Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_567/2026
Sentenza del 16 luglio 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
van de Graaf, Kölz,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata da Signori Emanuele Ganser e/o Andrea Visani, avvocati,
ricorrente,
contro
Francesca Nicora, Procuratore pubblico, Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Ricusazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 aprile 2026
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.419).
Fatti
A.
A.a. Con esposto del 26/27 agosto 2019 (inc. MP 2019.8253), la A.________ SA (di cui azionista era B.________) (in seguito: la denunciante) ha denunciato C.________ ed D.________ (ex amministratore unico della A.________ SA) (in seguito: gli imputati) per appropriazione semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti in merito ad un'operazione finanziaria (cessione di quote di società a responsabilità limitata) fra le parti o fra società a loro facenti capo.
A.b. Con decisione del 15 novembre 2019, l'allora Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere. Con giudizio del 5 giugno 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ticinese ha accolto, per quanto ricevibile, il reclamo presentato dalla denunciante e da B.________ contro questa decisione, ha annullato quest'ultima e ha rinviato gli atti al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti.
A.c. Con decreto del 5 agosto 2022, dopo aver eseguito alcuni atti istruttori, il Procuratore pubblico Francesca Nicora, subentrato alla direzione del procedimento penale di cui all'inc. MP 2019.8253 al posto del precedente Procuratore pubblico, ha abbandonato il procedimento promosso a carico degli imputati per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti. Con giudizio del 19 maggio 2023, la Corte dei reclami penali ha, in accoglimento del gravame interposto dalla denunciante, annullato il decreto del 5 agosto 2022 e ha rinviato gli atti al Ministero pubblico per i suoi incombenti.
A.d. Con sentenza del 21 maggio 2024, la Corte dei reclami penali ha accolto il reclamo inoltrato dalla denunciante per denegata e ritardata giustizia del Procuratore pubblico Francesca Nicora e ha fatto ordine a quest'ultimo di continuare e concludere senza indugio l'istruzione di cui all'inc. MP 2019.8253.
A.e. In data 9/10 settembre 2024 e 2/3 ottobre 2024, la denunciante ha presentato due ulteriori complementi alla denuncia penale da lei sporta nel 2019. Sempre il 2/3 ottobre 2024, ha sporto denuncia penale nei confronti di D.________, C.________ e E.________ per disobbedienza a decisioni dell'autorità.
A.f. Con gravame del 3/4 dicembre 2024, la denunciante ha nuovamente invocato denegata e ritardata giustizia del Procuratore pubblico. Con sentenza del 18 giugno 2025, la Corte dei reclami penali, ritenuto che il magistrato inquirente aveva dato seguito alla richiesta della denunciante di proseguire "senza più ritardi nei suoi incombenti", ha stralciato dai ruoli il reclamo in quanto divenuto privo di oggetto. Indipendentemente dall'esito del gravame, ha tuttavia nuovamente ingiunto "al Procuratore pubblico di procedere senza indugio nei suoi incombenti alfine di concludere al più presto il procedimento in esame, sollecitando anche, se del caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi per quanto di sua competenza (...) ".
A.g. Il 7/8 agosto 2025, la denunciante ha inoltrato al magistrato inquirente una " (...) richiesta di impulso con istanza di sequestro, richiesta di evasione dei procedimenti ex art. 292 CP, richiesta di valutazione della posizione dell'avv. F.________ e richiesta del verbale del procedimento (...) ". II Procuratore pubblico ha risposto a tale scritto I'8 agosto 2025, affermando di non poter proseguire ad ulteriori atti istruttori in quanto la documentazione necessaria, emersa dall'esecuzione dell'ordine di perquisizione e sequestro presso G.________ SA del 30 gennaio 2025, era ancora sotto sigillo in quanto la sua istanza di dissigillamento, inoltrata I'11 marzo 2025, non era ancora stata decisa dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
La denunciante, dopo aver richiesto e ricevuto in data 13 agosto 2025 l'elenco atti aggiornato e accortasi che il Procuratore pubblico non aveva sollecitato dal giudice dei provvedimenti coercitivi l'evasione dell'istanza di cui sopra, con scritto del 14 agosto 2025 ha lei stessa provveduto a farlo.
In data 5 settembre 2025, le parti sono state convocate dal giudice dei provvedimenti coercitivi per discutere l'istanza di dissigillamento. Al termine dell'udienza sono stati consegnati al magistrato inquirente due classificatori, decurtati di alcuni documenti riconsegnati ad D.________. Il 24 settembre 2025 e il 10 ottobre 2025, la denunciante ha richiesto al magistrato inquirente copia dell'elenco atti.
B.
