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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 05.11.1875 BGE 1 I 261

November 5, 1875·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,489 words·~7 min·4

Full text

XI. Gleichstellung der Niehtkantonsbürger im Verfahren. No 66. 261 Xl. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im Verfahren. Assimilation des non-ressortissants aux citoyens du canton en matiere administrative et judiciaire. tl6. Sentenza del 5 novembre 1875 nella Causa Bernasconi. A. Sotto la data deI 28 lugtio 1873 il Tribunale deI Clrcola di Calanea apriva il Coneorso sulla sostanza di Giovanni Bernaseoni, ehe dimorava aUora in Arvigo (Cantone dei Grigioni.) B. Durante il corso della liquidazione concorsuale trovö detto Tribunale di dover aprire un'inchiesta penale contro i Conjugi Bernasconi per aver sottratto e trafugato degH oggetti, i quaH, a stregua della legislazione dei Grigioni, appartenevano aHa massa coneorsuale. Pendente l' inchiesta e dopo aver subito alcuni giorni di careere preventivo in Calanea, i ricorrenti si trasferirono a Lumino (C. Tieino). Chiuso il eoneorso, furono eitati a comparire innanzi al ripetuto Tribunale deI Circolo di Calanea, ma non avendo ottemperato a siffatta citazione, il Tribunale medesimo pronunciö, sotto la data dei 17 dicembre 1874, una sentenza contumaeiale, che diehiarava i Conjugi Bernaseoni eolpevoli d'ingiurie e trafugamento di enti eoneorsuali e li bandiva per quattro anni dal territorio dei Grigioni. C. Contro tale sentenza rieorsero i Conjugi B. al Piccolo Consiglio deI Cantone dei Grigioni, qualificando la pena contro di loro pronunciata per incostit'uzionale. Ma, con decisione in data deI 14 maggio anno corrente, il Piccolo Consiglio respingeva il rieorso. D. Si rivolsero aUora i detti conjugi al Consiglio federale, domandando la cassazione di quella sentenza, ma essendone staU rejetti per causa d'ineompetenza, s' indirizzarono finalmente al Tribunale federale, chiedendo avesse a pronunciare

262 I. Abschnitt. Bundesverfassung. la cassazione deI giudizio contumaciale deI n dicembre u. s.,. c?ngiuntamente .all' .annullazione di tutte Ie sue conseguenze~ flservando loro m Imea eventuale il diritto di intentare civile azione ai singoli membri deI Tribunale deI Circolo di Calanca per titolo: danni ed interessi. A corroborare queste lor() istanze i ricorrenti adducono quanta segue: 1. Il quereiato giudizio contumaciale viola e l'art. 67 della Costituzio~e federalö e gli art. 1 e 9 della legge federale deI 24 lugho 1852 concernente l'estradizione dei delinquenti, non avendo a sensi di quelle disposizioni il Tribunale della Calanca ne veste ne competenza per prolare alcuna sentenza contumaciale prima d'aver richiesto ed ottenuto dal Governo Ticinese l'estradizione. 2. n ripetuto giudizio contumaciale urta poi anche contr() l'~rt. 45 della Costit. feder., che guarentisee ad ogni cittadmo svizzero il diritto di prendere domicilio in qualsiasi luogo deI territorio svizzero; non potendo essere il domicilio stesso. rifiutato 0 revocato se non a certe condizioni, le quali non SI presentano nel caso concreto. E. Il Piccolo Consiglio dei Grigioni eil Tribunale deI Circolo di Calanca conchiudono, nelle loro risposte, a domandare Ia reiezione deI ricorso, opinando essi non essere stata dal giudizio contumaciale in discorso violata aIcuna disposizione sia deI patto federale, sia della legge risguardante l' estradizione dei delinquenti. - Premessi in linea di diritto i seguenti motivati : . '~. L'art. 67 della Costituzione federale proibisce l'estradlzlOne per delitti politici e di stampa, e dichiara dei resto incombere aHa legislazione federale il compito di stabilire le norme necessarie sulla estradizione degli accusati da un Cantone all'altro. Ma siccome nel caso concreto non si tratta ne di un delitto .politic?, ne di. un delitto di stampa, cosl non si pud dire ehe Il succltato artIcolo deI patto federale sia stato violato e non resta quindi piu che a vedere se sia stata violata inveee la legge federale deI 241uglio 1852. XI. Gleichstellung der Nichtkantonsbiirgel' im Verfahren. 1\0 66. 263 ~. Ma questo non e il caso, imperocche, a tenore dell'art. 1 della succitata legge, la domanda d'estradizionecontro persone le quali all'epoca dell' apertura dell' inchiesta avevano il loro domicilio nel 11logo ove commisero l'azione incriminata - non e necessaria allorquando il governo deI Canto ne , neL quale esse si sono poi piu tardi domiciliate, non domandi di giudicarle e punirle egli stesso secondo le proprie leggi. Üra, nel caso nostro, dichiarane da una parte i ricorrenti stessi nel loro memoriale di ricorso di aver trasferito il Ioro domicilio da Arvigo a Lumino solo durante iI corso dell'inchiesta penale, e mentre si trovavano anzi gUl detenuti in carcere preventivo neUa Calanca, - e d' altra parte poi non fu mai fatta istanza presso il govern? .tici~es~, affineM fosse lasciato ai Tribunali deI Cantone Tlcmo 11 dlritto e la missione di giudicare i Coniugi Bernasconi. 3; Fuori di tuogo e quindi ed infondata l'istanza percM venga cassata e dichiarata co me e nuUa e non avvenuta la Procedura penale fin qui continuata dal Tribunale deUa Calanca contro i Coniugi Bernasconi. 4. Fondato e invece il ricorso dei Coniu!{i Bernasconi, in quanta si riferisce alla pena deI bando contro di loro pronunciata dal Tribunale deI Circolo di Calanca. 5. E bensi vero ehe, a stregua dell' art. 59 1. 2 ciff. 5 della Legge sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tr~bun~l~ federale non ha competenza per giudicare sopra flcorSI 1 quali all' art 45 deUa Costituzione federale (diritti dei domi- • ciliati) si riferiseono, appartenendo uua tale competenza a! Consiglio e, rispettivamente, all' Assemblea. fe~erale. Ma ~ vero altresI, ehe - in merito aHa pena dl CUl sopra -'- 11 aiudizio contumaciale in questione viola pur anche gli art. 44 ~ 60 della Costituzion@ federale, l'interpretazione e applicazione dei quali compete appunto al Tribunale federale. 6. A sensi deU'art. 44 delta Costituzione federale nessun Cantone puo bandire (espellere) dal proprio territorio un suo eittadino. Co me pena criminale pronunciata da un Cantone a dauno di un suo attinente, il bando e dunque proibito, e

