Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_247/2026
Sentenza del 18 maggio 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa disoccupazione Unia,
via Genzana 2, 6908 Massagno,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 marzo 2026 (38.2025.66).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con sentenza del 9 marzo 2026, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso di A.________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione.
La Corte cantonale ha tutelato la decisione su opposizione della Cassa disoccupazione UNIA del 24 settembre 2025, con la quale veniva richiesta all'interessata la restituzione di fr. 1'208.75 a titolo di prestazioni indebitamente percepite, nonché per l'ammortamento retroattivo di cinque giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione. I primi giudici hanno dapprima ricordato di avere già stabilito, in una precedente sentenza, il buon fondamento della richiesta di restituzione e della sanzione di cinque giorni. Essi hanno dunque valutato e ritenuto corretto l'importo della restituzione, la ricorrente non avendo del resto esposto alcuna specifica contestazione sul relativo calcolo.
1.2. A.________ ha impugnato con un "ricorso" il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale.
2.
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost., o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).
3.
La ricorrente sostiene che le decisioni in questione sarebbero basate su affermazioni non supportate da prove concrete, sottolineando discrepanze nelle dichiarazioni della sua collocatrice, della quale censura l'operato. Tuttavia, la ricorrente neppure pretende l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e omette pure, in diritto, di confrontarsi in maniera circostanziata con i considerandi del giudizio cantonale.
4.
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile. Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 18 maggio 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi