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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 20.07.1898 BGE 24 I 508

July 20, 1898·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,946 words·~10 min·4

Full text

508 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 101. Sentenza del 20 luglio 1898 nella causa Lavizzari c. r Ufficio di Esecuzione e Fallimento di Bellinzona. Portata giuridica den' art. 242 della legge E. e F. Sua appliea-zione eselusiva ad oggetti ehe si trovano nella detenzione dell'amministrazione deI fallimento. I. NeI1858 Raimondo Lavizzari vendeva a1 figlio Giuseppe, ed alla di 1ui moglie Antonietta, nata Santini, alcuni stabili. Morta Ia moglie, Giuseppe Lavizzari resto in possesso degli stabili insieme al propria figlio Giovanni Battista e dopo Ia morte di Giovanni, insieme ai quattro figli minorenni deI medesimo. AHa morte di Giuseppe Lavizzari Ia sua ereditä. venne ripudiata dagli eredi. La stessa venne percia dicbiarata giacente e trovasi om in liquidazione per cura dell' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona. N eIl' inventario allestito dalI' Ufficio furono compresi tutti i beni, oggetti della vendita deI 1858 e conforme aH' inventario fu pubblieata anche Ia grida pei creditori. In essa i euratori dei minorenni di Battista Lavizzari notificarono un loro preteso diritto di condominio per la meta. dei beni comperati nel '1858 dai loro avo ed ava. L'uffieio di esecuzione di Bellinzona ammise Ia rivendicazione per f/4 delIa 1/2, cioe per 1/8 e riguardo alIa porzione di pretesa non ammessa, assegno ai rivendicanti il termine di 10 giorni per proporre azione giudiziale come aU' art. 24:2 delIa Iegge E. e F. I minorenni Lavizzari ricorsero pera contro tale provvedimenta adducendo ehe i beni in questione si trovavano in Ioro possesso, non in possesso dell' ufficio. L'ufficio inveee sostenne ehe i beni si trovavano in possesso delIa massa. L'autoritä. inferiore di vigilanza ammise il ricorso ritenendo ehe i minorenni erano in possesso dei beni da 101'0 rivendicati, peril ehe spettava aHa massa di farsi attrice in giudizio. In seguito a tale giudizio l'Ufficio d'eseeuzione porto reund Konkurskammer. N° 101. 509 clamo davanti alf Autoritä cantonale superiore di vigilanzar mantenendo la sua opinione ehe il solo artieolo applieabile era l'art. 242 e ehe se i minorenni rivendieanti si trovavano nel godimento materiale dei beni inventariati, cia avveniva solo eol permesso delI' Amministrazione deI fallimento (art. 229, al. 3). II. - L'autorita eantonale, dopo aver stabilito eome sopra la posizione di fatto, respinse il ricorso fondandosi sulle considerazioni seguenti: Non essendo avvenuta aIcuna divisione di famiglia, gli attuali minorenni, rispettivamente il 101'0 padre, erano nel materiale possesso di detti beni; d'altronde questi beni sono intestati in catasto a Giuseppe Lavizzari, Ia cui eredita e ora in liquidazione; inoltre essi sono eompresi nelIa proporzione rivendieata (cioe per la meta) nelI' inventario di euratela dei minorenni in data 21 ottobre 1897. L'ufficio sembra fondarsi unicamente sopra il seeondo alinea dell'art. 242. Ma questo dispositivo deve considerarsi come dipendente dal primo alinea. La lettera e 10 spirito di queste ultime parole dieono ehe qui il legisiatore paria delle co se ehe sono in possesso delIa massa, regolando questo ca so in eonformita degli art. 106 e 107 LE. e dei principi generali deI diritto in materia di azioni possessorie. Convien dunque vedere chi sia il possessore, se l'eredita giaeente fu Giuseppe Lavizzari, 0 Ia curatela fu Giov. Battista suo figliuolo. A questo riguardo l'ufficio fa moIto ca so deI eatasto; ma l'autoritä giudicante non pua farne aleuno, vuoi perehe e d'uso di mettere aHa partita deI marito anche i beni della moglie, vuoi per il notorio disordine in cui giacciono i registi fondiari dei eommuni. L'iscrizione in capo a Giuseppe Lavizzari non prova ehe il possesso non fosse esereitato per indiviso dai suoi abbiatici per una meta piuttosto ehe per un ottavo. Se invece si esaminano i fatti specifici deI possesso di fatto, si trova ehe gli stabili in questione erano preeedentemente posseduti dai minorenni Lavizzari, rispettivamente dal 101'0 autore animo domini, come aventi causa dall'ava paterna, e « pro indiviso » insieme « al decujus, » suoi rappresentanti. D'altra parte il « decujus » possedeva « animo domini » e « pro in-

