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Tribunale penale federale 10.07.2026 BG.2026.49

July 10, 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,979 words·~20 min·3

Summary

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP);;Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP);;Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP);;Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Full text

Decisione del 10 luglio 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti Kanton Thurgau,

Richiedente

contro

1. Kanton Basel-Landschaft,

2. Kanton Bern,

3. Canton de Fribourg,

4. Kanton Graubünden,

5. Cantone Ticino,

6. Kanton Zürich,

Opponenti

Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: BG.2026.49

BG.2026.49

2 Fatti:

A. In data 27 gennaio 2026, la Generalstaatsanwaltschaft del Canton Turgovia (in seguito: MP-TG) ha avviato uno scambio di pareri con le autorità penali dei Cantoni Basilea Campagna, Friburgo, Grigioni e Zurigo, esteso il 18 marzo 2026 ai Cantoni Berna e Ticino, al fine di determinare la competenza relativamente a un procedimento penale a carico di A. e B. per titolo di furto (art. 139 CP) e abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 CP). Gli indagati sono sospettati di aver commesso i reati in questione tra il 9 agosto e il 17 settembre 2025 nei Cantoni di cui sopra.

B. Con scritto del 28 febbraio 2026, la Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: MP- GR) ha rilevato come gli atti dell’incarto permetterebbero di constatare l’esistenza di due reati di medesima natura commessi il 6 e 8 settembre 2025 a Faido e Viganello, per cui, sebbene non subito registrato in VOSTRA, era altamente probabile che un procedimento penale avente per oggetto i suddetti reati fosse già pendente nel Cantone Ticino prima dei reati commessi dagli indagati nel Canton Friburgo. Qualora il Cantone Ticino avesse già chiuso tale procedimento, ciò andrebbe considerato come un riconoscimento implicito della propria competenza giurisdizionale.

C. Con scritto del 20 marzo 2026, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha informato le autorità turgoviesi che “con decisioni del 17.2.2026, entrambi i suddetti imputati sono stati condannati con decreto d’accusa e i procedimenti sono quindi ormai chiusi, e le decisioni cresciute in giudicato (cfr. allegati)”. In uno scritto del 26 marzo seguente, esso ha aggiunto che il Canton Ticino, “per una svista, non ha verificato l'esistenza di altre procedure in altri Cantoni, motivo per cui, allo stato attuale, anche in considerazione delle circostanze punibili, non particolarmente gravi (tant'è che è stato emanato un decreto d'accusa), non vi è possibilità per il Canton Ticino (che non ha mai fermato i due imputati) di assumere la direzione dei procedimenti pendenti in altri Cantoni”.

D. Con scritto del 21 aprile 2026, la Staatsanwaltschaft del Canton Berna (in seguito: MP-BE) ha negato la propria competenza per il perseguimento degli indagati, affermando che il Cantone Ticino, con l’emanazione dei decreti d’accusa di cui sopra avrebbe ammesso la propria competenza per atti concludenti.

E. Con scritto del 28 maggio 2026, la Staatsanwaltschaft del Canton Basilea Campagna (in seguito: MP-BL) ha comunicato di non ritenersi competente, dato che

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3 i due imputati avrebbero commesso reati analoghi a quelli avvenuti sul suo territorio nei Cantoni Zurigo, Grigioni e Ticino e che le relative indagini sarebbero state avviate in precedenza in ciascuno di questi Cantoni.

F. Con scritto del 10 giugno 2026, il Ministère public del Canton Friburgo (in seguito: MP-FR) ha dichiarato che ai due indagati, interrogati il 17 settembre 2026, non sarebbe contestato nessun reato commesso sul suo territorio, per cui, di medesimo parere che le autorità penali bernesi, la competenza sarebbe da attribuire al Cantone Ticino, il quale l’avrebbe riconosciuta per atti concludenti.

G. Con scritto del 12 giugno 2026, l’Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo (in seguito: MP-ZH) ha affermato che la competenza per perseguire gli indagati sarebbe del Canton Ticino, poiché quest’ultimo, il 6 settembre 2025, sarebbe stato il primo Cantone ad avviare un procedimento penale a carico dei predetti per reati commessi sul suo territorio, oltre ad aver riconosciuto la propria competenza per atti concludenti, con l’emissione dei due decreti d’accusa del 17 febbraio 2026.

