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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 05.05.1888 BGE 14 I 330

May 5, 1888·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·3,269 words·~16 min·3

Full text

330 B. Civilrechtspflege. 55. Sentenza deI 5 maggio 1888 nella causa deI Patriziato di Torricella e Taverne contro Ca sari e Giabbani. Visto I'offieio po. po. aprile, col quale iI signor avvoc~to Domenico Torrnetti, di Bedano, diehiara - neUa sua quahta di proeurator: dei signori Ca~ari e Giab~alli - ,di ~on v?le.r far uso deI diritto di compame aHa udwnza d Oggl e d] flportarsi agli atti di causa, segnata~en~e alla I~ro ~e~oria dei 3 marzo ultimo seorso eon cm ehledono sla dlchlarata l'ineompetenza di questa Corte a eonoseere della quistione, alle 101'0 eonclusioni di ~. istanza ed ai ragionamenti della querelata sentenza d'appello, rifuse I.e spese eec. . Letta quest'ultima sentenza, ehe dlehIara e pronuneIa : 1° « 11 eontratto di Ioeazione 6/1~ settembre IS85, stipulato fra I'onorando patriziato di Torrieella e Taverne ed il signor Casari Giovanni Battista eolla garanzia deI signor Giabbani Roeeo, e ritenuto risolto, e eon eiD i1Iibello 22 febbraio 1887 viene annullato. ~o )} Le spese giudiziarie di 1" istanza e di appello sono a carieo deI patriziato di Torricella e Taverne, eompensate le ripetibili neIl'una e nell'altra sede. » Veduto I'atto 2! febbraio !888, eon eui il signor avvoeato Agostino Soldati, di Neggio, quale proeuratore deI patriziato Torrieella eTaverne, diehiara « di rieorrere al Tribu- }) nale federale, in base all'art. 29 e reiativi della Iegge » organieo-giudiziaria federale, eontro la surriferita sent~nza }} di appello, ehiedendone Ia riforma nel senso ehe, reIetta » ogni eontraria eeeezione od istanza, venga giudieato: a) es- }) sere fondata l'azione promossa dal patriziato eol Iibello }) 2~ febbraio 1887 e di conseguenza essere tuttora in pieno »vigore iI eontratto 6/12 seltembre 188ö di cui sopra; » b) dovere quindi i convenuti essere solidariamente eondan- » nati al pagamento delle spese giudiziarie, alla rifusione » delle ripetibili ece. }) Sentita nella odierna udienza l'arringa deHo stesso signor III. Obligationenrecht. N° 55. 331 Soldati a refutazione delJ'avversaria eceezione d'incompetenza ed a conforto delle dianzi esposte sUß conclusioni di merito; Premesse in ratto ed in diritto le seguenti circostanze e considerazioni : 1. Mediante eontratto deI 6/12 settembre 1885 il patriziato di Torrieella e Taverne coneedeva in locazione a G. B. Casari per una durata di 12 anni, a eomineiare dal 10 giugno 1.8R7, il proprio alpe « Caseina di ~Iezzo e Sparavero~ }) verso pagamento dell'annuo eanone di 670 fr. L'art. 2° dei Capitoli d'incanto per l'affitto dell'alpe diehiarava perD il eontratto « reseindibile di tre in tre anni, faeendo preeedere escomio regolare entro il16 maggio nell'anno deI triennio, » e I'art. 19 ibidem {( proibiva il subaffitto sia totale ehe parziale, sotto la pena della nullita. deI eontratto 0 della multa di fr. öO, oltre la rifnsione d'ogni danno, salvo il caso di morte. » L'eseeuzione deI contratto da parte deI eondutlore veniva garantita dal fidejussore solidale signor Roeeo Giabbani, ebe firmava eol Casari e I'atto di delibera ed il eapitoIato eolla relativa investitura. Con officio deI ö dieembre 1886 l'affittuario Casari faceva noto « all' Amministrazione patriziale non ehe aB' Assemblea di Torrieella e Taverne}) ehe « versando egli in molto ecce- }} zionali eondizioni eeonomiehe, per le quali si vedra probabil- » mente eostretto ad abbandonare il paese, gli tornerebbe