510 Entscheidungen der Schuldbetreibungsdiviso « per Ia parte a Iui spettante. Se il Giuseppe Lavizzari e suoi eredi fossero semplicemente escussi, i Ioro creditori, procedendo in via di realizzazione 0 di pignoramento sopra i beni in discorso, si troverebbero di fronte ai minorenni rappresentanti I'Antonietta Santini, e ciascuna delle due parti potrebbe a ragione vantare il possesso della intera cosa, poicbe questa e indivisa, ed entrambi rappresenterebbero una delle parti primitive ehe possedevano ad egual titolo e nello stesso modo. Nel easo conereto la persona di Giuseppe Lavizzari e rappresentata dall' eredita giaeente aHa quale sono devolute tutte le ragioni attive e passive deHo stesso. Ambe le parti adunque possono dirsi al possesso eivile della eosa, e di tutta la eosa se questa, eome ripetesi, e indivisa. Quale adunque dei due possessi dovra prevalere ? Quale delle parti dovra beneficiare della posizione di convenuto? A sciogliere il problema giova avvertire ehe in simili easi, come in quelli degli art. 106 e 109, la legge sulle eseeuzioni non intende parlare deI possesso civile perfetto, ma soltando di un dominio di fatto. Ora il semplice fatto ehe i minorenni in discorso abitano gli stabili di eui si tratta, come li abitavano ed esereitavano i Ioro ascendenti «jure proprio, » deve far propendere a loro favore, eonservando Ioro la posizione di eonvenuti contro i creditori dell' eredita giacente di un ascendente defunto, ehe tendono ad espellerli dall' uso e godimento della massima parte di quegli stabili. Parrebbe anzi ehe in tutti questi casi di possesso a titolo eguale e proindiviso fra il debitore ed i terzi rivendieanti, Ia posizione di convenuto si debba attribuire, eome vantaggio, aHa parte ehe tende unicamente alla eonservazione della stato di fatto. III. - eon rieorso 4 aprile, I'Uffieio eseeuzione e fallimenti di Bellinzona ehiede al Tribunale federale ehe venga annulata la deeisione dell' Autorita cantonale di vigilanza e dichiarati deeaduti i minorenni Lavizzari dal diritto di promuovere azione a termini dell' art. 242, alinea 2, legge E. e F. TI rieorrente osserva a tale scopo: I minorenni Lavizzari sono decaduti dal diritto di promuovere azione come alI' art. 242, alinea 2, della legge E. e F. Il fu Giuseppe Lavizzari ha und Konkurskammer. No 101. 511 avuto quattro figli ehe gli sono sopravvissuti, eioe il Giov. Battista e tre figlie, colle quali Giov. Battista ebbe a fare delle stipulazioni relative alla sostanza della madre. Dopo la morte dei padre, i minorenni Lavizzari vissero alcuni anni sotto la curatela dell' avo Giuseppe Lavizzari, il quale possedeva e geriva i beni stabili di eui i minorenni si vantano ora in eompossesso. Un simile compossesso non si pub perb riconoscere per una porzione maggiore di '1/8 e la rivendieazione dei minorenni non si pub ammettere per una porzione maggiore. Non sono i Ininorenni, ma e l'amIninistrazione deI fallimento ehe tende aHa conservazione delIo stato di fatto. Se alle osservazioni di eui sopra si aggiunge ehe gli stabili in discorso fignrano nei registri pubblici intestati in favore di Giuseppe Lavizzari e ehe nessuna menzione vi e in senso diverso, la prova deI possesso della massa e fatta ne valgono a distruggerla le osservazioni deI decreto appellato circa il valore deI catasto. Da ultimo l'ufficio di eseeuzione richiama la sentenza deI Tribunale federale 31 marzo 1896 nella causa Siegfried e. massa Schläpfer. IV. - I curatori dei minorenni chiedono nella loro risposta che sia eonfermata la decisione den' Autorita cantonale superiore di vigilanza. In diriUo: 1. - Nella sua decisione 14 giugno 1898, causa Haas, il Tribunale federale ha stabilito le regole segnenti: L'art. 242 legge E. e F. si riferisee solo ad oggetti ehe si trovano nella massa, eioe nella detenzione dell' amministrazione deI fallimenta ; se perb una eosa rivendicata dalla massa si trova di fatto nel dominio di un terzo ehe la vanta sua proprieta, si dovranno applieare i principi generali secondo i quali il rivendicante ehe non si trova in possesso della cosa deve agire contro il possessore ; queste regole valgano anche pegli immobili. 2. - Dai principi suddetti risulta che la questione di sapere se il promuovere azione ineomba ai minorenni Lavizzari, come afferma il ricorrente, 0 all' amministrazione deI fallimento, come e detto nella sentenza appellata, si riduce a

