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Tribunale penale federale 30.08.2006 BB.2006.37

August 30, 2006·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,938 words·~10 min·1

Summary

Reclamo contro rifiuto di accesso agli atti (art. 105 cpv. 2, 116 e 214 PP);;Reclamo contro rifiuto di accesso agli atti (art. 105 cpv. 2, 116 e 214 PP);;Reclamo contro rifiuto di accesso agli atti (art. 105 cpv. 2, 116 e 214 PP);;Reclamo contro rifiuto di accesso agli atti (art. 105 cpv. 2, 116 e 214 PP)

Full text

Sentenza del 30 agosto 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini

Parti A., rappresentato dall’avv. Anne Schweikert, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Reclamo contro rifiuto di accesso agli atti (art. 105 cpv. 2, 116 e 214 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2006.37

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Fatti:

A. A. è oggetto di un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). L’indagine concerne in tutto una dozzina di persone, fisiche e giuridiche, denunciate per riciclaggio di denaro, falsità in documenti ed altri reati ed è condotta dall’antenna di Lugano del Ministero Pubblico della Confederazione (MPC).

B. Con scritto del 31 maggio 2006, il patrocinatore di A. ha chiesto al MPC di poter consultare i documenti “spontaneamente forniti” dal suo cliente tramite i precedenti patrocinatori, e questo per meglio prepararsi ad un interrogatorio indetto per il 2 giugno successivo. Nella sua risposta del 1° giugno 2006, anticipata via fax, il magistrato inquirente ha però negato al difensore l’accesso agli atti del procedimento, adducendo quale motivi della sua opposizione il segreto dell’inchiesta e il pericolo di collusione.

C. Avverso questa decisione, il 6 giugno 2006 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento. A sostegno della sua impugnativa il reclamante censura una violazione degli art. 118 PP e del diritto di essere sentiti sancito all’art. 29 Cost.; il diniego opposto dal MPC all’accesso a certi atti penalizzerebbe inoltre ingiustamente il suo nuovo difensore, che non ha potuto – contrariamente al precedente – vedere gli atti da lui forniti all’autorità inquirente.

D. Con decreto del 21 giugno 2006 il Presidente della Corte dei reclami penali ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame.

E. Con osservazioni del 3 luglio 2006 il MPC postula la reiezione del reclamo giudicandolo inammissibile ed infondato. Per l’autorità inquirente il gravame sarebbe superato dagli avvenimenti, giacché il previsto interrogatorio del 2 giugno scorso ha potuto avere luogo senza difficoltà e senza riferimento alcuno alla documentazione richiesta. Nel merito, la decisione impugnata non violerebbe il diritto di essere sentiti, mentre il fatto di non aver fatto o conservato copia della documentazione fornita agli inquirenti costituirebbe una chiara negligenza da parte dell’indagato e del suo precedente patrocinatore.

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F. Nella replica del 14 luglio 2006, A. ha sostanzialmente ribadito le proprie allegazioni e conclusioni, contestando l’esistenza in concreto di un pericolo di collusione tale da impedirgli la possibilità di accedere agli atti del procedimento istruito a suo carico. Non è stata richiesta una duplica al MPC. Diritto:

1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata). 1.1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La decisione impugnata è stata spedita via fax il 1° giugno 2006; il reclamo datato 6 giugno 2006 è pertanto tempestivo, essendo stato introdotto nel termine di cinque giorni di cui all’art. 217 PP. La legittimazione attiva del reclamante, imputato nel procedimento in esame, adempie i requisiti di cui all’art. 214 cpv. 2 PP.

2. Il potere cognitivo della Corte dei reclami penali differisce a seconda della natura delle impugnative esaminate. Nei casi relativi a misure coercitive (quali, ad esempio, i sequestri penali o le detenzioni) la Corte esamina l’insieme degli elementi sottoposti al suo giudizio con piena cognizione, negli altri casi essa si limita a controllare se l’autorità inquirente ha reso la sua decisione rispettando i limiti del proprio potere di apprezzamento o se invece ha ecceduto tali limiti. In specie, il reclamante lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito in relazione alla mancata concessione dell’accesso agli atti deciso dal procuratore federale; non trattandosi di una misura di natura coercitiva, la CRP esaminerà pertanto la censura con un potere cognitivo ristretto (TPF BB.2005.93 + BB.2005.96 del 24 novembre 2005, consid. 2, e riferimenti ivi citati).

