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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1896 BGE 22 I 434

January 1, 1896·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·2,648 words·~13 min·1

Full text

C. ClVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ClVILE ." I. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 76. Sentenza nella causa Censi contro Patriziato di Breganzona. Il Tribunale di Appello deI Tieino ha, eon sentenza deI 4 dieembre 1895, pronunciato : « 10 La prima domanda libellaria e ammessa nel senso ehe » gli eredi Frasea so no tenuti a pagare le annualitä. in arre- » trato a eomineiare Jal 20 ottobre 1889. » 20 La seeonda domanda deI libello e eonfermata. » 3° Le spese giudiziarie di prima istanza e la tassa di giu- » stizia in questa sede in fr. 40, oltre Ia tassa di bollo, sono » earieate agli eredi Frasea, eompensate Ie ripetibili. » Appellanti da questa sentenza i eoniugi Censi, i quali eon atto deI 24 gennaio 1896 domandano: in via prineipale ehe il giudizio di appello sia annullato e sia respinta l'azione ereditoria deI Patriziato di Breganzona; subordinatamente, ehe il giudizio stesso sia eassato. Nel mentre l'avvoeato Lurati a norne deI Patriziato attore domanda: in via prineipale, ehe il Tribunale federale abbia a diehiararsi ineompetente a giudieare in via di appelJo sul me- I. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 76. 435 rito della sentenza 14 die. 1895 e ehe sia diehiarata infondata e reietta Ia domanda di nullitä. in via di eassazione· subordinatamente ehe Ia sentenza 14 die. 1895 deI Trib~nale di Appello deI Ticino sia eonfermata; in ambo i easi eolla eondanna dei rieorrenti neHe spese eantonali e federali. Considerando : in linea di ratio: Con testamento noneupativo 1 0 ottobre 1826 il fu Giov. Batt. Broeehi disponeva a favore dei patrizi ed uomini di Breganzona, rispettivamente deI eomune di Breganzona, di una rendita annuale di lire 100 eantonali (fr. 56,49 71) da impiegarsi ad arbitrio dello stesso eorpo patriziale in far eelebrare tante messe oppure altre pie funzioni, in suffragio dell'anima deI testatore. TI legato doveva avere effetto dopo Ia morte della vedova Broeehi. A garanzia deI suo soddisfacimento il testatore diehiarava di vineolare aIcuni suoi stabili . . , ordmando ehe ne fosse formato un « tipo » subito dopo Ia sua morte. II 2 dieembre 1860 eessava di vivere Ia vedova Broechi. Giä. anteriormente, il 30 giugno 1851, l'ingegnere Carlo Frasea eomperava da uno degli eredi, eerto dell'Oro di Giubiaseo, Ie ragioni spettanti aHo stesso sopra l'eredita deI fn Giov. Broeehi. Morta Ia vedova e eessato l'usufrutto generale esistito a suo favore, vennero iniziati fra il Patriziato di Breganzona e I'ingegnere Carlo Frasea delle trattative per il pagamento deI legato, sul eorso delle quali l' ingegnere Carlo Frasea eon Iettera deli 0 maggio 1867 diehiarava: « ehe quaIe subingresso erede della sostanza relitta dal fu Giov. Batt. Broeehi non aveva mai esitato un istante a eredersi obbligato al pagamento degH oneri inerenti aHa stessa. 'i> Cio malgrado le pratiche per un bonale aeeordamento l'imasero infruttuose; il ehe vedendo il Patriziato di Breganzona, eon libello deI 26 giugno 1867, eonvenne l'ingegnere Carlo Frasea chiedendo: 10 ehe 10 stesso avesse a pagare Ie rate seadute dal 2 die. 1860 nella somma di lire 600 eorrispondenti a fr. 338,98 29; 2° ehe fosse rieonosciuto il di lni obbligo di pagare annual. mente la somma di fr. 5ö,49 71 eome al testamento deI fu