B.a. Con istanza del 27/28 novembre 2025, la denunciante ha postulato la ricusazione del Procuratore pubblico Francesca Nicora. Affermava che le reiterate negligenze e l'immobilismo del tutto ingiustificato del Procuratore pubblico, nonostante la semplicità dei fatti, porterebbero a credere che il magistrato inquirente fosse prevenuto o comunque " (...) si ritiene che non abbia dato né stia dando impressione d'imparzialità (...) ". Inoltre, contrariamente alle chiare e ripetute indicazioni della Corte dei reclami penali, che aveva più volte ravvisato una violazione del principio della celerità ordinando al Procuratore pubblico di procedere nei suoi incombenti "senza indugio", quest'ultimo non avrebbe svolto alcun atto istruttorio. In siffatte circostanze, a detta della denunciante, non vi erano altre soluzioni, "per ristabilire il corretto funzionamento della giustizia e tutelare adeguatamente la [sua] posizione" quale accusatore privato, "se non quella di ricusare e quindi sostituire la direzione del procedimento".
B.b. Con sentenza del 7 aprile 2026, la Corte dei reclami penali, richiamati lo scritto del 2 dicembre 2025 del magistrato inquirente - il quale postulava la reiezione dell'istanza di ricusazione -, la replica del 10/11 dicembre 2025 della denunciante - la quale confermava la sua richiesta di ricusa - e la duplica dello stesso Ministero pubblico, ha respinto l'istanza di ricusazione.
C.
A.________ SA (in seguito: la ricorrente) impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso che sia ammessa la ricusazione del Procuratore pubblico Francesca Nicora nel procedimento penale inc. 2019.8253 del Ministero pubblico del Cantone Ticino. In via subordinata, la ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.2. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente, emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) e concernente una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF) e relativo a una causa in materia penale (art. 78 segg. LTF), è ammissibile (DTF 144 IV 90 consid. 1.1.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF).
2.
La ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di aver considerato, in merito alla tempestività dell'istanza di ricusazione, che quest'ultima era stata "inoltrata più di un mese dopo l'ultimo scritto dell'istante in cui postulava copia del verbale del procedimento". Contrariamente a quanto ritenuto dagli stessi magistrati, i suoi dubbi sull'oggettiva imparzialità del Procuratore pubblico sarebbero scaturiti non da un solo atto, valutato singolarmente, ma dalla gestione del procedimento penale da parte del Procuratore pubblico nel suo insieme, ossia dalla sua "reiterata e sorprendente (poiché assolutamente ingiustificata) inazione". In siffatte circostanze, l'istanza di ricusazione sarebbe pertanto tempestiva.
La critica emessa dalla ricorrente non appare tuttavia pertinente e non vi è ragione di statuire in merito, dal momento che la Corte cantonale ha ritenuto, in definitiva, che la questione della tempestività dell'istanza di ricusazione poteva "rimanere aperta visto l'esito del gravame" (cfr. sentenza impugnata, consid. 1.3.2.3
in fine).
3.
3.1. La ricorrente fa valere la violazione degli art. 56 lett. f CPP, 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, lamentando la mancata ricusa del Procuratore pubblico Francesca Nicora.
3.2.
3.2.1. Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 56 CPP enumera specifici motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità penale alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; sentenza 6B_1500/2021 del 13 gennaio 2023 consid. 3.2).
L'istituto giuridico della ricusazione vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività in favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo sull'imparzialità del magistrato, non occorre che egli sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusazione riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Viene inoltre posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato o nel ruolo da lui assunto per aspetti di natura funzionale o organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possono considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1, 89 consid. 4.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1; sentenza 7B_832/2024 del 31 dicembre 2024 consid. 3.2.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; sentenze 7B_844/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 2.1; 1B_36/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2.1).
3.2.2. Atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento di un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione; essi vanno di principio contestati con i mezzi di impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri dei magistrati, possono giustificare il sospetto di parzialità, a condizione che le circostanze indichino che il diretto interessato sia prevenuto o almeno giustifichino oggettivamente un'apparenza di prevenzione (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). La funzione giudiziaria richiede una rapida determinazione di questioni spesso contestate e delicate. Inoltre, spetta alle giurisdizioni di ricorso, che di norma sono competenti, accertare e correggere eventuali errori commessi in questo contesto. La procedura di ricusazione non ha quindi lo scopo di consentire alle parti di contestare il modo in cui viene condotta l'indagine e di mettere in discussione le varie decisioni accessorie prese in particolare dalla direzione del procedimento (DTF 143 IV 69 consid. 3.2).
3.2.3. | principi ricordati valgono anche nell'ipotesi di ricusazione di un procuratore pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2).
Fino all'abbandono del procedimento oppure fino alla promozione dell'accusa, il procedimento penale è diretto dal Procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP). Durante l'istruzione, il Ministero pubblico accerta d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, a carico ed a scarico dell'imputato (cfr. art. 6 cpv. 2 CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto - fase dell'istruzione del procedimento - il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità (DTF 141 IV 178 consid 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; sentenza 7B_598/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.3).