H. Con istanza di fissazione di foro del 19 giugno 2026, il MP-TG si è rivolto a questa Corte chiedendo che “Es seien die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Tessin für berechtigt und verpflichtet zu erklären, die den Beschuldigten A. und B. zur Last gelegten Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen” (act. 1, pag. 2).

I. Con risposta del 25 giugno 2026, il MP-TI, “in considerazione dell’assenza di atti di perseguimento penali pendenti in Ticino, e tenuto conto del fatto che il primo evento è avvenuto nel Canton Turgovia”, chiede che “l’assegnazione del procedimento penale in oggetto all’autorità di perseguimento penale del Canton Turgovia, in quanto non sono adempiuti i presupposti oggettivi per l’attribuzione del procedimento al Canton Ticino” (act. 3, pag. 1).

J. Con risposta del medesimo giorno, il MP-GR chiede che le autorità penali del Canton Ticino siano essere dichiarate competenti per perseguire e giudicare i reati contestati agli indagati (v. act. 4, pag. 1).

K. Con risposta sempre del medesimo giorno, il MP-ZH postula il pieno accoglimento dell’istanza turgoviese, con il riconoscimento della competenza delle autorità penali ticinesi (v. act. 5).

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4 L. Con risposta del 29 giugno 2026, il MP-BE, rinviando alla sua presa di posizione del 21 aprile 2026 (v. supra lett. D), ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta, escludendo comunque una sua competenza (v. act. 6).

M. Con risposta del medesimo giorno, il MP-FR, rinviando al suo scritto del 10 giugno 2026 (v. supra lett. F), ha negato la propria competenza, precisando che, con i due decreti penali già emanati nei confronti degli indagati, il MP-TI avrebbe accettato tacitamente la propria competenza (v. act. 7).

N. Invitato a rispondere (v. act. 2), il MP-BL è rimasto silente.

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GAL- LIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

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5 Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLEGEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).

1.2 Come da prassi, la presente procedura si svolge in una delle lingue ufficiali delle autorità di perseguimento penale coinvolte nel conflitto di foro, in casu l’italiano.

1.3 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto riguarda l’autorità competente del Canton Turgovia, si rileva che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l’autorità competente, ossia la Generalstaatsanwaltschaft (v. § 31 cpv. 1 Gesetz über die Zivilund Strafrechtspflege [ZRSG; RB 271.1]). Per quanto riguarda l’autorità competente del Canton Grigioni, si rileva che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l’autorità competente, ossia il Primo procuratore pubblico (v. art. 12 cpv. 1 lett. f della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 [LACPP; CSC 350.100]). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Zurigo, si rileva che lo scambio di vedute ha avuto luogo con l’autorità competente, ossia l’Oberstaatsanwaltschaft (v. § 107 cpv. 1 let. b della Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich del 10 maggio 2010; GOG ZH; LS 211.1). Per quanto attiene al Canton Berna, competente in questo ambito è la Generalstaatsanwaltschaft (v. art. 24 lett. b della Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung del Canton Berna dell’11 giugno 2009 [EG ZSJ/BE; BSG 271.1]). Per il Cantone Basilea-Campagna, la competenza in materia di foro spetta all’Hauptabteilung della Staatsanwaltschaft (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2024.71 del 29 gennaio 2025 consid. 1.2.2). Nel Canton Friburgo, tale competenza spetta al Ministero pubblico (v. art. 135 de la loi fribourgeoise sur la justice del 31 maggio 2010 [LJ/FR; RSF 130.1]). Lo scambio degli scritti è quindi avvenuto tra le autorità competenti. L’istanza di determinazione del foro, presentata in tempo utile dal MP-TG, è pertanto ammissibile.

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6 2. 2.1 2.1.1 Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli articoli da 31 a 42 CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro.

2.1.2 La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell’8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, il Giudice del foro si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; MO- SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 25).