436 C. Civilrechtsptlege. Giov. Batt. Broeehi; 3° ehe fosse sborsato d 1 eonvenuto l'interesse legale per le rate seadute; 4° ehe 10 stesso dovesse procedere eoll' istll,nte alla misura 0 formazione di tipo dei fondi vincolati pel legato. - Dopo una prima eomparsa in. data deI 6 die. 1867, essendo venuto amorire l' ingegnere Carlo Frasca, la causa rimase in sospeso fino al 30 die. 1887. A quell' epoea essa fu ripresa eontro gli attuali eonvenuti neUa 101'0 qualita di eredi den' ingegnere Carlo Frasca, e dopo diverse interruzioni prodottesi nello s~ambio degli allegati, condotta a maturanza di giudizio il 30 maggio 189~. Davanti le istanze cantonali i eonvenuti allegarono: 1° ehe 11 legatario istituito nel testamento Broechi non era il Patriziato di Breganzona ma l'anima stessa deI defunto; 2° ehe il Patriziato di Breganzona non aveva nessun interesse ad assumere l'amministrazione deI legato, dovendo il suo importo essere eonvertito in tante messe; 30 ehe ne i eonvenuti, ne il loro autore potevano essere tenuti al soddisfacimento dellegato, non essendo rivestiti della qualita di eredi; il signor Carlo Frasea aver benst eomperato una parte della sostanza Broechi, ma non essere per nulla subingresso nella eostui ereditai d' aItra parte nessuna ipoteca gravare sugli stabili eomperati; 40 ehe dal 6 die. 1867 al 30 die. 1887 erano traseorsi piu di venti anni; che l' azione era pereii:) estinta in virtu delIa preserizione deeennale deI Codice obbL, la sola applieabile in concreto trattandosi di obbligazione personale. , • A TI Tribunale di Appello deI Ticino, statuendo nel modo pm sopra ennuneiato, e partito dal punto di vista ehe colla diehiarazione 10 maggio 1867 l' ingegnere Carlo Frasea si era assunto di fronte agli uomini e patrizi di Breganzona l'obbligo personale al soddisfaeimento dellegato; ehe quest'obbligo essendo passato eome tale agli attuali eonvenuti, era affatto indifferente di esaminare le obbiezioni da 10ro sollevate ai Ni 1 2 e 3· ehe quanto all' invoeata preserizione, poteva es-, , . sere deeorsa solo dal 1867 al 1887, che maneando pera nel convenuti il requisito della bona fides, avendo essi conosciuto gia dal 1868 l'obbligo assunto dall'ingegnere Carlo l!'rasea al pagamento deI legato, non vi era luogo di parlare sotto l' im- J. Organisation der Bundesrechtsptlege. N' 76. 437 pero deI vecchio Codiee ticinese di preserizione deeennale, ma bensl di quella trentennaria, Ia quale dal 1867 al 1887 non si poteva ritenere traseorsa; ehe eoll' entrare in vigore deI Codice delle Obbl. nel1883, l'obbligo non reale, ma personale e non dipendente da eredita, ma da rieonoscimento deI debitore, al pagamento deI legato doveva bens! riguardarsi preserivibile entro il periodo di die ci anni, ehe il periodo trascorso prima dei 1883 non poteva essere eomputato nella nuova prescrizione deeennale, non esigendo quest' ultima, eome il veechio Codice ticinese, il requisito della buona fede, e Ia nuova preserizione avendo percib cominciato a deeorrere solo eoll' entrata in vigore della nuova legge, ehe se l'obbligo al pagamento deI legato eome tale non poteva pereia riguardarsi prescritto, 10 erano pera le singole prestazioni annuali fino al 20 ottobre 1889 e cib in forza deI disposto dell'art. 147 deI C. 0., ehe per la prescrizione di prestazioni periodiehe stabilisee un lasso di cinque anni. in diritto : 1. I coniugi Censi avendo diehiarato di rieorrere al Tribunale federale tanto in via di appello ehe in via di cassazione, e l' art. 89 della legge org. giud. fed. ammettendo il rieorso in eassazione solo nel easo ehe non sia ammissibile il rieorso· in riforma, devesi in prima Iuogo esaminare, se il Tribunale federale e eompetente ad occuparsi deI ricorso co me corte di appello. Questa eompetenza deI Tribunale federale presuppone: 10 Che si tratti di una sentenza di merito emessa in nna causa civile da giudicarsi secondo le Ieggi federali ; 2° Che il valore litigioso raggiunga Ia somma di fr. 2000. Ora per quanta concerne il valore litigioso devesi osservare : DelIa terza e quarta domanda libellare, riferentesi la prima agli interessi deeorsi sopra le sei rate seadute, la seeouda all'erezione di un tipo dei fondi gravati dailegato, non puo essere tenuto conto nella di Iui valutazione, della prima di queste domande dovendo essere fatta astrazione a stregua deI disposto deI 10 alinea den' art. 54 1. org. giud., e Ia se-

