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BGE 112 III 67

17. Estratto della sentenza 23 giugno 1986 della II Corte civile nella causa A e B contro Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza e società per azioni Z (ricorso di diritto pubblico)

15. Juli 2018·Band 112·III·Dossier: P.3005/1986·1 Aufrufe
DE

17. Estratto della sentenza 23 giugno 1986 della II Corte civile nella causa A e B contro Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza e società per azioni Z (ricorso di diritto pubblico)

FR

Peines disciplinaires infligées aux organes de la poursuite (art. 14 al. 2 LP). 1. Recevabilité du recours de droit public. a) Cas dans lesquels un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral peut exceptionnellement être formé contre une mesure disciplinaire (art. 19 al. 1 LP; consid. 2a). b) Qualité pour recourir d'un organe de la poursuite destitué (art. 88 OJ; consid. 2b). 2. Conditions autorisant le prononcé de peines disciplinaires. a) Conditions d'une destitution (consid. 7a). b) Pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance qui, dans le cadre d'une appréciation correcte, doit évaluer non seulement la gravité de la faute, mais aussi le dommage, sans négliger les circonstances susceptibles de justifier l'acte de l'organe de la poursuite (consid. 7b).

IT

Provvedimenti disciplinari inflitti a organi esecutivi (art. 14 cpv. 2 LEF). 1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico. a)Casi in cui è esperibile, eccezionalmente, un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (art. 19 cpv. 1 LEF; consid. 2a). b)Legittimazione a ricorrere di un organo esecutivo destituito in via disciplinare nell'esercizio del proprio mandato (art. 88 OG; consid. 2b). 2. Condizioni che permettono di imporre provvedimenti disciplinari. a) Requisiti che legittimano una destituzione (consid. 7a). b)Potere cognitivo dell'autorità di vigilanza, che nel quadro di un corretto apprezzamento deve valutare non solo la gravità della colpa, ma anche l'entità del pregiudizio non trascurando circostanze suscettibili di giustificare l'operato dell'organo esecutivo (consid. 7b).

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