C. Entscheidungen der Schuldbetreibullgsgerid}t6 in eiad}en 6d}niter, \0e:paratau0ga6e ~b. VI, NT. 6 *). :tlie m3eigerung bCß ~ettei(Jung0amte.6 lBQfelftabt, aut bie frag~ lid}e riCbtetIidje merfügung lRüclfid}t 3u ne'9men, erroeift fid} fomit a(0 gered}tfertigt. ~emnQd} ~at bie \0djulb6etreitiungß- uno .reonfur~tammer edQnn t: ~et' tyMur~ roirb atigeroiefen. 93. Santanza. deI aa sattambre 1905 nella causa Amministra.zione deUa. Chiesa. di Sa.n Giovanni Battista. di Comologno. Pignoramento complementare. Art. 145 LEF; Ammissibilita. - Inammissibilita di una sola. esecuzione diretta contro « gli eredi soIidariamente. }) Tenore deHa domanda di continuazione. - Art. 5 LEF; competenza delle Autorita giudiziarie. 1. Ad istanza den' Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista di Cornologno, l'Ufficio di Locarno notificava il 7 aprile 1902 agli Eredi fn Giuseppe Emmanuele Tonaeini, ehe sono, a quanto sembra, i di lui figli Carlo, Orsilio e Candido, un preeetto esecutivo per la somma di 184 fr., colt' interesse deI 5 010 apartire dal 10 gennaio 1878. La notifieazione deI preeetto fn fatta personalmente all' Orsilio Tonaeini « per tutti gli eredi, solidalmente l>. Il 5 maggio 1902, Ia creditrice chiedeva il proseguimento dell' esecuzione e menzionava in questa sua istanza, come oggetti da pignorare, i beni ereditari inscritti a cadasto al norne di Carlo Orsilio e Candido Tonacini. Il 10 giugno 1902 l'Ufficio staggiva diversi stabili ehe in eadasto figurano sulla partita di Carlo Tonacini. Su ricorso di quest' ultimo, iI pignoramento veniva annullato dall' Autorita cantonale superiore, pet motivo che, contrariamente a quanto dispone l'art. 70, il precetto esecutivo era stato noti- * Ges.-Ausg. XXIX, t, Nr. 17, S. 8ö ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) und Konkurskammer. N° 93. 547 ncato solo ad Orsilio Tonacini, nel mentre l'esecuzione era diretta contro tutti gli eredi personalmente e solidariamente. TI 9 maggio 1905 l' Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista domandava aU' Ufficio, in via complementare, il pignoramento di uno stabile proveniente daUa suceessione fu Giuseppe Tonacini, situato a Comologno ed ancora indiviso. L'Uffieio essendosi rifiutato a dar seguito a questa domanda, perehe il diritto di ehiedere Ia eontinuazione dell' eseeuzione doveva ritenersi perento, a seconda deI disposto den' art. 88, la creditriee non avendo piu formulato istanza, apartire dal 5 maggio 1902, I'Amministrazione della Chiesa di San Giovanni Battista ricorse aH' Autorita di sorveglianza chiedendo ehe I'Officio fosse obbligato a dar seguito alla sua domanda, allegaudo che l'istanza di proseguimento den' eseeuzione era stata presentata gia il 5 maggio 1902, di conseguenza prima deI decorso deI termine utile e che questo termine era stato sospeso durante tutta la durata della causa iniziata da Carlo Tonacini contro il pignoramento 10 giugno 1902. Eventualmente Ia ricorrente domandava ehe le spese dell' esecuzione dovessero andare a carico dello Stato, Ia cadueita della domanda dovendo essere imputata ad una colpa commessa dall' Ufficio nel dare segnito alI' istanza di pignoramento 9 maggio 1902. Con decisione 12 luglio u. s., l'Autorita superiore cantonale respingeva il ricorso, ammettendo Ia perenzione, in base al dispostodell' articolo 88. 2. Contro tale giudizio l' Amministrazione delIa Chiesa di San Giovanni Battista ricorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le sue conclusioni principale e subordinata e facendo osservare ehe, sopra quest' ultima, non venne statuito dan' istanza cantonale. In diritto: 1. - L'atto deI 9 maggio 1905 non costituisce una domauda di pignoramento, ma una domanda tendente a far eompletare un pignoramento ehe si riteneva esistente, l'istanza della ricorrente essendo stata formulata esplicitamente