2.1.3 La Corte dei reclami penali può (così come possono fare tra loro le procure coinvolte) stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 CPP se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono (art. 40 cpv. 3 CPP). Tale deroga alla competenza giurisdizionale prevista dalla legge deve tuttavia rimanere un’eccezione. Le considerazioni che fanno apparire inopportuna la competenza giurisdizionale prevista dalla legge devono essere di natura imperativa; i requisiti per derogare a tale competenza devono essere fissati in maniera restrittiva. Inoltre, un Cantone può essere dichiarato competente in deroga alla competenza giurisdizionale prevista dalla legge, o dichiararsi tale, solo se in esso sussiste effettivamente collegamento territoriale (TPF 2019 82 consid. 2.3; 2018 38 consid. 3.1; 2012 66 consid. 3.1; 2011 178 consid. 3.1). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che gli atti di un'autorità di perseguimento penale di un Cantone non territorialmente competente non hanno alcun effetto sulla determinazione del forum praeventionis (TPF 2024 37 consid. 2.3; v. anche BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, pag. 179; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 155). In questo senso i primi atti di perseguimento penale sono rilevanti in materia di foro solo se effettuati da un’autorità materialmente competente: non sono per contro rilevanti per determinare il foro gli atti eseguiti da autorità penali provvisoriamente investite di concreti compiti istruttori senza tuttavia che le ipotesi di reato in esame possano ricadere nella loro competenza giurisdizionale (DTF 92 IV 57 consid. 3; 73 IV 58; 72 IV 92 consid. 1). Allo stesso modo, la presentazione di una denuncia penale

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7 è rilevante per il forum praeventionis solo se la denuncia è presentata all'autorità che presenta almeno un collegamento territoriale con i fatti denunciati (BAUM- GARTNER, op. cit., pag. 179); così come un atto di assistenza giudiziaria eseguito su richiesta di un altro Cantone non costituisce un atto di perseguimento penale se sul piano fattuale non sussiste alcun collegamento territoriale con il Cantone richiesto (BAUMGARTNER, op. cit., pag. 177).

2.1.4 Un ulteriore motivo per la determinazione di un foro derogatorio può essere il suo riconoscimento implicito da parte di un Cantone, cosa che non va tuttavia data per scontata (TPF 2024 113 consid. 2.7 e segg.; 2017 170 consid. 3.3.2). Tale riconoscimento può manifestarsi in determinati atti processuali, come ad esempio l’emissione di un decreto d’accusa ai sensi dell’art. 352 cpv. 1 CPP, di una decisione di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CPP o di una decisione di archiviazione ai sensi dell’art. 319 CPP (cfr. da ultimo le decisioni del Tribunale penale federale BG.2025.34 del 17 settembre 2025 consid. 3.1; BG.2024.64 del 13 novembre 2024 consid. 3.3.3; BG.2024.23 del 24 settembre 2024 consid. 5.2).

2.1.5 Un’autorità può chiudere un procedimento mediante atti d’accusa, decreti di abbandono o l’emissione di decreti d’accusa nel corso di un procedimento giudiziario solo se non era a conoscenza, né avrebbe dovuto esserlo, del fatto che la persona accusata fosse contemporaneamente perseguita anche in altri Cantoni. In caso contrario, si applica il principio secondo cui una procura non può sottrarsi, mediante l’emissione anticipata, ad esempio, di una decisione di abbandono, all’obbligo derivante dall’art. 34 cpv. 1 CPP di determinare la competenza giurisdizionale e, se del caso, di assumere l’azione penale e il giudizio (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2025.37 del 1° settembre 2025 consid. 3.4; BG.2025.24 del 10 giugno 2025 consid. 4.2; BG.2022.11 dell’11 maggio 2022 consid. 3.1.2; in ciascuno dei casi con rinvii; v. anche BAUMGARTNER, op. cit., pag. 226 e segg., 239).

