Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_200/2026
Sentenza dell'11 agosto 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Heine, Scherrer Reber,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Federico Lantin e
l'MLaw Alberto Galli,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI,
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 febbraio 2026 (33.2025.33).
Fatti
A.
Il 1° giugno 2023 A.________, nato nel 1947, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari per sé e per la moglie B.________, nata nel 1949, degente da qualche mese in casa anziani. Il 9 ottobre 2023 la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) ha aggiornato la situazione finanziaria dei coniugi e ha dato mandato all'Ufficio stima del Cantone Ticino (di seguito: Ufficio stima) di stimare al valore venale, stato al 2023, la part. n. xxx RFD di U.________-sezione V.________ (di seguito: fondo n. xxx). Preso atto della valutazione di fr. 600'000.-, con decisione del 7 febbraio 2024, confermata su opposizione il 17 settembre 2025 tenendo conto delle osservazioni dell'Ufficio stima in merito alle rimostranze dell'assicurato, la Cassa ha respinto la domanda di prestazioni complementari poiché al 31 maggio 2023 egli disponeva di una sostanza di fr. 702'835.- (fr. 102'835.- sui conti bancari, oltre alla menzionata sostanza immobiliare) e quindi superiore alla soglia di fr. 200'000.- prevista per i coniugi all'art. 9a lett. b LPC (RS 831.30).
B.
Con sentenza del 10 febbraio 2026, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la predetta decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone la riforma affinché la sua domanda di prestazioni complementari del 7 giugno 2023 sia accolta.
Chiamati a pronunciarsi, la Corte cantonale rinuncia a presentare delle osservazioni, mentre la Cassa è rimasta silente.
Diritto
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6; 141 II 14 consid. 1.6 con riferimenti).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto federale confermando il rifiuto delle prestazioni complementari richieste dal ricorrente.
4.
Il Tribunale cantonale ha già correttamente esposto le disposizioni e i principi applicabili in materia di valutazione della sostanza e della relativa soglia per fondare il diritto alle prestazioni complementari (cfr. art. 9a LPC; art. 2, 17 e 17a OPC [RS 831.301]), compreso il contenuto delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC) ritenuto pertinente. È dunque sufficiente rinviarvi.
5.
Il ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito, dell'obbligo di motivazione e del divieto di arbitrio.
5.1.
5.1.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto il valore di fr. 600'000.- del fondo n. xxx confermato a tre riprese dall'Ufficio stima (il 28 maggio 2024, nonché l'11 febbraio e il 14 agosto 2025). I periti avevano valutato il terreno considerando il confronto con compravendite di terreni aventi le medesime caratteristiche, le norme edificatorie dettate dal piano regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado di urbanizzazione, gli accessi, le servitù e i fattori positivi e negativi che incidevano sul valore commerciale. In particolare, fra gli elementi negativi vi era il posizionamento sfavorevole, l'accesso difficoltoso, la difficoltà di installare un cantiere e la difficoltà di compravendita. Negli aspetti positivi vi erano invece la completa disponibilità delle quantità edificatorie, l'esclusività della zona, tra le più belle del Cantone, la vista stupenda, l'ottima esposizione al sole e la vicinanza alla fermata del bus. Utilizzando un valore di mercato iniziale per un terreno ideale della zona di fr. 1'500/mq (pari alla media fra il prezzo minimo di fr. 1'372.-/mq e il prezzo massimo di fr. 1'620.-/mq), l'Ufficio stima aveva ridotto del 46 % il valore del fondo n. xxx, portandolo quindi a fr. 800.-/mq. La valutazione di parte non aveva invece accennato a un valore al metro quadro del terreno in oggetto. In tal senso, seppure la situazione del fondo potesse apparire per certi versi problematica, non si poteva concludere che il fondo non fosse neppure commerciabile. Il rilascio di una licenza edilizia nel 2011, rinnovata nel 2014, dimostrava al contrario che il terreno in discussione era concretamente edificabile e sfruttabile; certo, in uno con l'altro fondo del ricorrente, nonché a fronte di difficoltà e oneri comunque considerati dall'Ufficio stima.
