Skip to content

Tribunale penale federale 20.07.2017 BE.2017.12

July 20, 2017·Italiano·CH·penale federale·PDF·676 words·~3 min·2

Summary

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Full text

Decisione del 20 luglio 2017 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Richiedente

contro

A., rappresentato dall'avv. Karin Valenzano Rossi,

Opponente

Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BE.2017.12

- 2 -

Visti: - la richiesta di levata dei sigilli del 16 giugno 2017 presentata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) concernente i documenti posti sotto sigillo a seguito della perquisizione dei locali di A. avvenuta nell'ambito delle inchieste fiscali condotte nei confronti di quest'ultimo nonché di B., C. SA in liquidazione e D. LLC (v. act. 1); - l'invito del 19 giugno 2017 a presentare la risposta alla richiesta entro il 30 giugno 2017 (v. act. 2); - la proroga concessa da questa Corte del suddetto termine al 7 luglio 2017 (v. act. 3); - lo scritto del 7 luglio 2017, trasmesso all'AFC per informazione, con il quale l'opponente ha aderito alla richiesta di dissigillamento dell'AFC, chiedendo di essere esentata da tasse e spese per la presente procedura (v. act. 4). Considerato: - che con il suo scritto del 7 luglio 2017 l'opponente ha aderito alla richiesta di dissigillamento dell'AFC; - che la sua opposizione ex art. 50 cpv. 3 DPA è così venuta meno e la richiesta in questione va dunque accolta; - che non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 DPA, l'AFC è autorizzata a procedere essa stessa al dissigillamento e alla cernita della documentazione posta sotto suggello; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);

- 3 -

- che giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 200.–, ciò che costituisce il minimo del tariffario; - che non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).

- 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta è accolta. L'AFC è autorizzata a procedere al dissigillamento e alla cernita della relativa documentazione. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico dell'opponente.

Bellinzona, 21 luglio 2017 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Karin Valenzano Rossi

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

BE.2017.12 — Tribunale penale federale 20.07.2017 BE.2017.12 — Swissrulings