2.1.6 Giusta l’art. 24 cpv. 1 lett. a della legge federale sul sistema informativo del casellario giudiziario VOSTRA (legge sul casellario giudiziario, LCaGi; RS 330), l’apertura di un procedimento penale deve essere registrata in VOSTRA. Le procure cantonali sono tenute a inserire i propri dati, direttamente o indirettamente, in VOSTRA (art. 6 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 LCaGi). L’art. 24 cpv. 2 LCaGi disciplina i dati da inserire, tra cui la data di apertura dell’istruzione o la data in cui il decreto d’accusa è stato emanato senza apertura di un’istruzione (art. 309 cpv. 4 CPP) (lett. b), il reato contestato all’imputato (lett. d) e le modifiche rilevanti dei fatti di cui alle lettere a–d (lett. e), in particolare la rimessione del procedimento e la modifica dell’imputazione. Il Consiglio federale stabilisce i termini entro i quali ciascuna categoria di dati dev’essere iscritta in VOSTRA (art. 28 LCaGi). Secondo l’art. 34 cpv. 1 dell’ordinanza sul casellario giudiziario (OCaGi; SR 331), i dati relativi sui procedimenti penali pendenti

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8 devono essere inseriti entro 10 giorni lavorativi dall’apertura formale dell’istruzione; lo stesso termine si applica in caso di modifiche rilevanti (art. 34 cpv. 3 OCaGi). La direzione del procedimento può sospendere l’iscrizione di un procedimento penale pendente fintanto che l’iscrizione vanificherebbe lo scopo del procedimento penale (art. 34 cpv. 4 OCaGi).

2.1.7 Uno scambio di informazioni tra le procure in merito alla competenza giurisdizionale è possibile solo se si è a conoscenza del fatto che anche altre autorità penali stanno indagando sugli stessi imputati. Le procure si informano principalmente tramite il sistema informativo del casellario giudiziario VOSTRA in merito ai procedimenti penali pendenti. Il sistema VOSTRA riveste quindi un ruolo centrale nello scambio di opinioni tra le procure. Di conseguenza, le autorità penali sono tenute a inserire i dati relativi ai propri procedimenti penali entro 10 giorni lavorativi (decisione del Tribunale penale federale BG.2023.35 del 27 giugno 2024 consid. 5.4 e seg.). Le autorità di perseguimento penale non possono, in linea di principio, addurre come eccezione il fatto di non aver consultato il casellario giudiziario o di non esserne a conoscenza del contenuto (v. in generale le decisioni del Tribunale penale federale BG.2025.62 del 24 ottobre 2025 consid. 3.1.3; BG.2025.37 del 1° settembre 2025 consid. 3.4; BG.2025.24 del 10 giugno 2025 consid. 4.2; BG.2024.54 del 29 ottobre 2024 consid. 2.3; BG.2024.20 del 30 luglio 2024 consid. 3.5, 3.5.3).

2.2 2.2.1 In concreto, i reati contestati agli indagati sono i seguenti (v. act. 1, pag. 4, nonché act. 9 e 10):

Data Luogo Reati Denuncia 9.08.2025 Zurigo/ZH 139, 147 CP 11.08.2025 a Sulgen/TG 6.09.2025 Faido/TI 139, 147 CP - 8.09.2025 Giubiasco, Lugano, Bellinzona, Airolo/TI 139, 147 CP - 8.09.2025 Mesocco/GR 139, 147 CP 8.09.2025, ore 15.27 a Mesocco/GR 8.09.2025 Thusis/GR 139 CP 8.09.2025, ore 17.38 a Thusis/GR 15.09.2025 Oberwil/BL 139 CP 15.09.2025, ore 11.27 a Binningen/BL 15.09.2025 Reinach/BL 139 CP 15.09.2025, ore 12.24 ad Arlesheim/BL 16.09.2025 La Neuveville/BE 139 CP 22.09.2025, ore 10.41 a La Neuveville/BE 17.09.2025 Murten/FR 139 CP, 115 LStrI -

Per quanto riguarda il reato commesso il 9 agosto 2025 a Zurigo, denunciato a Sulgen l’11 agosto seguente, il MP-TG afferma che esso non potrebbe costituire

