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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 21.06.1894 BGE 20 I 274

June 21, 1894·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·3,487 words·~17 min·1

Full text

2;4 A. Staatsrechtliche Entscheidungcn. I. Abschnitt. Bundesverfassuug. eincn leiner eigenen mitoureicm. mie{me~r tann i.lom ~efunenten ein~ig aUf @run'o be~ ~{rt. 50 m.~m. gefor'oert roer'oen, ban er gem1't~ ~{l)1. 1 genannten ~rmeX~ bie frele ~u§1i'6ung 'ocr gottes~ bienftncf)en 5)cmblungen bet anbent stol1feffionen nicf)t fiBre nnb gem1'tn ~{bf. 2 gleid)en ~htiM~ ben SJJ1aBna~11ten ~oIge leiite ~pelcf)e muub ober stantone 110m 5)al1b~abung ber Drbnul1g unb be§ offentUd)en ~rie'oen~ unter ben %tgef)origen ber i.lerfd)iebenen ~engion§genoffenfcf)aften" treffen (1. f)iqu ~11ttimann, i"llorb~ amedhniJcf)e§ ~1tn'oe~ftaat~red)t II, 15. 279). ?Si~ ie~t ~(toen aud) munbe~r(lt unb munbes))erjammfung ftet§ im gleid)en 15inne gei~rod)elt. 5)ie))on au§gegangen ift au fagen, ba~ l1id)t einmal l)ef)auj)tet ift, baB 'oie l,)Ollt ~lefutTenten am ~~(trfreitet9 Mrgel10mmene ~roeit einen folcf)en 21'trm i.lcrurfacf)t ~at, betB ba'omcf) ber reUgtofe S{u{tu~ ber ~roteftanten geftort l')orben \Petre. ~emnacf) f)at ba~ munbe~gedcf)t edannt: :Der mefur~ ~it'b als oegt1inbet etmirt unb ba§ tngefocf)tene UrteH bes ®emeinbegeticf)t~ in 5)erifau l,)om 26. WprU 1894 ('tufge~ol)en. 46. Sentenza del 21 giugno 1894 nella ca '{'sa del Comitato basileese per l' evangelizzazione del Tieino. A. A Basilea esiste da anni un Comitato, il cui scopo e di propagare la religione evangelica nel Tieino. Esso rnantiene a sue spese una chiesa ed una scuoia nel comune di Biasca, dove si trovano alcuni protestanti. Pastore di detta chiesa e Alberto Zamperini, italiano. In questa sua qualita egli venne chiamato il 29 dicembre della scorso anna a Lumino pel funerale di una bambina, figlia di certo G. Galbiati, ·evangelico. La cerimonia, aHa quale intervenne anche una parte della popolazione cattolica di Lumino, venne celebrata senza ostaco10. Tuttavia avendo il curato di Lumino negato il suo consenso a che fosse suonata 1a campana da morte durante i funerali, questa suo contegno provoco presso il Consiglio di Stato un IV. Glaubens- und Gewissensfreihcit. Steuern Zl1 J\ultuszwecken. N° 46. 275 richiamo da parte del ministro evangelico. D'altra parte alcune frasi pronunciate dal pastore Zamperini durante Ie fUllzioni religiose, e interpretata da alcuni come un' offesa aHa re1igione cattolica, nonche il fatto d' avere 10 Zamperini iniziato successivamente propaganda ne1 comune col recarvisi la domenica a celebrare il culto evangelico, suscitarono in uua parte della popolazione cattolica una viva opposizione. Il 14 gennaio 1894 gli opponenti rimasero tranquilli, rna il28 della stesso mese ricornparso appena 10 Zamperini nel villaggio, una parte della popolazione si levo a tUl1lulto, e seguendo il ministro protestante con strepiti e grida davanti 1a casa Galbiati, dove il cuUo evangelico doveva aver luogo, rese a detta dei ricorrenti impossibile ogni e qualunque allocuzione. Zamperini si rivolse al Consiglio di Stato, ed ottenuti per scorta due gendarmi, ritorno poche ore dopo aLumino e vi tenne it solito sermone senza ulteriori disturbi. Vi ritornava poi di nuovo il 1 febbrajo successivo, ma anche stavolta il turnulto levatosi al suo arrivo fu tale, che a detta dei ricorrenti do vette rinunciare a celebrare Ie funzioni religiose. Un' inchiesta fatta pmticare dal Consiglio (li Stato il 4 febbrajo sopra i detti avvenimenti, non condusse a nessun11 misura efficace. Con decreto del 6 febbrajo 1894 il Consiglio di Stato prese atto sel11plicel)lente del risultato dell'inchiesta, dichiarando «che i fatti lamentati non costituivano una violazione della liberta di credenza ne da parte tiel ministro