di )} grave diseomodo di dover eondurre la fittalezza delI' alpe in » discorso, visto J'art. 1.3 deI relativo Capitolato ehe proibisee » il sopraffittare, }} e domandava loro « se volessero avere Ia }) bonta di rinvenire dal suddetto artieolo nel senso seguente: » 1° 0 laseiargli libero di poter sopraffittare l'alpe; 2° 0 riti- }} rarlo e ritenere come nulla la fattagli delibera ed ordinare » un nuovo ineanto. » Eecedendo siffalta istanza gli attributi dell'Amministrazione patriziale, questa rispondeva 1'8 dic~mbre 1886 al ~asari eh~ » eon sua risoluzione dello stesso glOrno aveva dehberato dl » sottoporre alla prima Assemblea l'istanza stessa e eiD eon raeeomandazione. » L'Assemblea patriziale riunivasi difatti a tale seopo il

332 B. Civilrechtspflege. 1. 0 gennaio 1.888. coll'intervento eziandio dei ~dejussore Gi~b­ bani. qnale patrizio. edel eondl1tlore Casa:l: com~ semp~lee spettatore, - ed « avuto riguardo alla poslzlOne dl quest ull) limo, » risolveva quanta segue: 1. 0 « 11 patriziato si assume di esperire l'in~ant? p,er la Ioe~­ » zione delI'alpe, mantenendo per ora o~hhga~l ~ af~ttuar~o }) Casari e sua sigurta, a norma delle, caplt?laZIO~1 eSI~tentI; 20 « ove la delibera venisse fatta, aflittuarlO e slgurta solo » allora rimarranno pr08ciolti, ed in tal caso le spese dell'in- }) canto saranno a carieo deI nuovo deliberatario, - in caso }) diverso agli stessi Casari e sigurta; 3° l'incanto. verra ape~t? » al prezzo onde s'apri l'ultimo incanto, e la dehbera segu,.ra }) se cosi pard e piacera all , Assemblea. e non a meno delI at- ») tuale prezzo ; la Commissione resta inearieata di fare quanta » occorra per l'ineanto in discorso. » . In adempimento di questa risolnzione I'AssembIea patnziale faceva pubblicare nel foglio officiale cantonale deI 7 gennaio 1.887 analoga avviso d'incanto con cui ~ssaya quest'u!timo al giorno 23 dello stesso mese. Il nuovo mcanto, espentosi in presenza dell' Assemblea patriziale e coll'interve?to deI fidejussore Giabbani, riusciva pero, per mancanza ?l oblatori, infruttuoso, ed il relativo protocollo osservava dl eonseguenza: « restare in vigore ed aJ .suo pos.to l'investi~ura fa.tta }) col signor Casari G. B. e sua SJgurta sIgnor R. Glabbam e }) andare le spese dell'incanto a carieo loro. » .. Addi 27 gennaio 1.887 Casari significava allora al patflZlato ehe « avendo esso esperimentafo l'incanto dell'alpe, egli credevasi svincolato per bene dall'affitto, co me accettata la sua demissione per Ie cause da lui accennate, e travavasi in dovere di ringraziarlo iufinitamente. » Analoga diehiarazione, ma senza firma, era gia pervenuta all' Amministaazione patriziale iI giorno prima da parte deI ~dej,ussore Giabbani: ~e­ nonche ai 2 deI successivo febbralO I Assemblea patflZlale deliberava di respingere amendue le dichiarazioni Casari e Giabbani e « di stare in causa contra diJoro presso i tribl1- » naH deI Cantone, onde difendere i diritti deI patriziato reJa- }) tivamente aHa vertenza della Joeazione dell'alpe, » - deI III. Obligationenrecht. ND 55. 333 ehe l' Amministrazione patriziale dava comunicazione scritta, due giorni dopo, al Casari ed al Giabbani, spiccando contro essi, dopo ehe il Casari ebbe respinta la detta comunicazione, un libeJlo 22 febbraio 1887 eon cui chiedeva fosse gil1dicato: « Essere nulli e di niun effetto gJi aUi cai qllali i con venuti notificavano al patriziato di ritenersi svincolati dagli effetti deI eontratto di locazione 6/12 settembre t88n, ed essere quindi in pieno vigore il contratto stesso e le sue singole c1ausole, tanto nei rapporti dei eonduttore Casari, ehe in quelli deI fidejussore Giabbani eec. ) Addueeva essenzialmente, a conforto di tale sua domanda, I"attore che il contratto in quereJa non avrebbe potuto risolversi se non col consenso di amendue ~e parli contraenti, mentre in eoncreto ma~co quello deI p~t~l­ ziato, ehe non puo dirsi contenuto, - dl fronte alla esphClta risoluzione dei 1. 