438 C. Civill'echtspflege. eonda riferendosi solo ad una misura aeeessoria senza valore suo proprio. Rimangono dunque solamente le domande Ia e IIa deI li~ beHo. CoHa prima il Patriziato di Breganzona ha domandato. ehe gli fossero versate fr. 338,98 a saldo della annualita seadute dal 1860 al 1866, eolla seeonda, ehe fosse rieonoseiuto l'obbligo deI eonvenuto a pagare le rate ehe sarebbero per deeorrere apartire dall' introduzione della causa. Questa seeonda domanda valutata giusta il prineipio stabilito all'art. 54 1. org. giud., eioe 11l0ltiplieando l'importo della prestazione annuale per 20, da un eapitale di fr. 1129,94, il quale SOllmato all'importo delle sei rate seadute, raggiunge app.ena Ia somma di fr. 1498,92, rimanendo dunque inferiore alla somma voluta per legge. Allo seopo di arrivare a questa somma i coniugi Censi hanno allegato, ehe Ie annualita scadute dal 1867 fino a giudizio intervenuto si debbano eonsiderare esse pure quali annualita arretrate nel senso della prima domanda degli attori e ehe all'importo COS! ottenuto si debba aggiungere ancora quello risultante dalla eapitalizzazione dell'obbbgo al pa~ gamento delle rate future a tenore dell' art. 54 della l. org. In appoggio di questa Ioro opinione essi invoeono il disposto dell'art. 2 della Iegge tieinese per Ia trattazione delle cause in appello 17 nov. 1891, seeondo il quale « il Tribunale ha la » faculta di pronuneiare anche sulle rate seadute posterior~ » mente aHa domanda fatta. in prima istanza, » e ne dedueono ehe Ia causa dipendente dallibello 1867 essendosi prolungata fino al 1895, le rate scadute dumnte questo periodo costituiseGno essere pure parte deI valore litigioso. :!Via questo modo di vedere non puo essere condiviso dal Tribunale. Se la domanda libellare si riferisse p. es. ad un prestito rimborsabile ad epoche differenti, e l' attore avesse ehiesto il pagamento della prima rata seaduta, poi durante 10 svolgimento della causa ne fosse scaduta ancora una seeonda eilTribunale ean~ tonale avesse eondannato il eonvenuto a pagare anche que::;ta seconda rata usando della facolta concessagli dalla legge ticinese, in tal easo potrebbesi forse sostenere ehe nel computo deI valore litigioso si debba tenir eonto anche delle rate di- I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 76. 439 venute esigibili posteriormente al libello. Ma nella causa attuale la posizione assunta dall' attore e affatto differente. N el libello iniziatore della causa venne chiesto dall'attore in modo affatto eorretto da una parte il pagamento delle annualita arretrate, dall'altra il rieonoseimento dell'obbligo deI eonvenuto a pagare anehe in avvenire Ia somma portata dal Iegato. Le annualita decorrenti dall' epoca in eui fu iniziata la causa erano dunque comprese gia fin d' allora in quest' ultima domanda. Esse erano comprese eioe nella domanda per il riconoscimento deI credito eome tale ossia per la eondanna deI convenuto al pagamento deI legato. Ora il valore di questa domanda in tutta la sua portata, vale a dire tanto riguardo alle rate seadute durante il processo, quanto riguardo a quelle che dovevano seadere piu tardi, deve essere eomputato secondo il disposto tassativo dell' art. 54 moltiplieando l'importo della prestazione annuale per 20. L'applicazione di questo disposto di legge non subisce nessuna modificazione pella circonstanza affatta easuale, che nel eorso della causa vennern aneora a scadere un numero eonsiderevole di annualita. Cio che deve far stato e il eapitale rappresentante le prestazioni periodiche ehe formano oggetto della domanda degli attori, e questo eapitale, seeondo il disposto delI' art. 54, deve essen' valutato nel momento in cui e stata introdotta l' azione, ad eselusione di ogni eonsiderazione sulla durata della causa. 2. Non potendosi il Tribunale oecupare deI ricorso in appello per i motivi sopra addotti, resta da esaminare se il ricorso possa essere ammesso eome ricorso in eassazione. L'art. 89 della legge org. giud. prevede un rieorso in cassazione solo pel easo ehe in una causa civile da giudiearsi seeondo le leggi federali, ma non suscettibile di appello giusta l'art. 59, sia stato applicato diritto cantonale 0 estero in luogo deI diritto federale. Il rimedio di legge previsto all'art. 89 ha dunque per condizione ehe l'applieabilita deI diritto federale sia stata miseonosciuta da un' istanza eantonale e che in sua vece sia stato applieato un' altro diritto, sia eantonale sia straniero. Ma esso non e proponibile qualora la violazione deI diritto federale risulti solamente da una falsa applieazione deI

