Decisione dell’8 maggio 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Aron Camponovo, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2025.25
- 2 -
Visti: - il decreto di abbandono del procedimento del 10 marzo 2025 emanato dal Procuratore federale straordinario B. nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti del Procuratore federale C. per reati contro l’onore in seguito a una denuncia penale presentata il 6 giugno 2023 da A. (v. act. 1.3); - il reclamo del 24 marzo 2024 (recte: 2025) avverso il suddetto decreto interposto da A. dinanzi a questa Corte (v. act. 1). Considerato: - che le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP); - che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata); - che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP); - che il decreto impugnato è stato notificato al reclamante in data 11 marzo 2025 (v. act. 1.4), come confermato anche dal medesimo (v. act. 1, pag. 3); - che il termine di 10 giorni previsto all'art. 322 cpv. 2 CPP scadeva il 21 marzo 2025; - che il reclamante ha inoltrato il suo reclamo in data 24 marzo 2025, scritto che risulta quindi tardivo; - che il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile; - che giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;
- 3 -
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato; la cassa del Tribunale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1’000.–.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1'000.–.
Bellinzona, 9 maggio 2025 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Aron Camponovo - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.