Decreto del 26 aprile 2012 Il Presidente della Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giampiero Vacalli, cancelliere
Parti
1. A., 2. B. SA, 3. C. SA, 4. D. SA, 5. E. SA, 6. F. SA, tutti rappresentati dall’avv. Fiorenzo Cotti,
Reclamanti
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI,
Controparte
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BP.2012.14-19
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Oggetto Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)
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Il Presidente della Corte dei reclami penali, visti: - l’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD aperta il 20 febbraio 2012 dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) nei confronti di A. e G.;
- la decisione 7 marzo 2012 dell’AFC che ha ordinato il sequestro di tutti gli averi bancari di cui gli imputati sono titolari, aventi diritto economico e dei conti dei quali hanno diritto di firma presso 18 istituti bancari;
- il reclamo presentato il 12 marzo 2012 da A. e cinque società a lui riconducibili e di cui è amministratore unico al direttore dell’AFC, volto ad ottenere in via principale l’annullamento della decisione impugnata, e di conseguenza la levata di tutti i sequestri;
- la richiesta formulata a titolo cautelare e supercautelare (nonché in via subordinata) di ordinare il dissequestro di fr. 200'000.- dal conto H. intestato a A. (v. act. 1, pag. 7-8);
- la trasmissione giusta l’art. 26 cpv. 3 DPA del reclamo e delle relative osservazioni dell’AFC alla Corte dei reclami penali.
Considerato: - che giusta l’art. 28 cpv. 5 DPA, in quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito tramite provvedimento cautelare dall’autorità adita o dal suo presidente;
- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che il reclamante chiede il dissequestro immediato, a titolo cautelare e supercautelare, di un importo di fr. 200'000.- alfine di garantire il suo sostentamento e il pagamento delle spese processuali e legali;
- che il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
- che l’indagine fiscale in oggetto, tuttora nella fase iniziale, si presenta complessa per la sua natura e per il numero di soggetti coinvolti (società);
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- che lo scopo dell’indagine è quello di appurare, segnatamente tramite l’esame della copiosa documentazione perquisita e sequestrata, l’esatto ammontare dell’imposta sottratta agli obblighi fiscali da parte degli imputati;
- che la concessione dell’effetto sospensivo tramite un provvedimento cautelare di sblocco di un determinato importo da un conto sequestrato annullerebbe de facto gli effetti provvisori del sequestro e costituirebbe una decisione anticipata del merito;
- che nel caso concreto il reclamante nemmeno sostanzia l’eventuale pregiudizio immediato e irreparabile che subirebbe qualora al reclamo non fosse concesso l’effetto sospensivo, limitandosi ad esporre la sua richiesta in modo laconico a pag. 7 in fondo del suo reclamo (v. act. 1);
- che peraltro l’autorità inquirente ha già segnalato nelle proprie osservazioni al reclamo (v. act. 2, pag. 7, dell’incarto BV.2012.3-8) la possibilità – quando avrà a disposizione tutte le informazioni in merito ai beni sequestrati – di procedere a delle levate parziali dei sequestri ordinati per mettere a disposizione dell’imputato i mezzi di sussistenza sufficienti, rispettivamente affinché le società da lui dominate possano proseguire la loro attività;
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Decreta: 1. La domanda di effetto sospensivo a titolo cautelare e supercautelare è respinta. 2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, il 26 aprile 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Avv. Fiorenzo Cotti, - Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.