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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1887 BGE 13 I 363

January 1, 1887·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·4,667 words·~23 min·1

Full text

862 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. gar nid>t 3weifer~aft fein fann, nid>t Gad>e ber \ßarteien fO~bern Gad>e be~ 8lid>ter~. !l1id>t bie \ßartei, fonbern be~ mtd>ter (ller <33erid>t~priifibent) ernennt Me Gad}k)erftiinbigen (~rt. 97 unb 114 ber ~ik)il»ro!efiorbnung), nid}t bie \ßartei fonbern ber 8lid}ter leitet bie Unterfud}ung be~ Gtreitobiefte~ ~u.rd> bie . Gad}l>erftiinbigen unb inftruirt bie .8e§tern (§ 98 Ib.ldem); md>t ber \ßartei, fonbern ber >8e~Lirbe ("au ben ~ften/l) ~~rb ba~ <33ufad>ten ber Gad>l>erftänbigen eingereid>t (§ 99 lbldem)~ ben $adeien wirb ba~felbe blo~ 3ur @infid}t auf ber <33ertd}t~fan3Iei aufgelegt (§ 100 ibidem). ~ngefid>t~ biefer fraren gefc§Hd>en mellimmungen ift eg UUberftänblid> Ulie ber \ßartei, ber ja gefe§lid> eine @inUlitfung auf bie @~i';rten gar nid}t 3ufle~t, aUfgegeben Ulerben fonnte, bag <33utad}ten ber G~d}berftänbi~en binnen einer \ßräflufibfrift i~rerfeitg beiAu. brtnge~. @g. tft b.enn aud} I>om '()bergerid}t~präfibenten gar nid}t tm Gmne btefer ~u~age, fonbern burd}llu~ gemäu ben gefe~:id}:n >8eftimmungen berfa~ren Ulorben; e r ~at bie <Sad}< ber~anb:genJ Ulenn IlU~ anfd}einenb. nad} (übrigeng gan3 uno 1)~rbmbltd}.en) ~orfd}lägen ber \ßllrteien, ernannt, e r ~at b~efeIben tnftrut~t unb ~at i~nen aufgegeben, i~r <33utad}ten bmnen ber 3Ule1nlon.:ttHd>en ~rift (nid}t ber \ßartei fonbern ber <33erid>tgfat131ei) etn3ureid}en. :!>emnad} war eg benn aber aud} Gad>e be1\ 8lid}terg unb nid}t ber \ßartei, für bie mei~ b:ingung .. beg Gad}berjlänbigengutad}teng AU forgen. @1\ butften Ut~t ~ranU~tlfolgen. 6um !l1ad}t!>ei(eber ~artei baran gefnupft . we.rben, bau btefelbe nid>t im Gtanbe war, einer bLiflig gefe~Ultbrtgen, bon l>ornegerein nid}tigen, ~u~age nad}Au< fommen. 3. Srt fomit bie angefod>tene Gd}ruBna~me be~ '()bergerfd}teg be~ sranton~ ßug bom 24. Geptemoer 1887 aufAu~eben fo muf3 tie1\ felbftk)erjlänblid} aud} bie ~uff}ebung beg auf biefer Gd}ruBna~me berugenben @nbllft~eH~ bom 22. '()ft.ober abf}in nad> fid> 3ie~en. :!>emnad} f}at bag ~unbe§gerid}t erfannt: :!>er 8lefurß Ulirb al~ begrünbet erfrCirt unb e~ werben mit. f}in bie angefod>tene Gd>lufina9me beg '()bergerid}te~ be~ stan- ~. 1: H. Gillubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N' 61. 363 tong ,8ug bOrn ~4. Geptember 1887, fOUlie bie auf betfeIben beruf}enbe @ntfd>eibung biefeg <33erid}t~ Dom 22. (lftober 1887 ilufge~oben. D. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. Liberia de conscience et de croyance. Impots dont le produit est affecta aux frais du culte. 61. Sentenza nella· causa della Municipalita di Biasca contro il Governo ticinese. A. Presentando all'assemblea il eonto preventivo per l'änno 1886, la Munieipalita di Biasca, - in ossequio a ripetute istanze pervenutele in epoche anteriori da diversi eattoliei ehe volevano essere dispensati dal sopportare le spese deI eulto eattolieo, e forte altresi di una precedente risoluzione dell'assemblea ehe l'autorizzava a fare Ja spesa di un eensimento delta popolazione dei Rorgo seeondo il culto a cui appartenesse ogni singolo eittadino, onde addivenire aHa istituzione di un « budget dei culti » separato da quello generale, - dividevalo in due prospetti distinti, nell'uno dei quali figurava no le spese per l'amministrazione dei Comune in generale, nelI' altro quelle speciali per il culto, e proponeva ehe l'importo totale delle une e delle altre (fr. 18,34244 c. + 1310 Cr. 22 c. = fr. 19,653 66 c.) venisse prelevato« mediante imposta e mereimonio eomunale. » R Ottenutane l'approvazione ai 17 gennaio 1886 e conseguito dall' Assemblea comunale, i130 maggio suecessivo, un credito suppletorio di fr. 1329 i8 e. con cui far fronte alrallmento delle spese per iI culto, derivato dalla nomina di un eanonico coadjutore stata Catta nell'intervallo, la prefata Municipalita risolveva : . ai 17 ottobl'e: « di allestire la tabella d'imposta per le spese

364 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. di culto e di ripartire le medesime in un tanto per ogni anima, incaricando a cio fare il sindaco ed il segretario, ed ai 4 novembre : « di approvare il prospetto d'imposta allestito da questi ultimi per le spese di culto e di ordinarne l'ioeasso}) (in ragione di 1 fr. 25 c. per tesla d'abitante d'ogni eta e sesso, ehe non dichiarasse di esse re useito daI grembo della chiesa eattolico-apostolico-romana. E da notare: ({ 10 ehe neI frattempo, eioe ai 18 giugno '1886, essendo stato pubblicato nel cantone iI « regolamento esecutivo della legge 28 gennaio 1886 sulla Iiberta della chiesa cattolica e sull' amministrazione dei beni ecclesiastici, }) iI quale (arL. 2) statniva: « doversi considel'are wme cattolici apostoJici romani tutti quei citladini ehe, essendo staLi battezzati secondo il rito cattolico-apostolico-romano, non abbiano dichiarato per iscritto di essere useiti dal grembo della chiesa, )} circa trecento cittadini di Biasca aveano appunto fatto questa dichiarazione; 2° Che giusta rart. 4 della legge ticinese 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali - « l'imposta sui diversi enti imponihili si deve ripartire come segue : « La quota da percepirsi sul mercimonio, ove sia ammessa, viene pl'elevata e dedotta dalla somma totale dei preventivo. Il rimanente viene caricato: a) }) sei decimi sul1a sostanza ; b) » quattro decimi, metä sul focatieo e meta sul testatico. }) 30 Che per I'art. 2 della stessa legge i minorenni sono esouerati dal pagamento della taglia sul testatico. C. Addi t1 novembre diversi cittadini di ßiasca sporgevano formale riclamo presso il Consiglio di 8tato dei cantone Ticino contro « l'arhitrario operato » deI loro J\'Iunicipio, ed il Consiglio di 8tato, ordinata dapprima una inchiesta amministrati va circa i falti in esso riclamo accennati, decretava ai 7 dicembre 1886, sulla scorta delle emergenze della medesima: 10 « Gli atti tutti, unitamente al rapporto dei delegati all' inchiesta amministrativa. vengono trasmessi a11' istruttore H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N" 6i. 365 giudiziario ~erche proce~a ad una pronta inchiesta penale intornO ai fattl suaccennatl. . 20 « La Municipalita di Biasca, sotto la multa dl fr. 500, ordinera immediatamente la sospensione della esazione dell'imposta pel culto e degli atti. ~s.ecuti~i ~he f?s.sero ~? corso, noncM la restituzione al domlCIlIO deI clttadlOl deli Importo delle bollette ehe fossero gia state esatte, e cio senza pregiudizio deli' azione penale. » .' •• Adduceva segnatamente a motivazione dl tal~ dlSPOSltlvO le ragioni che seguono : « risuIta~e dal prevenu~o i 886 che non vi era alcun bisogno di altre Imposte a coprI.re le spese aenerali dell'amministrazione comprese le spese dl culto, che dovevano, come di legge e per risoluzione del~' ass~m.blea, coprirsi coll'unica imposta ~omun~l.e ~ ~ol ~erclmoOlo In .un solo bollettario . - avere I1 ~fUlllCIPIO In VIsta della nomlOa deI canonico Ge~ini, avvenuta posteriormente all'~pprovazione deI preventivo, ottenuto dall' assemblea un credIto suppletorio, superiore al bisogno, per modo che venn~ provved?to anche a questa spesa straordinaria, senza f~r rlco~so ad Imposte arbitrarie; - es~er? deI resto la esaZIOne dl una, sp~­ ciale imposta sul cuIto Irnta e nulla, quando anche la Mumcipalita l'avesse risolta in modo regolare e l'asse?lhlea approvata, perehe contraria al contesto della .Iegge 7 dlCembre 1861 sulle taalie comunali ed in ispecie agl1 art. 2 e 4 della legge '" stessa. » D. Contro questo decreto ricorreva ~i .20 ?O dicembre il Municipio di Biasca appo 10 s.tesso ConsJgho dl Stato, .do.mandando: in prima linea, (e dl esse re ammesso all.a msmu~­ zione delle proprie giustificazioni collegiaJi ~ sCrItte, prevlO esame di tutti gli atti riflettent~ la cont~sta~l.one.» (reclam? deli' 11 novembre, rapporto deI delegatl all m~hIesta a~m.l­ nistrativa, ecc.) che non gli erano peranco stat~ co~nmcatl; eventttalmente « ehe il suo atto di ricorso vems~e moltrato al Gran Consiglio, accio questo annulli in ogni e smgola parte il decreto governativo dei 7 dicembre. )} Ma il Consiglio di Stato,

~6(f A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ({ Ritenuto ehe i decreli governativi so no esecutivi non ostante appello e ehe la parte ehe vuol aggravarsi fo deve fare nei modi e termini preserilti daJla regge 27 novembre 1863, insinuando il proprio rieorso aJ mezzo commissariale, previa l'intimazione di una copia ai ricorrenti medesimi; » Che iI Consiglio di Stato non puo farsi trasmissore al Gran Consiglio dei ricorsi contro iI proprio operato, se non quando intervenga formale aUo di appeUazione al Gran CODsiglio medesimo a sensi della citata legge. " ; » ehe quando il Consiglio di 8tato, dietro regolare inchiesla, ravvisa nei fatti in quella aceennati iI earattere delittuoso, non puo uhel'iormente oceuparsene, e deve rimettere d'oftleio l'inearto all' autorita giudiziaria, uniea competente in materia, avanti la quale la parte denunciata e ammessa a produrre le proprie giuslificazioni, eon tutti i mezzi di prova aeeonsentiti daJla proeedura ; » Risotveva, ai 7 gennaio 1887 e in base alla coslante praliea : « non farsi luogo al gravame di eui sopra. » E. Di qui l'attuale ricorso, 5 febbraio 1887, al Tribunale federale, ehe i signori Santino Delmue e lite-eonsorti diehiarano d'interporre eontro amendue i decreLi governativi', 7 dieembre 1886 e 7 gennaio 1887, a mente dell'art. 59 deJla legge organieo-giudiziaria federale e vuoi co me memhri della ~fu­ nieipalita di Biasca, vuoi altresl eome semplici privati. « n ricorso, }) essi dicono, {( e hasato, da una parte, sulla violazione deli' art. 4 della costituzione federale, eorrispondente aIl'art. 4 di quella tieinese, ovvero sia sul titolo delta deuegata giustizia risultante dalla ineompleta audizione delle parti e dalla disuguaJe applieazione deHa legge, e dall' altra parte sulla violazione deli' art. 49 a!. 6° della eostituzione federale (relativo alle imposte di culto). » A conforto poi di questa Info duplice tesi i rieorrenti adducono, per sommi eapi, le argomentazioni ehe seguono : Avere il Consiglio di Stato dichiarato es so medesimo, nel suo seeondo deereto, ehe Ia quistione sollevata: dai rieorrenti delI' 11 novembre appartiene al novero delle amministrative H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 61. 367 non-contenziose, le quali vogliono essere istrotte e giudieate aHa stregua della legge 27 novembre 1863, eppero - giusta rart. :1.0 di questa - a sensi degli art. 186,187,189 - 192 della legge organieo-comunale deI 1.3 giugno 1854, ehe sanzionano un sistema di guarentie a tutela della piena audizione delle parti. Nessuna di queste garantie essere pero stata rispettata in confronto dei ricorrenti : non quella delI'art. 186, .ehe vDole s'insinuino i gravami in duplo presso il eommissario governativo, poiehe il gravame delI' H nove.mhre fu insinuato direttamente presso i1 Consiglio di Stato, senza la contemporanea intimazione al Munieipio ; non queIIa dell'artieolo 189, poiehe il Consiglio di 8tato pronuneio in prima istanza sul gravame, ordinando una inehiesta ehe saria spettata al commissario, senza informarne prima il Munieipio, ehe privo eost dei suo primo giudiee naturale ; non quella dell'ar· (ieolo 192, poiehe il j\llunicipio non fu punto sentito in merito a detta inchiesta