evangelico, ne da parte del parroco, ne da parte dei dil110stranti e non erano tali da ri~ chiedere l' intervento delle autorita civili. » Intanto pero Ie dimostrazioni ostili ed il tumulto continuavano a prodursi a Lumino ad ogni arrivo del ministro protestante. II 9 febbrajo il Comitato ricorrente pretende che 10 Zamperini sia stato assediato due ore dai tUl11ultuanti nell' ufficio postale. L' 11 febbrajo la municipalita di Lumino, invitata dalla Direzione (li polizia di vegliare al mantenimento dell' ordine, proibi bens! che si facesse rumore sulle pubbliche strade, malgrado pero l'arrivo di un caporale e di due gendarmi l11anclati dalle autorita cantonali in suo ajuto, non seppe impedire che, entrato appena 10 Zarnperini nel comnne, Ie dimostrazioni incomin-

276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassllng. ciassero di nuovo. 11 giorno susseguente il Consiglio di Stato risolveva percio di significare aHa municipalita di Lumino che, al primo rinnovarsi dei lamentati disordini, sarebbe inviato cola a spese del comune un picchetto di gendarmi con incarico di rimanervi sintanto che l'Autorita superiore non avesse sufficiente garanzia pel mantenimento dell' or dine, riservata inoItre la disposizione dell' art. 147 del codice penale. 11 direttore dell' interno chiamava poi pres so di se il sindaco del comune ed il pastore protestante, e invitava quest' ultimo a sospendere per qualche tempo Ie sue visite a Lumino, l' Autorita governativa non potendo prestare mano forte per nessuna propaganda religiosa. 11 minisko evangelico annul e ritardo Ie sue visite fino al 4 di marzo. Ritornatovi pero il giorno suddetto, nuove scene e disordini si produssero. Finito appena il culto, che per maggiore tranquillita dovette eSBere tenuto nella casa del giudice di pace, una moltitudine OJ uomini e donne seguirono 10 Zamperini ed alcuni suoi comp,\gni protestanti di Biasca fino a Castione, assordandoli di moni e di di strepidi, e come i ricorrenti pretendono, insultandoli a piu riprese. Tre fra i compagni di Zamperini, cittadini di Biasca, inoltrarono un richiamo al Consiglio di Stato, ma con decreto del 6 marzo t894 fmono rinviati al foro giudiziario. n giorno to successivo Zamperini informava il Consiglio di Stato che secondo informazioni ricevute erasi ordito h Lumino contro di lui e contro i suoi seguaci una vera congiura, e domandava al Consiglio di Stato, essendo intenzionato di recarsi cola il giorno dopo con alcuni evangt3lici di Biasca, quali misure intendeva di prendere per proteggere la liberta di credenza garantita dalla Costituzione. Con decreto dpl 10 marzo 1894 il Consiglio di Stato « osservato che i pericoli vagamente accennati dal postulante non erano suffragati da alcun atto di prova, e visto non esistere a Lumino una chiesa od associazione evangelica costituita che reclami ilministro Zamperini », risolse di non intervenire, dand!) communicazione di questa sua risoluzione al petente. B. Contro questo procedere delle Autorita canton ali il Comitato basileese per l' evangelizzazione del Ticino inoltrava il IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Stenern Zl] Kultnszwecken. No 46. 277 24 marzo 1894 ricorso al Consiglio federale ehiedendo il di lui intervento affinche la liberta di credenza e di culto fosse fatta rispettare. 