Decisione del 4 giugno 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti 1. A., 2. B.,
Reclamanti
contro
1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
2. CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE DEL CANTONE TICINO,
Controparti
Oggetto Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP); ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 56 CPP); ricusazione di membri della Corte dei reclami penali (art. 37 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 38 LTAF per analogia)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2018.79-80
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La Corte dei reclami penali, visti: - la comunicazione del 13 aprile 2018, con cui il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) informava i signori A. e B. di non essere competente a perseguire quanto da loro segnalato nello scritto del 9 aprile 2018 (act. 1 doc. A);
- il gravame interposto il 30 aprile 2018 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. e da B. (act. 1), ed i documenti allegati a detta impugnativa;
- il complemento al reclamo datato 8 maggio 2018 con allegati (act. 2);
- il complemento al reclamo datato 30 maggio 2018 con allegati (act. 4).
Considera in fatto e in diritto:
- che, nella propria impugnativa, i reclamanti richiedono implicitamente la ricusazione dei giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Roy Garré e Tito Ponti;
- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda; - che i motivi di ricusazione sono elencati all’art. 56 CPP; - che l'art. 59 cpv. 1 CPP prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello;