154 Entscheidungen der Schuldbetreibungspayer. Faute par lui de recourir dans ce delai, la poursuite continne dans la voie Oll elle a ete entreprise (voir par exemple rarret du Tribunal federal du 18 fevrier 1896, dans la cause Banque fondere du Jura: Rec. off. XXlt page 315, consid. 1). Le recourant actuel n'ayant pas porte plainte dans les dix jours de la notmcation du commandement de payer, l' Autorite cantonale de surveillance a considere a bon droit son recours comme tardif. L'opposition soulevee par Wuillemin ne pouvait evidemment pas remplacer un recours contre le mode de poursuite. 3. - Enfin, le recourant ne saurait demander la revocation de Ia saisie provisoire en se fondant sur le fait que, ensuite du prononce de mainlevee provisoire, il a ouvert action en liberation de dette. L'art. 83 LP. donne expresseme nt au ereaneier le droit de requerir Ia saisie provisoire lorsque la mainIevee provisoire a ete aecordee et que le delai de paiement est ecouIe et il n' existe aueun motif pour admettre que le creancier est prive de ce droit Iorsque le debiteur a ouvert action en liberation de dette. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est eearte. 27. Sentenza deZ 15 febbraio 1898 nella causa fratelli Marconi. Vendita di uno stabile gravato da ipoteche. Art. 106, 107 et 140 della legge di esecuzione e fallimento. A. Con sentenza deI 10 gennaio 1898 l'Autorita superiore di vigilanza deI cantone Ticino in materia di esecuzione e 'fallimento respingeva un ricorso dei fratelli Marconi, tendente a far obbligare l'Uffido di eseeuzione e fallimento di Locarno a consegnar 101'0 l'eeeedenza risultante dalla vendita di uno und Konkurskammer. No 27. 155 stabile in due esecuzioni, Nri 1299 e 2499 contro di 101'0 . . . , llllzlate. Sul detto stabile gravavano diverse ipoteehe inscritte ~ei. registri . p~bblici, ma ehe, a quanto pare, non vennero msmuate da! rIspettivi creditori all'eleneo degli oneri. D'altra parte le dette ipoteehe non furono eontestate dai rieorrenti. ~.ra l' Autol'ita superiore di vigilanza ritenne ehe a giustifieare I mvoeata eonsegna deI danaro esistente presso l'Ufficio di Locarno e insufficiente il fatto delI'inesistenza attuale di eseeuzioni in eorso contro Marconi, poiche rappresentando il danaro suddetto beni affetti da ipoteche, queste preeisamente per l~ maneanza di proeedura eseeutiva non potendo impuguarsl od essere in a1t1'O legittimo modo Iiquidate eontinuano . . , a spIegare 1 loro effetti; ehe, rifiutando la detta eonseO'na l'uffieiale non ha misconosciuto ne contestato i diritti Marc~n/ ma ha a~ito solo a salvaguardia della propria responsabilita; potendo Il danaro essere distratto 0 fatto scomparire senza Pos~ibilita di ricupero; ehe se i fratelli Marconi vogliono metters1 al possesso deI danaro di eui sopra, 10 possono senza porr.e .a .repentaglio Ia responsabiliti dell'ufficiale e quella sussldlana dello Stato, promovendo azione per 1a eancellazione delle. ipot~e~e od ottenendo I'autorizzazione dei creditori ipotecan al fltlro deI danaro dalle mani dell'Ufficio. B. Contro questo giudizio i fratelli Mareoni rieorrono al ~ri.bunale ~edera1e ed espongono: L' Autorita superiore di vlgllanza fleonosce essa stessa ehe l'Ufficio di eseeuzione e fallimento non poteva tutelare in modo ultroneo, vale a dire sel1za ehe ne fosse riehiesto, i diritti delle persone ehe figurano di avere dei erediti ipotecari sopra tali benL Per sostenere il rifiuto dell'Uffieio dovette trineerarsi dietro alla eventuale responsabiliti dell'Ufficio 0 dello Stato. Ma all'Uffieio non ineombe nessuna responsabilita se, in eonformita del- 1'art. 119, lascia ehe i beni dei debitOl"i ritornino a questi in assoluto dominio tosto ehe sia estinta l' esecuzione pella quale i beni furono appresi. L'art. 5 della legge eseeuzione e fallimento stabilisee ehe l'Ufficio e risponsevole solo quando non abbia ossequiato alle disposizioni ehe la legge gli attribut sue, ossia quando vi e eolpa. Ora questa eolpa non pub e::;istere