440 C. Civilreehtspflege. medesimo aHa causa ehe si discute. In tal caso e il ricorso in appello, non il ricorso in cassazione, il rimedio di legge invocabile. Ora e chiaro, ehe il campo di applicazione deI diritto federale non e stato in nessun modo misconosciuto neUa causa attuale. TI giudizio di appello dichiara espressamente ehe l' obbligo « non reale, ma personale, non dipendente da eredita ma da riconoscimento da parte deI debitore al pagamento deI legato » cade sotto Ie sanzioni deI Cod. fed. delle Obbl. dopo l'entrata in vigore deI medesimo. Esaminando poi Ia questione della prescrizione delle singole rate il Tribunale cantonale applica esplicitamente il disposto delI' art. 147 C. O. e se a riguardo dell'altra questione coneernente la prescrizione deI debito in genere, vale a dire den' obbligo al pagamento dellegato, il disposto dell'art. 883 deI C. O. non e stato richiamato espressamente, e pero evidente che la distinzione stabilita dal giudice cantonale sulla questione di sapere, se il tempo decorso prima dell'entrah in vigore deI C. O. debba essere compreso neUa prescrizione decennale prevista da esso Codice, ha per suo fondamento il disposto dell' art. 883. E certo ehe si possono nutrire dei dubbi sulla esattezza deI giudizio emesso dal Tribunale cantonale, ehe cioe non si debba tener calcolo deI tempo deeorso prima dell' entrata in vigore deI Codice, perehe a quell' epoea la preserizione, quale era stabilita prima dalle Ieggi eantonali, non aveva aneora comineiato a decorrere. Ma anche ammettendo che questo modo di vedere sia giuridieamente inesatto e ehe di eonseguenza dovrebbe essere rettificato dal Tribunale federale, se 10 stesso avesse a pronunciarsi come eorte d' appeUo, una simile soluzione non impliea ehe una interpretazione viziosa dell' art. 883 deI C. 0., il ehe, come e gia stato detto di sopra, non basta per motivare un ricorso in cassazione. DeI resto si deve considerare per 10 meno come dubbia la questione, se per Ia pretesa soHevata dagli attori siano veramente applicabili i termini di prescrizione stabiliti dal C. 0., e quindi se Ia causa, anche per quanta eoncerne la questione della prescrizione, sia veramente da decidere seeondo Je Ieggi federali. TI Tribunale eantonale ammettendolo, e partito dal punto di 1. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 77. 441 vista, ehe Ia domanda libellare ha per oggetto non un obbligo reale ° dipendente da eredita, ma personale, dipendente da riconoscimento deI debito come aHa lettera 10 maggio 1887. A cio devesi osservare ehe la natura giuridica della domanda degli attori si giudica non dalla dichiarazione 10 maggio 1887, ma dall' obbligo che venne riconosciuto con quella diehiarazione. Quest' obbligo non puo essere altro che quello assunto dall' autore dei convenuti mediante l' atto di eompera 30 giugno 1851. Ora la compera di eredita ed in genere i contratti aventi per oggetto la successione di un terzo, anche se gia aperta, sono retti tanto prima ehe dopo l' entrata in vigore deI Codiee Obbl. dal diritto cantonale (vedasi il Cod. civ. di Zurigo § 1077 e seguenti, e Huber, System & Geschichte des schweizer. Privatrechts voL 11 pag. 364 e seg.). Vero e che i detti contratti non si riferiscono a diritti ereditari veri e propri; ma la loro eonnessione col diritto ereditario e tale da non ammettere quasi che possano essere retti da un' altra Iegge all'infuori di quella regolante il diritto ereditario. Questa questione non ha bisogno deI resto di essere esplicitamente risolta il ricorso in cassazione dovendo esse re respinto gia pel , motivo piu sopra enunciato. Il Tribunale {ederale pronuncia : TI ricorso dei coniugi Censi nel suo doppio carattere di ricorso in appello e di ricorso in cassazione e re~pinto. 77. Sentenza nella causa Remonda contro Banchini. TI 15 giugno 1895 l'avv. Felice Banehini, tesoriere deI Tribunale di Appello deI Ticino, staceava in odio di Remonda di Mosogno, un preeetto esecutivo per l' incasso di fr. 3850 dipendenti da pareella N° 3 deI 4 dieembre 1894 pretesa al Remonda nella sua qualita di procuratore di Pedraita Giuseppe e Rima Pasquale, per spese occorse ed aecollate a quest' ultimi in una causa vertita tra essi ed i coniugi Losa. Al quale precetto avendo il Remonda fatto opposizione pretendenclo

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