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9 un forum praeventionis, poiché non sussisterebbe una competenza territoriale nel Canton Turgovia. Il Cantone Zurigo sarebbe venuto a conoscenza di questo reato solo in seguito a una richiesta di assunzione del procedimento a carico di A. formulata dal MP-TG al MP-ZH in data 29 ottobre 2025. I successivi più recenti reati contestati agli indagati sarebbero quindi quelli commessi in Ticino, ciò che sostanzierebbe la competenza delle autorità penali di tale Cantone, luogo dove sarebbero stati compiuti i primi atti istruttori. A tale conclusione occorrerebbe giungere anche tenuto conto del fatto che il MP-TI avrebbe già emesso il 13 febbraio 2026 due decreti d’accusa nei confronti degli indagati, ciò che corrisponderebbe a un riconoscimento della sua competenza per atti concludenti. A tale conclusione sono in sostanza giunte anche tutte le altre autorità penali cantonali coinvolte nella presente procedura, le quali postulano l’accoglimento dell’istanza turgoviese. Il MP-TI, dal canto suo, conferma di avere emesso, in data 13 febbraio 2026, dei decreti d’accusa nei confronti degli indagati per furto ripetuto e abuso di un impianto per l’elaborazione di dati ripetuto. Esso prende atto “con sorpresa dalla richiesta del Canton Turgovia che, nonostante il primo episodio sia accaduto nel suo Cantone, le autorità di detto Cantone pretenderebbe che sia il Canton Ticino ad assumere la direzione del procedimento a carico dei due, quando oggi non v’è più alcun procedimento pendente e a ben vedere anche i fatti ticinesi avrebbero dovuto essere perseguiti dal Canton Turgovia. D’altronde l’art. 49 CP permette il concorso retrospettivo quando verrà presa una nuova decisione dei confronti dei due coimputati” (act. 3, pag. 1). L’autorità ticinese postula quindi la reiezione dell’istanza e l’assegnazione della competenza alle autorità penali turgoviesi.

2.2.2 Orbene, va innanzitutto constatato che, come rettamente osservato dal MP-TG, il reato commesso a Zurigo il 9 agosto 2025, oggetto di una denuncia penale a Sulgen, non può determinare un foro nel Canton Turgovia, nella misura in cui non vi è nessun collegamento territoriale con tale Cantone (v. supra consid. 2.1.3). Pure esclusa è una competenza delle autorità penali zurighesi, le quali sono venute a conoscenza del reato in questione solo più tardi, allorquando il MP-TG ha indirizzato loro, in data 25 ottobre 2025, una richiesta di assunzione del procedimento a carico di A. Di rilievo, per contro, per la determinazione del foro sono i reati intervenuti in Ticino tra il 6 e l’8 settembre 2025, già giudicati dal MP-TI con decreti d’accusa del 13 febbraio 2026. Premesso che il MP-TI non ha fornito gli incarti relativi a tali procedimenti, per cui non è dato sapere quando sono state presentate le denunce e sono stati effettuati i primi atti di perseguimento, ciò che è qui sufficiente rilevare è che il MP-TI, emanando i due decreti d’accusa in questione, ha comunque ammesso la propria competenza per atti concludenti. Nel suo scritto del 26 marzo 2026 al MP-TG, il MP-TI ha dichiarato che “il Canton Ticino, per una svista, non ha verificato l’esistenza di altre procedure in altri Cantoni, motivo per cui, allo stato attuale, anche in considerazione delle circostanze punibili, non particolarmente gravi (tant’è che è stato emanato un decreto

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10 d’accusa), non vi è possibilità per il Cantone Ticino (che non ha mai fermato i due imputati) di assumere la direzione dei procedimenti pendenti in altri Cantoni. La legge prevede tra l’altro espressamente la possibilità di applicare il principio del concorso retrospettivo ex art. 49 cpv. 2 CP” (incarto GSV_G.2025.109). Ora, nella misura in cui al momento dell’emanazione dei decreti d’accusa di cui sopra nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA figuravano già i procedimenti penali aperti nei confronti degli indagati nei cantoni Basilea Campagna, Turgovia e Grigioni, ciò che avrebbe obbligato il MP-TI ad avviare uno scambio di opinioni con le autorità penali di tali Cantoni, l’agire del MP-TI, che ha omesso, seppur per una svista, di consultare detto casellario, non può essere tutelato (v. supra consid. 2.1.7).

3. In conclusione, la richiesta di assunzione del procedimento penale del 19 giugno 2026 va accolta. Le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati contestati ad A. e B.

4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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11 Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati contestati ad A. e B.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 13 luglio 2026

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau - Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft - Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern - Ministère public du canton de Fribourg - Staatsanwaltschaft Graubünden - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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