156 Entscheidungen der SchuldbetreibungsneUa fattispecie, dal momento ehe non vi e piu nessuna domanda di eseeuzione eontro i fratelli Mareoni e ehe l'Uffieio deve restituire al debitore le eeeedenze delle eseeuzioni ehiuse. I ereditori ipoteeari non avendo nulla reeiamato, l'Uffieio non puo essere risponsevole se il danaro restante da consegnarsi al debitore sara distratto. Non e giusto neppure di pretendere ehe i fratelli Mareoni debbano spurgare prima il 101'0 stato ipoteeario per ottenere Ia libera disposizione dei 101'0 beni. Primieramente perehe non vi e nessuna disposizione di legge ehe li obblighi, anzi l'art. 129 suona in sensoaffatto eontrario. Poi perehe sarebbe fuori di luogo di pretendere ehe i fratelli Mareoni procedano a eause e spese per ottenere la eaneellazione di quelle ipoteehe ehe le persone ehe figurano eome ereditori non si eurarono ne si eurano di rar valere. I rieorrenti domandano percio : I. Che sia riformato il giudizio querelato ed obbligato l'Ufficio di eseeuzione e fallimento a eonsegnare ai fratelli Mareoni i 101'0 beni (danaro) eeeedenza nelle esecuzioni precitate, coi reiativi interessi. II. Che le spese siano a earieo di chi di diritto e da rimborS3re quelle pagate dai fratelli Mareoni. In diritto: Il rieorso dei fratelli Mareoni non potrebbesi ritenere fondato ehe qualora la decisione delle Autoritä. eantonali di vigilanza implicasse a eIanno dei rieorrenti un diniego di giustizia o la lesione di un disposto della legge eseeuzione e fallimento. Nel easo attuale non si verifica pero ne l'una ne l'altra di queste eondizioni. Dal fatto ehe i creditori non hanno insinuato le 101'0 ipoteche e ehe quest'ultime non furono inseritte nell'eleneo oneri, i rieorrenti non possono derivare nessun argomento in 101'0 favore. Il disposto dell'art. 140, alinea 2°, o meglio degli art. 106 e 107 legge eseeuzione e fallimento~ non trova applieazione ehe a favore delle persone ehe hanno eontestato l'eleneo oneri, 0 a pro' delle quali e avvenuta la confezione dell'eleneo. Il debitore inveee dal quale l'eleneo oneri non venne eontestato non ha qualitä. per valersi della non iseriziooe dello stesso di un onere qualunque 0 deI fatto. und Konkurskammer. N° 28. 157 ehe non fu intentata alcun'azione in proposito. 11 diritto eantonale e libero percio di stabilire, senza mettersi eon cio in opposizione coi disposti degli art. 106 e 107 della Legge federale, ehe il rieavo di uno stabile gravato di ipoteehe rappresenta} clopo la vendita, 10 stabile stesso, e ehe deve essere impiegato a favore dei creditori ipoteeari ehe non parteciparono all'eseeuzione. Non e dunque possibile di ravvisare una lesione della Legge federale 0 un easo di denegata giustizia nel giudizio delle Autoritä. cantonali talmente ehe l'eecedenza risultante dalla vendita dello stabile rappresenti la parte dei creditori ipotecari insoddisfatti e ehe non si possa percio consegnare al debitore eseusso fintanto ehe non sia estinta l'iserizione nei pubbliei registri 0 che i ereditori ipotecari non ,abbiano diehiarato di aeeonsentirvi. Per questi motivi, la Camera cli eseeuzione e fallimento pronuncia: Il ricorso dei fratelli Marconi e respinto. 28. ~ntfd)eib l)om 21. tjeoruar 1898 in ®ad)eu .\tod). Pfandverwel'l'tmg; Stellung des Dl'itteigentümers der Pfänder. I. tjriebrid) iletmaun in Daeberutbotf f d)ufbet bel' ileil}fajf e meumünfter 1500 tjr. au~ :Dadel}n. tjür bie ®d)u(b l}aftet ein ber 6 d)ttl ef tel' bei3 6d)uHmerß, tj\'au '[),atia .\tod) in 9remfd)eib, ge~ ~ötenber ®d)uIborief i)on 3000 tjr. auf tj. ileimann fe(6ft alß tjauf~fanb. ~ie ileU)taffe leitete gegen ben ®d)ulbner ~etrei6ung auf \l5fanbuer\l.Jcrtung ein, unb eß ttlurbe bie metfteigetung auf ben 8. :üftooet 1897 angefe~t. S)iegegen etl}oo nun bie ~Ben~ tümerin beß tjauft~fanbe~ ~inf~rad)e, ttleif i9t feine mu~fertt~ gung be~ Ba9{ungß6efel}re~ 3ugefterrt ttlotben fei. ®ie ttlutbe \)on bet untern fantonulen &uffid)t~oel)ßrbe a6gcttliefen, ttleU aUt Bett ber ~ußfertigung be~ 3al)lungßbefel)lß ber msol}nort bet ~efd)ttlerbefül)rerilt ttleber ber @(&u6igetin, nod) bem ~ettei6ungi3~