Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_186/2026
Sentenza del 10 agosto 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Heine, Scherrer Reber,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. David Simoni,
ricorrente,
contro
Vaudoise Generale Compagnia di Assicurazioni SA, Place de Milan, 1000 Losanna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni
(nesso causale; lesione corporale
assimilabile ad infortunio; revisione),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 febbraio 2026 (35.2025.56).
Fatti
A.
A.a. Il 18 giugno 2015, A.________, dipendente della ditta B.________ SA di U.________ in qualità di direttore operativo e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso Vaudoise Generale Compagnia di Assicurazioni SA, mentre estraeva la telecamera dal baule dell'autovettura ha avvertito una forte fitta alla spalla sinistra. Con decisione del 28 agosto 2015, l'assicuratore infortuni ha negato
ab initio il diritto alle prestazioni, sostenendo da un lato che i disturbi alla spalla sinistra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall'altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata a infortunio. Tale provvedimento è cresciuto incontestato in giudicato.
A.b. Il 21 ottobre 2016 l'assicurato è stato vittima di un secondo evento traumatico: camminando è inciampato ed è caduto battendo la spalla sinistra contro una parete. La diagnosi posta dai sanitari del Servizio di pronto soccorso della Clinica C.________ di V.________ è stata quella di trauma della spalla sinistra (l'esame di artro-RMN del 16 novembre 2016 ha evidenziato la rottura della cuffia dei rotatori). L'assicuratore infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità e l'11 gennaio 2017 A.________ è stato sottoposto a un intervento artroscopico di tenotomia del capolungo del bicipite, ricostruzione della cuffia e decompressione sottoacromiale. Il decorso è stato complicato da "re-rotture" tendinee e da infezioni batteriche, con la necessità di procedere a ulteriori operazioni (in particolare, l'impianto di una protesi totale inversa effettuato nel mese di agosto 2022), le quali non hanno però portato a una completa risoluzione dei disturbi interessanti la spalla sinistra.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 dicembre 2024, confermata su opposizione il 12 giugno 2025, l'amministrazione ha stabilito che dal 1° gennaio 2017 i disturbi alla spalla sinistra oggetto dell'intervento dell'11 gennaio 2017 non erano più conseguenza naturale dell'infortunio del 21 ottobre 2016 ma imputabili all'evento del 18 giugno 2015, con la precisazione che le prestazioni corrisposte nel frattempo non sarebbero state oggetto di una domanda di restituzione. L'assicuratore infortuni ha inoltre indicato che non erano adempiuti i presupposti per rivenire sulla decisione formale del 28 agosto 2015 riguardante quest'ultimo evento, nel frattempo cresciuta in giudicato.
B.
Con sentenza del 2 febbraio 2026, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 12 giugno 2025.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. In via principale chiede l'annullamento della sentenza impugnata e quindi, sostanzialmente, il ripristino retroattivo delle prestazioni di breve durata (indennità giornaliera e cura medica) a partire da gennaio 2023. In subordine chiede la sua riforma nel senso che è accertato un nesso di causalità tra "l'infortunio del 18 giugno 2015 e l'intervento del 11 gennaio 2017", e quindi, sostanzialmente, il ripristino retroattivo delle prestazioni di breve durata (indennità giornaliera e cura medica) a partire da gennaio 2023. In ogni caso, egli chiede il riconoscimento di una rendita d'invalidità di almeno il 40 % e un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) di almeno il 25 %.
Chiamati a pronunciarsi, l'assicuratore infortuni postula la reiezione del ricorso mentre il Tribunale cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Qualora la sentenza impugnata dovesse trattare di prestazioni pecuniarie e in natura, come nel caso concreto, il Tribunale federale stabilisce con un pieno potere d'esame i fatti comuni ai due oggetti litigiosi e si fonda su questi accertamenti per statuire in diritto sui due aspetti. Per contro, i fatti che sono pertinenti soltanto per le prestazioni in natura sono valutati nei ristretti limiti degli art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF (sentenza 8C_627/2024 del 13 maggio 2025 consid. 2.2 con riferimenti).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui ha confermato sia l'estinzione del nesso di causalità naturale tra l'evento del 21 ottobre 2016 e il danno alla salute, sia l'assenza dei presupposti per procedere ad una revisione della decisione del 28 agosto 2015.