0 gennaio 1.887, - nel semplice fatto della pubblicazione dell'avviso per un nuovo incanto, tanto phi se si pensi ehe quantunque abbiano assistito persona/mente a. detta AssembIea, i convenuti non si opposero pun~o ne aHa ndetta risoluzione ned all , esperimento deI nuovo mcanto sotto Ie condizioni dall' Assemblea deliberate. Casari e Giabbani concJusero in giudizio : a) aHa reiezione pura e sempliee deI libello deI patriziato, risp. aecM il contratto 6/12 settembre i885 venisse dichiarato irrito e nullo ed in Iinea subordinata, assia pel caso in cui venisse , . respinta la loro prima domanda, b) acche veDlsse assegnato loro, a titolo d'indennizzo per danni avuti (art. 50 C. 0.), la somma di 3000 fr. 0 quelJa qualnnque aItra ehe al prudent~ arbitrio deI tribunale piacesse di stabilire. Sostennero pOl runo e I'altro, per sommi capi: ad a) non aver mai ricevuto comunicazione della risoluzione 1. 0 gennaio 1887 dell'Assemblea e costituire la pubbIicazione dell'avviso d'asta 7 gennaio t887 un implicito assenlimento aHa domanda Casari deI 5 dicembre 1.886 per la risoluzione deI eontratto; avere l'agire deI patriziato reso, deI resto, impossibile l'adempime.nto dei contratto, percM ha fatto sospendere durante tutto d mese di gennaio l'incetta deI bestiame dai particolari (art. 1.45 C. 0.) ; ad b) essere evidente ehe col mentovato avviso d'asta iJ patri-

334 B. Civilrechtspflege. ziato ha eommesso un atto illecito, non potendo esso disporre di un alpe gia affittato per tutto il tempo ehe durera l'affitto; avere quest'atto illeeito diminuito, in pregiudizio deI fidejussore Giabbani (art. 108 C. 0.), le garanzie esistenti quando fu prestata Ia sigurta; eostituire ratto stesso un'offesa aIl'amor proprio ed alle relazioni personali (art. 55 C. 0.) dei eonvenuti, faeendoli apparire come tali ehe non vogliono adempiere e mantenere le obbligazioni 0 non sono solidi abbastanza per darvi eseeuzione ece. Accolto dal tribunale di prima istanza. il quale ritenne » eseludere la risoluzione 1° gennaio t887 qualunque idea di adesione dei patriziato al puro e sempliee seioglimento deI eontratto, essersi piuttosto eoneesso 10 svincolo deI Casari dal medesimo sotto la non verificatasi eondizione sospensiva di una nuova delibera a prezzo non inferiore a quello da lui dovuto, e non reggere per nulla i ragionamenti aecampati a sostegno della domanda subordinata 0 rieonvenzionale dei convenuti, - illibello 22 febbraio 1887 deI patriziato attore fu inveee, come s'e visto sopra, annullato dal tribunale di appello sulla seorta dei seguenti ritlessi: « Giusta I'art. 140 C. 0., basta, pereM si debba dichiarare revoeato e reseisso il contratto in discorso, ehe eonsti legalmente esserei stato il eonsenso, anche tacito, deI patriziato e di Casari per l'annullamento deI medesimo; eliminando ora dal fattispecie l'assemblea deI 1° gennaio 1887 e lasciando soli di fronte la lettera Casari e I'avviso d'asta deI 7 gennaio 1887, e impossibile non ravvisare in questo un rifiuto della prima delle due domande .alternative Casari, quella eioe di poter subaffittare, ed inveee una piena aecettazione della seconda, quella cioe di rilenere nulla la delibera gUt a lui fatta e di esperire nuovo ineanto, percM tale avviso equivale ad un atto di pieno dominio ehe il patriziato ha esereitato eolla maggior possibile pubblicita sull' alpe di sua spettanza gia deliberato a Casari e col quale faceva nascere in questo l'ineontestabile diritto di attribuirgli il signifieato di adesione al suo svineolo dal eontratto. La risoluzione 10 gennaio 1887 risolvendosi poi neHa proposta di un nuovo partito, affineM divenisse obbligatoria per Ca- III. Obligationenrecht. N° 55. 