11 ricorso e diretto speeialmente contro due risoIuzioni del Consiglio di Stato : quella del 6 febbrajo colla quale esso dichiara di prendere atto dell' incbiesta avveuuta, e la risoluzione del 10 marzo, colla quale l' Autorita governativa rifiuta d'intervenire. Secondo i ricorrenti, la prima ebbe solo per effetto di incoraggiare i tumultuanti, e la seconda non fu altro ehe un espediente impiegato dal Consiglio di Stato per tirarsi da una posizione impacciante. Tutte e due eostituiscono poi, al dire dei ricorrenti, un diniego di giustizia, vale a dire un rifiuto da parte delle Autorita canton ali di proteggere un diritto esplicitamente garantito dalla Costituzione federale. II Comitato ricorrente invoca in suo appoggio i fatti sopra narrati, e per earatterizzare meglio la situazione e l'opinione pubbIica nel Tieino, produce e cita i rapporti speditigli dal ministro Zamperini ed aleuni articoli apparsi in diversi giornali del cantone. In base a tutti questi atti egli sostiene, che l'asserire come fail Consiglio di Stato, da una parte, che la liberta di credenza non e frtata violata, dall' altra, che i peri coli ai quali aeeenna Zamperini nella sua istanza del 10 marzo, non erano abbastanza provati, e un misconoscere i fatti, un diniego di giustizia, contro i1 quale il solo rimedio e il l'icorso aIle Autorita federali. 11 Comitato basileese, e con lui il ministro Zamperini, essere lungi dal voleI' provoeare delle lotte religiose nel Tieino. Cio che essi pretendono essere solo che Ia religione ed il culto evangeIico nel Tieino abbiano a godere gli stessi (liritti e la stessa protezione ehe gode la religione cattolica nei cantoni protestanti della Svizzera interna. C. Con ufficio del 10 aprile 1894 il Consiglio federaIe, a sensi dei disposti degli art. i 175 e 189 della nnova legge 01'ganica giudiziaria federale, trasmise il ricorso al Tribunale federale, osservando che secondo il suo modo di vedere, Ia quistione se esiste 0 non esiste diniego di giustizia, deve essere prima decisa dal Tribunale federale, nel mentre quello che riguarda l' esecuzione della sentenza rimane compito del1'Autorita politica, ossia del Consiglio federale.

278 A. StaatsrechUiche Entscheidungen I. Abschnitt. Bundesverfassung. D. Da parte sua il Consiglio di Stato del cantone Tieino risponde : risultare dagli atti e dall' inchiesta fatta praticare dal Con1iiglio eli Stato sui fatti eli Lumino e successivamente su queIIi di Castione, che nessun cittadino di Lumino 0 Castione ebbe mai ad affermare che sia stata violata la propria Iiberta eli culto; che nessun cittadino di Lumino ne di Castione appartiene alla religione evangelica; che riclamante e iI solo Zamperini, e che Ie dimostrazioni del popolo di Lumino e eli Castione erano dirette contro i tentativi eli propaganda da lui fatti. Non essere quindi esatto quanta il Comitato di Basilea afferma nel suo ricorso, che cioe vi sia a Lumino un gruppo di ticinesi professanti Ia religione protestante, ne che un gran numero degli abitanti di Lumino abbiano chiesto di udire regolarmente Ie prediche del ministro evangelico. A Lumino non esseni un solo ticinese eli confessione protestante, e gli abitanti di Lumino avere dimostrato col fatto, che non desiderano di sentire Ie prediche evangeliche. 11 Consiglio di Stato non voleI' esaminare la quistione, se esiste 0 meno un diritto eli propaganda contro la manifesta volonta della popolazione. Cio che 10 preoccupa essere iI suo dovere dt tutelare l'ordine pubblico allontanando Ie cause che ne provocano il turbamento. 11 direttore dell' Interno ed it Consiglio di Stato essere stati percio nel lora pieno diritto, di invitare il sig. Zamperini a desistere dalla sua propaganda causa I' opposizione ed i ripetuti disordini che provocava. In simili occasioni non essere possibile di non tener calcolo dell' opinione generale della popolazione. 11 Consiglio di Stato essere sempre iutervenuto ogni qualvolta trattavasi di proteggere la persona del sig. Zamperini e Ia famiglia Galbiati, rna non essere tenuto di mettere la gendarmeda a disposizione del sig. Zamperini per la sua propaganda. Non esservi dubbio in teoria, che ciascuno e libero di manifestare Ie proprie opinioni politiche e religiose e di propugnare i suoi pdncipi..Ma non potel'si esigere che l'AutOl'ita civile appoggi colla forza una propaganda religiosa senza offendere il principio stesso della liberta di credenza, in materia religiosa ogni coercizione da parte della Stato dovendo essere esclusa. II Consiglio di Stato non aver esitato ad in- IV. Glauhens- und Gewissensfreiheit. ~tcuern zu Kultllszwecken. No 46. 