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Tribunale penale federale 21.03.2013 BB.2012.170

March 21, 2013·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,746 words·~9 min·3

Summary

Sequestro (art. 263 segg. CPP): legittimazione ricorsuale e attualità dell'interesse giuridicamente protetto.;;Sequestro (art. 263 segg. CPP): legittimazione ricorsuale e attualità dell'interesse giuridicamente protetto.;;Sequestro (art. 263 segg. CPP): legittimazione ricorsuale e attualità dell'interesse giuridicamente protetto.;;Sequestro (art. 263 segg. CPP): legittimazione ricorsuale e attualità dell'interesse giuridicamente protetto.

Full text

Decisione del 21 marzo 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. LTD., rappresentata dall'avv. Luca Marcellini,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2012.170

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Fatti: A. Il 9 ottobre 2012 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) due comunicazioni, una effettuata dalla banca B. e l'altra dalla C. SA, entrambe a Lugano, nelle quali veniva segnalata l’esistenza, presso la banca B. di Lugano, di svariati conti riconducibili a D. e a suoi familiari. Nella sua comunicazione MROS la banca B., che aveva preso conoscenza tramite i media dell'esistenza in Italia di indagini penali a carico di D. ed alcuni suoi familiari per truffa ai danni dell'Unione europea ed evasione fiscale, metteva in evidenza, tra le altre cose, la chiusura, avvenuta il 12 luglio 2007, della relazione n. 1 intestata alla società A. Ltd., di cui avente diritto economico risultava essere D., ed il susseguente trasferimento di EUR 12.5 milioni ivi depositati a destinazione di una relazione bancaria alle Bahamas, risultata poi essere il conto n. 2 presso la banca B., a Nassau, intestata alla stessa società.

B. In data 15 ottobre 2012 il MPC ha ordinato l’apertura dell’istruzione per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP nei confronti di D., E. e F., essendo a suo parere ipotizzabile che i valori patrimoniali transitati sulla relazione n. 1, oggetto di segnalazione, siano legati ai fatti per i quali i predetti sono indagati in Italia.

C. Con decreto del 17 ottobre 2012 indirizzato alla C.SA, il MPC vietava, con effetto immediato, a G., attivo presso tale società, di effettuare, direttamente o tramite interposte persone, transazioni (fatti salvi i pagamenti di gestione corrente) o di modificare il diritto di disporre, sulla relazione bancaria n. 2 intestata alla società A. Ltd. aperta presso la banca A. con sede a Nassau. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP, con durata di sei mesi, riservata un'eventuale proroga del divieto.

D. Il 29 ottobre 2012 A. Ltd. ha interposto reclamo avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale chiedendo, in via principale, l'annullamento del decreto impugnato e, in via subordinata, la trasmissione alla reclamante di tutta la documentazione in possesso del MPC riguardante il procedimento penale contro D. ed altri nonché la A. Ltd. stessa, con la concessione di un nuovo termine di 10 giorni a decorrere dalla ricezione degli atti sui quali si fonda il decreto.

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E. Nell’ambito del procedimento elvetico, l'8 novembre 2012 il MPC ha inviato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano una comunicazione spontanea di informazioni, giusta gli art. XXVIII dell’Accordo completivo con l’Italia (RS. 0.351.945.41), 67a della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e 10 della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (CRic; RS.0.311.53) segnalando l’esistenza di diversi conti riconducibili a D. e ai suoi familiari, segnatamente il conto n. 1, oramai estinto.

F. Il 13 novembre 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Busto Arsizio ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di D., E. e F. riguardante plurimi fatti di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata ai danni della Comunità europea e/o della Regione Calabria, attribuibili ai componenti della famiglia di D., gerenti della società H. Srl, dichiarata fallita in data 10 novembre 2006 dal Tribunale fallimentare di Busto Arsizio.

G. A conclusione delle sue osservazioni del 22 novembre 2012, il MPC postula la reiezione del gravame del 29 ottobre 2012, nella misura della sua ammissibilità.

H. Con missiva del medesimo giorno indirizzata all'avv. I., patrocinatore in quel momento della reclamante, la C. SA ha presentato formale disdetta, con effetto immediato, del mandato di amministrazione della A. Ltd.

I. Il giorno seguente l'avv. I., preso atto di quanto sopra, ha informato la C.SA che il mandato di amministrazione sarebbe stato conferito alla società J. SA, a Lugano, invitandola quindi ad inviare tutta la documentazione riguardante la A. Ltd a tale società.

J. In data 26 novembre 2012 la J. SA informava il MPC che nelle settimane successive avrebbe ricevuto il mandato di amministrazione dalla A. Ltd., fornendo inoltre i nomi delle persone responsabili e con potere di firma sulla società in questione.

K. Con replica del 5 dicembre 2012, la reclamante ha confermato le conclusioni presentate in sede di reclamo.

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L. Con scritto del 17 dicembre 2012, J. SA informava il MPC di non avere ancora formalmente ricevuto mandato per amministrare e gestire la A. Ltd., e di aver deciso di non accettare mandati a partire da quel momento.

M. Il 10 gennaio 2013 l'avv. Luca Marcellini informava la presente autorità di aver assunto il mandato di patrocinare il signor D. e la A. Ltd. nelle procedure penali e rogatoriali loro riguardanti. Il cambiamento di patrocinatore è stato confermato dall'avv. I. con lettera dell'11 gennaio 2013.

N. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 321.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP e PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto impugnato datato 17 ottobre 2012 è stato trasmesso alla reclamante per fax il medesimo giorno (v. act. 1 pag. 2). Il reclamo, interposto il 29 ottobre 2012, è tempestivo.

1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

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1.4. In concreto, il MPC ha imposto a G. - persona attiva presso la C. SA, società incaricata di gestire, sino al 22 novembre 2012 (v. lett. H), la A. Ltd. e quindi di operare sui suoi conti bancari - un divieto di effettuare transazioni o di modificare il diritto di disporre del conto n. 2 presso la banca D. Ltd., a Nassau, intestato alla reclamante. Si tratta di una misura coercitiva legata all'utilizzo del conto in questione indirizzata ad una persona che rappresenta legittimamente il titolare del conto, unica persona, di principio, abilitata a ricorrere (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Ne consegue che la legittimazione della A. Ltd., titolare del conto toccato dalla misura impugnata, al momento dell'inoltro del gravame era data. Tuttavia, con la disdetta del contratto di mandato intervenuta il 22 novembre 2012, la C. SA e G. non hanno più nessun potere di gestione del conto oggetto della decisione impugnata, per cui i divieti litigiosi imposti a G. cadono ora nel vuoto non avendo più quest'ultimo comunque facoltà di adottare i provvedimenti a lui inibiti da parte del MPC. In questo senso la reclamante non è attualmente più toccata nei suoi interessi giuridicamente protetti dal provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP (sul requisito dell'attualità dell'interesse giuridicamente protetto v. GUIDON, op. cit., pag. 103, con giurisprudenza citata).

2. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nella fattispecie, avendo la disdetta con effetto immediato inoltrata dalla C. SA, tramite G., cagionato la sopravveniente irricevibilità del gravame per venir meno dell'interesse giuridicamente protetto ed essendosi la reclamante riconfermata in sede di replica, nonostante ciò, nelle sue conclusioni ricorsuali, essa deve essere considerata parte soccombente. La tassa di giustizia, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è fissata a fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 21 marzo 2013 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Luca Marcellini - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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