Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_2/2026
Sentenza del 27 aprile 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali
Viscione, Presidente,
Scherrer Reber, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, piazza Giuseppe Buffi 4, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (procedura amministrativa; presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° dicembre 2025 (38.2025.57).
Fatti
A.
Con decisione su opposizione del 26 agosto 2025, intimata tramite posta A Plus, la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino (in seguito: Cassa) ha negato il diritto all'indennità per insolvenza richiesta il 7 marzo 2025 da A.________, in quanto il medesimo non aveva intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei propri diritti ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
B.
Il 1° ottobre 2025A.________ ha ricorso contro la predetta decisione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo il riconoscimento delle indennità per insolvenza. Con sentenza del 1° dicembre 2025, il Presidente della Corte cantonale ha dichiarato il ricorso irricevibile poiché tardivo.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Egli chiede sostanzialmente di annullare la sentenza cantonale e rinviare gli atti all'autorità precedente affinché entri nel merito del ricorso.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).
1.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF), ciò che dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che non è entrata nel merito del ricorso considerandolo tardivo, sia lesiva del diritto federale.
3.
Il Tribunale cantonale ha già correttamente esposto i principi pertinenti in materia, per cui è sufficiente farvi rinvio (cfr. consid. 2.2 segg. della sentenza impugnata). Esso ha accertato che la decisione su opposizione del 26 agosto 2025 era stata recapitata il giorno seguente, sicché il termine di ricorso era scaduto il 26 settembre 2025. La Corte cantonale ha poi considerato che il ricorrente, il quale aveva spiegato di trovarsi all'estero al momento della notificazione, doveva attendersi l'emanazione di una decisione da parte della Cassa a seguito della sua opposizione del 14 luglio 2025. Egli avrebbe dunque dovuto informare l'amministrazione della sua assenza, chiedendo di non emanare la relativa decisione prima del suo rientro in Ticino. Ad ogni modo, il ricorrente aveva ammesso di essere rientrato "pochi giorni" dopo il 26 agosto 2025, per cui disponeva di tempo a sufficienza per ricorrere contro il provvedimento in questione. Il Tribunale cantonale ha poi negato la restituzione del termine nel caso concreto, in assenza di validi motivi che rendessero scusabile l'inoltro tardivo del ricorso.
4.
4.1. Il ricorrente sostiene segnatamente che, in caso di notificazione per Posta A Plus, il termine non decorrerebbe automaticamente dal giorno del deposito dell'atto nella buca delle lettere, ma da quando il destinatario può prenderne effettiva conoscenza. Non vi sarebbe alcuna finzione di consegna immediata, consentendo al destinatario di dimostrare che, per un breve periodo, si trovava assente senza colpa, ad esempio per motivi familiari o di viaggio, come nel caso concreto. Il Tribunale cantonale sarebbe inoltre caduto nell'arbitrio trattando la censura come se si trattasse di una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 41 LPGA. Il ricorrente censura pure il formalismo eccessivo, nonché la violazione del principio della proporzionalità e della parità di trattamento.
4.2. Il ricorso non merita accoglimento. Oltre a contestare l'apprezzamento delle prove senza sostanziarne l'arbitrio, il ricorrente non dimostra una violazione del diritto in concreto. In particolare, egli tenta di attribuire un altro significato ai principi già correttamente esposti nella sentenza impugnata (ai quali si è già rinviato
supra, consid. 3; cfr. art. 109 cpv. 3 LTF), senza tuttavia nemmeno discutere le condizioni da adempiere per un cambiamento della giurisprudenza (cfr. DTF 150 II 105 consid. 5.8). Le censure di natura costituzionale, manifestamente non motivate a sufficienza, sono invece inammissibili.
5.
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 27 aprile 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi