746 B. Civilrechtspllege. Vn ces faits et considerant en droit: L'exeeption d'ineompetence soulevee par l'opposant au re co urs apparait comme fondee. Pour que le reeours fut recevable, il faudrait que l'objet du litige atteignit une valeur de 2000 fraues an moins. Or tel n'est pas le eas. La premiere conclusion prise par le reeourant devant les instances eantonales tend au paiement de 500 francs a titre de dommages-interets. La seconde tend a faire ordonner la publication dans le Peuple de Geneve du jugement a rendre sous peine de 20 francs par semaine de retard. Pour qu~ ces deux eonclusions eussent ensemble une valeur de 2000 fr. H faudrait que la seconde representat une valeur de 1500 f/ Or rien n'etablit et l'on ne saurait admettre que la publieation du jugement ait en soi pour le reeourant une valeur pecuniaire atteignant ce chiffre. Quant a la penalite requise de 20 francs par semaine de retard apporte dans la publication du dit jugement, elle ne saurait etre prise en consideration pour determiner la valeur litigiense. Sans doute, dans le cas ou l'editeur Vineent eut retarde pendant 75 semaines la publication du jugement, les penalites eneourues par lui se fussent elevees a 1500 francs. Mais c'est la une simple hypothese et au surplus line hypothese absolument invraisembiable qui ne saurait servir de base pour Ia fixation de la valeur du litige. Du reste, la conclusion tendant a la condamnation du defendeur a la penalite indiquee eoncerne non pas le fond meme du litige, mais l' execution du jugement au fond dans le cas ou celui-ci serait favorable au demandenr. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Il n'est pas entre en matiere sur Ie recours pour cause d'incompetence. I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 132. 132. Sentenza dei 25 settembre 1896 nella causa Cogliati contro Demicheli. 747 Cün sente~za deI 20 luglio 1S96 il Tribunale di appello deI cantone Ticino ha pronunciato : « 10 TI Iibello come sopra intimato e confermato nel senso > ehe la signora Cogliati e tenuta a pagare gli interessi nella > misura legale sopra la somma di fr. 15,000 a far tempo » dal giorno 17 settembre al 31 agosto 1894. » 20 Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di » giustizia in questa sede in fr. 35, oltre a quelle di bollo e » di intimazione sono a eadeo della signora Cogliati, Ia quale :. rifondera al signor Demieheli fr. 30 per ripetibili in questa » sede. » Appellante da questo giudizio Ia signora Cogliati, Ia quale eon rieorsü in iseritto deI 2 settembre 1896 ha conchiuso domandando: la riforma della sentenza 20 luglio 1896 nel sen so deI rigetto della domanda libellare e la condanna deI signor Demicheli in tutte le spese d'ufficio e ripetibili. Considerando : i 0 Il 17 maggio 1889 la signora Giuseppina Cogliati vendeva a Demieheli una porzione di easa situata a Lugano. TI contratto, conchiuso in forma di serittura privata, portava ehe il prezzo di vendita dovesse essere stabilito da arbitri e ehe Ia signora Cogliati aveva rieevuto in aeconto da Demicheli Ia somma di fr. 15,000. Dovendo il contratto in virtu dell' art. 661 deI codice civile ticinese essere ridotto a forma notarile entro il termine di due mesi, il 4 luglio 1889 le parti si aeeordarono per prolungarne l'efficacia legale per altri due me si. AHo spirare di questo nuovo termine, rifiutandosi Ia signora Cogliati di prestarsi all' esecuzione dell' atto notarile, il compratore, G. Battista Demicheli, intentavale azione davanti i tribl1nali ticinesi per obbligarvela. La causa ebbe Ia sua soluzione eon sentenza deI Tribunale di appello 17 luglio 1894, in base aHa quale Ia signora Cogliati venne obbligata all' erezione delI' istrumento di vendita. Nel frattempo, il 25 novembre 1890, gli arbitd nominati dalle parti avevano
