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Tribunale penale federale 11.03.2014 BB.2013.183

March 11, 2014·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,917 words·~20 min·2

Summary

Esame degli atti (art. 101 e seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP). Nomina di un difensore d'ufficio per indigenza (art. 132 cpv. 1 lett. b in relazione von l'art. 133 CPP).;;Esame degli atti (art. 101 e seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP). Nomina di un difensore d'ufficio per indigenza (art. 132 cpv. 1 lett. b in relazione von l'art. 133 CPP).;;Esame degli atti (art. 101 e seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP). Nomina di un difensore d'ufficio per indigenza (art. 132 cpv. 1 lett. b in relazione von l'art. 133 CPP).;;Esame degli atti (art. 101 e seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP). Nomina di un difensore d'ufficio per indigenza (art. 132 cpv. 1 lett. b in relazione von l'art. 133 CPP).

Full text

Decisione dell'11 marzo 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., attualmente detenuto presso il penitenziario di Secondigliano (Napoli/Italia), rappresentato dall'avv. Carlo Borradori,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Esame degli atti (art. 101 e seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP) Nomina di un difensore d'ufficio per indigenza (art. 132 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 133 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2013.183 + BP.2013.76

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Fatti: A. Nel 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), grazie ad una segnalazione della Direzione Nazionale Antimafia di Roma, la quale, in coordinazione con la Procura della Repubblica di Napoli, conduce un'inchiesta parallela in Italia, ha aperto un procedimento penale, palesatosi agli indagati solo nel mese di maggio 2013, a carico di A. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305 bis n. 2 CP), organizzazione criminale (art. 260 ter

CP), appropriazione indebita aggravata (art. 138 n. 2 CP), subordinatamente amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 2 CP), subordinatamente infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP). L'istruzione si troverebbe tuttora nella sua fase segreta e concerne in sostanza tre filoni investigativi: il primo legato al sospetto di speculazione immobiliare "B.", con riciclaggio in Svizzera di valori patrimoniali del clan mafioso C.; il secondo relativo al sospetto di distrazioni di valori patrimoniali del Ministero degli interni italiano, Fondo Edifici Culto (FEC), e relativo riciclaggio in Svizzera; il terzo riguardante il sospetto di malversazioni sul conto di un cliente messicano.

B. A. è in carcere a Napoli dal 7 maggio 2013 (act. 4.7). Mediante il suo patrocinatore svizzero, egli ha chiesto a più riprese al MPC, il 10, 18 e 25 luglio 2013 (act. 1.4, 1.5 e 1.6), di essere informato sullo stadio delle procedure a suo carico nonché l'accesso integrale all'incarto riguardante la procedura elvetica. Egli ha postulato nel contempo un parziale dissequestro dei suoi beni, per poter far fronte alle impellenti necessità di natura economica dei suoi famigliari e corrispondere gli acconti necessari per le sue spese di patrocinio in Svizzera e in Italia.

C. Con scritto del 26 luglio 2013 il MPC ha informato il predetto delle accuse mossegli nell'ambito del procedimento interno, rifiutando tuttavia l'accesso all'incarto per motivi legati alla complessità dell'istruzione, all'elevato rischio di inquinamento delle prove e alla segretezza delle indagini. Esso ha nel contempo respinto l'istanza di dissequestro (act. 1.3).

D. Preso atto di quanto sopra, il 13 agosto 2013 A. ha presentato al MPC una formale istanza di gratuito patrocinio con nomina dell'avv. Carlo Borradori quale difensore d'ufficio (v. act. 1.8).

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E. Asserendo che A. aveva già designato il predetto legale quale difensore di fiducia e che egli risulterebbe possessore di beni all'estero, il MPC, in data 14 agosto 2013, ha respinto l'istanza di nomina di un difensore d'ufficio (act. 1.9).

F. Con lettera del 26 agosto 2013, A. ha chiesto al MPC di precisare se lo scritto del 14 agosto precedente "vada inteso quale rigetto formale dell'istanza di difesa d'ufficio con gratuito patrocinio, oppure se la sua decisione, pur rimanendo al momento sospesa, è subordinata all'ottenimento di ulteriore documentazione riguardante da lei asseriti beni all'estero. In particolare, qualora si trattasse di un rigetto formale, le chiedo di volere emanare un formale decreto impugnabile". Egli ha inoltre ribadito la sua richiesta di accesso integrale agli atti dell'incarto, subordinatamente parziale e relativo ai soli atti istruttori che lo riguardano direttamente (act. 1.10).