336 sari, avrebbe dovuto aver riportato Ja sua aeeettazione (art. 5 C. 0.), mentre ne questa intervenne espijcitamente, ne puo ritenersi scaturire dal silenzio da lui necessariamente mantenuto, quale estraneo aHa stessa, nell'assemblea surriferita. Nei rapporti deI patriziato col garante Giabbani, il giudizio d'appello feee solo osservare ehe « dovendosi ritenere cessata l'obbligazione deI contraente Casari, rimane per eio stesso estin ta l' obbligazione sussidiaria dei suo garante (art. 129 C.O.), « e ehe j rimarchi esposti circa aHa presenza ed al silenzio dei forastiero Casari nell'assemblea deI1 0 gennaio 1887 trovano la loro applieazione anehe aHa presenza ed al silenzio deI patrizio Giabbani, per la ragione eh'egli era in conereta materia parte interessata. » Quanto aHa domanda subordinata d'indennizzo proposta in via riconvenzionale dai eonvenuti, il tribunale d'appello ritenevala naturalmente gia evasa eoHa diehiarazione di risoluzione dei eontratto d'affitto. 2° Siccome dalla gia riehiamata memoria 3 marzo f888 si eruisee, i convenuti signori Casari e Giabbani domandano ehe il Tribunale federale non abbia ad oceuparsi deI merito dei rieorso avanzato dal patriziato altore contro Ia surriferita sentenza eantonale d'appello, per la ragione ehe l'oggetto in lite non raggiunge il valore voluto dalla legge organico-giudiziaria federale (art. 29) per l'ammissione della competenza di questa Corte. E poiche i convenuti medesimi rico~os~ono~ d'altra parte, avverarsi inveee nel easo eoncreto tuttI gh aUf! estremi da detta legge a tal uopo riehiesti, sara solo mestieri d'indagare quale sia realmente iI valore dell'oggetto litigioso nel fattispeeie, se cioe raggiunga 0 meno il mini mo legale dei 3000 franchi. L'azione promossa dal patriziato di Torricella e Taverne e diretta a conseguire ehe i convenuti siano dichiarati in obbljg~ di rieonoseere come tuttora in vigore !'intero contratto dl locazione 6/12 settembre 1885. Essa dunque si manifesta come un' azione di accertamento 0 rieonoscimento, ed il Tribunale federale ebbe gia a dichiarare (v. la sua sentenza 22 maggio 1885 neUa causa Gaudin eontro Keck, Raee. off., XI, p. 220) ehe, laddove si tratti di aeeertare in Iinea di diritlo

336 B. Civilrechtspllege. e di tempo la esistenza di un rap porto di locazione, si potra lutt' al phi avere riguardo aHa totalita delte pigioni 0 dei fitti decorsi e decorrendi entro 10 spazio di tempo rispetto al quale la esistenza deI rapporto stesso 13 contestata. Ora nel caso particolare H contratto di Iocazione dell'alpe di cui si tratta fu bensl stipulato per un periodo di 12 anni, ma dal testo dei eontratto medesimo (art. 2) si rileva, e fu anche esplicitamente ammesso in giudizio, che ad ognuna delle parti contraenti, eppera anche all'affittuario Casari, spetta la facolta di reseindere il rapporto contrattuale di 3 in 3 anni. L'affittuario Casari non 13 dunque lenuto - in ogni caso - ehe per tre anni all'osservanza deI contratto di loeazione e pu6 liberarsi da questo suo vineolo mediante disdetta dopo il deeorso di tale periodo. D'onde la conseguenza ehe il valore dell'oggetto in litigio non pu6 ritenersi eecedere l'ammontare dei fitto triennale, ovverosia, giacche l'annuo fitto delI'alpe in querela