ed alle sue risultanze e deferito nulladimeno 15enz' altro alla autorita penale. A versi quindi in eoncreto un giudizio prolato da un giudice ineompetente. in seguito ad arbitrario procedimento e senza \' audizione delle parti interessate ed essere Ia situazione resa aneor piit grave ed ingiusta a loro danno dal seeondo decreto governativo, attesoehe, eontrariamente al ehiaro teslo dell'art. 6 della legge deI 1863, il Consiglio di Stato abbia respinto anehe l'istanza d'inoltro dei rieorso al Gran Consiglio, trincerandosi a tal uopo dietro il futile pretesto ehe non si era, eome vorrebhe la legge deI 1863, intimato un duplo dei ricorso stesso ai reclamanti delI' 1 t nm'embre, dei quali d'altronde s'ignorava dal Muni- ,eipio persino il norne. Non potere difatti il Consiglio di Stato invoeare solo eontro deI Uunieipio i disposti della legge deI 1863, ma doverli esso applicare in pari modo e misura a tutte Je parti interessate. Non avendolo fatto, si eonclude, rineguaglianza di trattamento non potrebb' essere piit manifesta. Emergere la violazione deI prineipio inserto all'art. ~9 ultimo lemma della eostituzione federale, eosi eome fu rIpetutarnen te interpretato da questa Corte, speeie eo'suoi giudizl nelle eause BonMte e Pelli, daJl'obbligo ehe ii decreto gover- XIII - 1887 26

I I', I 368 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung nativo deI 7 dicembre 1886 vorrebbe fare al Municipio ricorrente di ripartire ad ogni modo Ia querelata imposta, per le spese deI culto seconde le regole additate dalla legge 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali, conciossiacM la imposizione di simile obbligo equivalga in effetto precisamente a dire che le spese deI culto cattolico-romano devono essere pagate coi denari di tutti i contribuenti, compresivi quelli ehe gia dichiararono di essere usciti Jal grembo della Chiesa cattolica romana. Non essere deI resto la imposta speciale di cui si tratta una vera taglia comunale, ma un contributo che i cittadini s'impongono volontariamente per sopperire ad un budget dei cuIti istituito afIatto indipendentemente da quello comumIe, e non potersi dire quindi ehe nelr ordinarne Ja riseossione il Munieipio rieorrente abbia oltrepassato ne i poteri che eonferivagli Ia costituzione cantonale (art. 19), ne iI mandato eiargitogli dalla propria assemblea. Essere ehiaro invece, da una parte, ehe eol far servire Ia risorsa generale della tassa di mereimonio al pagamento delle spese di una comunita religiosa si ereerebbe precisamente cio ehe l'invocato art. 49 al. 60 ha voluto proibire, e d'aItra parte, ehe senza una patente offesa a questo articolo anehe iI prelevamento deI testatieo edel focatico su tutti gli abitanti per tutte le spese, eompresevi quelle deI culto, tornerebbe, rispeuo alle famiglie composte di attinenti di diverse confessioni, di un' assoluta impossibilita. F. Nella sua memoria responsiva dei 5 ultimo seorso aprile il Governo tieinese, premesso il rimareo ehe i ricorrenti non hanno qualita sufficiente per aggravarsi dai decreti in querela, siccome quelli ehe furono diretti, non contro le loro persone, ma contro la l\hmicipalita di Biasca, ehe costituisce un tutt' altro subbietto giuridico (dal qllale i rieorrenti non ebbero mandato di sorta), e risguardano essenzialmente atti che si riferiseono alla di lei amministrazione, ed osservato aItresi ehe per decreto 24 marzo 1887 j ricorrenti furono gia posti in istato d' ace usa davanti jl Tribunale distrettuale di Bellinzona-Riviera per abu so d'offieio, domanda la rejezione II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. No 61. 