748 B. Civilrechtspflege. stabiIito il ~rezzo dell~ s~abile a fr. 32,100 e l'azione intentata dalla. sIgnora CoghatI per far pronuneiare Ia nullita di questa stIma essendo stata respinta tanto in prima ehe . d . t 1" In seeon a IS anza, lstrumento notarile venne rogato il 31 agosto 1894. Con ess~ il signor Demieheli versava a eompimento .del ~re~zo dl eompera Ia somma di fr. 17,100, riservandosl pero dl pretendere gli interessi suU' aeeonto sborsato nel 1~89. Il .e~e avvenne con libello deI 5 novembre 1894 ehe dle?e ongme aHa sentenza deI Tribunale di appello piu sopra rlprodotta e daHa quale la signora Cogliati si e appellata al Tribunale federale. 2". Am?edue Ie istanze eantonali neW aecogliere Ia domanda D~mICheh s?no pa:tite dal eoneetto, ehe quantunque l'attore c,hleda nel .hbeUo tI pagamento degli interessi deeorsi sopra l.aceonto dl fr. 15,000, pure Ia di lui domanda si debba eon:.. sldera~e come un'azione di indennizzo per Ia proerastinata esecuzlO.ne dei eontratto 17 maggio 1889. Ora, se questo ~?do dl vedere e esatto, iI Tribunale federale non sarebbe pm competente a giudieare della causa, in quanta ehe e noto e fu da questa corte pronunciato gia piu volte (XVI 804 XVII, 105 e seg.) ehe domande d'indennizzo dipende~ti d~ eompere e vendite d'immobili, eadono nel dominio deI diritto eantonaIe, non in quello deI diritto federale. 3~ ~ntrando pereiC) ad esaminare delIa natura giuridica dell aZI~ne, ~ta m prima linea, ehe l'azione venne qualifieata da Demtehelr eome domanda di interessi. Se non clle esaminando i titoli sui quaU Ia domanda venne fondata no~ rimane nessun dubbio che si tratti in realta di una do~anda di indennizzo. N el chiedere gli interessi deeorsi sulla somma di fr. 15,000 l'attore Demicheli non ha invocato una eonvenzione ?d un f~tto dal quale si possa far derivare una pretesa di mtel:essl, ma ha allegato unicamente ehe Ia consegna deIlo stabIle non era stata fatta in tempo dovuto e che questo ri- ~ardo a."eva avuto per conseguenza di fargli perdere gli ~nteress~ ~ull' aceonto sborsato nel 1889. Ora e chiaro ehe III un~ slm~Ie .d?m~nda, si possono vedere benissimo gli eIemenü. COStit?tlvl dl un azione in risareimento di danno. La questlune dl sapere, se un' azione proposta in questi termini H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 133. 749 poteva in base aU' art. 71 della proeedura ticinese es~ere ri: guardata eome un'azione di indennizzo, e una questlOne dl proeedura ea.ntonale, non sottoposta al controllo deI Tribunale federale. AHa competenza di quest'nltimo sfugge anche I'altra obbiezione sollevata dalla parte Cogliati, eonsistente nel dire ehe Ia consegna deHo stabile non sia mai stata domandata e ehe non vi sia pereib mora deI venditore. In quanto ehe una simile obbiezione impliea nna questione di merito ehe pub essere deeisa solo dal giudiee chiamato a statuire sulI' intrinseco della causa (Art. :!31 deI C. 0.). Per questi motivi Il Tribunale federale deride; Di non entrare in materia sul rieorso Cogliati per titolo di ineompetenza. ll. Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampfschiffunternehmungen bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins da fer et da bateaux a vapeur an cas d'accidant antrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 133. AmU du 1er juillel 1896 dans la cause Compagnie generale de navigation sur le lac Lernan contre Ageno et Bomb1'ini. A. Le 9 juillet 1892, le bateau Ie Mont-Blane, appartenant a Ia Compagnie generale de navigation sur Ie Lac Leman, etait parti de Geneve a 9 heures du matin pour faire sa course quotidienne par N yon, Thonon, Evian, Ouehy et Ia Co te suisse jusqu'au Bouveret. L'arrivee a Ouehy eut lieu a l'heure reglementaire, midi et einq minutes; le debarquement des passagers etait termine et l'embarquement aHait eommeneer,