importa 670 fr., la somma complessiva di 2010 fr. Ne v'ha ragione per ammettere eccezionalmente una maggior somma in eoncreto, non risultando questa per nessun verso dalle cireostanze aeeerlate in atti e non essendo neppure dalla parte attriee comeehessia vantata. Segnatamente non pu6 invoearsi a tale effetto la eircostanza dell'avere i convenuti formulato, - in via rieonvenzionale, per il easo in eui l'azione deI patriziato venisse accolta ed essi fossero quindi eostretti ad adempire il eontratto di locazione, - una domanda di risareimento per 3000 fr., conciossiacM la domanda stessa poggi sopra un oggetto assolutamente indipendente da quello a eui l' azione principale si riferisee. 3° 11 Tribunale federale sarebbe inveee eompetente a eonoseere di questa stessa domanda rieonvenzionale, ehe era aneora in lite davanti all'ultima istanza cantonale e fu eventuaJmente eontestata anche nella presente sede di giudizio, attesoche Ja medesima rappresenti una pretesa peeuniaria esposta in 3000 fr. e sia da considerarsi senz'altro eome tale ehe soddisfi al requisito in diseorso dell'artieolo 29 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, bastando infatti per simili azioni adeterminare il valore litigioso la cifra III. Obligationenrecht. N0 55. impetita dalla parte attrice. Senonebe maneano in concreto le eondizio~i sotto le quali si p~ssa dire ehe, data Ia competenza deI TrIbunale federale aJ rlguardo delI'azione principale o. d~lI~ rico,ovenzio~ale, ess~ ingene~f a.nehe quella per il gmdlzlO sull altra aZIOne. Fu mvero gla dlChiarato da questa Corte (v. la sentenza 3/19 marzo 1886 nelle cause Dürr eontro Billeter e Schärrer contro Fritsehi, Raee. off., XII, p. 197 e 1 ~9). ehe n?n .13 mai leeito di som?lare insieme l'oggetto delI aZlOne prmClpale e quello della rIconvenzionale, ma oceorre all'ineontro, per la eompetenza deI Tribunale federale ehe l'estremo dei valore litigioso sia dato per ciascuna di esse. Solo quando le pretes~ di entrambe le parti non si riferiseano a differenti oggeUi, ma si tratti per l'una come per l'altra. azione di un solo e medesimo oggetto, la competenza deI Tribunale federale per l'una di esse ingenera quella per l'altra. Un simile caso pera non si verifiea se non laddove le pretese di amendue le parti si eliminino a vicenda eosieehe l'ammissione dell'una escluda necessariamente q~ella dell'altra e viceversa. Ora oel caso di eui si tratta 13 manifesto ehe ne la domanda deI patriziato attore esclude la rieonvenzionale dei convenuti. ne questa quella , poieM anzi la seeonda ha preeisamente per eondizione indispensabile Ia eventualita dell'ammissione della prima e si fonda su ei6 che quando venga riconoseiuta la esistenza deI eontratto di Ioea: zione, si dovra rieonoseere eziandio ehe quest'uItimo Cu dall'~utore viol.a:o e ehe questi 13 pertanlo in obbligo di rifarne al eonvenutl II danno venutone, eorrispondendo a eiaseuno o ad entrambi insieme la somma di fr. 3000. Non fa dubbio ehe dove il tribunale eantonale di appello avesse giudicato in sens~ opposto, ?onfermato eioe la sentenza di prima istanza, e se I convenutl avessero allora adlto eon rieorso di diritto eivile il Tribunale federale, questo avrebbe aneora dovuto per Ie anzidette ragioni ed a senso di legge, diehiararsi eom: patente solo per il giudizio sulla domanda rieonvenzionale e incompetente per quello sulla prineipale, appunto pereM le ~ue domande non risguardano ne in lutto ne in parte l'idenlleo oggetto. Respinta invece definitivamente dal tribunale di XIV - 1888 22

