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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 20.10.1899 BGE 25 I 523

October 20, 1899·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,975 words·~10 min·3

Full text

522 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- "l}ütfliel) fein." ~rt. 92 ßiff. 4 u. 5 b~ ~unbeßgefe~eß l}ätten in biefem ~alle analoge ~muenbung ou finben. TI. :Die fantonalc ~ufftd)tßbel}ßrbe lUieß bie ~efd)lUerbe enn 11. ~uguit 1899 aIß unbegriinbet ab. ~ie ~emfung aur ßiff. 4 unb 5 beß &r1. 92 eiL, fül}rt fie auß, jet unautreffenb, ba eine aUßbel}nenbe 3nter:prt'fatton im ®inne ber ~efcfJwerbe nad) bem 3nl}aUe biefer ßiffem nicfJt ange1)e. ~ucfJ 3iff. 3 fei nid)t anlUcnbbar; benn felbft lUenn man bie oS;)unbe~uel)t aIß ~et'Uf auffaHe, fo fel fie eß \)orliegenben ~aUeß bei biefem befel)eibenen Umfange ntel)t, fonbem blouer ~ebenerlUerb. SDer ~elUeiß ber be~ rufßmiif3igen ';!{ußübung fci niel)t erbrael)t. III. ~Ieifel)mamt refuniede gegen biefen ~ntfd)eib innert nü~~ lid)er ~rift an baß ~unbeßgerid)t. ~r gibt au, baS er frül}er bie oS;)unbeaud)t aIß ~ebenbefd)iiftigung betrieben l}abe; infolge mer. lufteß feiner el}emaHgen ~nfteUung fei fie aber feitl}er unb 3IUat" bereltß \)01' bem q3fiinbungß\loU3ug feine berufßmiif3ige ~rlUerbß. tl}iitigfeit gelUorben. 31)1' befd)eibener Umfang l:pred)e gerabe für ~elaffung ber ge:pfiinbeten Dbiefte aIß .R:om:petenaftücfe. SDie 6el)ulbbeirei&ungß" unb .R:onfurßfammer aiel}t i n ~rlUiiguug: SDer ~t't. 92 beß ~unbeßgefe~eß nennt unter ben bafelbft auf::: 9C3iil}lten .R:om:peten3ftiiden bie oS;)unbe nid)t. ~nberfeitß fann biefer ~t'tifeI, lUeH finguliireß 1Jted)t entl}artenb, ntcfJt in ber \lom 1Jte::: furrenten beantragten 5lleif e außbel)nenb tnter:pretiert roerben. 6:peaieU liif3t fiel) ber l,)orliegenbe ~aU nid)t unter bie ßiffer 4 beß ~rt. 92 fubfumieren, lUeld)e anbere ~terarten betrifft. ßum l,)oru~erein unrid)tig tft eß ferner f bie ge:pfiinbeten oS;)unbe a{~ ,,~al)t'ungßmtttel" im 6lnne ber ßlffer 5 au oeaeiel)nen. ~nbIid) tft aud) ßlffer 3 nid)t aUl1,lenb'6ar. SDenn lUie baß $unbeßgerid)t f~on lUieberl}olt (\)gL a. ~. ~ntfd)etbung 1. 6. ~ranf, ~b. XXII, ~r. 121, unb~ntf1;eib 1. 6. ~e~manl1 \lom 1. ~:pril 1899)* erflärte, rönnen ~iere nid)t a{$ ,,5llerfaeuge" ober ,,@eriitfd)aftenli im 6tl1ne genannter ßlffer angejel}en werben. SDemnad} l}at bie -0el)ulb&etreibungß" unb .R:onfurßfammer erfannt: SDer 1Jtefmi3 roirb abgelUiefen. * Siehe oben, No 49, S. 291 fT. und Konkurskammer. N° 106. 106. Sentenza dei 20 ottobre 1899 nella causa Credito ticinese. 523 Esecuzione contro un debitore inscritto al registro di commercio. Art. 39 E. F. 10 La Banea Credito Tieinese si vanta ereditrice verso eerto Severino Antonini della somma eomplessiva di fr. 5300. Per ottenere il pagamento essa proeedeva in via eseeutiva ed otteneva il pignoramento di diversi beni, di cui venne inde!ta la :~ndita nei giorni 14 giugno, pegli stabili, e 26 aprile pel mobIli. DeI ehe informato il signor Primavesi Pietro di Lugano, altro creditore deU' Antonini, faeeva opposizione aHa vendita, fondandosi sul fatto ehe il debitore essendo inseritto al Registro di eommereio, quale membro deUa Ditta Fratelli Antonini fu Salvatore, non pot eva essere eseusso se non via di fallimento. Rispose Ia banea ereditrice obbiettando: ehe il