369 pura e simplice deI rieorso per le seguenti considerazioni : Non reggere gli argomenti desunti dall' asserta violazione delle guarantie sancite dalla legge deI 1863, eonciossiacM il riclamo deli' 11 novembre 1886 al Consiglio di Stato non debba esse re riguardato come il primo atto di una causa amministrativa, ma sibbene come la delllmeia all'autorita superiore di atti arbitrarii, iIlegali, delittuosi, consumati da una subalterna, in confronto della quale denuncia l'aulorita superiore era, per suo istituto, obbligata a procedere d'offieio ed a deferire i faUi lamentati al magistrato penale. Essere quindi applieabili in conereto ed essere anche stali applieati gli artiwli 196 e 197 della legge comunale dei 1854, i quali non hanno a che fare colle cause di amministrativo non-eontenziosu. Essersi bensi citata nel decreto deI 7 gennaio 1887 Ia legge deI 27 novembre 1863, ma di transenna soltanto e per dire ai ricorrenti ehe anche in eonfronto eon questa legge, essi erano useiti di carreggiata in fatto di proeedura, mentre la eonsiderazione piu importante dei deereto stesso e evidentemenIe quella per eui Cu conservato aHa quistione ilcarattere suo proprio e particolare di un intervento per la tutela del- I'ordine pubblieo edella pubbliea moralita. Non potersi ravvisare poi nelprocedimento gO'lernativo verso iI Municipio di Biasca in dipendenza dai ridetti art. 196 e 197 gli estremi della denegata giuslizia, eoneiossiaehe il Consiglio di Stato non abbia ne rifiutato il suo ministero, ne fatto applicazione arbitraria di legge aleuna, ne ritardata ai ricorrenti la realizzazione di pretesa riconosciuta fondata, ma al tutto e pnramente rispeUata la legge. E doversi, dei resIo, rimarcare che se anche, tra le diverse interpretazioni di eui una legge e suscettibile, i 1 Consiglio di Stato si fosse appigliato ad una che potesse sembrare meno eorretta, neppure in questo caso si potrebbe parlare di denegata giustizia, senza contare ehe i rieorrenti fondano questa unicamente sopra una asserta ofIesa al diritto processuale cantonale, la eui applieazione spetta ai Cantoni soltanto. Parimenti non potersi parlare in eoncreto caso di una violazione delI' art. 49 al. 6° della costituzione federale, attesor .1 I 370 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ehe questo non abbia nulla a vedere eoi querelati decreti governativi, non avendo il Consiglio di 8tato deeisa eon essi la questione: se le spese dei eulto debbano essere pagate in Biasea dai soli eattoliei 0 anehe degli evangeliei, - quistione anzi per COSt dire ignorata da lui, - ma semplieemente che il procedere di quella Munieipalitil. era irregolare, illegale, vessatorio e delittuoso, tale quindi da rendere neeessario i'intervento d'offieio deI Governo. G. Prendendo argomento da una relativa avvertenza fatta dal Governo rispondente, in coda aHa surriferita sua memoria, il gitidiee federale rlelegato all' istruzione della causa invitava dappoi i ricorrenti a spiegarsi: {( se rosse tultora pendente il rieorso della Munieipalita di Biasea al Gran Consiglio eontro il deereto governativo 7 gennaio 1887, nonehe sul eontenuto dello stesso, » e rieeveva in risposta la diehiarazione ehe il rieorso stesso era 8tato da detta M unieipalitil. eon apposita risoluzione. comunieata anche al Consiglio di 8tato, formalmente ritirato. H. Nelle sueeessive allegazioni di replica e duplica amendue le parti mantengono intatte Ie rispettive 101'0 conclusioni di annullazione dei due deereti governativi e di rejezione deI rieorso, applicandosi particolarmente a dimostrare : I ricorrenli : a) che a legittimare la 101'0 qualita per aggravarsi non avevano bisogno di produrre nessuna risoluzione municipale a tal uopo, poiche sopra ü membri eomponenti il municipio 4 hanno firmato il rieorso e 10 hanno firmato anche come privati cittadini a difesa dei 101'0 propri diritti individuaIi; b) Che iI riclamo 11 novembre 1886 di alcuni Biaschesi al Governo non po te costituire una denuncia penale, ehe avria domto sporgersi in ogni easo ai magistrati deU'ordine giudiziario, ma l'inizio di una vera causa di amministrativo non. eontenzioso da istruirsi aHa stregua della legge 27 novembre 1863, epper6 in contradditorio fra le parti, mentre iovece Cu istrutta e decisa senza ehe il Municipio di Biasca abbia mai potnto rar valere Ie sue ragioni; d' onde Ia denegata giustizia H. Glauhens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultnszwecken. N° 61. 