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs> nel senso ehe si dovesse eompletare il pignoramento sopra; uno stabile indiviso di proprieta degli eredi Tonaeini. Ora tale istanza e gia da questo punto di vista inammissibile. Un pignoramento eompiementare non e possibile, a seeonda deli' art. 145, ehe allorquando il prodotto delIa realizzazione dei primo pignoramento non basta per disinteressare i ereditori. Esso suppone quindi neeessariamente, eome 10 indiea gia il nome, l'esistenza di un pignoramento preeedente, aHa eui insuffieienza si voglia rimediare. Un simile pignoramento non esiste nel fattispeeie. TI solo, al quale sia stato proeeduto nelI' eseeuzione di eui si tratta} e queUo deI 10 giugno 1902, ehe venne annullato dall' Autorita eantonale superiore di vigilanza il 22 marzo 1905 e ehe non esisteva quindi piu il 9 maggio 1905, dal momento ehe questa deeisione era passata in eosa giudieata. L'Uffieio non poteva quindi dar seguito ad un' istanza tendente a far eompletare un pignoramento ehe non esisteva. 2. - Astrazione fatta da questi rifl.essi, il rieorso dovrebbesi re spin gere anehe per le eonsiderazioni seguenti : 11 preeetto 7 aprile 1902 non era diretto eontro la sueeessione fu Giuseppe Tonaeini, eome eostituente una massa separata, nel senso delI' art. 49, ma eontro gli eredi personalmente eome obbligati solidariamente pei debiti dei defunto loro padre. Cib risulta dal tenore deI preeetto ehe indiea eome debitori, non Ia sueeessione deI fu G. E. Tonacini, ma tutti i suoi eredi solidariamente, e venne ammesso an ehe dall' istanza cantonale, coUa sua deeisione 22 marzo 1905, accettata dalla ricorrente. La legge federale non ammettendo, seeondo Ia giurisprudenza eostante deI Tribunale federale, la possibilita di una sola esecuzione diretta contro piu eoobbligati, ne consegue ehe il preeetto 7 aprile 1902 dava origine a tre eseeuzioni distinte, dirette, l'una contro Carlor I'altra contro Orsilio, Ia terza eontro Candido Tonacini, riservata naturalmente la questione della loro validitä.. Ora l'istanza presentata il 5 maggio 1902 non pub essere eonsiderata eome una domanda di eontinuazione di nessuna di queste esecuzioni individnali. Risulta difatti dal suo tenore? und Konkurskammer. N0 93. 549 ~ piu specialmente daHa menzione indieante eome oggetti da pignorare i beni ereditari inseritti a eadasto al norne di Carlo , Orsilio e Candido Tonaeini, eredi deI defunto Ioro padre, ehe, eontrariamente aHa posizione presa nel preeetto eseeutivo, Ia ereditriee riguardava l'esecuzione eome diretta non contro gli eredi personalmente, ma eontro Ia sueces~ione , domandando essa solo il pignoramento dei beni ehe ne faeevano parte. Si trattava quindi di una riehiesta di eontinuare l'esecuzione fatta in eonfronto delIa suecessione Tonaeini, e non di Orsilio Tonacini 0 dei di Iui fratelli. Questa domanda non pub quindi aver avuto per effetto di impedire la cadueitä. deU' eseeuzione diretta eontro i fratelIi Carlo, Orsilio e Candido Tonacini. E tanto meno pub aver avnto questo effetto, nei rapporti di Orsilio e Candido Tonacini, il pignoramento praticato iI 10 giugno eontro il fratello Carlo, dal momento ehe si trattava, eome venne gia osservato, di tre esecnzioni distinte. Cib ammesso, l'istanza fatta il 9 maggio 1905 era ineontestabilmente tardiva., ed e quindi a ragione ehe l'Uffieio si rifiutb di darvi seguito invocando il disposto dell' art. 88. 3. - Quanto aHa eonelusione subordinata, tendente a far carieare allo Stato le spese delI' eseeuzione, pella ragione ehe Ja caducita dell' istanza venne eausata da eolpa dell' Ufficio essa impliea nna domanda di danni, in base all' artieolo 5 ·della Legge federale, ed e come tale di eompetenza eselnsiva ,dell' Antorita giudiziaria. Per questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: 11 rieorso dell' Amministrazione della Chiesa di San Gio- -vanni Battista e respinto. LAU<:i.\.SNE. - IMP. GEOll.GES BRlDEL & cm