338 B. CiviJrechtspflege. appello l'azione principale deI patriziato attore e non essendo il Tribunale federale competente a conoscere della medesima, la riconvenzionale meramente eventuale dei convenuti Ca sari e Giabbani cade senz'altro, in virtu di quanta precede t fuori di considerazione. Consegu entemente 11 Tribunale federale risolve: Di non entrare in materia sul merito dell'avanzato ricorso per causa d 'incompetenza. IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. Capacite civile. 56. Urt~eH \)om 20. ?U~)til 1888 in ($5a~en m30lf gegen ~elfenftein. A. ~nr~ Utt~eil \)om30. ~eAember 1887 ~at ba~ Dbet· geti~t beß Stantonß ~u~ern erfannt: 1. ~et ~eflagte fei ni~t ge~alten, fein laut med)nung \)om 4. IDlai 1882 5220 ~r. 03 (ng. betragenbe!3 mermßgen nebft feit~erigem .Btnß bem Stläger au!3folgen /iu laffen. 2. ~agegen ~abe berreIbe an bie flägeriid)e @ntf~abigungß. forberung bie ($5umme \)on 989 ~r. 40 ~tg., nebft .Bing feit bem 20. ~e!ember 1885 aU beAabfen; mit ter IDle~rforberung. fei ber Sträger au~ biet abgewiefen. 3. ($5oweit über bie ergangenen ~ro3eufoften ni~t f~on bejl" niti\) cmberß entfd)ieben worben, feien bie 3ubiAiaHen in beiben 3nftanAen llon ben ~arteien ~u glei~en :lbeilen /sU be3a~len; alle weitern stoften feien gegenfeitig wettgefd)lagen. ~emnad) ~abe >SeHagter an Stläger für ?Unt~eit be/ia~lte erft~ inftan31h~e 3ubiAialien unb meAef;foften ~c. einen .$Betrag \)on 87 ~r. 40 ~tß. /sU llerguten, in ber moraußie§ung, bau jene IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. N0 56. 339 Stoften au!3 bem flägeril~erfeit~ geleifteten ~ej)ofitum llette~net nlerben. 4. unb 5. u. f. nl. B. ®egen biefe~ Urf~eil ergriff ber Stläger bie ~eiterAie~ung an ba~ .$Bunbe!3geri~t. >Sei ber ~euti!len mer~anblunß beantragt fein ?Unnlalt: ber meUagte 3. ~elfenftein ~abe bem stHiger ($5. ~. m30lf fein 5220 ~r. 03 ~t~. betragenbe~ mermögen nebjt .Bin~ feit 4. IDlai 1882 aU~bufolgen, e\)entuell ~abe er· i9m 3839 ~r. 40 ~t~. nebft .Binß feit bem 20. ~ebember 1885 aU be3a~{en, unter Stoftenfolge. ~er medreter be~ $Befragten unD mefut~6enagten bagegen beantragt ?Ubnleilung ber gegnerif~en .$Bef~Wetbe unb, im ?Un:< fd)luU an 'oie m3eiteqie9ung ber ®egenl>artet, gänhH~e ?Ub~ \1,~eifung ber ftagerif~en >Segebren unter ~o{ge fämmtlid)er Stollen. ~ag >Sunbeggerid)t ~ie~t in @rwägung: 1. :l~atfäd)H~ ift folgenbe~ butd) 'oie morinftanöen feftgejlellt: ~er .$Befragte 3. ~e1fenftein \)on mU~nl'ql, Stantong ~Uaetn, geb. 16. ?U:pri{ 1849, \lanb feit bem :lobe feiner @ltern in feiner ~eimatgemeinbe unter ftaatlid)er ?U{terg\)ormunof~aft; bellot er baß ~lter ber molljar,rigfeit meid)te, nlurbe gegen ibn, bet bamal!3 in ~uöern nlof}nte, Dmd) ($5d)luuna~me 'oe~ ®emein'oe~ ratbeg \)on mugnl'ql \)om 28. ~obeUlber/5. ,~e3ember 1868 bie me\logtigung außgef:prod)en unO bieg am 17. ~eöember gletd)en 3abreg im lu~ernifd)en m:mt~b1atte j)ubIiöitt. .sm 3a~re 1869 Iieü fid) ~elfenftein in nielm:(änlJiid),inbifd}e Strieg~bienfte annlerben ; uad) meenbigung feiner ~ienftAeit (1881) fer,rte er 3unäd)ft \)oruberge~enb in fdne ~eimat öurlltf, r,ielt fid) bann aber "on Ditober 1882 big 3uli 1884 in ~arberw'qt (~ollanb) auf. ~ort f~loB er am 21. ~e!embet 1882 mit bem Sträger, bem $Ballquier ID)olT, in ~arbetnll)t, einen mertrag ab, woburd) er bemfe1ben fein muttertid)eß (in mugnl'ql \lormunbf~aftlid) \ler· nlaIteteg) @rbgut (nleld)eg fid) auf 5220 ~r. 03 ~tg. belief) gegen .Ba~{ung \)on 21 00 ~t. abtrat. ?Uuf eine erfte ~nfrage Deß $Banquier m30tf betreffen)) ~erau~gabe ber @rbfd)aft erwk bette ber ®emeinberat~ \)on mußnl'ql am 1. IDlär3 1883, baF bellOt eine ge~ötig beglaubigte bortfeitige murgmed)tgaufna~me

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