Sentenza dell’11 giugno 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti ed Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti A., rappresentata dall’avv. Renzo Galfetti,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 65 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.41
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Fatti: A. A. è la compagna di B., oggetto (assieme ad altri co-indagati) di un’indagine promossa dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) per i titoli di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro qualificato (art. 305bis n. 2 CP). La signora A. è l’avente diritto economico della fondazione C. di Vaduz (Principato del Liechtenstein), entità costituita il 24 giugno 2002. B. Il 19 agosto 2004 il MPC ha chiesto tramite rogatoria al Principato del Liechtenstein di procedere al blocco della relazione bancaria intestata alla fondazione C. presso la banca D. di Vaduz, nonché il sequestro dei documenti bancari riguardanti detto conto. C. Con lettera del 13 marzo 2008 al procuratore federale incaricato dell’inchiesta, A. ha chiesto la revoca del sequestro del conto bancario e dei documenti della fondazione C., osservando che l’indagine in corso da oramai quattro anni non è stata in grado di dimostrare alcun potere dispositivo né interessenza su questo conto da parte dell’indagato B. (v. act. 1.5). D. Con decisione del 24 aprile 2008, il MPC non è entrato nel merito della domanda di dissequestro proposta da A., ritenendo quest’ultima carente di legittimazione attiva. L’autorità inquirente svizzera si ritiene inoltre incompetente per revocare provvedimenti coercitivi adottati da autorità estere, ancorché su rogatoria attiva. Contro questa decisione A. è insorta, per il tramite del suo legale, con un reclamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento. E. Nelle sue osservazioni del 15 maggio 2008, completate il 30 maggio 2008, il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo in misura della sua (denegata) ammissibilità, giudicando la decisione impugnata pienamente giustificata dalle emergenze istruttorie. Con scritto del 10 giugno 2008, la reclamante ha rinunciato a presentare una replica, dato che – a suo dire – il MPC non avrebbe risposto alle censure esposte nel ricorso, segnatamente alla richiesta di congiunzione della presente causa con l’incarto BB.2008.37 (E./MPC). Le allegazioni delle parti saranno riprese – per quanto necessario – nei considerandi seguenti.
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Diritto: 1. 1.1. La I Corte dei reclami penali esamina d’ufficio e con pieno potere cognitivo la ricevibilità dei reclami che le sono sottoposti (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 1.2. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali di cui agli artt. 214-219 PP. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). Nella fattispecie, la decisione impugnata è datata 24 aprile 2008 ed è pervenuta al patrocinatore del reclamante il giorno successivo; datato 29 aprile 2008, e introdotto quindi entro il termine di cui all'art. 217 PP, il rimedio in esame è tempestivo. 1.3. E’ per contro contestata la legittimazione attiva della reclamante. Secondo l’art. 214 cpv. 2 PP, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio contenuto all’art. 105bis PP, il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno. A questo proposito la I Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare in più di un’occasione che la legittimazione a interporre reclamo presuppone l’esistenza di un pregiudizio personale e diretto (v. TPF 2004 16; 2005 153 consid. 1.3, 2005 187; 2006 218, 2006 280 consid. 1.2). Sulla scorta di principi sviluppati prevalentemente nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale – e unanimemente applicati nelle procedure penali interne – la giurisprudenza considera in effetti che solo la persona (fisica o giuridica) direttamente lesa dal provvedimento in questione è legittimata ad impugnarlo (DTF 130 II 162 consid. 1.2; 122 II 130 consid. 2b). Più concretamente, nel caso di provvedimenti coercitivi concernenti relazioni bancarie (richiesta d’informazioni, perquisizioni, sequestri,…) è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario, rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello stesso. In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). L’avente di-
- 4 ritto economico di una persona giuridica è stato eccezionalmente legittimato a ricorrere solo qualora la persona giuridica è stata sciolta ed essa, pertanto, non può più agire (DTF 123 II 153 consid. 2). 1.4. Ora dalla documentazione agli atti si evince che la titolare del conto bancario posto sotto sequestro è la fondazione C. di Vaduz – società tuttora esistente –, mentre A. figura solo come beneficiaria economica di tale conto (cfr. “Dichiarazione riguardo all’accertamento della persona avente diritto economico”, v. act. 5.4; risp. “Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person”, v. act. 5.5). Certo, come sostenuto nel reclamo, tale entità e il rispettivo conto sono senz’altro riconducibili alla reclamante: ciò non toglie che il pregiudizio allegato è patito in primo luogo dalla fondazione C. e non, direttamente, dalla reclamante. Quest’ultima risulta perciò solo indirettamente toccata dal provvedimento litigioso, a titolo di beneficiaria economica del conto, ciò che non è tuttavia sufficiente per fondare una sua legittimazione autonoma a ricorrere nel caso concreto. Alla luce delle norme e dei principi sopra richiamati, è palese che per quanto riguarda il sequestro e il blocco del conto bancario intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Vaduz di cui la reclamante è mera beneficiaria economica, essa risulta priva di legittimazione ricorsuale. Legittimata ad agire sarebbe – se del caso – solamente la menzionata “Stiftung”. Premesso quanto suesposto, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione.
2. Visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell’art. 245 PP). Nella fattispecie queste ammontano a 1'500.-- franchi (art. 245 cpv. 2 PP e art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32) e sono coperte dall’anticipo delle spese versato in pendenza di causa.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia, di fr. 1'500.--, è posta a carico della reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese versato in pendenza di causa.
Bellinzona, il 12 giugno 2008 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Renzo Galfetti - Ministero pubblico della Confederazione, casella postale, 3003 Berna
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF). A.