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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 31.01.1899 BGE 25 I 116

January 31, 1899·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,240 words·~6 min·3

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116 Entscheidungen der 8chuldbetreibungsitud) \:Ien teifintfd)en m:uflid)t~&e9i.\rben öU, ba ein i'9nen unter" fteUte~ IUmt 3ur lUu§fu'9rung \::ler l.lölIig ungefe~rtd)en IUnorb" nungen \::ler Stonfur~l.lerttlaltung be§ :vomenico mottn S)itnb ge" boten ~atte. :vemnad) 9itt 'oie 6d)u{b'6etreibung~" un'o Stonfur~fitmmer editnnt; :ver ~efur~ ttlirb im 6inne ber \))(:otil.le a&gewiefen. 18. Sentenza del 31 gennaio 1899 nella causa Maiocchi. Pignoramento dei salari. Qualita dei terzi, in ispecie deI conduttore, per ricorrere contro il pignoramento. Tardivita deI ricorso. A. Su istanza di Giuseppe Maioeehi, ereditore, l'Uffieio di Eseeuzione di Lugano pignorava i1 14 marzo 1898 a eerto Pietro Urban, in Lugano, sulla paga di fr. 2,50 al giorno ehe 10 stesso pereepiva eome lavorante presso la Ditta Fratelli Greeo, di Lugano, un franeo per settimana. NeUo stesso tempo i fratelli Greeo venivano avvisati dell'avvenuto pignoramento. n1ß maggio sueeessivo i fratelli Greeo si rivolgevano all'Uffieio di Eseeuzione, diehiarandogli ehe per diverse malattie subite la paga deI Maioeehi si era diminuita nelle ultime settimane; pereio, visto 10 stato miserando in eui versava il debitore, era loro impossibile di trattenergli l'importo in questione. La loro istanza non pare pero abbia ottenuto risposta dall' Uffieio di Eseeuzione. Piu tardi} e eioe in data dell'11 ottobre, essendo stato domandato 10 sborso deH'importo pignorato, i signori fratelli . Greeo rieorsero aH'Autorita inferiore di vigilanza, domandando di essere esentati dal ehiesto pagal11ento. L' Autorita infedore di vigilanza ritenne ehe, in vista della l11alattia subita dal debitore edella eonseguente diminuzione deI suo salario, noneM in vista degli oneri ineombenti aHo stesso (l110glie eon quattro figli), la trattenuta pronunciata in suo odio non era legale durante i1 tempo traseorso da marzo al mese di maggio, und Konkurskammer. No 18. 117 ma ehe, a partire da quest'epoea, illavoro dell'Urban doveva aver ripreso i1 suo eorso regolare, per eui non era il easo di ammettere la domanda dei signori Greeo per i me si sueeessivL 11 ereditore Maioeehi aecetto 1a decisione deH'Autorita inferiore di vigilanza. I fratelli Greeo inveee rieorsero all' Autorita snperiore aHo seopo di ottenere di essere svincolati da ogni e qualsiasi trattenuta. L' Autorita superiore di vigilanza ammise il ricorso, partendo dalla eonsiderazione ehe il guadagno settil11anale dell'Urban, non superiore in media ai fr. 14, poteva appena bastare al sostentamento personale dei debitore e deHa sua famiglia, pereio doveva riguardarsi eome inoppignorabile di fronte al disposto dell'art. 93 deHa Legge Eseeuzione e Fallimento. B. 11 creditore Maioeehi ricorse eontro tale decisione al Tribunale. federale, domandando : in via prineipale l'annuIlazione della sentenza den' Autorita superiore di vigilanza; in linea subordinata ehe la stessa sia riformata nel senso ehe il pignoramento settimanale, inveee di essere di un franeo, sia ridotto a centesimi 50. Il rieorrente allega in favore della sua domanda ehe il rieorso dei fratelli Greeo venne inoltrato solo dopo traseorso il termine legale, vale a dire dopo einque mesi dall'avvenuto pignoramento, e ehe la decisione dell'Autorita superiore di vigilanza, oltre all'essere ingiusta a suo riguardo, eondurrebbe anehe a risultati antisoeiali ed antiumanitad. In diritto: 1. 11 ricorso e evidentemente fondato. Gia la questione di sapere se i fratelli Greeo avevano qualita per domandare l'annullazione dei pignoramento 14 marzo 1898 e tale da sollevare piu. dubbi. In quanto ehe i rieorrenti non hanllo mai preteso di agire a nome deI debitore, ne tanto meno essi hanno inoltrato una procura seritta ehe li autorizzasse ad agire in questa qualita. La loro intenzione sembra essere stata piuttosto di agire quali terzi intervenienti, per eonto ed a nome 101'0 proprio. Ma in tale qualita manca 101'0 ogni fondamento di interesse per insorgere eontro il pignoramento eseguito. Difatti l'il11porto da trattenersi sulla paga deI debitore coneerne escIusivamente ed unieamente il debitOl'e; esso