371 per indebita limitazione deI diritto alla libera audizione; c) Che iI Consiglio di Stato ha co' suoi decreti realmente deciso. almeno per il 1886, anehe la quistione, se le spese deI eulto cattolico debbano essere pagate in Biasea eziandio dagli evangeliei, coneiossiaehe per essi, quando non vengano annullati, le deue spese verrebbero eomprese nel budget comunale e eoperte eol prodoUo della imposta comunale, la quale sarebbe earicata egualmente a tutti i contribuenti senza nessuna distinzione tra eattolici e non-eattolici. Non essere esatto il dire ehe I'imposta prelevata a tenore dei budget generale basti a coprire anche le spese deI culto. Il Governo, ad a: che non basta firmare individualmente , un allegato di causa, qualificandosi agenti deI ~Iunieipio di Biasca, sia pure ehe il numero dei firmati costituisca Ia maggioranza di esso, ma oecorre aeeompagnare l'istanza coll' effettivo mandato, che in eoncreto sarebbe la eopia della relativa ri~oIuzione municipale; ad b. Che statuendo il decreto governativo 7 dicembre 1886, riseontrarsi nel factum dei Municipio di Biasca gli estremi contemplati dagli art. 196 e 197 della legge organico eomunale, ossia quelli di un reato previsto dal codice penale, l'autorita doveva intervenire d' offieio e trasmettere l'incarto senza ulteriore procedimento ne contradditorio al magistrato penale, presso il quale soltanto il Municipio stesso avria poi potuto esigere ehe fosse rispettato in suo confronto il principio della completa audizione in giudizio; ad c. Che j ricorrenti non hanno distrutto in replka il valore degli argomenti addotti a prova della illegalita ed arbitrarieta della imposta in querela prelevata dal Municipio di Biasca e ehe i decreti ond' e ricorso non hanno veramente nessuna relazione eoll' art. 49 della eostituzione federale. Premessi in linea di ratio e di dirilto i seguenti ragionamenU: 10 La quistione preliminare della legiltimazione al rieorso, ehe il Governo ticinese solleva deI reslo solo di transenna, vuol essere risoluta nel senso favorevole ai ricorrenti. Il Con-

!I: il ri: 872 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. siglio di Stato non ha difatti contestato a quegti 1a facolta di sporg~re, in qualitil. di persone private, un riclamo di diritto pubbhco contro i deereti in querela, ma unicamente formolato deIJ~ :is.erve circa .illoro mandato di rappresentanti Iegali de~ M?OICIPIO oVverOSla deI comune di Biasca. Prescindendo qumdl pe~ ora dalla disamina dei quesito, se e tino a qual punto Ie rIserve stesse appariscano in concreto come fondate bas~era osservare che dalla parte convenuta non si e sollevat~ a r~guardo Jo~o nessuna formale eccezione, ma dichiarato a?ZI che non SI voleva farvi capo onde non sottrarsi aJ uiudi- ZIO ?ella Corte perehepienamente sicura di avere auf ta in ogm tempo e in tutlo eonforme a quanta dispone la ~Ieg/Je. Null~ os ta pertanto a ehe si entri nel medto dei singoli g;avaml che Slanno a fondamento dell' insinuato ricorso. 2~ II,primo di questi gravami e desllnlo dagli art. 4 delta costItuzlOne federale e 4 della cantonale, che i rieorrenti reputano essere stati violati co si dall' uno come dall' altro dei d.ue dec~eti in quistione, per la ragione ehe « la manifesta e f1petuta. m?s~ervanza, » da parte di chi Ii emanava, della processura JS~ItUlta ?