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Tribunale penale federale 15.12.2020 BE.2020.18

December 15, 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,113 words·~11 min·5

Summary

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Full text

Decisione del 15 dicembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Stephan Blättler, Cancelliera Leda Ferretti

Parti AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE (AFD),

Richiedente

contro

A., rappresentato dall’avv. Aldo Foglia,

Opponente

Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BE.2020.18

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Fatti: A. Con decisione del 29 settembre 2020 l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), Ambito direzionale Perseguimento penale, Antifrode doganale Sud, ha aperto nei confronti di A. un’inchiesta penale doganale per infrazione alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) per aver dichiarato in maniera inesatta il valore di quattro quadri all’importazione (v. act. 1.1). Da un controllo doganale effettuato in data 29 settembre 2020 presso il valico di Pizzamiglio sarebbe infatti emersa un’importante divergenza tra il valore dichiarato in dogana dei quadri dell’artista B. che A. trasportava senza fattura e il loro prezzo di vendita sul sito https://C.

B. In occasione dell’interrogatorio svoltosi il medesimo giorno, A. ha acconsentito ad una visione preliminare del suo telefono cellulare. Avendo tale esame approssimativo rivelato la presenza di fotografie non solo degli oggetti summenzionati, ma anche di altri quadri, l’AFD lo ha informato dell’intenzione di procedere ad una perquisizione del suo telefono cellulare, messo provvisoriamente al sicuro in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0; v. act. 1.2 pag. 5).

C. Con decisione del 30 settembre 2020 dell’AFD i quattro quadri in questione sono stati sequestrati come pegno doganale (v. act. 1.3).

D. Lo stesso giorno, l’AFD ha emesso un mandato di perquisizione del telefono cellulare di A. (v. act. 1.4). Su richiesta di quest’ultimo, la copia forense dei dati elettronici contenuti nel telefono è stata posta sotto sigilli conformemente all’art. 50 cpv. 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

E. Con istanza del 21 ottobre 2020, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l’AFD ha postulato l’autorizzazione a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita della suddetta documentazione (v. act. 1).

F. Con risposta del 17 novembre 2020, trasmessa all’AFD per conoscenza (v. act. 6), A. ha chiesto che il sequestro sia dichiarato inammissibile e che la richiesta di levata dei sigilli sia respinta. Egli ha inoltre chiesto che la Corte dei reclami penali “provveda come per legge sulla copia forense del telefono” in oggetto (v. act. 5).

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Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e 50 cpv. 3 DPA, nonché l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere sulla perquisizione di carte nell’ambito di procedure d’inchiesta di diritto penale amministrativo.

1.2 Le infrazioni alla LD sono perseguite e giudicate secondo tale legge e la DPA (art. 128 cpv. 1 LD). L’AFD è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per quanto riguarda le infrazioni alla LIVA, l’applicazione della legge sul diritto penale amministrativo è prevista dall’art. 103 cpv. 1 LIVA. L’azione penale per le infrazioni in materia di imposta sull’importazione spetta all’AFD (art. 103 cpv. 2 LIVA).

Nell’ambito della presentazione della domanda di dissigillamento l'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 246 consid. 3.2).

1.3 L’AFD è legittimata a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Premessa l’inesistenza di un termine per presentare una simile richiesta, l’istanza presentata dall’AFD il 21 ottobre 2020 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.

2. 2.1 Tra le misure coercitive previste in ambito di DPA vi è la perquisizione di carte (art. 50 DPA). Altri supporti d’informazioni (ad esempio pellicole, nastri magnetici per registrazioni, ecc.) sono assimilabili alle "carte" ai sensi dell'art. 50 DPA (DTF 108 IV 76). Ne segue che anche la perquisizione di telefoni cellulari sottostà alla suddetta normativa.

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2.2 Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve pronunciarsi sull’esistenza delle infrazioni contestate all’imputato; essa si limita a determinare se la perquisizione è ammissibile (DTF 106 IV 413 consid. 3).

La perquisizione è ammissibile solo se sussistono sufficienti indizi di reato, purché si possa presumere che le carte contengano scritti importanti per l'inchiesta e sia rispettato il principio della proporzionalità (infra consid. 3.1). La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati e in modo da tutelare il segreto professionale e d'ufficio (art. 50 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. TPF 2007 96 consid. 2; decisioni del Tribunale penale federale BE.2019.5 del 20 agosto 2019 consid. 3.1; BE.2018.19 del 16 aprile 2019 consid. 3).

3. 3.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzitutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione. All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente dai gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di condanna (v. sentenza BE.2019.4 del 17 settembre 2019 consid. 4.1 e rinvii).

La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1 DPA). L’autorità inquirente non deve tuttavia ancora dimostrare l’esistenza di un rapporto di connessione concreto tra le indagini e ogni singolo documento posto sotto sigilli. È sufficiente che essa indichi, in linea di massima, in che misura i documenti sigillati sono rilevanti per la procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1 con rinvii). I detentori di registrazioni od oggetti che richiedono la messa sotto sigilli e che contestano la perquisizione, dal canto loro, hanno l’incombenza processuale di indicare ogni oggetto che a loro avviso non presenta manifestamente nessuna connessione con l’inchiesta penale. Ciò vale in particolare allorquando essi postulano la messa sotto sigilli di documenti o file voluminosi o complessi (v. sentenza del Tribunale federale 1B_637/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.8.1 in fine, non pubblicato in DTF 139 IV 246).

