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Tribunale penale federale 04.01.2005 BK_B 122/04

January 4, 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,628 words·~8 min·4

Summary

Ordine di edizione e sequestro (art. 65 PP);;Ordine di edizione e sequestro (art. 65 PP);;Ordine di edizione e sequestro (art. 65 PP);;Ordine di edizione e sequestro (art. 65 PP)

Full text

Sentenza del 4 gennaio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______,

reclamante rappresentato dall’avv. Rossano Pinna, contro Ministero pubblico della Confederazione

opponente

Oggetto Ordine di edizione e sequestro (art. 65 PP)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell ’ incarto BK_B 122/04

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Fatti: A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A.______ e B.______ per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 20 agosto 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato, tra l’altro, la perquisizione del conto bancario N.______ presso la banca C:______ di X.______. Il MPC ha decretato nel contempo il sequestro dei saldi attivi depositati sul conto in questione, nonché l’edizione della documentazione relativa dall’apertura dello stesso in poi. All’origine del provvedimento vi è una segnalazione dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell’art. 9 LRD (Legge federale sul riciclaggio di denaro; RS 955.0) che fa stato del possibile transito e/o deposito sulla relazione bancaria menzionata di averi di provenienza criminale.

B. Contro tale misura, A.______, in data 30 agosto 2004, ha interposto reclamo al Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento del punto 2 della decisione impugnata, ovvero del sequestro del conto summenzionato, postulando inoltre la messa a carico dello Stato delle spese giudiziarie e ripetibili. Nel merito, il reclamante non si oppone alla consegna al MPC della documentazione relativa al conto in questione, ma contesta che vi siano le premesse per il blocco della relazione bancaria, vista l’assenza di riscontri positivi, sia per quanto riguarda l’ammontare dei valori depositati sul conto che per i relativi movimenti di denaro. L’ordine di sequestro sarebbe quindi ingiustificato e sproporzionato.

C. Con la sua risposta del 12 ottobre 2004, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. Citando alcuni passaggi della comunicazione ricevuta dal MROS, l’autorità inquirente rileva che il reclamante, per sua stessa ammissione, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta della magistratura italiana sul caso Enipower per titolo di corruzione, associazione a delinquere ed altri reati di tipo finanziario. La misura contestata, oltre ad essere proporzionata, sarebbe quindi stata adottata in presenza di sufficienti indizi di reato. Il reclamante non avrebbe d’altronde apportato nessun argomento valido a sostegno della sua opposizione al sequestro.

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D. Nella sua replica del 25 ottobre 2004, il reclamante modifica parzialmente le sue conclusioni chiedendo, principalmente, quanto chiesto in sede di reclamo e, in via subordinata, la conferma del sequestro limitatamente all’importo di EURO 50'000.--. Egli precisa, in primo luogo, che il MPC, per giustificare la misura contestata, si baserebbe unicamente su una segnalazione pervenuta da parte dell’istituto presso cui si trova la relazione oggetto del blocco. In secondo luogo, secondo tale segnalazione, il provento del reato contestato al reclamante ammonterebbe a EURO 50'000.--, ragione per la quale il blocco del conto non dovrebbe in ogni caso superare tale importo. Infine, il reclamante avrebbe consegnato alle autorità inquirenti tutta la documentazione relativa alla sua relazione bancaria, per cui i mezzi probatori sarebbero quindi già stati acquisiti dal MPC. Il MPC, da parte sua, con duplica del 3 novembre 2004, ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.

Diritto: 1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva è in concreto data, essendo il reclamante il titolare della relazione bancaria oggetto della contestata decisione di edizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). Il patrocinatore del reclamante ha preso conoscenza del provvedimento ordinato dal MPC il 25 agosto 2004, per il tramite di una comunicazione della banca sequestrataria (v. act 1.2); introdotto il 30 agosto 2004 nel termine di 5 giorni di cui all’art. 217 PP, il rimedio risulta pertanto tempestivo.

2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra que-

- 4 sto e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). 2.1 Il reclamante dichiara in ingresso al suo gravame di non opporsi alla consegna al MPC della documentazione relativa al contro sequestrato (punto 1 della decisione impugnata), ma contesta che vi siano le premesse per il blocco, in ogni caso totale, della relazione così come stabilito al punto 2 della decisione. Egli ritiene infatti che tale misura sia sproporzionata e inutilmente lesiva dei suoi interessi privati, tanto più che il MPC non è stato in grado di sostanziare in alcun modo il presunto passaggio o deposito sul conto in questione di denaro di provenienza illecita. 2.2 Le critiche del reclamante sono infondate. L’ordinanza impugnata, pur se succintamente, richiama la procedura di indagine giudiziaria in corso e indica i motivi per i quali occorre procedere alla perquisizione e al blocco del litigioso conto bancario. Secondo le informazioni ricevute dagli intermediari finanziari, sul conto in questione sarebbero transitati e/o pervenuti degli averi illeciti, correlati in particolare ad un attività corruttiva all’estero nell’ambito del cosiddetto affare ENI. Allo stadio attuale della procedura, quanto precede è sufficiente affinché le esigenze di motivazione di un ordine di sequestro (v. in merito Rep. 130/1997 n. 101 consid. 6 e 7) appaiono soddisfatte: una lettura oggettiva della decisione impugnata consente infatti al reclamante di comprendere perché le autorità inquirenti si interessano a lui e alle sue relazioni bancarie aperte presso la banca sequestrataria. Ora, il sospetto che parte delle tangenti legate all’affare ENI siano state indirizzate su conti appartenenti al reclamante in Svizzera, giustifica pienamente non solo il chiarimento di tutte le transazioni effettuate sul conto di sua pertinenza, ma anche il blocco prudenziale dell’intero saldo dello stesso; per invalsa giurisprudenza infatti, finché sussiste una possibilità di confisca di valori patrimoniali che costituiscono prodotto di reato ai sensi dell’art. 59 CP, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125

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IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). 2.3 L’obiezione del reclamante, che pretende che sul conto in questione siano confluiti unicamente degli occasionali versamenti legati alla sua attività di consulenza o ancora proventi di investimenti in fondi azionari, è mera affermazione di parte priva del benché minimo riscontro probatorio. Sarà proprio l’inchiesta in corso che dovrà stabilire l’autenticità dei titoli ceduti e quindi l’origine lecita o meno dei versamenti affluiti sul conto di pertinenza del reclamante. 2.4 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva per gli interessati, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarlo come chiesto dal reclamante, nemmeno limitatamente al blocco totale o parziale del conto.

3. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 800.--. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.-- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 300.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’importo di fr. 500.-- già versato a titolo di anticipo spese, egli è invitato a versare i rimanenti fr. 300.--.

Bellinzona, 4 gennaio 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Avv. Rossano Pinna - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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