~lJa le?ge ticinese deI 27 novembre 1863 pel' le ca.u~e. d! ~m'!lI[Hstrallvo non-contenzioso avrebbe privato il ~IullJcl plO dl Blasca della dup!iee garanzia costituzionale della complet~ a?dizion~ edella perfetta eguaglianza di trattamento. Sen~nche. 11 Conslglio di Stato osserva, non aver esso avuto ob~hgo ?' sorta. d.' attenersi a quella procedura, stantecM i fa,ttl .ond er~ ed e mcolpato il Municipio di Biasca non fossero ne slano tah da dar luogo acl uua causa amministrativa nel ~ero ~ pr?prio sen.so della paroIa, sibbene tali da provocare l.apphcazIOne ~egh ~rt. 196 e 197 della legge eomunale 13 glUgno 1884, glUsta I quali: « Alle ~utorita ?i eomune ineombe I'obbligo di sommini- » strar~ a~ delegatl deI Governo ece. le informazioni e gil1sti- » ficazIOn~ che domandassero sull'amministrazione comunale » men.tre I! Gov~rno e i suoi commissari devono speeialment~ }) veghar~ per I o.sservanza delle Jeggi e dei regolamenti nei » comum ecc. e 'tl1tervenire colla l01'O aUlorita, anche senza » che pel'vengano ricorsi 0 riclami particolari, ogni qualvolta H. Glaubens- und GewissensfreiheJ. Steuern zu Kultuszweeken. N° 61. 373 » vi sia fondato sospetto 0 indizio di abusi 0 disordin~.» Posto il quesito in questi termini, e chiaro ehe nelI' eventuale processo amministrativo non-contenzioso la Municipalita soltanto potrebbe - a sensi della Iegge deI 1863 - eostituirsi parte convenuta e ehe quindi a lei sola spelterebbe l' attributo di reclamare per diritti costituzionali ehe Ia inosservanza della legge avesse avuto per effetto di violare. I singoli municipali non hanno per eonverso, come privati cittadini, alclln tilolo che li abiliti ad aggravarsi per causa di denegata giustizia, avvegnache non asseriscano ehe la proc~­ dura seguila dall' autorita governativa abbia reeato pregiudlzio di sorta ai loro individuali diritli. Ora tlltto sta nel vedere se i prefati art. 196 e 197 della legge deI 1854 fossero veramente applicabili al easo di eui si tratta e dispensassero di conseguenza il Consiglio cli Stato dal rispeuare, in confronto dei Municipio di Biasca, Ie forme preseritte dalla invocata legge deI 1863. E qui, - preseindendo dall'esame se la faeolta di esso Consiglio d' intervenire d' officio ogni qualvolta si manifestino irregolarita 0 disordini nelle amministrazioni eomunali, e di provocare al caso anche una inehiesta penale contro gli offieiali in eolpa, non sia un semplice corollario deI diritto di vigilanza, - e pur forza ammeltere ehe la detta quislione sull' applicabilita 0 meno dei riferiti articoIi si risolve al postutto in un mero giudizio d'interpretazione della legge, e non si puo dire, d' altro canto, ehe il Governo tieinese abbia pl'Ocedulo eon manifesto e capriecioso arbitrio al solo seopo di privare iI Municipio di Biasca dei benefieio della completa audizione. Lo stesso vale poi anche rispetto al rifiuto deI Consiglio di Stato d' inoItrare al Gran Consiglio il gravame sporto dalla Municipalilii sotto Ia data dei 20 dicembre 1886, perocche se iI Governo avea proeeduto seeondo la Iegge deI 1834, va da se che non si potevano invocare dai reclamanti Ie forme processuali istituite da quella deI 1863. 3° 11 secondo gravame riflette l'asserla offesa all'ultimo capoverso dell'art. 49 della costituzione federale e si sllstanzia nel dire ehe, vietando al eomune di Biasca l'appIicazione deI

374 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. prineipio eostituzionale inseritto nel mentovato lemma, il deereto governativo 7 dicembre 1886 priva i dissidenti di quel Borgo della garanzia nel medesimo sancita. Ora sebbene il Munieipio ovverosia il Comune, eome corpo morale, non ahbia qualita per muovere lamento a causa di pretese violazioni deI precitato artieol0 eostituzionale, conciossiaehe le massiroe da questo eonsacrate si riferiscano tutte alla garanzia della liberta di eredenza e di eoscienza, la quale pua solo spettare alle persone fisiehe (v. la sentenza di questa eorte nella causa Weder deI 10 nov. 1883; Raee. off. IX, p. 