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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1875 BGE 1 I 269

January 1, 1875·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,200 words·~6 min·4

Full text

XIII. Competenz der Bundesbehrerden. No 68. 269 XIII. Competenz der Bundesbehrerden. Competences des autorites federales. 1. Des Bundesgerichtes. - Du Tribunal federal. Vergl. N° 89. 68. Sentenza 10 (ebbrajo 1875 nella Causa von Mentlen. Magatti e Gatti. aJ Con deereto 5 dieembre 1874 il Consiglio di Stato deI Gantone Tieino convocava i comizi di circolo per il giorno 2'1 febbraio 1875, all'oggetto di eleggere, a tenore della Costituzione eantonale: a) tre deputati al Gran Consiglio, b) 5 eandidati ai Tribunali distrettuali, e c) I'Ufficio di pace deI eireolo, riehiamando nel § '2 deI '20 art. di detto decreto, per la erezione dei rispettivi eatalogbi, l'attenzione delle Municipalita ai diritti garantiti dall'art. 43 della Costituzione federale ai eittadini svizzeri domiciliati 0 dimoranti nei rispettivi Comuni; b} Contro tale deereto rieorsero, con memoria 16 detto mese ed anno, al Consiglio federale, i Consiglieri nazionali von MentIen, Magatti e Gatti addueendo le ragioni seguenti : Sembra ebe il Governo ticinese opini avere gia pel fatto dell'aecettazione della Costituzione federale tutti i eittadini svizzeri domieiliati 0 dimoranti nel Cantone aequistato il di· riUo di voto anebe in affari cantonali e eomunali, ed essere di eonseguenza ab rogate tutte quelle disposizioni delle leggi eantonali, le quali eon tale articolo deI Patto federale si trovavano in disaecordo. Una tale interpretazione non pare pero potersi dare ai dispositivi della nuova Costituzione. Sebbene l'art. 2 delle disposizioni transitorie diea essere abrogate tutte le disposizioni eontenute neUe costituzioni e leggi cantonali ehe si trovano in urto colla nuova costituzione federale~ pure questo articolo non ba forza d'applicazione relativamente a queUa parte della legislazione eantonale. Ja

'270 1. Abschnitt. Bundesverfassung. quale dev'essere da leggi federali sostituita. Qualora l'art. 43 della eostitl1zione federale venisse gia fin d'ora applieato nel Cantone Ticino, ne seguirebbe per questo Cantone l'eselusione dal diritto di referendum circa la legge federale sul diritto di voto dei cittadini svizzeri in affari politici, la qual Iegge si sta appunto dibattendo in senn ai Consigli della Confederazione ; c) Il Consiglio di 8tato deI eantone deI Tieino basa la difesa deI suo decreto al chiaro testo delI'art. 53 della costitl1zione federale, il quale non abbisogna di alcuna legge federale speciale per entrare in vigore. Che se il progetto di legge sul diritto di voto dei eitLadini svizzeri ha letteralmente riassunto un tale articolo, questo non vuol dire eertamente, ehe l'articolo stesso non entrera in vigore se non colla sanzione della eitata legge, imperoeehe tale riassl1nzione non ebbe evidentemente altro seopo fuor ql1ello di radunare insieme tutti i prineipj regolanti il diritto di voto . d) Il Consiglio federale ha trasmesso il ricorso, per la relativa evasione, al Tribunale federale, partendo esso dall'idea ehe. i rieorrenti domandino non tanto una interpretazion~ dell'art. 43 della eostituzione federale, quanta la soluzione d~lIa ql1estione" se ques~o articolo sia entrato in vigore immedlatamente colt aecettazIOne dena eostituzione federale 0 SB ab~isogni. inveee per la sua entrata in vigore della pr~mul­ gazlOne dl una legge federale ; ehe quindi il ricorso si riferisca piuttosto all'art. 2 delle disposizioni transitorie; spetta~ne conseguentemente la deeisione non al Consiglio, ma al TrIbunale federale ; Considerando, in linea il diritto, ehe: 1. Laddove nel caso eoncreto non fosse soltanto eontro- ~ers?, se l'art. 43 della eostituzione federale sia gia entrato lD. vigore 0 ?on ancora, ma si trattasse eziandio della questIOne materIale a vedere, se quell'articolo della eostituzione federale aceordi, 0 me no , ai eittadini svizzeri domieiliati anehe in. ~~ari ~antonali e eomunali il diritto di voto dopo un domlellio dl 3 mesi, - non vi potrebb'essere alcun XlII. Competenz der Bundesbehrerden. N° 68. 27f dubbio, in presenza dell'art. 59 lett. b eiff. 5 deIIa Iegge federale sulla organizzazione gindiziaria federale, ehe l'evasione di tale rieorso spetterebbe al Consiglio federale. 1\Ia siccome pero i ricorrenti non contestano, ne potrebbero eon ragionevolezza eontestare,ehe quell'articolo aeeorda infatti ai eittadini svizzeri domiciliati, dopo un domicilio di 3 mesi, il diritto di voto anche in affari cantonali e eomunali, ed impugnano anzi unicamente il fatto, 0 l'asserzione, ehe tale disposizione sia di gia entrata in vigore, e ehe di eonseguenza una tale questione pare senza dubbio rivestita deI carattere giuridieo-eostituzionale, cost non v'e ragione pel Tribunale federale a dichiararsi incompetente. Tanto nell'art. 113 delta costituzione federale , quanta neU'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, sono riservate soltan1o alcuue determinate classi di ricorsi, sotto il titolo di eonflitti amministrativi, aHa decisione deI Consiglio federale, rispettivamente dell' Assemblea federale, e devesi dunque ritenere - col Consiglio federale - ehe le dette elassi non ponno venir e81ese al mezzo di nn'allargante interpretazione. 2. Per cio ehe riguarda il merito deI ricorso, ordina l'articolo 2° delle disposizioni transitorie della nuova eostituzione federale, ehe quei dispositivi delle leggi federali, dei eoneordati, delle costituzioni e leggi eantonali, ehe sono in con~ traddizione colla nnova eostifuzione federale, restano fuorl di vigore coll'accettazione della ~edesima, .0 c?ll'e~a~zione delle leggi federali in essa prevlste. TuttI gh artIeoh della eostituzione federale sono quindi eoll'aecettazione della stessa entrati in vigore ed abrogati invece gli opposti dispositivi cantonali, in quanta peri} non sia prevista negli articoli della eostituzione federale medesima la emanazione di una legge federale, rispettivamente non sia stato. riserva~oalla Confederazione il diritto di emanare delle leggl federah sopra determinate materie. 3. Fra questi artieoli, ehe prevedono l'emanazione. di .una legge federale, non figura pero l'art. 43 della eostItuzlOne

