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Tribunale penale federale 12.07.2005 BV.2005.24

July 12, 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,279 words·~6 min·4

Summary

Reclamo contro sequestro di apparecchi automatici da gioco (art. 46 DPA);;Reclamo contro sequestro di apparecchi automatici da gioco (art. 46 DPA);;Reclamo contro sequestro di apparecchi automatici da gioco (art. 46 DPA);;Reclamo contro sequestro di apparecchi automatici da gioco (art. 46 DPA)

Full text

Sentenza del 12 luglio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______ SA, rappresentata dall’avv. Fabrizio Keller, Reclamante

contro

COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO, Eigerplatz 1, 3003 Berna, Controparte

Oggetto Reclamo contro sequestro di apparecchi automatici da gioco (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BV.2005.24

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Fatti:

A. Con decisione del 6 maggio 2005 il funzionario inquirente della Commissione federale della case da gioco (in seguito: CFCG) ha pronunciato il sequestro di quattro apparecchi elettronici marca “LOGIK” rinvenuti presso gli esercizi pubblici B.______, C.______, D.______ e E.______ di X.______ per sospetta violazione dell’art. 56 cpv. 1 lett. c della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 932.52). La decisione è stata notificata alla A.______ SA, proprietaria degli apparecchi sequestrati.

B. Il 12 maggio 2005 la A.______ SA ha sporto reclamo presso la CFGC contro la decisione di sequestro, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la restituzione immediata degli apparecchi litigiosi. La reclamante sostiene che tutti gli apparecchi adempiono i requisiti legali e contengono una scheda elettronica identica a quella omologata dalla competente autorità federale; dato che non retribuiscono i giocatori in merce o denaro, gli stessi non possono inoltre essere qualificati come apparecchi per il gioco d’azzardo ai sensi della LCG.

C. In conformità all’art. 26 DPA, il 17 maggio 2005 la CFCG ha trasmesso una copia del reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale corredata dalle osservazioni al gravame. L’autorità amministrativa chiede la reiezione del reclamo con protesta di tasse, spese e ripetibili. A sostegno della sua decisione, essa adduce che gli apparecchi rinvenuti presso i menzionati esercizi pubblici non erano conformi a quelli omologati il 29 luglio 2004, essendo stati presumibilmente oggetto di successive modifiche non autorizzate.

D. Con replica del 6 giugno 2005, la reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce in sostanza le argomentazioni esposte nel reclamo. Nella sua duplica del 17 giugno 2005, la CFCG si è riconfermante nelle sue precedenti allegazioni.

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Diritto:

1. Con il reclamo si può fare valere la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti o l’inadeguatezza (art. 28 cpv. 2 DPA).

1.1 Il sequestro impugnato è stato ordinato dalla CFCG in applicazione dell’art. 46 DPA. Secondo tale disposizione il funzionario inquirente deve sequestrare gli oggetti che possono avere importanza come mezzo di prova e quelli che saranno presumibilmente confiscati (art. 46 cpv. 1 DPA). Altri oggetti serviti a commettere l’infrazione possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni (art. 46 cpv. 2 DPA).

1.2 Il sequestro ai sensi dell’art. 46 DPA costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive (quali la confisca) e determinare eventuali diritti di terzi sui beni in questione. Requisiti per i provvedimenti coattivi previsti agli art. 45 e segg. DPA, e quindi anche per il sequestro, sono l’esistenza di indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato e la connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (art. 45 cpv. 1 DPA; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 060/04 del 14 luglio 2004 consid. 2.2 e riferimenti citati). Il carattere provvisorio di una misura di sequestro ha come conseguenza che quest’ultimo è la regola allorquando esiste un serio sospetto circa la commissione di un’infrazione. Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non occorre mostrarsi troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin – Rechtsprechung, Berna 1998, N. 1 alle premesse degli art. 45-60 DPA; DTF 125 IV 222 consid. 2c, non pubblicato). Adita con un reclamo ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 DPA, la Corte dei reclami penali non può peraltro statuire sul merito del procedimento, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro cautelativo (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102).

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2. Nella fattispecie, gli apparecchi litigiosi sono stati sequestrati nell’ambito di un procedimento aperto per sospetta violazione della LCG, segnatamente dell’art. 56 cpv. 1 lett. c LCG, che punisce chiunque organizza o gestisce per mestiere giochi d’azzardo all’infuori di case da gioco, rispettivamente installa allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per giochi d’azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione.

2.1 Le obiezioni sollevate dalla reclamante nel suo gravame e riassunte nei fatti (v. lett. B supra) non sono sufficienti a fugare il sospetto di una violazione alla normativa vigente. Come riferito dalla CFGC nelle sue osservazioni al gravame (e ripetuto nella duplica), gli apparecchi in oggetto, che erano stati verificati e omologati nel luglio 2004 quali apparecchi elettronici per giochi d’intrattenimento non sottoposti alla LCG, sono stati successivamente modificati – senza ulteriore autorizzazione - in modo da poter attivare sugli stessi delle funzioni tipiche del gioco d’azzardo. Nel suo interrogatorio del 13 maggio 2005 presso la sede della CFCG di Bellinzona, il signor F.______ - ascoltato quale persona tenuta a fornire informazioni - ha sostanzialmente ammesso di aver modificato il software di numerosi apparecchi di tipo “LOGIK”, introducendo segnatamente la possibilità di raddoppiare o quadruplicare i punti vinti, senza sottoporre questa modifica al vaglio dell’autorità competente (v. act. 2.6). Il rapporto tecnico della CFCG allegato alle osservazioni (act. 2.7) conferma che l’introduzione di queste possibilità di moltiplicazioni dei punti vinti è suscettibile di modificare sostanzialmente la natura dell’apparecchio in questione, che da semplice gioco di intrattenimento si trasforma così in gioco d’azzardo sottoposto alla LCG. Alla luce di quanto precede, la misura litigiosa – considerato lo stadio del procedimento, i concreti indizi di reato alla LCG rilevati nonché l’urgenza di porre fine alla situazione (potenzialmente) illegale costituita dalla presenza di apparecchi illeciti nei locali pubblici menzionati (art. 46 cpv. 2 DPA) – era ed è un provvedimento giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità; non vi è quindi ragione di annullarlo come chiesto dalla reclamante.

3. Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto. Le spese processuali sono poste a carico della reclamante soccombente (art. 25 cpv. 4 DPA in combinazione con l’art. 245 PP e l’art. 156 cpv. 1 OG). In concreto viene prelevata una tassa di giustizia di fr. 1'000.--, dedotto l’importo di fr. 500.-- già versato dalla reclamante a titolo di anticipo delle spese.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico della reclamante, dedotto l’importo di fr. 500.-- già versato a titolo di anticipo delle spese.

Bellinzona, il 13 luglio 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Avv. Fabrizio Keller - Commissione federale delle case da gioco

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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