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Tribunale penale federale 03.04.2014 BB.2013.191

April 3, 2014·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,421 words·~12 min·2

Summary

Riunione di procedimento (art. 30 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Riunione di procedimento (art. 30 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Riunione di procedimento (art. 30 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Riunione di procedimento (art. 30 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Full text

Decisione del 3 aprile 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Valeria Galli,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Riunione di procedimenti (art. 30 CPP)

Effetto sospensivo (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2013.191 + BP.2013.83

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Fatti: A. Nel 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), grazie ad una segnalazione della Direzione Nazionale Antimafia di Roma, la quale, in coordinazione con la Procura della Repubblica di Napoli, conduce un'inchiesta parallela in Italia, ha aperto un procedimento penale, palesatosi agli indagati solo nel mese di maggio 2013, a carico di B. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305 bis n. 2 CP), organizzazione criminale (art. 260 ter

CP), appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 2 CP), subordinatamente amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 2 CP), subordinatamente infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP). Inizialmente, l'istruzione concerneva due filoni investigativi: il primo legato al sospetto di speculazione immobiliare "C.", con riciclaggio in Svizzera di valori patrimoniali del clan mafioso D.; il secondo relativo al sospetto di distrazioni di valori patrimoniali del Ministero degli interni italiano, Fondo Edifici Culto (FEC), e relativo riciclaggio in Svizzera.

B. Il 30 luglio 2013 A., cittadino italiano residente in Messico, ha sporto denuncia penale nei confronti segnatamente di B., presidente della società E. SA (già F. SA), a Z., società che avrebbe commesso malversazioni per 9-10 milioni di franchi a danno di un conto bancario presso la Banca G. SA, a Y., da lei gestito e di pertinenza del denunciante (act. 7.2).

C. Sulla base di tale denuncia, il 5 agosto 2013 il MPC ha aperto un secondo procedimento penale a carico di B. per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP), causa nella quale il denunciante si è costituito accusatore privato.

D. Con decisione dell'11 dicembre 2013 il MPC ha decretato la riunione in un unico procedimento degli incarti n° SV.12-0150 e n° SV.13.0961.

E. Con reclamo del 27 dicembre 2013 A. è insorto contro la suddetta decisione del MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo. Egli postula, in via principale, l'annullamento del decreto impugnato e, in via subordinata, la modifica dello stesso nel senso che tutta la documentazione prodotta o raccolta in relazione alla denuncia del reclamante è da tenere segregata rispetto al resto dell'incarto e che dagli atti istruttori accessibili

- 3 a terzi deve essere eliminato ogni riferimento che potrebbe permettere di identificare il reclamante e persone a lui vicine, in particolare cancellandone il nome e vietando l'estrazione di fotocopie di atti istruttori e della denuncia penale.

F. Con decisione del 2 gennaio 2014 questa Corte ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare.

G. Con osservazioni del 4 febbraio 2014 il MPC ha chiesto che il reclamo sia integralmente respinto.

H. Invitato a replicare, il reclamante è rimasto silente.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 11 dicembre 2013, è stato notificato al reclamante in data 17 dicembre 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 27 dicembre 2013, è pertanto tempestivo.

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1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione del reclamante – accusatore privato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata – è data (v. DTF 138 IV 214; sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.91-93 del 19 dicembre 2011, consid. 1.3; critico sulla possibilità di impugnare una decisione basata sull'art. 29 CPP, BERNARD BERTOSSA, Commentario romando, Codice di procedura penale svizzero, n. 4 ad art. 29 CPP).

1.4. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Il reclamante sostiene che vi sarebbero motivi importanti e preponderanti che imporrebbero di mantenere disgiunti i due procedimenti congiunti, per lo meno fino al termine della fase istruttoria. Innanzitutto, il diritto alla protezione della sua sfera privata e della sua personalità sarebbero preponderanti rispetto al principio dell'unità della procedura. In pratica, egli non vuole che il suo nome sia accostato ai fatti oggetto della causa congiunta con la sua, la quale avrebbe avuto molto clamore in Italia (v. lett. A supra). Inoltre, appoggiandosi le indagini svizzere su un'inchiesta italiana, l'istruttoria relativa ai presunti reati compiuti a danno del reclamante si diluirebbe in una massa di atti rogatoriali che nulla avrebbero a che vedere con la sua posizione, la quale riguarderebbe unicamente il suo conto in Svizzera. Ne conseguirebbe una violazione del principio di celerità. Durante l'istruttoria egli avrebbe altresì il diritto di non doversi cautelare ogni volta da atti di altre parti lese intenzionate ad accedere all'incarto per proteggere le sue generalità. Infine, dovesse l'autorità giudicante essere d'altro parere, egli postula l'adozione di tutte le misure atte a garantire il segreto istruttorio e la protezione della sua personalità. Egli chiede in particolare che tutti gli atti a lui relativi siano segregati e non comunicati a terzi, e che da tutti gli atti istruttori venga cancellato il suo nome e quello delle persone a lui vicine.