512 Entscheidnngen der Schuldbetreibungsvedere se i minorenni Lavizzari sono in possesso degli immobili sulla cui proprieta verte il litigio. 3. - Ora per cio ehe eoneerne questo punto e ormai fuori di dubbio che i minorenni Lavi7.zari sono rimasti in possesso degli immobili litigiosi sin dalla morte deI Ioro nonno Giuseppe, sueeedendo al Ioro padre, eomproprietario e eompossessore con Giuseppe Lavizzari. Il Ioro possesso e ammesso d.eI resto anche dal ricorrente pella porzione di 1/8 e questa elrcostanza basterebbe gia per se sola per assegnare ai minorenni Lavizzari Ia parte di convenuti. E constatato inoitre ehe illoro padre, sueeedendo alla Ioro ava, e stato in possesso degIi immobili ad eselusione delle sorelle Lavizzari. DeI resto non importa pel presente ricorso di ricercare se i minorenni Lavi.z~ari hanno Ia proprietä. di 1/2 0 soltanto di 1/8 dei detti stablh, tale questione dovendo essere risolta soltanto eolla procedura ordinaria. L'autoritä ticinese di vigilanza ha avuto dunque ragione di decidere la questione di possesso in senso favorevole ai minorenni. 4. - Quanto aH' asserzione ehe non si possa far easo deI eatasto invocato daH' ufficio ricorrente, essa venne fondata daIl' autoritä. eantonale di vigilanza su eonsiderazioni di usi cantonali e sopra determinate circostanze di fatto senza ehe il rieorrente abbia potuto provare in modo quaisiasi ehe la tesi da lui impugnata siä. eontraria agli atti 0 arbitraria. L'autorita federale di vigilanza deve dunque ammettere co me giuste senza ulteriore esame le eonelusioni alle quali e arrivata l'istanza cantonale. .5. - E a torto altresi ehe il rieorrente invoca l'art. 229, almea 2, Iegge E. e F. Trattasi in fatti di un dispositivo ehe si riferisee ad una misura provisionale da prendere daIl' amnünistrazione deI fallimento in favore deI fallito ; ora una misura di tal genere non puo appliearsi al easo eoncreto, i minorenni Lavizzari non essendo falliti e gli immobili litigiosi non potendo essere eonsiderati come un soecorso 101'0 assegnato. 6. - La sola questione ehe rimarrebbe a diseutere e quella di sapere se i minorenni Lavizzari sono realmente und Konkurskammer. N° 102. 513 deeaduti dal Ioro diritto di promuovere azione. L'obbligo di agire ineombendo pero in base di quanto fu detto di sopra all' amministrazione deI fallimento e non ai minorenni Lavizzari, quest' ultima questione e oramai senza oggetto, oltre alI' essere improponibile nelIa presente vertenza dove si tratta unicamente di possesso. Per questi motivi, La Camera di Esecuzione e Fallimenti pronuncia: Il rieorso e respindo. 102. Sentenza Jel 6 agosto 1898, nella cmtsa Remonda. Luogo d'esecuzione contro un debitore domiciliato all'estero; art. 50 L. F. e E. I. - Celestino Remonda e domieiliato nelIa Repnbbliea Argentina. In data 10 gennaio 1.897, Giacomo Remondafece pubblicare nel Foglio officiale deI eantone Ticino un atto diffidatorio deI tenore segu~nte : « Il sottoseritto Remonda Giaeomo fu Giuseppe, dimorante » a Carignano (P1'ovincia di Torino) e ehe elegge domicilio » in lVlosogno presso il di lui fratello Remonda Giuseppe, » proeuratore generale deI Sig. Remonda Celestino fu Pietro, » da Mosogno, ora ass ente nelI' Ameriea deI Sud, e eosi » specialmente incaricato dallo stesso, fa noto alle Autoritä » ed al pubblieo ehe egli eilsolo rappresentante deI sud- » detto Remonda Celestino, e ehe ne prima, ne ora vi ha » altra persona ehe sia stata autorizzata a rappresentarlo. » Quindi ogni atto, eontratto, obbligazione 0 conto qual- » siasi eee. non sara valido ne riconosciuto se non sara autoriz- » zato 0 stipulato dal sottoscritto ovvero dallo stesso ass ente » Remonda Celestino. » Carignano, 10 gennaio 1897. » In Fede: » Remonda Giaeomo fu Gins. »

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