4.
La sentenza impugnata ha già esposto i principi pertinenti alla valutazione del nesso di causalità naturale e adeguata tra l'evento e le sue conseguenze (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 134 V 109 consid. 2.1), soffermandosi sui concetti di
status quo antee
status quo sine (cfr. DTF 150 V 188 consid. 4.2). La Corte cantonale ha pure correttamente menzionato i criteri di valutazione dei referti medici redatti da periti esterni, da medici alle dipendenze di un'assicurazione e da medici curanti (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3), sottolineando che alle perizie esperite da medici esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nella misura in cui non sussistano indizi concreti atti a minarne l'affidabilità. A tale corretta esposizione può essere fatto riferimento.
5.
5.1. La Corte cantonale ha accertato che l'opponente aveva fatto capo essenzialmente ai pareri del proprio medico consulente (Dott. D.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia) e del perito amministrativo Dr. med. E.________ ( specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia). Con rapporto del 7 settembre 2023, quest'ultimo aveva sostenuto che "l'attuale situazione della spalla sinistra del signor A.________ risulta essere in nesso di causalità per lo meno probabile preponderante con l'evento del 21.10.2016, rispettivamente con le misure terapeutiche ivi connesse messe in atto" e che "le lesioni riportate e le complicazioni insorte in seguito agli interventi precludono il ripristino di uno status quo ante vel sine". Con apprezzamento del 1° maggio 2024 (ricevuto dall'opponente il 18 giugno 2024), approfondito lo stato anteriore della spalla sinistra del ricorrente, il meccanismo lesivo e la documentazione iconografica messa a sua disposizione, il Dott. D.________ ha concluso che il danno alla spalla sinistra, oggetto dell'operazione dell'11 gennaio 2017, costituiva una conseguenza soltanto possibile dell'infortunio dell'ottobre 2016. Secondo il medico interno dell'opponente, tale evento aveva dunque comportato tutt'al più una contusione della spalla sinistra, intervenuta nel contesto di un processo degenerativo, con lo
status quo sine vel ante raggiunto il 10 gennaio 2017 alla vigilia del primo intervento alla spalla sinistra resosi necessario in ragione dello stato preesistente degenerativo. Egli ha infine raccomandato d'interpellare il perito amministrativo visto che gli aspetti sollevati non erano stati trattati nel suo referto del 7 settembre 2023, ciò che l'opponente ha poi fatto il 24 giugno 2024.
Nel mese di novembre il ricorrente aveva quindi prodotto il rapporto del 4 novembre 2024 del Dr. med. F.________ (specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia), affinché venisse trasmesso al perito amministrativo per il relativo complemento. Riferendosi alla valutazione del Dott. D.________, lo specialista privatamente consultato aveva dichiarato che "la risonanza magnetica del 16 novembre 2016 mostrava chiaramente i criteri di una rottura acuta (tendine ispessito, residui tendinei sul tubercolo maggiore). Anche la sua valutazione di una atrofia grassa di secondo grado del muscolo non è corretta. Il segno del tendine è negativo, il muscolo non presenta inclusioni grasse e mostra una trofia molto buona. Il grasso è presente solo attorno al muscolo (il paziente è leggermente sovrappeso e questo può causare un leggero effetto di retrazione del tendine) ".