27[1 tervenire quando l' ordine era turbatoo minacciato. Essere disposto ad intervenire anche in futuro, se i disordini si ripeteranno. Ma non poter andare oltre questa limite coi mezzi coercitivi. Essere negli attributi e nel dovere dell' Autorita superiore canton ale di vietare i tentativi di propaganda religiosa, allorquando la 101'0 continuazione diventi causa di turbamento della quiete, della pace edell' ordine pubblico in uno 0 piu comuni del cantone. Essa domandare percio che il ricorso del Comitato basileese «in quanto abbia per iscopo di esigere e conseguire che l' Autorita cantonale appoggi in qualsiasi modo ed in qualsiasi condizione di cose l' opera del missionnado 0 dei missionnari di esso Comitato nel cantone Ticino » sia dichiarato respinto. Il Tribunale fedemle prende in considemzione : 1. II Comitato basileese per l' evangelizzazione del Tieino non essendo evidentemente un corpo morale a sensi dell' art. 178 della legge organica giudiziaria federale, ed anche i singoli membri del Comitato non essendo lesi direttamente nella 101'0 credenza religiosa, 0 nell' esercizio di atti riferentisi al culto, ma solo indirettamente, in quanta essi sostengono di essere stati impediti nei 101'0 tentativi di propaganda evangelica ed offesi cosi nei 101'0 sentimenti di protestallti, si potmbbe eliscutere in massima, se in questa 101'0 qualita essi siano 0 non siano autorizzati a ricorrere. Detta quistione non ha bisogno pero nel caso concreto eli essere risolta, imperoceM, ammesso anche che i singoli membri del Comitato non abbiano veste per ricorrere in proprio nome, essi l' hanno pero indubbiamente come mandatari tli quei cittadini che nel Tieino, e specialmente nei comuni ell Lumino e di Castione> sono stati 0 si crellono personalmente offesi nella 101'0 liberta di credenza. Ora e vero bensi che suI ricorso figura solo la firma dei membri del Comitato basileese e clle non e stata prodotta da essi nessuna form ale procura, cio nondimeno il ricorso deve ritenersi come introdotto in realta in nome e per incarico dei cittadini ticinesi che nel contegno delle Autorita cantonali ravvisano una lesione elei loro diritti costituzionali. Fra gli atti annessl al ricorso si trova almena tutta una

280 A. Staatsrecblliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung. serie di lettere e cU rapporti, nei quali il ministro Zamperini per se e per i propri correligionari, fm i quali in prima linea quelli recatisi eon lui a Lumino, ehiede eonsigIio al Comitato basileese e 10 prega dei passi necessari presso le Autorita fe. derali. Ora, trattandosi di rieorsi per violazione di dititti polio tiei, speeialm8nte per violazion8 della liberta. di eredenza e di culto, una procura rilasciata anche solo in questa forma, deve essel'e eonsiderata suffieiente. 2. Quanto al merito, il motivo prineipale su eui si fondano i rieorrenti si e, ehe nei eomuni di Lumino e Castione il eulto evangelieo sia stato turbato oel ilnpedito piu volte da una folIa tumultuante e fanatiea, senza ehe le Autorita eantonali siano intervenute llella misura e nei mocli dovuti per farIo ri. spettare. Difatti e fuori di dubbio, ehe Zamperini ed i suoi aderenti in forza deU' art. 50, lemma 1, della Costituzione federale avevano ed hanno il diritto di eelebrare liberamente e senza molestia il culto evangeIieo tanto nei villaggi di Lumiuo e Castione, eome in quahmque altra 10ealita deI eantone. Da questo diritto 101'0 garantito dalla Costituzione federale ri-, sulta anehe il dovere da parte delle autorita dello Stato di premIere le misure lleeessarie per garantirne il pieno esercizio. Detto