Sentenza del 4 gennaio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______,
reclamante rappresentato dall’avv. Aldo Ferrini contro Direzione generale delle dogane
opponente
Oggetto Decisione penale della Direzione delle dogane (art. 70 e 96 DPA)
Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell ’ incarto BK_B 197/04
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Fatti: A. Dal mese di settembre 1995 al 10 luglio 1998, A.______, a più riprese, ha importato nonché fatto importare in maniera fraudolenta, ossia omettendo di dichiararli come merci commerciabili all’autorità doganale, diversi prodotti alimentari (carne, preparati di carne, formaggio, olio e vino) parzialmente soggetti al permesso d’importazione. Tale merce era passibile di fr. 35'666.85 di dazio e di fr. 1'881.10 di IVA.
B. Con decreto del 27 novembre 2003, notificato il 19 gennaio 2004, la Direzione generale delle dogane (in seguito: DGD), sulla base della legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0), ha condannato A.______ ad una multa di fr. 12'000.- e al pagamento di fr. 900.- a titolo di spese procedurali.
C. Contro tale decreto, A.______, in data 11 febbraio 2004, ha formato opposizione, chiedendo in sostanza una riduzione della multa. La DGD, con decisione del 5 ottobre 2004, ha confermato la sua decisione del 27 novembre 2003.
D. Il 5 novembre 2004 A.______ è insorto davanti al Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale, l’annullamento dell’impugnata decisione penale e, in via subordinata, il ridimensionamento della pena inflitta. Egli fa inoltre richiesta dell’assistenza giudiziaria.
Diritto: 1. L’imputato oggetto di un decreto penale emanato dall’autorità amministrativa può formare opposizione e ottenere dall’amministrazione un riesame del decreto (art. 64 a 69 DPA). Se, dopo il riesame, l’amministrazione persiste nella sua volontà d’infliggere una sanzione, essa emana una decisione penale (art. 70 DPA). La persona condannata che contesta tale decisione ha la possibilità, entro dieci giorni dalla notificazione, di chiedere di essere giudicata da un tribunale. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto all’amministrazione che ha emanato la decisione penale (art. 72 DPA). In
- 3 questo caso, la causa è trasmessa al Ministero pubblico cantonale, all’intenzione del tribunale competente (art. 73 DPA). Un reclamo al Tribunale penale federale è dunque escluso. Nella fattispecie, nella misura in cui il reclamo interposto tende all’annullamento o alla modifica della decisione penale del 5 ottobre 2004, esso è dunque irricevibile.
2. Se la persona condannata non chiede di essere giudicata da un tribunale come previsto dall’art. 72 DPA, la decisione penale diventa definitiva (DTF 111 IV 188 consid. 1). Essa può tuttavia, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, interporre reclamo contro la condanna concernente le spese alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 96 DPA). 2.1 Nelle circostanze concrete, il reclamo - tempestivo in quanto interposto il 5 novembre 2004 - è pertanto ricevibile unicamente per quanto concerne la contestazione della condanna al pagamento delle spese di procedura di fr. 900.- prevista dal decreto penale. 2.2 La concessione dell’assistenza giudiziaria non esonera automaticamente la persona condannata dal pagamento delle spese della procedura penale amministrativa che la concerne. La precaria situazione finanziaria del condannato può tuttavia essere presa in considerazione per un condono totale o parziale delle medesime (art. 95 cpv. 1 DPA). Nella fattispecie, la DGD si è limitata ad addossare al reclamante delle spese per un importo di fr. 900.- . Secondo l’ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), la decisione penale può essere accompagnata da una tassa di decisione compresa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- (art. 7 cpv. 2 lett. c). Mediante la sua decisione, la DGD, oltre ad aver dispensato il reclamante da ogni altra spesa, ha in pratica addossato al medesimo delle spese le quali, tenuto conto dell’importanza della causa, dell’importo sottratto all’autorità e della durata dell’attività illecita del reclamante, appaiono ben modeste, soprattutto in relazione all’importo massimo autorizzato. 2.3 La DGD non ha dunque né violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento, di modo che il reclamo deve essere respinto (art. 27 cpv. 3 DPA).
3. Il diritto all’assistenza giudiziaria e alla difesa d’ufficio davanti alla Corte dei reclami penali non è retto dall’art. 32 DPA, bensì dall’art. 152 OG, applica-
- 4 bile sulla base del rinvio degli art. 81, 82 DPA e art. 245 PP (v. HAURI; Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, n. 4 ad art. 32 e n. 1 ad art. 82). Secondo l’art. 152 OG, l’assistenza giudiziaria è rifiutata alla parte le cui conclusioni sembrano avere esito sfavorevole. Questa restrizione è conforme alla regola dell’art. 29 cpv. 3 Cost. Essa è applicabile nella fattispecie, ragione per la quale l’assistenza giudiziaria deve essere rifiutata.
4. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo, nella misura della sua ammissibilità, deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 800.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 4 gennaio 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a - Avv. Aldo Ferrini - Direzione generale delle dogane
Informazione sui rimedi giuridici : Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.