5.2. I primi giudici hanno quindi constatato che, con complemento peritale del 15 novembre 2024, il Dr. med. E.________ aveva rilevato che le immagini della RMN del 16 novembre 2016 documentavano "una rottura del tendine del muscolo sovra-spinato in presenza di indizi evocatori di un quadro degenerativo di entità tuttavia non tale da poter essere ritenuto preponderante. L'assenza di una reazione flogistica in atto e l'entità della retrazione tendinea fanno stato di una lesione antecedente al 21.10.2016 mentre il decorso ondeggiante delle fibre residue lascia ragionevolmente dedurre una dinamica distrattiva dell'evento lesivo". A suo avviso, quindi, la lesione della cuffia dei rotatori evidenziata dall'artro-RMN del 16 novembre 2016 era "antecedente all'evento del 21 ottobre 2016". Sempre secondo l'esperto amministrativo, la lesione della cuffia dei rotatori era inoltre "compatibile con la dinamica dell'evento del 18.06.2015 e con i disturbi ritenuti nel rapporto di visita del Servizio di Pronto Soccorso ortopedico della Clinica C.________ alla sollecitazione del sovra-spinato e del tendine capo lungo del bicipite. L'intervento del 11.01.2017 è quindi stato rivolto a sanare una lesione corporale parificabile ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF con manifestazione clinica riconducibile in misura preponderante all'evento del 18.06.2015". Egli aveva infine giudicato opportuna "una rivalutazione sull'aspetto specifico della causalità tenuto conto dei nuovi elementi di giudizio. In occasione della visita peritale del 15.05.2023 l'accento era in effetti stato rivolto al decorso complicato dopo l'intervento del 11.01.2017".
Nel quadro della procedura di opposizione, il ricorrente aveva ancora prodotto un rapporto del Prof. Dr. med. G.________ (specialista FMH in radiologia), secondo il quale le immagini dell'artro-RMN della spalla sinistra del 16 novembre 2016 documentavano una rottura transmurale del tendine del muscolo sovraspinato, che la netta delimitazione del moncone tendineo e l'assenza di alterazioni degenerative interessanti il tendine parlavano a favore di un distacco traumatico e che l'assenza d'infiltrazione grassa oppure d'atrofia del ventre muscolare parlava invece a sfavore di una situazione cronica.
6.
Gli accertamenti che precedono non risultano sostanzialmente contestati dal ricorrente. In effetti, egli censura la violazione dell'art. 44 LPGA e un accertamento inesatto dei fatti da parte della Corte cantonale, in particolare per essersi fondata sulla perizia amministrativa del Dr. med. E.________.
6.1.
6.1.1. A mente dei primi giudici, le conclusioni a cui era pervenuto l'esperto amministrativo, basate su un'attenta ricostruzione dei dati anamnestici risultanti dalla documentazione messa (finalmente) a sua disposizione, risultavano scevre da contraddizioni e motivate in maniera convincente. La Corte cantonale ha rilevato che né gli specialisti privatamente consultati dal ricorrente, né tantomeno il suo patrocinatore, erano stati in grado di evidenziare degli indizi concreti atti a minare la fondatezza di tale apprezzamento. Il rapporto del Dr. med. F.________ non risultava incompatibile con il parere del perito amministrativo, nella misura in cui vi sosteneva che la rottura del tendine del muscolo sovraspinato aveva un'origine traumatica. Anche secondo il Dr. med. E.________ (e diversamente dal Dott. D.________), la lesione tendinea in discussione aveva un'eziologia traumatica e non degenerativa. Il Dr. med. F.________ non aveva poi preteso che quest'ultima sarebbe stata provocata dall'infortunio dell'ottobre 2016. Del resto, dal suo referto non emergeva che gli fosse stata messa a disposizione tutta la documentazione, compresa quella riguardante l'evento del 18 giugno 2015. Anche il referto del Prof. Dr. med. G.________ non appariva incompatibile con la valutazione del perito amministrativo, nella misura in cui entrambi erano giunti alla conclusione che la lesione tendinea evidenziata dal noto esame di artro-risonanza magnetica fosse di origine traumatica. Neppure tale specialista, con a disposizione soltanto le immagini dell'artro-RMN, aveva sostenuto che il danno fosse riconducibile al sinistro del 21 ottobre 2016.