G. Con scritto del 29 agosto 2013 il MPC, precisato che, da una parte, non si sarebbe opposto ad un rimpatrio in Svizzera dei beni di A. e, dall'altra, quest'ultimo risulterebbe titolare in Svizzera di beni mobili ed immobili di cospicuo valore, ha confermato il suo decreto del 14 agosto 2013 (act. 1.11).

H. In data 4 ottobre 2013 il MPC ha chiesto a A. se fosse intenzionato a fare rientrare in Svizzera i suoi beni situati all'estero e fare realizzare i suoi beni mobili ed immobili su territorio elvetico.

I. Il 14 novembre 2013 A ha informato il MPC di disporre unicamente di un conto bancario a Nassau, dove sarebbero depositate delle azioni per un valore di EUR 200'000, le quali non sarebbero state in quel momento vendibili. Egli ha quindi chiesto con urgenza un riesame della decisione di rifiuto del gratuito patrocinio, ripresentando inoltre nuovamente una domanda di accesso integrale, subordinatamente parziale, agli atti (act. 1.14).

J. Con scritto del 15 novembre 2013, il MPC, per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio, ha ribadito le sue precedenti richieste d'informazioni concernenti i beni di A.; per quanto attiene alla nuova istanza d'accesso agli atti, esso ha rinviato A. alle sue precedenti decisioni (act. 1.7).

K. Con reclamo del 28 novembre 2013 A. è insorto contro la decisione del MPC del 15 novembre 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, chiedendo, da un lato, di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, con la nomina dell'avv.

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Carlo Borradori quale difensore d'ufficio, e, dall'altro, di potere avere accesso integrale all'incarto svizzero.

Con osservazioni del 24 dicembre 2013 il MPC ha chiesto che il reclamo, intempestivo e privo d'oggetto, sia respinto in ordine e comunque nel limite in cui fosse ricevibile, sia integralmente respinto anche nel merito.

L. Con replica del 16 gennaio 2014, trasmessa al MPC per conoscenza, il reclamante si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 15 novembre 2013, è stato notificato al reclamante in data 18 novembre 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 28 novembre 2013, è pertanto tempestivo. Le critiche mosse dal MPC circa la tempestività e l'ammissibilità del gravame risultano invece infondate. Con lo scritto del 15 novembre 2013 esso ha certo ribadito il contenuto delle sue lettere del 26 luglio nonché del 14 e 29 agosto 2013 riguardanti il rifiuto di accesso agli atti risp. della concessione della difesa d'ufficio, ma si è espresso in tal senso sulla base di

- 5 un'analisi attualizzata della situazione, ciò che corrisponde in realtà ad una nuova decisione nei due ambiti (v. act. 4 pag. 12).

1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione del reclamante – imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata – è indiscutibile.

1.4. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Il reclamante si duole innanzitutto di una violazione del diritto di essere sentito, per avergli il MPC, a distanza di mesi dall'inizio dell'inchiesta e tenuto conto degli interrogatori e passi istruttori già effettuati, rifiutato l'accesso agli atti dell'incarto, rifiuto che, se reiterato, porterebbe anche ad una violazione del principio di celerità.

2.1 La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall’art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L’art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall’art. 108 CPP. L’accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell’imputato, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 225 cpv. 2 CPP relativa all’esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all’imputato un diritto di consultare l’incarto fin dall’inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione – ossia di concedere l’accesso agli atti prima dell’audizione al fine di permettere all’imputato di organizzare efficacemente la sua difesa tramite la conoscenza degli elementi essenziali rimproveratigli e di partecipare così in maniera adeguata all'accertamento dei fatti pertinenti della causa – in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall’inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità. L’esame degli atti da parte dell’imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impedisce il pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni garantiscono all’imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 137 IV

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172 consid 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; Recht 2010 pag. 206). La condizione del primo interrogatorio deve considerarsi adempiuta anche se l’imputato si è rifiutato di deporre (DANIELA BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto attiene al concetto di “prove principali”, va rilevato che l’interpretazione di quali siano dette prove comporta un margine interpretativo dell’autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all’assunzione delle prove, una limitazione dell’accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato esercizio del contraddittorio (MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP).