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3. Il diritto di accedere agli atti di un incarto - alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità - rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo all’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534; v. anche MARAZZI, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”. Il rispetto del principio della proporzionalità presuppone che venga negato l’accesso solo agli atti dell’incarto per le quali esista effettivamente un interesse legittimo alla non-comunicazione. In assenza di un tale interesse l’autorità non può rifiutare l’accesso agli atti (DTF 125 I 257 cons. 3b.) 3.1. Nelle sue osservazioni, il MPC, giustifica il rifiuto di concedere un accesso seppur parziale agli atti della causa riferendosi sostanzialmente al pericolo di collusione ed al rischio di mettere a repentaglio un’importante indagine con ampi risvolti internazionali che si trova attualmente in una fase delicata. Le argomentazioni del MPC, seppure di principio comprensibili, non possono tuttavia essere condivise. 3.2. La richiesta di accesso agli atti del reclamante si riferisce unicamente ai documenti da lui forniti spontaneamente ad esclusione di un accesso integrale agli atti della causa. Nell’ambito di un procedimento penale,

- 5 l’autorizzazione di consultare dei documenti volontariamente trasmessi dall’imputato non dovrebbe di principio essere mai negata se non in presenza di un chiaro e preponderante interesse pubblico alla non consultazione, poggiante su di elementi concreti e dovutamente sostanziati dall’autorità inquirente (v. a questo proposito VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berna 2005, pagg. 398-399). Nella fattispecie, il MPC si limita ad invocare un potenziale rischio di collusione omettendo di evidenziare in che modo l’accesso a questi particolari atti - necessariamente già conosciuti almeno nelle grandi linee dall’imputato - possa realmente nuocere all’inchiesta in corso. Il potenziale rischio di collusione, già di per sé piuttosto ipotetico vista la durata delle indagini, può inoltre essere ulteriormente ridotto concedendo ad esempio al reclamante unicamente la possibilità di visionare gli atti senza poterli fotocopiare, così come prospettato dallo stesso reclamante nel suo reclamo (v. reclamo del 6 giugno 2006, pag. 3). 3.3. Non può infine nemmeno essere condiviso l’argomento del MPC secondo cui la domanda di accesso agli atti del reclamante del 31 maggio/1°giugno 2006 fosse unicamente funzionale alla preparazione dell’interrogatorio previsto per il 2 giugno successivo e che per questo l’atto di reclamo sarebbe divenuto privo di oggetto. Si rileva innanzitutto che il reclamante nelle sue richieste del 31 maggio e del 1°giugno 2006 non ha mai dichiarato di volere accedere agli atti in questione unicamente in vista della preparazione dell’ imminente interrogatorio. Egli ha semplicemente richiesto di potere visionare tali atti prima di comparire davanti al MPC. Questa richiesta, oltre ad essere perfettamente comprensibile, non pregiudica in niente il diritto dell’imputato ad avere accesso agli atti della causa per i quali non esiste un interesse alla non consultazione durante l’intero procedimento. 3.4. Alla luce delle considerazioni precedenti le limitazioni imposte alla consultazione degli atti violano il principio della proporzionalità. Di conseguenza il MPC ha abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP (v. consid. 2, supra).

4. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. A quest’ultimo, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 PP in relazione all’art. 159 cpv. 1 OG). Secondo l’art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale fe-

- 6 derale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC. Al reclamante, infine, deve essere restituito l’anticipo delle spese di fr. 1’000.-- da lui versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 4. Al reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1’000.-- da lui versato.

Bellinzona, il 31 agosto 2006 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - avv. Anne Schweikert - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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