6.1.2. Il Tribunale cantonale non ha quindi assecondato il rimprovero del ricorrente rivolto al Dr. med. E.________ per aver mutato parere. I giudici ticinesi hanno osservato che il perito stesso, nel suo complemento, aveva condiviso l'opportunità di una rivalutazione dell'aspetto specifico della causalità tenuto conto dei nuovi elementi di giudizio. Esaminato il suo rapporto del 7 settembre 2023, la Corte ticinese ha constatato che in quel contesto il Dr. med. E.________ non aveva a sua disposizione non soltanto le immagini dell'artro-RMN della spalla sinistra, ma pure tutta la documentazione concernente l'evento del mese di giugno 2015. A ben vedere, era plausibile che di tale evento egli non fosse nemmeno a conoscenza. Il Tribunale cantonale ha dunque concluso che la lesione del tendine del muscolo sovraspinato della spalla sinistra, oggetto dell'intervento dell'11 gennaio 2017, non costituiva una conseguenza naturale dell'evento traumatico del 21 ottobre 2016 ma era invece preesistente, causata dall'evento accaduto il 18 giugno 2015.
6.2.
6.2.1. Il ricorrente critica che il mutamento della conclusione peritale, fondato dagli elementi non desumibili dal solo referto scritto ma emersi dall'esame diretto delle immagini (l'assenza di reazione flogistica e l'entità della retrazione tendinea), comporterebbe due problemi. Se tali elementi fossero già rilevabili dalle immagini del 16 novembre 2016, allora esse sarebbero state presenti sin dall'inizio e il perito avrebbe potuto considerarle già nel 2023. Il loro successivo utilizzo dimostrerebbe allora una rivalutazione selettiva degli stessi elementi, rendendo il mutamento di conclusione privo di base oggettivamente nuova. Se invece questi elementi sarebbero emersi unicamente dall'esame diretto delle immagini, come sostenuto dal perito, allora la prima perizia del 7 settembre 2023 sarebbe stata redatta su una base istruttoria incompleta. In una perizia ortopedica finalizzata a distinguere tra rottura traumatica e degenerativa della cuffia dei rotatori, l'analisi diretta delle immagini sarebbe imprescindibile. In entrambi i casi, l'intero impianto peritale sarebbe destabilizzato e il Tribunale cantonale si sarebbe limitato ad assumere che, successivamente, l'incarto sarebbe stato più completo, giustificando così il rovesciamento della conclusione.
6.2.2. L'argomentazione dell'istanza inferiore per neutralizzare il referto del Dr. med. F.________ sarebbe poi insostenibile per diverse ragioni. In primo luogo, la rispettiva analisi non si limiterebbe a negare la degenerazione ma implicherebbe che, al momento dell'esame nel novembre 2016, il quadro radiologico sarebbe stato compatibile con una rottura recente e non con una lesione di oltre un anno. Il Tribunale cantonale non valuterebbe questo aspetto, limitandosi a rilevare che tale medico parlerebbe di trauma. Ma la questione non sarebbe "trauma sì o no", bensì quale trauma e quando. In secondo luogo, il contributo tecnico del Dr. med. F.________ non potrebbe essere svalutato per non avere avuto a disposizione tutta la documentazione (in particolare quella del sinistro del 18 giugno 2015), dato che il suo giudizio si fonderebbe sulle stesse immagini del 16 novembre 2016 su cui si baserebbe anche il perito. L'analisi delle stesse non dipenderebbe dalla conoscenza della documentazione del 2015 e la Corte cantonale non spiegherebbe perché ciò avrebbe invece un'incidenza. In terzo luogo, essa non motiverebbe il perché la spiegazione alternativa fornita in tale referto sarebbe meno plausibile di quella della perizia, limitandosi a rilevare che entrambi parlerebbero di eziologia traumatica. La conclusione secondo cui non sussisterebbero dubbi concreti sull'affidabilità del complemento peritale si fonderebbe dunque su un'analisi incompleta e logicamente insufficiente. Il ricorrente solleva poi critiche sostanzialmente analoghe in merito alla considerazione del referto del Prof. Dr. med. G.________ da parte della Corte cantonale.
Il Tribunale cantonale avrebbe inoltre operato un'arbitraria inversione dell'onere probatorio limitandosi a ritenere che l'accesso a più documenti avrebbe giustificato il cambiamento della conclusione peritale. Nel caso concreto non sarebbe stato dimostrato con il grado della probabilità preponderante che la lesione fosse già presente nel 2015. La mera possibilità di una causa alternativa non basterebbe ad escludere il nesso di causalità con l'evento del 21 ottobre 2016.