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L’autorità chiamata a giudicare sulla richiesta di levata dei sigilli deve dunque esaminare se, sulla base degli atti dell’inchiesta disponibili, sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione e, se ciò dovesse essere il caso, se i documenti posti sotto sigilli presentano un'importanza, perlomeno apparente, per l'inchiesta. A questo stadio l'autorità deve riferirsi al cosiddetto principio dell'utilità potenziale (sentenze del Tribunale federale 1B_167/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 dell’8 maggio 2013 consid. 3.7.1 con riferimenti).

Oltre al fondato sospetto e all'utilità potenziale per l’inchiesta dei documenti posti sotto sigilli, la perquisizione è ammissibile solo se rispetta il principio di proporzionalità. Essa deve, in altre parole, apparire come la misura meno incisiva in grado di raggiungere l’obiettivo perseguito (decisione del Tribunale penale federale BE.2014.17 del 27 marzo 2015 consid. 2.6).

3.2 Nel caso concreto, l’AFD ha aperto un’inchiesta penale nei confronti dell’opponente a seguito di un controllo doganale effettuato in data 29 settembre 2020 all’entrata di quest’ultimo in Svizzera presso il valico di Pizzamiglio, dal quale è emerso che i quattro quadri dell’artista B. da lui trasportati senza fattura e dichiarati alle guardie di confine con un valore di 300 Euro ciascuno, in realtà sul sito internet https://C. venivano venduti al pubblico a 5'300 Euro l’uno. Interrogato lo stesso giorno dall’AFD, A. ha ammesso di non essere in possesso della fattura d’acquisto relativa ai quadri da lui trasportati e che il valore dichiarato non era quello giusto o reale. Egli ha inoltre dichiarato di avere acquistato la merce in questione a Como da D., il quale risulta essere socio e gerente della società E. Sagl di Lugano (v. act. 1.2 e 1.7).

A sostegno della richiesta di levata dei sigilli, l’AFD ha indicato sussistere il fondato sospetto che A. oltre all’infrazione contestata, abbia commesso infrazioni analoghe con l’eventuale partecipazione di terzi. Da una ricerca nelle banche dati in uso all’AFD è infatti emerso che nel 2017 e nel 2018 l’opponente è già stato sanzionato per omessa dichiarazione di tre quadri e dieci cornici. La visione preliminare del suo telefono cellulare in occasione del suo interrogatorio del 29 settembre 2020 avrebbe inoltre permesso di constatare che oltre alle fotografie dei quattro quadri in questione, nel medesimo erano presenti molteplici fotografie di ulteriori quadri. Quali possibili ulteriori infrazioni commesse da A., l’AFD cita gli art. 118 cpv. 1 lett. a LD (frode doganale), 121 LD (ricettazione doganale), 96 cpv. 4 LIVA (sottrazione d’imposta) e 99 LIVA (ricettazione fiscale).

Per quanto riguarda la pertinenza per l’inchiesta della documentazione posta sotto sigilli, l’AFD sostiene che la consultazione dei dati contenuti nel cellulare dell’opponente (fotografie, contatti e messaggistica) permetterebbe con ogni probabilità di portare alla luce eventuali ulteriori importazioni fraudolente

- 6 come pure eventuali ordini in provenienza da persone residenti in Svizzera e quindi la partecipazione di terzi alle infrazioni.

3.3 Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, l’AFD disponga di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le infrazioni descritte e che la documentazione posta sotto sigilli presenti un’utilità potenziale per il prosieguo dell’inchiesta. Non essendo ipotizzabile una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata a permettere alle autorità di accedere alle informazioni utili all’inchiesta, la misura richiesta risulta altresì proporzionata. Il ricorrente non ha invece presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti suscettibili di giustificare una diversa conclusione.

3.4 A fondamento del suggellamento della copia forense dei dati informatici contenuti nel suo telefono cellulare, l’opponente ha addotto la presenza di immagini private/intime e personali come pure di chat private/intime (v. act. 1.5). In sede di risposta non ha per contro addotto nessun motivo in tal senso, per cui la questione non merita ulteriore disamina.

4. Nel suo allegato di risposta, l’opponente sostiene che sia l’interrogatorio del 29 settembre 2020 che l’esame preliminare del proprio telefono cellulare sarebbero avvenuti in difetto di assistenza legale.

Premesso che all’inizio dell’interrogatorio summenzionato l’opponente è stato debitamente informato del suo diritto di designare un avvocato e ha acconsentito alla visione preliminare del suo telefono cellulare (v. act. 1.2 pag. 1 e 2), in questa sede va esclusivamente esaminato se la levata dei sigilli e la perquisizione sono ammissibili. Non è per contro oggetto di questa procedura né il sequestro in quanto tale né la condotta dell’autorità durante l’interrogatorio del 29 settembre 2020.

5. In conclusione, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFD deve essere accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 DPA, l’AFD è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento ed alla cernita della relativa documentazione.

6. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del Tribunale penale federale sulle

- 7 spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non contiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all’opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 1’500.–. Non vengono per contro assegnate ripetibili all’AFD (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di levata dei sigilli è accolta. 2. L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita della relativa documentazione. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.– è posta a carico dell’opponente.

Bellinzona, 16 dicembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle dogane (AFD) - Avv. Aldo Foglia

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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