118 Entscheidungen der Schuldbetreibungsha per oggetto Ia sua paga personale, sulla quale i fratelli Greco non hanno mai preteso di aver un diritto qualsiasi, ne hanno mai vantato un diritto di prelazione. Era perci() unicamente un arbitrio deI debitore di contestare 0 di non contestare il pignoramento avvenuto. Dal fatto di non averIo contestato, sia per negligenza ehe per altro motivo, non poteva seaturire in favore dei rieorrenti nessuna ragione per contestarIo in nome loro proprio. (Vedasi Ia sentenza deI Consiglio federale al N° 109 den' Arehivio, vol. III.) 2. Anehe se si volesse perb laseiare da parte l'obbiezione di cui sopra, il rieorso dei fratelli Greeo non avrebbe potuto ammettersi per ragione di tardivita. ImperoceM, seeondo la teoria gia aeeettata dal Consiglio federale (vedi al N° 109 deI vol. II dell' Archivio), il termine per rieorrere giusta l' art. 17 della Legge federale si caleola, anche quando siano state pignorate delle paghe, dal momento in eui i1 pignoramento e stato eseguito. Le singole tratte nute da farsi mann non possono formare il punto di partenza per un nuovo rieorso. Cib Barebbe ammissibile tutto al piu allorquando i rapporti deI debitore, ehe hanno servito di norma pel ealcolo delle somme da trattenersi, avessero subito col tempo una tale modifieazione da infirmare nelle sue basi il pignoramento avvenuto. Ora i ricorrenti hanno preteso bensl. I'esistenza di un simile motivo, ma solo pel periodo di tempo decorso dall'esecuzione deI pignoramento fino aHa meta deI mese di maggio. Pel resto di tempo il ricorso era appoggiato non piu sul riflesso ehe la paga deI debitore fosse diminuita, ma solo ehe il di lei importo gia all'atto deI pignoramento fosse tale da non permetterne il sequestro a sensi dell'art. 93 della Legge federale. Ora un simile reclamo era troppo tardivo per poter essere preso in considerazione. E anche per cib ehe riguarda i rapporti mutati deI debitore durante i meBi di marzo a maggio, un relativo ricorso avrebbesi dovuto inoltrare in ogni caso entro dieci giorni dall'avvenuta mutazione, 0 almeno entro dieei giorni apartire daI momento in cui il fatto era giunto a eognizione deI debitore. Cib non essendo avvenuto, vi sarebbe motivo di ehiedersi Be anche Ia sentenza delund Konkurskammer. N° 19. 119 l'Autorita inferiore di vigilanza, in quanto essa ha aceolto in parte i reclami deI debitore, non debba essere annullata. Se non ehe il rieorrente, avendo dichiarato espressamente di rieonoscere quest'ultima decisione, la stessa ha aequistato oramai in suo confronto forza di cosa giudicata. Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuneia : 11 rieorso Maiocehi e ammesso, ed e annullata percib la decisione dell' Autorita superiore di vigilanza. 19. Sentenza del31 gennaio 1899 neUa causa von Mentlen. Notificazione deI precetto all'avvocato deI dehitore, impiegato, art. 6i Legge Esecuzione e Fallimento. A. Il 9 luglio -1898 il sig. Carlo von Mentlen, di Bellinzona, ehiedeva in via esecutiva a Pietro Martini, professore, il pagamento di spese dipendente da una lite avuta seen lui, e faceva intimare il precetto esecutivo all'avvocato Ignazio Modini di Losone, quale rappresentante deI debitOl'e. 11 Modilli era stato procuratore deI Martini nella causa vertita davanti le istanze cantonali, ed aveva prestata garanzia personale per il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a norne dello stesso. Sul preeetto intimatogli l'avvocato Modini non fece aleuna opposizione; il debitore invece eon ricorso deI 25 ottobre successivo ne chiede l'annullazione perehe irregolarmente intimato. Statuendo su detto ricorso, l' Autorita inferiore di vigilanza respinse il gravame per due motivi: prima perehe tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo tre mesi dall'intimazione deI preeettoi in seeondo Iuogo perche infondato, risultando dagli atti di causa ehe il Modini era stato realmente il procuratore deI Martini, ed il preeetto eseeutivo non essendo altro ehe Ia eonseguenza diretta della causa e della sentenza in essa intervenuta. Su rieorso Martini, Ia detta

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