6.3.
Le critiche ricorsuali non possono essere assecondate. Come anche esposto nella sentenza impugnata, nonché ribadito in precedenza (consid. 4), la giurisprudenza esige l'esistenza di indizi concreti sull'affidabilità di una perizia allestita in virtù dell'art. 44 LPGA per discostarvisi. Nel caso concreto, né il cambiamento di opinione del perito, né le valutazioni degli specialisti privatamente consultati dal ricorrente sono sufficienti per realizzare tale presupposto. Certo, nel contesto della perizia redatta il 7 settembre 2023 l'incarto a disposizione del Dr. med. E.________ risultava incompleto. È tuttavia proprio per tale ragione che l'opponente, dopo aver rilevato che "i documenti essenziali per valutare la causalità naturale tra l'evento del 21.10.2016 e l'operazione dell'11.01.2017 non [gli] erano stati inviati" ha richiesto al medesimo, su raccomandazione del proprio medico interno, un complemento peritale "alla luce di queste immagini e documenti". Essa ha inoltre precisato che il CD contenente le immagini in questione, richiesto dal Dott. D.________, era stato reperito "non senza difficoltà". I dubbi che il ricorrente sembra sollevare in proposito sono sprovvisti di qualsiasi prova e non impongono ulteriori approfondimenti. Determinante è ad ogni modo il fatto che il perito amministrativo abbia potuto effettivamente consultare le immagini dell'artro-RMN della spalla sinistra del 16 novembre 2016, il che gli ha innegabilmente permesso di rendere una valutazione più completa in merito all'oggetto della perizia. In queste circostanze, il mutamento di opinione da parte del Dr. med. E.________ non può ragionevolmente fondare l'esistenza di indizi concreti sull'affidabilità della stessa. Con la sua critica, il ricorrente sembra in effetti fare erroneamente astrazione dal fatto che, in concreto, l'esame non concerne (più) soltanto la valutazione peritale del 7 settembre 2023, bensì si estende al susseguente e legittimo complemento del 15 novembre 2024.
Nemmeno i referti dei medici da egli privatamente consultati permettono di giungere ad un'altra conclusione. Anche ammettendo che le stesse propongano delle valutazioni differenti o alternative, come preteso dal ricorrente, tale circostanza non sarebbe comunque sufficiente per ordinare un complemento (cfr. sentenza 8C_627/2024 del 13 maggio 2025 consid. 6.1), posto come nella fattispecie essi non hanno ad ogni modo concluso che il danno riscontrato dalle immagini in questione fosse riconducibile all'evento del 21 ottobre 2016, né tantomeno sollevato dettagliate critiche nei confronto della conclusione peritale. Infine, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, non vi è stata violazione dell 'onere probatorio. L'inesistenza di un nesso causale con l'evento del 2016 - oggetto del contendere - è infatti stata stabilita con verosimiglianza preponderante, indipendentemente dall'eventuale ricollocazione del medesimo con l'evento del 2015.
7.
Il ricorrente censura in seguito la violazione dell'art. 53 cpv. 1 LPGA per la mancata revisione della decisione del 28 agosto 2015.
7.1.
7.1.1. La revisione procedurale è un mezzo di diritto straordinario che non rientra nell'ambito di applicazione degli art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF, disposizioni che devono essere interpretate in modo restrittivo (DTF 140 V 136 consid. 1.2.2; sentenza 8C_220/2024 del 4 ottobre 2024 consid. 2.2 con riferimenti). Sebbene in tal modo il ricorrente intende rimettere in discussione una decisione che nega anche delle prestazioni in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale resta vincolato dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che esso sia manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2), o costituisca una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
7.1.2. Conformemente all'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Scopo della revisione processuale è quello di procedere a una nuova valutazione materiale della fattispecie con effetto retroattivo (ex tunc; DTF 147 V 417 consid. 7.3). Sono nuovi ai sensi di questa disposizione solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso. I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, ossia di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. DTF 144 V 245 consid. 5.2). La revisione non serve tuttavia a correggere a posteriori errori procedurali e omissioni commessi in precedenza da una parte in causa (sentenza 9C_269/2024 del 28 giugno 2024 consid. 4.1 con riferimenti).
7.2. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che, con la decisione del 28 agosto 2015, l'obbligo a prestazioni in relazione all'evento del 18 giugno 2015 era stato negato in base ad argomenti di natura squisitamente giuridica. Il semplice fatto di estrarre dal bagagliaio dell'autovettura una borsa contenente l'attrezzatura professionale (telecamera) non era stato ritenuto né un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA (in assenza di un fattore esterno straordinario), né una lesione parificata ex art. 9 cpv. 2 OAINF (in vigore fino al 31 dicembre 2016), dato che si era trattato di un gesto anodino, senza potenziale di pericolo accresciuto. In tali condizioni, a mente dei giudici cantonali, i rapporti medici discussi non potevano rappresentare dei nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA al fine di giustificare una revisione. In effetti, quand'anche l'opponente fosse stata a conoscenza della rottura del tendine del sovraspinato già al momento in cui aveva emanato il provvedimento in questione, essa avrebbe comunque dovuto negare il diritto a prestazioni data l'assenza di un infortunio, rispettivamente di un fattore esterno lesivo ai sensi della giurisprudenza.
7.3. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe trascurato l'art. 9 cpv. 2 OAINF allora in vigore. Nel 2015, per una lacerazione tendinea il requisito decisivo non sarebbe stata la straordinarietà del gesto, bensì l'assenza di una causa indubbiamente degenerativa. La conclusione del Tribunale cantonale sarebbe fondata sull'assenza di un requisito (il fattore esterno lesivo qualificato) non richiesto in quella forma dalla normativa applicabile alle lesioni parificate. Nel caso concreto, la valutazione giuridica non avrebbe dovuto confrontarsi con la nozione d'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Infine, i referti medici già discussi costituirebbero mezzi di prova nuovi ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA. Essi descriverebbero una rottura transmurale del sovraspinato con caratteristiche morfologiche non riconducibili indubbiamente a degenerazione. Tali elementi non sarebbero stati accertati né valutati nella decisione del 28 agosto 2015 e la loro rilevanza non potrebbe essere esclusa mediante una valutazione
ex post dell'esito giuridico. La revisione non sarebbe subordinata alla dimostrazione dell'erroneità della decisione originaria.
7.4.
7.4.1. Secondo la giurisprudenza, le lesioni corporali elencate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016) sono paragonate ad infortunio solo se ne presentano tutti gli elementi caratteristici, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 129 V 466 consid. 2.2). L'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere. È invece necessario un evento che presenta un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi la presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione, oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo eccedente il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 466 consid. 4.1.2 e 4.2.2).
7.4.2. Gli argomenti del ricorrente cadono nel vuoto. Nel caso concreto il gesto effettuato dal ricorrente, la cui dinamica vincola il Tribunale federale (cfr. consid. 7.1.1
supra), non riveste un pericolo accresciuto ai sensi della giurisprudenza. Di conseguenza, anche ammettendo l'esistenza di nuovi elementi ai fini di una revisione della decisione in questione, i presupposti per riconoscere una lesione parificabile ad un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF allora in vigore non sarebbero ad ogni modo realizzati. La sentenza impugnata merita tutela anche sotto questo profilo.
8.
Il ricorrente ha altresì censurato una violazione del diritto di essere sentito da parte della Corte cantonale per non essersi pronunciata sul suo diritto ad una rendita d'invalidità e ad un'IMI, come richiesto nel ricorso. Anche tale censura deve essere respinta. Invero, e ssendo stato negato il nesso causale tra l'evento del 21 ottobre 2016 e il danno alla salute, al ricorrente non poteva essere riconosciuto alcun diritto a prestazioni dell'assicurazione infortuni. L'operato del Tribunale cantonale resiste pertanto alla critica.
9.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 10 agosto 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi