 consid. 4.1.1). Il diritto di consultare l’incarto deriva dal diritto di essere sentito ed una limitazione di tale diritto prima della chiusura dell’inchiesta non viola – per costante giurisprudenza - né l’art. 29 Cost. né l’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb; sentenza del Tribunale federale 8G.123/2002 del 5 febbraio 2003 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 136/04 consid. 4.1.1). In concreto, vi è da costatare che l’inchiesta non è ancora terminata. Il fatto che l’amministrazione in causa non dia accesso, provvisoriamente, ad alcuni atti dell’incarto non avrebbe costituito una violazione del diritto federale. Giova qui rilevare il contenuto dell’art. 26 cpv. 1 lett. b PA (applicabile in virtù del rinvio previsto all’art. 36 DPA), secondo il quale solo gli atti adoperati come mezzi di prova devono imperativamente far parte dell’incarto oggetto della consultazione. Ora, nulla al momento avrebbe permesso di stabilire che i documenti ai quali la reclamante non ha sinora potuto accedere saranno utilizzati dall’AFC come mezzi di prova contro la reclamante medesima (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 136/04 consid. 4.2; cfr. inoltre act. 10). Dal momento che l’autorità inquirente non sembra aver violato il suo potere d’apprezzamento nell’applicazione dell’art. 27 PA, vi è da supporre che la censura sollevata, con ogni probabilità, sarebbe stata respinta in quanto infondata.

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4. In virtù di quanto precede, le spese processuali sono poste a carico della reclamante; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie, tenuto conto della fase avanzata della procedura, a fr. 1'500.-. Dedotto l’importo di fr. 1'000.- già versato a titolo di anticipo delle spese, essa è invitata a fornire il saldo di fr. 500.- alla cassa del Tribunale penale federale. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è divenuto privo d’oggetto e la causa è di conseguenza stralciata dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della reclamante. Dedotto l’importo di fr. 1'000.- già pervenuto, essa è invitata a fornire il saldo di fr. 500.- alla cassa del Tribunale penale federale. 3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

Bellinzona, il 30 settembre 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Postizzi - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non sono dati rimedi giuridici ordinari.

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