416), - il gravame in diseorso dev' essere nulladimeno esaminato per quanto eoneerne i ricorrenti stessi, considerati ei oe co me singoJi cittadini privati. . Gia eon Ja sentenza 10 novembre 1879 nella causa Pelli e ]jte-consorti liberi-pensatori di Aranno (Race. off. V p. 427), trattando deU' applicazione dell'art. 49 al.. 6°, il Tribunale federale ha posto in ehiaro eome non sia lecito di accollare mediante imposte eomunali i] pagamento delle spese pel culto a ehi non appartenga alla relativa assoeiazione religiosa. quando anehe, nei conti 0 preventivi eomunali, le dette spese si trovassero cong/obate eon quelle dell'amministrazione dei eomune. Laonde se il querelato deereto governativo dovesse sortire I' effetto di rar partecipare i dissidenti Biaschesi alle spese gia fatte nel 1886 0 da farsi in avvenire per iI eulto cattolieo-romano, il gravame risulterebbe fondato. Ma cio non eonsta in faUo. E bensi vero ehe i eonsiderandi di detto deereto relativi alla ({ nessuna necessita pel eomune di Biasca di aver rieorso ad altre imposte particolari per sopperire alle spese di culto ed al eredito suppletorio stanziato per nuovo eanonieo-eoadjntore, » si prestano per se medesimi alla critica sollevata dai ricorrenti. Senonehe, a togliere ogni equivoeo in proposito, il Governo ticinese, nelle sue memorie di repliea e dupliea, ha ripetutamente diehiarato in termini esplicHi e eategoriei - « non aver esso, co' suoi deereti deI 7 dieembre 1876 e 7 gennaio 1887, decisa, ma ignorata anzi la quistione, se Ie spese deI culto deblJano essere pagate in Biasca dai soli eattoliei od anehe dagli evangeliei » e « non avere i deereti stessi relazione di sorta eGlI' invocato art. 49 della II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 61. 375 ' eostituzione federale. » Arrogi ehe iI dispositivo deI decrelo 7 dieembre 1886 si limita ad interdire ehe la esazione deI testatico allo scopo in querela e ad ordinare la restituzione delle relative quote gia riseosse, ma senza imporre ai dissidenti evangelici I'onere di parteeipare. comechessia al pagamento delle spese eoncernenti iI culto eattolieo. Dal ehe risuIta ehe per il momento almeno la lamentata violazione dei principio inseritto all' art. 49 al. 6° eil. non esiste ancora e ehe da queslo punto di vista il rieorso dei signori Delmue e Ci si appalesa come prematuro. D'altra parte pero giova notare ehe Je argomentazioni addotte dal Governo ticinese a sostegno della sua tesi : « Non potere il ~lunicipio 0 rispettivamente il eomune di Biasca disgiungere, nello stanziamento deU'annuo preventivo, le spese derivanti - « per causa propria e partieolare " - dall'esereizio deI euIto cattolico-apostolico-romano da quelle risguardanti l'amministrazione comunale in genere, e doversi riparlire quelle eome queste, - mediante un unico bollettario, alla stregua della vigente legge eantonale sulle tagJie eomunali » (Iett. B. dei fatti) , - urtano evidentemente, in massima, e eol principio eostituzionale di eui sopra e eon le interpretazioni datevi gia reiteratamente da questa Corte (v. oltre la sentenza Pelli, quella nella causa Bonhöte deI 20 settembre 1884, Raee. off. X, p. 323 s. s.). Eppero per il caso in eui, sia per l'esercizio del1886 eome pei suecessivi, Ia tesi medesima volesse tradursi in atto, e d'uopo saneire fin d'ora una esplicita riserva dei diritto ulteriore di ricorso al Tribunale federale a pro' di quant i cittadini abbiano, in Biasca, diehiarato di esse re usciti dal grembo della Chiesa aposloliea romana e ehieggano di essere esonerati dal pagamento delle spese relative al eulto di quest' ultima. Conseguentr.mente n Tribunale federale pronuneia: II rieorso dei signori Delmue e consorti e respinto a sensi dei suesposti considerandi.

BGE 13 I 363 — Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1887 BGE 13 I 363 — Swissrulings