diritto non cessa pel fatto, riconosciuto deI resto anche dai rieorrenti, ehe Zamperini ed il Comitato basileese cereano di diffondere nel Ticino la religione protestante, 0 eon altre parole fanno propaganda per essa. Esso esiste anche indipendentemente daIIa eircostanza ehe si trovi 0 non si trovi nei detti co muni una ehiesa od associazione protestante, e ehe uno 0 piu cittadini di quei eomuni dichiari di appartenere aHa religione evangelica e domandi di frequentarne le funzioni. La eelebrazione deI eulto evangelieo essendo poi avvenuta tanto a Lumino ehe a Castione in un Ioeale rillchinso, anzi a Castione in una casa distante piu eentinaia di metri dal villaggio, e evidente ehe da esso non poteva risultare nessuna perturbazione dell' ordine pubblico. Se l'ordine pubblico fu turbato, esso 10 fu evidentemente non per opera dei pochi evangelici, ma di una parte della popolaziolle eattolica. Ora, come il Tribunale fedel'ale ha gia diehiarato altra volta IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweckcn. N° 46. 21:'1 trattandosi deI diritto di associazione (vol. XII) pag. 108), l'esereizio di un dlritto costituzionale non pub essere limitato ° abbandonato senza difesa da parte delle autorita dello Stato pel motivo, ehe da terzi si toglie oecasione clalla manifestazione legittima di esso diritto per commettere degli atti COlltrari aHa legge. Singolarmente il Governo di un canto ne non pub negare il suo appoggio aUa libera estrinseeazione di un culto, pel'ehe aleuni fra i suoi cittaclini vi si oppongono, e si rendono eolpevoli cli disordini e di moti ehe potrebbero eomproruettere la pubblica quiete. Alle Autorita cantonali spetta bensl il diritto, in forza den' art. 50, lemma 2°, della Costituzione federale, ed allo seopo di assicurare il mantenimento dell' ordine edella pace fra i membri delle diverse associazioni religiose, di prendere quelle misure ehe essi reputano eonvenienti, e fintanto pereib ehe il COllsiglio di Stato, visto l'agitazione esistente in una parte della popolazione di Lumino, si e limitato a eonsigliare aHo Zamperini di astenersi per qualehe tempo dal reearsi in detto eomune, non pub dirsi ehe l' art. 50 della Costituzione feclerale sia stato violato. Invece non e punto ammissibile ehe una Autorita cantonale si esima al proprio dovere di proteggere il libero esercizio di un culto, solo perche da parte di terze persone l' ordine pubblico si trova minaeeiato ed il eulto stesso osteggiato in modo violento. Tanto per il diritto di associazione, qualldo per la liberia di eulto e di eoscienza, e preeisamente quanto si tratta di eonfesioni e di persone non simpatiehe aHa maggioranza deI pubblieo ehe la garanzia costituzionale deve manifestarsi nella sua efficacia; e in questi casi ehe i disposti della Costituzione federale l'elativi ai diritti individuali souo praticameute applieabili. 3. Queste considerazioni non possono avere altro risultato ehe di far dichiarare il rieorso fondato. Infatti e fuori di dubbio ehe in eonseguenza delle scene tumuItuose avvenute a Lumino e Castione il eulto protestante venne realmente tur· bato. Se cib sia avvenuto mediante invasione dR parte dei tumultuanti deI loeale destinato alle funzioni religiose, ° solo mediante strepiti e rumori dall' es terno , 0 mediante pl'es-

::l82 A. Staatsrechtliche Enlscheidungen. I. AbschniU. Bundesverfa,sung. sione ed intilllorilllento illecito delle persone ehe vi assiste~ vano, non ha nessuna importanza essenziale. Una violazione della garanzia eostituzionale del libero esercizio dei culti ricone indubbialllente pel fatto, ehe in seguito al contegno tumultuante e minaccioso di una parte della popolazione eatto~ lie a, il eulto evangelieo ha dovuto essere rimandato pili volte , e altre volte non ha potuto essere celebrato liberamente nel locale ad esso destinato. Di fronte ad un simile eontegno di aleuni fra gli abitanti di Lumino e Castione, sarebbe stato dovere del Consiglio di Stato di intervenire con mezzi coercitivi ed opportuni. Egli stesso rieonobbe dapprima questo suo dovere col dare che feee a Zamperini una seorta, e col minacciare il comune di Lumino di mandarvi un picchetto di gendarmi, sino a tanto che l'Autorita superiore avrebbe avuto sufficiente garanzia pel mantenimento dell' ordine, riservata inoltre l' azione penale a sensi dell' art. 147 del cod. pen. tic. In realta pero il Consiglio di Stato ne mise ad eiretto questa sua minaccia, ne inizio sui fatti eli Lumino un' azione penale, ne prese in genere misure adatte aIle circonstanze e proprie a prot egg ere la liberta di culto violata. Non basta che egli nella sua risposta dichiari di essero pronto a vegliare al mantenimento dell' ordine. Non e solo a cio che si limita il suo dovere, ma egIi e tenuto di proteggere in maniera diretta ed efficaee anche l' esercizio degli altri diritti, che sono garantiti dalla Costitnzione. E ela notarsi specialmente che Ie risoluzioni del Consiglio eli Stato del 3 febbrajo e 10 marzo 1894 non COfrisponelevano certamente aHa situazione eli fatto, contenendo esse un vero e proprio rifiuto da parte dell' Autorita cantonale di aceonlare ai rieonenti l' appoggio costituzionale domandatole. Infatti e evidente, cbe una perturbazione delle funzioni religiose, quantunque causata solo da strepiti e gdda emessi dalle pubbliche strade, pure in realta era gia avvennta i1 giorno 1 di febbrajo. D'altra parte Ie scene avvenute durante i due mesi sussegnenti, speeialmente queUe del 4 eli marzo, non autorizzavano certamente il Consiglio di Stato a riguardare l' istanza Zamperilli del 10 marzo come priva affatto di fondamento. V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 47. 283 Per questi rnotivi it Tribunale fedemte pronuncia : II ricorso e ammesso, con obbUgo al Consiglio di Stato del Ticino di provvedere coi mezzi opportuni affinche il culto evangelico possa essere celebrato liberamente e senza molestia in tutto il territorio del cantone. V. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile. 47. UrteH \.lOUt 28. ,3uni 1894 in ead)en <}jetl er. A. m:m 28. WNit'3 1882 gcum: bie ljeutige 1neturrentin aUBer~ eljeUd) einen $tnaoen. 'llI§ mater be§feloen oeaeid)nete ftc ben Eid)reiner ,3ofelllj 'll[freb Iilloljler, \.1on unb bamafi3 in ~\3oljlen, gcgen ben fie bann aud) ben lJ(ed)t~\1.leg oefd)ritt. ~erfeThe \.ledieU jebod) Iilloljren unb aI~ bann bte am 28. m:uguit 1882 oeim !Be3trf~gertd)t ml:uri eingereid)te 'll{imentCltioni3tfage am 30. grei~ <9en \))10nat§ iljm nad) feinem neuen Illof)nort !Bunaen nad)ge~ fd)iclt morben lUctr, fam gcbctd)tc $tlllgefd)rift wieber aUI'M mit ber ~oti3, 'llbreffctt lUof)ne fett circa einem \))1onat nid)t mef)r in !Bun3en, fonbern foUe in ben Stanton 2u3ern tlerrei§t fein. :va0 !Beairfi3gerid)t m~uri citierie H)n barCluTljin burd) ~btftalaufforbe~ t:ltng unb fuljrte ba0 StontumllaiaIl)erfaf)rcn burd), info1ge bejfen Iffioljrer unterm 13. !Hoi)cmoer 1882 fd)ufbig erWirt nmrbc, bel' $tra~ gerin !Bert9a ~oben an bie $toften bel' ?Eer~ficgung nnb (2raicf)ung be§ \.lOn if)r am 28. ~maf3 1882 geoorenen $tinbe§ ,Jofef \.lon beffen @eliurt au, oi0 aum i)olXcnbeten 16. 'llHeri3iaf)re einen i&f)r~ lid)en !Beitrag \.lon 75 ~t:. au entrid)tel1, unter StoftenroIge. ~er~ ner lUurbe 'ole q3uMifCttion bei3 Urteif>3 \.lerorbnet. ;sn bel' ~oIge, n&mlid) anfctngi3 1894, oetrieo iBert9Ct @eifer~:ni)oefi ben Jofef ~nfreb Illoljler in £u3ern, lUojel6ft er am 20. (5e~temoer 1882 fein Iillanberoucl) ljintedegt f)'lite lIub fid) jeitbem Ctuff)ieIt, Quf .8Qljlung bel' juljrfid)en ~({il1tentCltion~qttoten \)Ott 75 %r. fiir bie ;Jllf)re 1883 bi0 1886 famt 3il10 it 5 % ie \.lOm :13. ~(o\.lem6er,

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