ricorso era tardivo, Ia procedura in via di pignoramento non essendo stata impugnata entro il termint\ utile dell'art. 17 della Legge federale ; ehe il eredito Primavesi non era deI resto provato e non dava in ogni easo altro diritto all'opponente, ehe di ehiedere la partecipazione al pignoramento in base agli art. 110 e seg. della Legge fed.; ehe amm:sso anehe il fatto dell'iserizione deI debitore a1 Registro di Commereio, non ne risultava ehe l'eseeuzione dovesse sospendersi, la procedura di fallimento non essendo obbligatoria ed essendo libero a ciaseuno di procedere eome meglio gli aggradej ehe il debito, di eui la Banea domandava il pagamento, e un debito pers.onale e non un debito della Ditta; ehe il Cod. ÜbbI. distingue il patrimonio soeiale da quello partieolare (art. 568) ed aeeorda al ereditore sociale il diritto di attenersi al patrimonio partieolare di un socio, solo in quanto rimane insoddisfatto dalla liquidazione deI patrimonio sociale; ehe il creditore sociale non ha nessun privilegio di fronte ai ereditori partieolari e deve pereio rieonoseere la posizione privilegiata aequistata eon un pignoramento anteriore; ehe non e contestato ehe i beni oppignorati al ereditore siano di perti-

Entscheidungen der Schuldbetreibungsnenza particolare; che non ha mai esistito una societa in nome collettivo Fratelli Antonini; ehe se avesse anche esistito, sarebbe stata seiolta per Ia morte di uno dei so ci, avvenuta .anteriormente alIa eontrattazione deI debito in questione; ehe Ia Banea creditriee non avrebbe mai potuto domandare il fallimento di una Ditta eolla quale non ha mai eontratto ne debito, ne eredito, ma avrebbe potuto domandare solamente 10 :seioglimento delIa societa, a :norma dell'art. 574 deI 0.0., qualora nell'esecuzione intentata contro uno dei soci fosse rimasta impagata. TI rieorso essere dunque infondato. 20 Tanto l'antorita cantonale inferiore, quanta quella supetiore di vigilanza ammisero l' opposizione Primavesi; l' Autoritä superiore per i motivi seguenti: Quantunque non sia da negligersi l'opinione espressa dalla prima istanza, ehe trattandosi di disposizioni d'ordine pubblieo non sia applicabile il termine di 10 giorni dell'art. 17, Ia relativa vioiazione potendosi considerare eome un easo di denegata giustizia, pure nella questione presente non e necessario di oe cup arsene, il signor Primavesi non potendo aver avuto eognizione deI pignoramento prima del1a pubblicazione deI bando sul foglio ufficiale deI 21 aprile, ed il suo ricorso in data 2 maggio €ssendo stato quindi insinuato in termine utile. Quanto al merito, e manifesto che contro uoa persona inscritta alregistro di commercio, anche quale socio di una societä. in no me collettivo, l'eseeuzione non puo proseguirsi ehe in via di fallimento. L'art. 33, N° 2, e piit ehe categorico in proposito. Il disposto den'art. 574 deI C.O. non ha nulla a ehe fare in materia. L'eseeuzione dovra bensl aver luogo sopra i beni personali deI debitore, prima che sulla sua quota nella societa, ma cio non toglie ehe debba proseguirsi in via di fallimento. Questa via fu prescritta nell'interesse dei terzi e per assicurare anehe ai ereditori piu Iontani una parita di diritto coi creditori primi procedenti, e questo fine sarebbe completamente deluso se i ereditori personali deI socio potessero con un pignoramento, ignorato dai ereditori della Ditta, impadronirsi in tutto 0 in parte dei beni personali deI socio. 