5.1.2. I giudici ticinesi hanno inoltre osservato che un sopralluogo non era necessario, poiché la valutazione poteva essere effettuata sulla base di altre informazioni, quali l'ampia banca dati di cui l'Ufficio stima disponeva, i dati forniti dal registro fondiario, dalla cartografia, dai piani regolatori comunali e dai programmi e applicativi informatici specifici. Ciò a maggior ragione se, come in concreto, si trattava di un fondo la cui superficie non edificata di 747 mq consisteva in rivestimento duro e humus e quindi non vi erano edifici o strutture da stimare; inoltre, gli appositi applicativi informatici erano serviti per capire e valutare la morfologia del terreno. Nei vari complementi peritali era stato comunque indicato trattarsi di un fondo ubicato in zona residenziale intensiva, caratterizzata da terreni in pendenza confinante con proprietà private, ma non con una strada, con un'ottima insolazione, una vista stupenda e la vicinanza ai mezzi pubblici. Oltre a ciò, nonostante i periti avessero rilevato che a V.________ la zona presentava difficoltà edificatorie date dalla conformazione del terreno (molto esposto e ripido, non sempre con comode vie di accesso ai fondi), la compravendita di terreni non ne aveva risentito particolarmente e la densità delle costruzioni era elevata. Le difficoltà di accesso al fondo in questione (privo di collegamento viario alla strada principale) e di installazione del cantiere che avrebbe dovuto sorgere sull'altra proprietà del ricorrente impedendogli quindi di parcheggiare, rispettivamente rendendogli complicato l'accesso pedonale alla propria abitazione, erano dati oggettivi ma riconosciuti e valutati attentamente dai periti.
5.1.3. Infine, la licenza edilizia rilasciata nel 2011 per l'edificazione di tre unità abitative sui fondi n. xxx e yyy RFD di U.________-sezione V.________ (di seguito: fondo n. yyy), entrambi di proprietà del ricorrente, accertava (sicuramente a fronte di condizioni restrittive) l'edificabilità del fondo. Era irrilevante che la stessa, in seguito rinnovata, non avesse condotto a una costruzione. Occorreva poi fare astrazione della situazione concernente l'immobile sul fondo n. yyy, sovrastante e confinante con la strada, che andava considerato abitazione del ricorrente e dunque non parte della sua sostanza netta ai sensi dell'art. 9a cpv. 2 LPC. Non poteva nemmeno essere condiviso che tali fondi sarebbero "funzionalmente un unico fondo", giacché a registro fondiario risultavano intavolati distintamente. Uno come immobile che serviva quale abitazione al ricorrente (art. 9a cpv. 2 LPC e art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI), l'altro quale sostanza che non gli serviva di abitazione (art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI). Del resto, i due fondi erano stati acquisiti da due diversi proprietari precedenti.
Procedendo quindi con un apprezzamento anticipato delle prove, la Corte cantonale ha rinunciato ad ordinare una perizia giudiziaria.
5.2.
5.2.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale cantonale si sarebbe fondato unicamente sugli accertamenti dell'Ufficio stima, poggiatosi a sua volta su meri dati teorici. Le autorità non avrebbero effettuato alcun sopralluogo sul fondo né ulteriori atti istruttori, oltre a non essersi confrontate con quanto contestato dal ricorrente e sostenuto da due esperti del settore che avrebbero visionato e valutato il terreno per le sue reali condizioni. Una perizia giudiziaria sarebbe stata l'unico mezzo di prova idoneo ad accertarne il valore effettivo. Il perito avrebbe in particolare potuto accertare in loco la situazione odierna e concreta del sedime. Si sarebbero così potute evidenziare le criticità che lo contraddistinguono e constatare che esso, se preso singolarmente, risulterebbe completamente isolato e senza accesso alcuno alla strada. La Corte cantonale avrebbe potuto accertare che il fondo non sarebbe urbanizzato e che quindi non avrebbe potuto ottenere alcun tipo di autorizzazione edilizia. Sarebbe pure stata confermata la necessità di costruzione di una via di accesso da realizzare per collegare il fondo n. xxx alla strada, obbligatoriamente attraverso il fondo n. yyy richiedendo ingenti ed onerose modifiche per i possibili acquirenti. Rinunciando a fare esperire una perizia giudiziaria, il Tribunale cantonale avrebbe limitato la procedura ricorsuale a uno scambio di allegati tra le parti, senza tuttavia procedere a un accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, sconfinando nell'arbitrio.