2.2 In concreto, il MPC ha motivato il rifiuto d'accesso all'incarto affermando che vi sarebbero ancora da assumere altre prove principali ai sensi dell'art. 101 cpv. 1 CPP, dovendo esso procedere all'interrogatorio dei coimputati D. e E. Ora, si constata in concreto che il reclamante è stato interrogato dal MPC una prima volta in data 28 giugno 2013 (v. act. 1.3 e 8 pag. 8) e una seconda volta il 21 novembre 2013 (v. act. 1 pag. 4 e act. 4 pag. 9), per cui una delle due condizioni cumulative concernenti il diritto d'accesso agli atti previste all'art. 101 cpv. 1 CPP è certamente data. Resta dunque da analizzare se gli interrogatori dei due coimputati di cui sopra costituiscono "prove principali" ai sensi della predetta norma, misure istruttorie che si inserirebbero nel filone d'inchiesta concernente il sospetto riciclaggio di ingenti valori patrimoniali (nell'ordine di ca. EUR 10 milioni) provento di presunte distrazioni commesse a danno del Ministero degli interni italiano, e più precisamente del Fondo Edifici di Culto (FEC), gestito dalla Direzione centrale per l'amministrazione del FEC, organo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno a Roma. Le presunte malversazioni di cui sarebbe stato vittima lo Stato italiano sarebbero state poste in essere nel periodo 2006-2011 da una banda composta, con diversi gradi di responsabilità partecipativa e ruoli, oltre che dal reclamante, intermediario finanziario, e dal promotore finanziario partenopeo F., da alcuni funzionari governativi italiani, anche di alto rango, segnatamente D. (già direttore del FEC sino al 2006 ed in seguito dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), in qualità di Prefetto, e E., in qualità di Vice Prefetto. L'autorità inquirente ritiene che gli ingenti valori patrimoniali di pertinenza del FEC, in un primo tempo depositati su un conto presso la Banque G. SA, a Zurigo, aperto nel 2006 per mandato del reclamante, con lo scopo di essere in-

- 7 vestiti in titoli immobiliari, siano stati nel tempo, de facto, interamente distratti, verosimilmente a profitto delle persone testé indicate attraverso prelievi non autorizzati o comunque non regolari - siccome eseguiti anche a mezzo di documentazione falsa - e quindi rimpatriati in Italia mediante il trasporto fisico del contante attraverso il confine italo-svizzero organizzato da una società di Chiasso. Dalle ricostruzioni sinora effettuate emergerebbe inoltre che per nascondere al titolare dei valori patrimoniali le già compiute distrazioni, il reclamante ed altri avrebbero confezionato risp. alterato copiosa documentazione bancaria attestante falsamente la posizione attiva del conto nella titolarità del FEC. Il MPC dichiara che diverse persone sarebbero già state interrogate, anche attraverso rogatorie da lui promosse. D. e E., coimputati nel procedimento elvetico, non sarebbero, per contro, ancora state interrogate, essendo il MPC ancora in attesa di una risposta italiana alla sua domanda di assistenza giudiziaria inoltrata all'uopo in data 29 giugno 2013 (v. act. 4.2). A dire dell'autorità inquirente svizzera, l'esecuzione degli interrogatori in questione sarebbe comunque imminente (v. act. 4 pag. 5). Orbene, quanto precede permette senz'altro di affermare che tali interrogatori di coimputati nel procedimento elvetico, riguardanti dei funzionari italiani accusati di aver partecipato alla distrazione di denaro pubblico, sono certamente importanti per l'inchiesta. Essi costituiscono prove principali giusta l'art. 101 cpv. 1 CPP e giustificano ancora un diniego d'accesso agli atti, il quale non potrà tuttavia persistere una volta le misure in questione eseguite. La censura su tale questione va dunque respinta.

3. L'insorgente lamenta la mancata concessione da parte del MPC della difesa d'ufficio con gratuito patrocinio. Tutti i suoi famigliari si troverebbero alla pubblica assistenza. Tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati in Svizzera dal MPC. Qualora dovessero, alla fine dell'inchiesta, essere confiscati, i suoi beni all'estero non sarebbero sufficienti per coprire eventuali richieste di risarcimento. Inoltre, la complessità della fattispecie, la gravità dei reati ascrittigli, il numero delle persone indagate ed il suo stato di detenzione all'estero, il quale comporta difficoltà logistiche, renderebbero la procedura quanto mai onerosa in termini di spese vive e di dispendio orario del difensore. Infine, essendo tutti i suoi beni in Svizzera oggetto di sequestro, i circa EUR 500'000 risultanti all'estero, se rimpatriati, subirebbero lo stesso destino. In definitiva, solo la concessione del gratuito patrocinio, con la contestuale nomina dell'avv. Borradori quale difensore d'ufficio, gli permetterebbe di avere una difesa effettiva ed efficace. Egli ha del resto presentato una richiesta di gratuito patrocinio anche relativamente alla presente procedura di reclamo.

3.1 Giusta l’art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di proba-

- 8 bilità di successo. L’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP (per rinvio dell’art. 379 CPP per la procedura di ricorso) precisa che una difesa d’ufficio viene disposta se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi; non viene invece definita l’assistenza giudiziaria gratuita (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 3 e 20 ad art. 132), per la quale è necessario fare riferimento all’art. 136 CPP nella sezione riservata al gratuito patrocinio per l’accusatore privato. Questa disposizione precisa che il gratuito patrocinio comprende anche l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie, nonché l’esonero dalle spese procedurali (cpv. 2 lett. a e b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n. 21 ad art. 132).

3.1.1 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

3.1.2 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; ALFRED BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; STEFAN MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribunale penale fe-

- 9 derale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).

3.1.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.)

3.2 Nella fattispecie, gli atti dell'incarto evidenziano l'esistenza in Svizzera e all'estero di svariati valori patrimoniali riconducibili al reclamante, il quale ha segnatamente affermato in tempi relativamente recenti, più precisamente nel novembre 2013, di essere proprietario di azioni H. per un valore di circa EUR 200'000 depositate presso la banca I. di Nassau, titoli che, a suo dire, sarebbero invendibili, senza che l'autorità abbia potuto tuttavia coglierne il motivo (v. act. 1.14, 4.4 e 4.5; BP.2013.76, act. 4.2). Quanto precede si pone chiaramente in contrasto sia con l'invocata indigenza del reclamante, sia con l'asserita messa sotto sequestro di tutti i suoi beni, quindi anche con la richiesta d'assistenza giudiziaria gratuita presentata al MPC, il quale ha a più riprese cercato di ottenere informazioni precise soprattutto sui beni detenuti dal predetto all'estero, ottenendo purtroppo risposte vaghe ed insoddisfacenti. La poca trasparenza che ha connotato la predetta richiesta di gratuito patrocinio si è peraltro riconfermata anche davanti a questa Corte, alla quale il reclamante ha pure chiesto il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Ricordato che il reclamante è domiciliato in Ticino - ciò che avrebbe certamente permesso, ad esempio, di ottenere decisioni di tassazione -, egli ha certo prodotto della documentazione concernente prestazioni assistenziali concesse ai membri della sua famiglia, ma non ha fornito il benché minimo documento concernente la sua situazione patrimoniale. Il formulario da compilare concernente la sua domanda di assistenza giudiziaria riconsegnato a questo Tribunale non contiene nessuna informazione sulla sua situazione finanziaria.

Riassumendo, preso atto delle informazioni e degli elementi forniti alle autorità, il reclamante, sia per quanto riguarda la procedura davanti al MPC che

- 10 quella di reclamo davanti a questa Corte (v. BP.2013.76), è lungi dall'aver dimostrato di essere indigente, per cui il gratuito patrocinio va rifiutato per entrambe le procedure.

4. In conclusione, il reclamo è integralmente respinto. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 12 marzo 2014 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Carlo Borradori - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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