30 Contro questo giudizio Ia Banea creditriee ricorre attualmente al Tribunale federale, insistendo nelle obbiezioni da und Konkurskammer. No t06. 525 lei pres~ntate davanti le istanze cantonali, specialmente in quella dl tardivitä. deI rieorso Primavesi e domandando in . " , VIa prmclpale, l'annullazione delIa sentenza dell' Autorita superiore di vigilanza ed il mantenimento dei pignoramenti ~s~guiti; in. via subordinata, Ia sospensione degli atti eseeutiVl colla rIserva pel Credito Tieinese di far vaiere nelIa proeedura di fallimento i diritti aequisiti eol pignoramento. 4° La parte Primavesi eonehiude inveee domandando la rejezione deI rieorso. In diritto: 10 Il fatto dell'iserizione deI debitore Antonini al registro di eommereio, quantunque non aecertato espressamente ne dall'una ne dall'altra istanza cantouale, pure deve ritenersi per vero, non avendolo il ricorrente eontestato nel suo rieorso e l'esistenza di una Ditta Fratelli Antonini essendo dimostrat~ .anehe dalla lettera 11 luglio deI Presidente deI Tribunale di Lugano, ehe eomunica al Tribunale di Appello I'apertura deI fallimento sulla Ditta stessa. E dunque da ritenersi che all'epoea in cui venne iniziata l'esecuzione della banca l'icorrente, il debitore continuava a figurare al registro di ·eommercio quale soeio di una societa in nome collettivo e questo fatto e decisivo di fronte al disposto delI'art. 3!J della Legge federale. Ne e esatto di sostenere, come fa il ricorrente, ehe Ia soeieta sia stata seiolta neeessariamente fin dal 1891 per Ia morte di un socio, l'art. 575 deI Cod. ObbI. dando fa~oIta alle soeieta in nome collettivo di prolungare Ia loro ~sls.tenza anche malgrado il recesso di uno 0 piu so ci, e 10 sClOghmento dovendo deI resto essere susseguito daHa liquidazione della societa, in base aIl'art. 580. 20 L'esecuzione era ~unque indubbiamente diretta contro .on debitore inseritto nel registro di commercio. Ora tale eseeuzione pel disposto eategorieo dell'art. 39 della Legge E. e F. non poteva essere prosegnita altrimenti che in via di fallimento. Le sole eeeezioni ehe Ia legge eonosce a tale riguardo sono quelle stabilite dai suecessivi art. 41-43. All'jnfuori di .questi casi il disposto dell'art. 39 e di stretta osservanza motivo pel quale l'art. 38 eonfida agli ufficiali eseeutori di xxv, 1. - 1899 35

Entscheidungen der Schuldbetreibungsdeterminare quale spede di esecuzione si debba applicare_ E dunque infondata l'affermazione deI ricorrente che ciaseun creditore sia libero di procedere nel modo che piu gli aggrade. La proeedura da seguirsi e fissata daU'ufficiale eseeutore in eonformita di legge, e questa all'art. 39 stabilisee ehe « quando il debitore e inseritto nel registro di eommerei(} in una delle qualita sottoindieate» (fra le quall quella oceupata nel easo eoncreto dal debitore Antonini), l'eseeuzione debba essere proseguita in via di fallimento, senza fare nessuna distinzione a riguardo della natura deI debito, tanto se si tratta di nn debito personale ehe di un debito sociale. E chiaro deI resto ehe solo in tal modo si poteva raggiungere quella parita di trattamento voluta dalla legge in favore delle petsone ehe valltano dei erediti verso uno dei debitori indieati all'art. 39. Imperoeehe se fosse lecito al creditore, 0 all'ufficiale eseeutore, di procedere a loro beneplacito, in via di pegno 0 in via di fallimento, sarebbe quasi impossibile ai terzi, ehe vantano essi pnre dei erediti, di salvaguardare i loro diritti di fronte al primo creditore procedente, sia per Ia diffieolta di aver eonoseenza delle eseeuzioni incoate) sia perehe spesse volte, il loro titolo di eredito non essendo äneora liquido, sareb be loro impossibile di proseguire eventual-mente l' eseeuzione. 