Skip to content

Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 21.12.1901 BGE 27 I 606

December 21, 1901·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·579 words·~3 min·3

Full text

606 c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 118. Sentenza deZ 21 dicembre 1901 nella causa Bondenari~ Art. 201 L. E. F. Insinul1zione tardiva di un credito ; spese. 1. Nel fallimento di A. Fanchiotti in Chiasso, il signor Bondenari Antonio, farmacista in Biasca, insinuava un creditodi 16644 fr. 10. L'insinuazione essendo avvenuta circa un me se dopo seaduto il termine per Ie notifiche, l' Amministrazione deI fallimento rifiutavasi di ammetterla, pretendendo ehe il creditore avrebbe doyuto giustifieare il ritardo, eio ehe non aveva fatto. Su ricorso deI Bondenari, l'Autorita inferiore di vigilanza ingiungeva all' Amministrazione di prendere in eonsiderazione la llotifiea, earicava pero al rieorrente le spese di eancelleria in 6 fr. Avelldo il Bondenari ricorso contro quest' ultimo dispositivo all' Autorita superiore, questa confermava la decisione deU' Autorita inferiore, osservando: Pel disposto deU' art. 251 lemma 4 dena L. E. F. il signor Bondenari avrebbe dovuto giustificare in confronto· deU' Amministrazione (leI fallimento l'insinuazione tardiva deI suo eredito. Invece il ricorrente non l'ha fatto ehe davanti l' Autorita inferiore di vigilanza e dietro richiesta di quest' ultima. Tale ommissione essendo l'unica causa ehe diede origine aHa controversia, il ereditore e in obbligo di sopportarne le spese a termine deI 2° alinea delI' articolo citato. H. E eontro questa decisione ehe il signor Bondenari rieorre attualmente al Tribunale federale. In dü'itto: La decisione delI' Autoritä. superiore eantonale riposa sopra. un' interpretazione erronea deU' art. 251 della legge federale. L'art. 251 non fa obbligo al ereditore, in easo di insinuazione tardiva di un eredito, di giustifieare ne davanti l' Amministrazione deI fallimento, ne piu tardi davanti 1e Autoritä. di vigilanza, i motivi deI ritardo. L'articolo suddetto dispone al contrario ehe 1e insinuazioni tardive dev0llo essere aeeettate fino aHa ehiusura deI fallimento, sotto le riserve contenute negli alinea seguenti. Ora gli alinea ehe seguono und Konkurskammer. N° 119. 607 non fanno ehe disporre ehe il ereditore deve pa gare le spese eagionate dal ritardo, ehe non ha diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima delIa sua insinuazione e ehe pub essere eostretto ad uua eonveuiente antieipazione. L'alinea 4 delI'art. 251 stabilisee benst ehe «se l'Amministrazione deI fallimento ritiene giustificata l'insiuuazione tardiva, modifiea Ia graduatoria e pubbliea le modifieazioni », ma quest<} disposto nou si riferisce ad un giudizio da emanarsi sull'esistenza 0 meno di motivi ehe giustifiehino il ritardo, ma alIa decisione da prendersi dall' Ammiuistrazione deI fallimento in base all' art. 245 della legge federale. (Vedasi il testo tedeseo e franeese delI' art. 251.) E quindi eompletamente a torto ehe le Autorita eantonali hanno addossato al rieorrente le spese relative al rieorso. Il rmuto deU' Amministrazione deI fallimento di ammettere l'insinuazione tardiva deI rieorrente perehe non aveva giustifieato i motivi deI ritardo era eompletamente eontrario al disposto dell'art. 251, per eui imponevasi il rieorso alle Autorita eantonaIi di vigilanza. l)er questi motivi, la Camera Eseeuzioni e Fallimenti deI Tribunale federale pronuncia: Il ricorso Bondenari e ammesso e so no annullate quindi le deeisioni 18 ottobre e 30 novembre 1901 delle Autoritä. eautonali di vigilanza. 119. ~ntfd)eib l.lom 21. ;t)eaemuer 1901 in <5ad)en mud)fer. Die Zustellung eines Zahlungsbefehls ist nicht absolute Voraussetzung der Gültigkeit einer Pfänd/mg. Art. 70 B.-G. 1. :Hotar 2üt9~ in <Seengen I.lerlaugte am 21. SU:uguft 1900 metrei&ung bel' @ebrüber SU:rnofb unb @ott90Ib mud)fer, wtet?ger in 2eutltl\}I, für eine '6orberung Mn 326 U:r. )Der metreibung~~ beamte bon 2eutm~)1 gtaubte, Itlie er angibt im ~ntereffe bel' sroftenerj:parni~, fid) mit bem ~daffe eine~ ein3igcn 3a9rung~" befe9re~ begnügen au rönnen. ~r fertigte einen jold)en auf beibe

BGE 27 I 606 — Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 21.12.1901 BGE 27 I 606 — Swissrulings