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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 14.06.1898 BGE 24 I 320

June 14, 1898·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,080 words·~5 min·4

Full text

320 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. ffeinrame!}e (futfe!}etb erfe!}eint banae!} aue!} tn biefer S)tnjict}t a{~ burdjauß unanfedjtoar. :t)emnndj ~(tt ba~ ~unbeßgerie!}t erfannt: :t)ie oeiben lRefutfe werben nIß unoegrünbet a&gewiefen. II. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien. - 'l'raite a.veo l'Italie. 51. Sentenza dei 14 giugno 1898 nella cattsa llforetto. Art. 2, No 12 deI trattato d'estradizione fra Ia Svizzera e l'Italia. 1. Con nota deI 10 ed altra deI 16 maggio 1898 la Legazione italiana a Berna ehiedeva al Consiglio federale l'arresto e l' estradizione di Augusto 1\:[oretto per titolo di truffa, di appropriazione indebita e di falso, produeendo a sostegno della propria domanda i doeumenti seguenti: a) Una sentenza deI Tribunale penale di MiIano in data deI 15 gennaio 1897, eolla quale il Moretto veniva eondannato aHa reelusione di mesi sedici, ridotti a tredici per l'amnistia 24 ottobre 1896, ed aHa multa di L. 490 per titolo di appropriazione indebita di una somma totale di L. 15,300, di elli ebbe a restituire in piu riprese L. 5256,05, e per titolo di falso eommesso in una eambiale di L. 300, pena ehe in appello venne elevata a me si 16 e giorni 10 di reclusione, meno tre mesi per amnistia, ed a L. 583 di muIta; b) U na seconda sentenza deI Tribunale penale di Milano, pronuneiata in contumacia il 13 marzo 1897, eolla quale il ::\loretto veniva diehiarato eolpevole di appropriazione indebita di una somma di L. 277,50, e eondannato aHa pena della reelusione per mesi dodici, ridotta per effetto di amnistia a mesi nove, ed aHa multa di L. 200; Il. Auslieferungsvertrag mit Italien. No 51. 321 c) Altra sentenza deI Tribunale penale di Milano in data deI 26 luglio 1897, eondannante il 1\1oretto a giorni dieei di reclusione ed aHa multa di L. 150 per trufia eommessa in danno della ditta Paganini, Villani e Cia nell'importo eomplessivo di L. 75,50. Tutti qllesti delitti, giudieati in sede separata, furono eommessi anteriormente alla prima sentenza di eondanna. 2. Arrestato il Moretto a Lugano il 12 maggio u. p. e interrogato analogamente dal eommissario di poIizia, rispose di QPporsi parzialmente aHa propria estradizione, aHegando: In base al trattato di estradizione 22 Iuglio 1868 tra Ia Svizzera e I'Italia, ogni reato di appropriazione indebita 0 di truffa non da Iuogo ad estradizione quando non sorpassa la somma di L. 1000. E chiaro quindi ehe non puo aeeordarsi l'estradizione per i reati puniti eolle sentenze 13 marzo e 26 luglio 1897. Per cio ehe eoneerne invece Ia sentenza deI 15 gennaio 1891, quantunque in essa sia stato ingiustamente ritenuto un delitto di falso, l'arrestato diehiara di non opporsi aHa sua estradizione; subordina pero questa sua adesione aHa garanzia da parte delle Autorita federali ehe l'estradizione sia aeeordata solo pei reati previsti in detta sentenza, senza di ehe egli diehiara di op porsi ad ogni e qualsiasi domanda di estradizione. 3. In seguito a queste dichiarazioni, il Gonsiglio federale trasmise gli atti al Tribunale federale eon nn preavviso deI proeuratore generale della Confederazione, nel quale questi, faeendo capo aHa giurisprudenza sancita dal Tribunale federale nella causa Ressia (vol. XVII, pag. 12 della Race. nff.), conchiude nel senso ehe sia ammessa l'estradizione per cio ehe riguarda le due sentenze 15 gennaio e 13 marzo 1897, contemplanti delitti affini, non essendovi motivo di distinguere se essi furono oggetto di un solo 0 di due giudizi separati, scartata inveee per il reato di truffa eontemplato dalla sentellza 22 maggio, trattandosi di un delitto avente carattere speciale, distinto da quello dell'appropriazione indebita, e non raggiungente la somma di L. 1000.

322 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Considemndo " 1. L'opposizione ehe solleva eventualmente Augusto Moretto a riguardo della sentenza 15 gennaio 1897 e destituita di fondamento. L'opponente stesso rieonosee ehe a riguardo di questa sentenza esistono tutti i requisiti voluti dal trattato percM la sua estradizione possa aver luogo. Non e dunque concepibile sopra quale titolo egli voglia fondare la sua opposizione eventuale. 2. La sola questione da decidere e dunque quella di vedere se l'estradizione si debba aecordare anehe per i due delitti non raggiungenti la somma di L. 1000, ehe formano oggetto delle due sentenze 13 marzo e 26 luglio 1897, e eio in vista dell'ultimo disposto dell'art. 2, N° 12 deI trattato fra Ia Svizzera e l'Italia. Per tale giudizio non si possono invoeare le sentenze deI Tribunale federale nelle eause Crivelli, Ressia e Galli, contenute le due prime nella Raec. 00. (vol. V, pag. 68, e vol. XVII, p. 7), e la terza in data deI 9 settembre 1897. Imperoeehe la questione ehe si presentava in quei casi era di vedere se l'estradizione si debba accordare anche quand(} essa e chiesta solo per delitti di poca entita, inferiori a 1. 1000, pei quali la somma suddetta non puo essere raggiunta che sommando assieme il dan no occasionato dai singoli delitti. Colle dette sentenze i1 Tribunale federale ha ritenuto ammissibile l'addizione anche quando si tratta di delitti della stessa specie, ma non per delitti di specie differente. Nella causa attuale pero non e il caso di discutere se le somme earpite coi singoli delitti si debbano 0 non si debbano addizionare fra di loro, l'estradizione dovendo aecordarsi ad ogni modo in forza rlella sentenza 15 gennaio 1897. Il solo punto a diseutere e quello di sapere se il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 2, N° 12 deI trattato eoll'Italia formi ostaeolo a ehe l'estradizione possa essere estesa anche ai due delitti minori. Col disporre ehe l'estradizione sia da accordarsi solo quando il valore degli oggetti estorti sorpassi le L. 1000, l'aIinea suddetto parte dal riflesso ehe l'accordare l'estradizione per delitti di poca entita implicherebbe un rigore eecessivo, non . compatibile coi principi deI trattato. Questa ragione, ovverosia 11. Auslieferungsvertra!l' mit Italien. N° 51. 323 l'appIicabilita deI disposto dell'ultimo alinea dell'art. 2, N° 12, non ricorrono pero nel caso ehe l'estradizione debba gia essere aceordata per un altro delitto ehe riveste da solo gli estremi voluti. In tal caso l'estradato si trova nella stessa posizione, riguardo agli altri delitti minori, . come qualunque delinquente eatturato al luogo della repressione penale. Che il trattato non abbia inteso di sottrarre in modo assoluto dall'obbligo di estradizione i delitti di natura economiea di poca importanza, come eileaso, per es., per i delitti politici, e fuori di dubbio e si trova gia enuneiato nelle sentenze prolate da .questa Corte nelle cause Ressia e GaUi. Per questi motivi Il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione di Augusto Moretto alle autorita italiane e accordata.

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