2.1 L'art. 29 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio dell'unità della procedura, prevede che più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato (lett. a) oppure vi è correità o partecipazione (lett. b). Eccezioni a tale principio sono previste all'art. 30 CPP, secondo il quale, per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti. Il principio dell'unità della procedura è legato al concetto di opportunità, soprattutto per quanto concerne l'amministrazione omogenea delle prove e la difesa (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.51, 53, 54 del 5 agosto 2009, consid. 2 e giurisprudenza citata). Co-

- 5 me previsto dalla legge, una decisione di congiunzione deve fondarsi su ragioni oggettive e non su semplici motivi di comodità (B. BERTOSSA, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). La congiunzione di procedure distinte è quindi possibile quando le circostanze di fatto lo giustificano, segnatamente per motivi di economia e di celerità procedurale (NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2013, n. 437 pag. 158), ma anche per evitare sentenze contraddittorie (DTF 138 IV 29). Secondo il Messaggio, l'esistenza di uno stretto legame oggettivo tra diversi reati depone per esempio a favore di una riunione dei procedimenti (FF 2006 989, pag. 1048). Una buona amministrazione della giustizia impone che i differenti reati commessi da un imputato, benché sottostanti ognuno ad una giurisdizione differente, siano riuniti in una procedura unica e giudicati nella loro totalità da un unico tribunale (v. GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 438 pag. 277 e segg.; DTF 138 IV 214 consid. 3.2 e dottrina citata). In quest'ultima sentenza il Tribunale federale ha affermato che il principio dell'unità della procedura impone al pubblico ministero di riunire procedure riguardanti lo stesso imputato nonostante la natura molto diversa dei reati contestatigli; nel caso concreto si trattava di violenze domestiche e truffa (DTF 138 IV 214 consid. 3.6-3.7).

2.2 Nella fattispecie, B. è sospettato, nella sua veste di intermediario finanziario, dapprima presso F. SA e poi in seno a E. SA, di aver funto da riciclatore di denaro di origine illecita proveniente da più contesti criminali. Egli si sarebbe innanzitutto occupato di gestire valori patrimoniali riconducibili al clan mafioso D. derivanti da presunte speculazioni immobiliari legate alla realizzazione del centro commerciale "C." sorto in provincia di Napoli, progetto dal quale il clan, attraverso attività criminali, avrebbe tratto un guadagno di oltre EUR 10 milioni, denaro che sarebbe giunto appunto in Svizzera. Nell'ambito delle indagini riguardanti i fatti appena descritti, casualmente sarebbero emersi sospetti concernenti distrazioni a danno del governo italiano, più precisamente del Fondo Edifici di Culto (FEC), gestito dalla Direzione centrale per l'amministrazione del FEC, organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno a Roma, con susseguente presunta attività di riciclaggio in Svizzera degli ingenti valori patrimoniali distratti (circa EUR 10 milioni). Infine, vi è la fattispecie che concerne il qui reclamante, il quale ha dichiarato di essere stato vittima di ingenti malversazioni in relazione al suo conto bancario presso la Banca G. SA, a Y. Egli avrebbe in particolare rilevato alcune operazioni a debito del suo conto, gestito da E. SA, attraverso B., con successivo trasferimento su conti di terzi, fra cui una società dedita anche al trasporto transfrontaliero (Svizzera-Italia) di denaro contante, effettuate da B. ed altre persone attraverso ordini di bonifico recanti sue firme apocrife, quindi mediante documentazione falsa.

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Orbene, sulla base degli atti istruttori già eseguiti, il MPC ritiene che le modalità espletate per commettere i presunti reati a monte, ossia le malversazioni con l'impiego di documentazione falsa, nonché le susseguenti attività di riciclaggio, siano nel loro complesso indicative di un modus operandi posto in essere da una banda composta da soggetti operanti su più fronti. La E. SA, in seno alla quale ha operato B., risulterebbe in particolare coinvolta in tutti i filoni dell'inchiesta, non escludendo peraltro l'autorità inquirente l'esistenza di ulteriori persone vittime di malversazioni da parte di tale società. Questa Corte ritiene giustificato e logico procedere con un'unica inchiesta per quanto riguarda le presunte attività illecite della società in parola e delle persone ivi attive, affinché possano essere evidenziati possibili elementi comuni nella maniera di agire degli indagati. La connessione tra le procedure congiunte dal MPC è evidente, tanto più che i reati contestati a B. e alla E. SA sono nei diversi filoni d'inchiesta sempre gli stessi, segnatamente il riciclaggio di denaro, valori patrimoniali che possono essere stati spostati utilizzando sempre gli stessi conti bancari gestiti da B. e la sua società, fra i quali il conto del reclamante presso la Banca G. SA. I motivi avanzati dal reclamante per eccepire alla regola prevista all'art. 29 cpv. 1 lett. a CPP non sono sufficienti per inficiare tali considerazioni. Premesso che il MPC è sempre e comunque tenuto ad ossequiare ai dettami posti dagli art. 73 e segg. CPP, il principio dell'unità della procedura penale è in concreto manifestamente preponderante rispetto alle esigenze di protezione della sfera privata e della personalità del reclamante, il quale, occorre sottolinearlo, figura nel procedimento penale come accusatore privato e non come indagato. Egli è del resto tenuto ad accettare le normali conseguenze legate alla partecipazione ad un procedimento penale, anche in qualità di accusatore privato, come ad esempio le audizioni da parte dell'autorità inquirente, confronti compresi, oppure la visione dell'incarto da parte degli altri partecipanti alla procedura, precisato che l'accesso agli atti deve essere circoscritto, nel limite del possibile, a ciò che risulta pertinente e giustificato per la persona che lo richiede. Non giustificata in concreto risulta essere l'anonimizzazione di tutti i documenti dell'incarto menzionanti il reclamante o persone a lui vicine. In definitiva, le censure mosse dal reclamante vanno interamente respinte.

3. Visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

4. In conclusione, il reclamo è integralmente respinto. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della

- 7 procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 3 aprile 2014 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Valeria Galli - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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