264 I. Abschnitt. Bundesverfassung. per tale proibizione sono pure decadute e fuor di vigore tutte quelle disposizioni delle legislazioni penali eantonali che si trovassero colla stessa in opposizione, e eiö dal momento stesso in cui entrö in vigore il noveHo patto federale. 7. L'art.60 della Costituzione federale obbliga poi ciascun Cantone a ritenere tutti i eittadini svizzeri eome eg'uaH ai cittadini dei propria Cantone, sia neUa legislazione ehe neUa procedura giudiziaria. Ora, tale disposizione, ehe si trovava giä. sanzionata nell'art. 48 della vecchia Costituzione federale, trova la sua applicazione anche neUa sfera deI diritto penale; per cl1i qualsiasi pena, la quale, a tenor di legge, non potesse venir inflitta ad UD attinente dei Cantone, non potrebb'essere inflitta nepp ure ad un cittadino svizzero qualunql1e. 8. Ne viene per necessaria conseguenza; ehe, siceome le leggi penali cantonali non ponno eomminare il bando 0 I'espulsione, a gl1iSIi di pena, contro un attinente deI Cantone, la pena stessa non potra venir eomminata neppure contro qllalsiasi cittadino svizzero. 9. Che se poi potessero per avveutllra insorgere dei dubbii 0 degli scrupoli in merito ad uua siffatta interpretasione dell'art. 60, e cio specialmente in considerazione dei faUo ehe l'art. 44 della Costituzione federale paria unicamente di cittadini deZ Cantorw edella circostanza d' essere stata • dall' Assemblea federale espressamente respinta una proposta tendente asostituire le parole cittadino svizzero a quelle di cittadil10 dei Cantone, il rieorso Bernasconi sarebbe eiö nondimeno sufficientemente fondato, grazie all'art. 45 di detta Costitl1zione federale, non potendosi in ogni caso ammettere l'espulsione di un cittadino svizzero da un Cantone ehe non sia quello d'origine, se non quando al cittadino stesso potrebb' essere eeeezionalmente rifiutato e revocato i! domicilio, mentre nel caso conereto mancano assolutamente 1e eondizioni volute da esso art. 45 per poter pronuneiare un simile rifiuto od UIla siffatta revoca. XII. Vollziehung kantonaler Urtheile. No 67. 265 10. Dal fin qui detto risulta dunque doversi eassare per titolo d'incostituzionalita il giudizio in questione dei Tribunale deI Circolo di Calanca, in quanta esso pronuncia la pena deI bando contro i Coniugi B., restando poi riservato alle competenti autorita dei Grigioni il diritto e la facolt1t di sostituirvene un'altra conforme alle leggi ed aHa Costituzione federale. Il Tribunale federale HA GIUDICATO E GIUDICA : 1. E ammesso il ricorso dei Coniugi B., in quanta si riferisce 31 Dispositivo 30 della sentenza contllmaeiale 18 dicembre 1874 dei Tribunale deI Circolo di Calanca, e cassata quindi la pena deI bando in detta sentenza pronunciata. Nel resto, invece, il rieorso e respinto, percM privo di fondamento. XII. Vollziehung kantonaler Urtheile. - Execution de jugements cantonaux. Vergl. N° 52. 67. Urtr,eH bom 4. ~ebruar 1875 in @5acf)en ~enger. A. ~aut S1tierat im \?rnAeigeblatt beg Stanrong @enf bom 15. ))1obemver 1873 lieu Starl ~ri'oedcf), \?r'obotat in @enf, %tmeng ~. ~eber, rolecf)aniter in Büricf), 'oomi~ilitt in @enf bei ~ri'oericf) &: @a~, am 11. ))1obem'&er 1873 gegen bett' melocive'o ~~abtifanten JillittHg'bacf) berfcf)iebene, in ©anben beg ~. \?r. '~enger, Staufmann in @enf, befin'oticf)e @cgenftlinbe mit mefcf)lag belegen unt ben Jillittngbacf) un'o ~enger auf be,n 10. ,sanuar 1874 bor a::ibi1gericf)t @enf faben, um über ine ,@iHtigfett ber mefcf)fagnar,me befinitib urtf)etren &u «tffen. @5cf)on am 12. ))1cbem'6er 1873 gab a'ber ~eber 'oie @rfUlrung a'b, ban er auf ben m:rref± bet~tcf)te, 'oa 'oie @egenftän'oe 'oem ~enger ge~ßren. B. \?rm 18. ))1o~ember 1873 etHen Jillenger an Jilleber, 1I~.of)~: ~aft in Büricf), alier :!>cmi~il ~ä~len'o 'bei ~ri'oericf) &: @a~ tn

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