5.2.2. Pur avendo evidenziato come il ricorrente si sarebbe avvalso dell'opinione di un esperto (in realtà ben due), la Corte cantonale si sarebbe limitata a rimandare alle valutazioni dell'Ufficio stima, violando pertanto il proprio obbligo di motivazione. Inoltre, la licenza edilizia richiamata dai primi giudici riguardava un progetto concernente entrambi i fondi. Essa non potrebbe quindi essere considerata per determinare l'edificabilità del solo fondo n. xxx (che fungerebbe da giardino del fondo n. yyy) e, dunque, il suo valore. Inoltre, le difficoltà edificatorie del sedime renderebbero nulla la commercializzazione del terreno. Non vi sarebbe alcun accesso sufficiente dalla strada al fondo, peraltro dotato unicamente di una condotta dell'acqua. A ciò si aggiunge che in base alle norme di applicazione del piano regolatore applicabile, nel caso in cui il fondo n. xxx dovesse essere venduto, l'ipotetico proprietario dovrebbe farsi carico delle spese di realizzazione di una rampa di accesso con la relativa piazzola e anche di un risarcimento nei confronti del ricorrente per la necessità di far passare l'accesso al fondo venduto dal fondo n. yyy. Nel rispetto inoltre della norma relativa ai parcheggi insorgerebbero ulteriori costi di realizzazione a gravare sul fondo, in caso contrario vi sarebbe l'obbligo di versare "il 25 % del costo di realizzazione del posteggio, compreso il valore del terreno". I lavori menzionati contrasterebbero poi con il principio dell'inserimento armonioso e ordinato delle costruzioni all'interno del paesaggio che le circonda, in base alla legge cantonale applicabile. Per tutte queste ragioni, a favore di tale fondo non potrebbe dunque venire rilasciata alcuna autorizzazione edilizia.
6.
6.1. Le stime del valore corrente della sostanza immobiliare costituiscono degli accertamenti di fatto che il Tribunale federale non rivede liberamente (consid. 2.2
supra; cfr. anche sentenza 8C_662/2024 del 24 gennaio 2025 consid. 3.6).
6.2.
6.2.1. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti).
6.2.2. Le rimostranze del ricorrente non possono essere assecondate. Invero, contrariamente a quanto egli sostiene, la Corte cantonale non si è limitata a rinviare alle prese di posizione dell'Ufficio stima, bensì ha motivato il perché le stesse fossero, a suo avviso, convincenti, discutendone il contenuto e sottolineando gli elementi più pertinenti. Che essa abbia deciso di costituirne la base della propria decisione, per quanto ciò possa non convenire al ricorrente, non costituisce in concreto una violazione dell'obbligo di motivazione. Ora, considerati anche i severi vincoli applicabili al potere d'esame del Tribunale federale nella presente fattispecie, l'operato dei giudici ticinesi resiste alle critiche. Non appare in effetti manifestamente insostenibile la conclusione a cui essi sono giunti avvalorando le spiegazioni fornite dall'Ufficio stima in risposta alle argomentazioni del ricorrente. In particolare, la riduzione del 46 % del valore medio di mercato, confermata dai primi giudici, per tenere conto delle concrete e accertate problematiche edificatorie sofferte dal fondo non si pone in aperto contrasto con la situazione reale. Oltre a ciò, la Corte ticinese non ha neppure misconosciuto il senso e la portata della discussa licenza edilizia, risalente al 2011 e rinnovata nel 2014, concludendo che le menzionate difficoltà per edificare il fondo in questione non fossero insormontabili. Infine, neppure la censura relativa all'assenza di un sopralluogo e al mancato esperimento di una perizia giudiziaria può soccorrere il ricorrente. In effetti, nel ricorso non risulta contestata la modalità della valutazione dell'Ufficio stima (questione di diritto; cfr. sentenza 9C_801/2018 del 28 giugno 2019 consid. 3.2), quanto piuttosto la valutazione medesima. Al riguardo, come accertato conformemente al diritto dal Tribunale cantonale, i dati a disposizione di detta autorità risultavano sufficienti. Il rifiuto di procedere ad atti istruttori volti a fondare un'ulteriore valutazione ipoteticamente alternativa non costituisce pertanto una violazione del diritto di essere sentito (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 144 V 361 consid. 6.5), censura che in questo contesto si confonde peraltro con quella - già evasa - di arbitrio. La sentenza impugnata può dunque essere confermata.
7.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 agosto 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi