Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_243/2026
Sentenza del 16 aprile 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino,
Piazza Giuseppe Buffi 4, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 febbraio 2026 (38.2025.56).
Visto:
il ricorso del 2 marzo 2026 (timbro postale) presentato da A.________ contro una sentenza del 16 febbraio 2026 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino relativa apparentemente al diniego di indennità di disoccupazione,
il decreto del 3 marzo 2026 con cui il Tribunale federale ha, da un lato, invitato la ricorrente a produrre entro il 27 marzo 2026 il giudizio dell'istanza precedente, avvertendola che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione e, dall'altro, indicato che le esigenze di motivazione poste a un atto di ricorso non sembravano soddisfatte in concreto e attirato l'attenzione della ricorrente sul fatto che tale omissione poteva ancora essere sanata entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
lo scritto del 18 marzo 2026 (timbro postale), con il quale la ricorrente ha sostanzialmente ripetuto quanto già indicato in precedenza e, seppure ancora indicata quale allegato, non ha prodotto la decisione impugnata,
considerando:
che se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata al ricorso (art. 42 cpv. 3 LTF),
che se mancano gli allegati prescritti, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF),
che entro il termine impartito (sulle cui conseguenze in caso di omissione è stata edotta) la ricorrente non ha presentato la decisione impugnata, donde l'impossibilità di entrare nel merito del ricorso,
che il ricorso non avrebbe avuto sorte diversa nemmeno in presenza della decisione impugnata,
che infatti la ricorrente, disattendendo l'onere di motivazione applicabile (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), non sostanzia le ragioni per le quali la decisione impugnata sarebbe lesiva del diritto ( art. 95-96 LTF ) o fondata su accertamenti manifestamente inesatti, ovvero arbitrari ai sensi dell'art. 9 Cost. (art. 97 cpv. 1 LTF),
che pertanto il ricorso si rivela in ogni caso manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ,
che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 16 aprile 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi