25. Estratto della sentenza nella causa S. contro Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dell'assicurazione malattia, Bellinzona, e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
25. Estratto della sentenza nella causa S. contro Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dell'assicurazione malattia, Bellinzona, e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Art. 3 al. 1 LAMal; art. 6 al. 3 OAMal: Exemption de l'assurance obligatoire. La possibilité de demander l'exemption de l'assurance obligatoire au sens de l'art. 6 al. 3 OAMal n'est pas réservée aux seul anciens fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse. Les anciens fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège à l'étranger peuvent aussi demander d'être exemptés de l'obligation de s'assurer. (consid. 3)
Art. 3 cpv. 1 LAMal; art. 6 cpv. 3 OAMal: Esonero dall'obbligo assicurativo. La possibilità di domandare l'esonero dall'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 OAMal non è riservata ai soli ex funzionari di organizzazioni internazionali aventi la loro sede in Svizzera. Anche gli ex impiegati di organizzazioni internazionali con sede all'estero possono chiedere tale beneficio. (consid. 3)