30 Il pigiloramento eseguito di fronte al debitore uon era dunque regolare. E tale irregolarita era tale, stante il testo eategorieo dell'art. 39, che l'autorita di vigilanza avrebbe potuto intervenire anehe d'ufficio, senza . attendere reclami. Cio posto, non eileaso di esaminare se il rieorso sia stato inoltrato in tempo utile 0 meno, e se i rieorrenti erano 0 meno autorizzati ad inoltrarlo. L'annullazione deI pignoramento in favore della Banea Credito Ticinese si impone da se, indipendentemente dalla questione di sapere se i termini prescritti dalla legge siano stati osservati (ved. fra altro Arch. II, 17)_ Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuneia: TI ricorso della Banea Credito Ticinese e respinto. und Konkurskammer. N. 107. 107. Sentenza dei 28 ottobre 1899 nella causa Donati-Zanetti. Applicahilita dell'art. 109 0 dell'art. 107 L. E. e F. '1 527 1 0 La rieorrente e figlia della signora Marianna Zanetti- Regli, impetita dai fratelli Berta, in Giubiaseo e dalla Banea popolare di Bellinzona in pagamento di nna s~mma eomplessiva di fr. 4524 35. Il 12 novembre 1898 essendo stati pignorati alla debitriee, nelIa sua abitazione a Bironico diversi beni mobili ed immobili, gli stessi vennero rivendieati dalla rieorrente eome sua proprieta. Ma tale pretesa non venne rieonoseiuta dai creditori, pereui l'Ufficio di Eseeuzione e Fallimenti fissava aHa rivendicante un termine di 10 giorni per far valere Ie sue razioni in giudizio (art. 107 della Iegge E. e F.). La rieorrente rieorse eontro questo provvedimento dell'nfficio aIl'autoritä di vigilanza addueendo: ehe in vi:tu d~ un .atto notarile 3 settembre 1898 era divenuta propnetana dl tutta la sostanza stabile semovente e mobile della signora Regli-Zanetti; ehe essa ~ra nel pieno e eompleto godimento delle eose aequisite; ehe dimorava a Bironico ed esercitava tutti i diritti e le ragioni di proprietaria e padrona; ehe di eonseguenza non toecava a lei ma bensi ai ereditori proeedenti di farsi attori, in applieazi~ne di quanto dispone l'art. 109 e non dell'art. 107 della legge K e F. A prova di queste asserzioni Ia rieorrente produeeva l'atto notalile 3 settembre 1898, nel quale e detto ehe la vedova Regli-Zanetti, trovandosi in eta avanzata e in eondizioni da non poter piu continuar:e Ia gestione della propria sostanza, vende e eede coll' immediata traslazione di possesso e proprieta di diritto e di fatto alla propria figlia Carmela Zanetti, moglie deI signor Gius. Donati, tutta Ia propria sostanza mobile, semovente e stabile (meno alcuni Nri di mappa) eontro l'obbligo dell'aequirente di assnffiersi il pagamento delle ipoteehe gravitanti sopra Ia sostanza medesima, ascendenti all'incirea al prezzo reperibile dei beni ceduti. 20 Malgrado tale doeumento, le istanze cantonali di vigi-

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