272 I. Ausclmitt. Bundesverfassuug. federale. Lo stesso articolo stabilisee invece nel 5° alinea, in modo assoluto e decretorio, ehe il cittadino svizzero dom iciliato acquista il diritto di voto in affari cantonali e eomunaH dopo un domieilio di 3 me si ; una tale disposizione e quindi gill eoll'aceettazione della nu ova eostituzione federale, conformemente eioe al decreto federale deI 29 maggio, eon quest'ultimo giorno entrata in vigore. Che poi la stessa sia stata letteralmente riassunta neUa legge federale del 24 dicembre ultimo scorso sul diritto di voto in materia politiea, e per la questione attuale di nessuna entita ; imperocehe, eome osserva a buon diritto il Göverno tieinese, una tale riassunzione non ebbe altro seopo fuor quello di viemmeglio eompletare la legge. Cosi fu pure, ad esempio, riassunto neUa legge federale sul matrimonio eee. l'art. 54 della eostituzione federale, ed e pera chiaro e certo, ehe quest'artieolo entro gia in vigore eoll'aceettazione della costituzione medesima. 4. Per 10 converso, il diritto di voto dei dimomnti non e stato regolato dalla eostituzione federale, ma e prevista inveee dall'art. 47 della eostituzione medesima la pubblieazione di una legge federale in materia. Fino a tanto quindi ehe questa legge federale non sia entrata in vigore, sussistono tutta via le leggi ean tonaH ehe regolano il diritto di voto dei dimoranti; per cui, se il decreto deI Governo tieinese dovesse avere il senso di ritenere applicabile l'art. 43 della costituzione federale anche ai dimomnti, il ricorso dei petenti sarebbe sieuramente fondato. Il Tribunale federale ha giudieato e giudiea: 1. E respinto, eome privo di fondamento, il rieorso di cui sopra, in quanta si riferisce al diritto di voto dei domiciliati, ed e invece dichiarato fondato e quindi ammesso, in quanta il Decreto deI Governo tieinese dovesse accordare diritto di voto in affari eantonali e eomunali anche ai dimoranti, contrariamente aHa costituzione ed alle leggi deI Cantone deI Tieino.