3.2.4. Il Tribunale federale ha stabilito che, quando l'accumulo di una serie di episodi è l'unica base per l'apparenza di parzialità, il fatto che il richiedente non possa reagire frettolosamente e debba aspettare per evitare il rischio che la domanda venga respinta dev'essere preso in considerazione nel valutare l'eventuale intempestività di una richiesta di ricusazione. È quindi possibile, in relazione a nuove circostanze scoperte, far valere fatti già noti se solo una valutazione complessiva permette di ammettere un motivo di ricusazione, anche se in considerazione di ogni singolo episodio la richiesta non fosse giustificata. Se più eventi insieme costituiscono l'unica base per una ricusazione, questa può essere richiesta quando, a parere dell'interessato, l'ultimo di questi eventi è la "goccia che fa traboccare il vaso". In tal caso, l'esame degli eventi passati, nell'ambito di una valutazione complessiva, è ammissibile solo nella misura in cui l'ultimo evento costituisca di per sé motivo di ricusazione o quantomeno un indizio a favore di un'apparenza di prevenzione (sentenze 7B_450/2024 del 1° luglio 2024 consid. 2.2.4; 1B_163/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 3.1 e rinvii).
Tuttavia, anche ritenendo che la parte che chiede la ricusazione di un magistrato possa, nel sollevare il sospetto di parzialità, basarsi su una valutazione complessiva degli errori che possono essere stati commessi nel corso del procedimento, non si può tollerare che una ripetizione prolungata dell'accusa di parzialità appaia come un mezzo per esercitare pressioni sul magistrato al fine di portarlo gradualmente a conformarsi esclusivamente alle opinioni della parte (
ibidem).
3.3. Nella fattispecie, secondo la sentenza impugnata (consid. 3.1), la ricorrente sosteneva, davanti alla Corte cantonale, che le "reiterate negligenze e l'immobilismo del tutto ingiustificato del Procuratore pubblico, nonostante la semplicità dei fatti, porterebbero a credere che il magistrato inquirente sia prevenuto o comunque (...) si ritiene che non abbia dato né stia dando impressione d'imparzialità (...) ". Inoltre, la ricorrente affermava che "contrariamente alle chiare e ripetute indicazioni [della] Corte, che avrebbe più volte ravvisato una violazione del principio di celerità ordinando al Procuratore pubblico di procedere nei suoi incombenti senza indugio, quest'ultimo non avrebbe svolto alcun atto istruttorio".
La Corte cantonale ha ritenuto a questo riguardo, in applicazione della giurisprudenza rettamente ricordata, che non bastava sollevare una generica incompetenza o una serie di inesattezze procedurali, come lo faceva la ricorrente, per giustificare una ricusazione; gli errori commessi durante l'istruzione dovevano essere così eclatanti da far sorgere il fondato sospetto che il Procuratore pubblico agisse con prevenzione. Inoltre, le condotte errate dovevano essere prevalentemente unilaterali e dirette a svantaggio di una specifica parte processuale.
Su quest'ultimo punto, la Corte cantonale ha indicato che solo nell'ipotesi in cui l'inattività del magistrato inquirente fosse motivata da un intento doloso di favorire una parte o di danneggiare l'altra parte, tale comportamento potrebbe assumere rilevanza ai fini della ricusazione ex art. 56 CPP, poiché rivelerebbe un pregiudizio incompatibile con il dovere di obiettività. Tuttavia, l'onere della prova gravava sull'istante, la quale doveva dimostrare che la violazione del principio della celerità non fosse dovuta ad un carico di lavoro, alla complessità del caso o ad un'eventuale negligenza del magistrato inquirente, ma a una sua chiara intenzione. Ora,
in casu, la ricorrente si era limitata a fare un breve riassunto dei fatti, soffermandosi sulle sentenze della medesima Corte, che aveva annullato dapprima un decreto di non luogo a procedere, poi un decreto di abbandono ed in seguito aveva riconosciuto, per ben due volte, una violazione del principio della celerità. Tuttavia, la ricorrente non aveva in alcun modo evidenziato in che misura queste "inadempienze/errori/negligenze" del magistrato inquirente fossero dovute ad un'esplicita volontà di quest'ultimo di favorire la controparte. In assenza di tali elementi, l'istanza di ricusazione basata unicamente sulla inattività del Procuratore pubblico o su una sua eventuale negligenza, doveva essere respinta.
3.4.
3.4.1. La ricorrente sostiene che i giudici cantonali avrebbero, a torto, espressamente richiesto l'esigenza, da parte sua, di comprovare l'intento doloso del Procuratore pubblico, quando invece sarebbe sufficiente che sussistano le circostanze oggettivamente atte a far dubitare dell'imparzialità dello stesso. Ora, in concreto, tali ragioni oggettive concorrerebbero per dubitare dell'imparzialità del magistrato inquirente, poiché quest'ultimo avrebbe disatteso apertamente e reiteratamente le chiare indicazioni e ingiunzioni della Corte dei reclami penali.
3.4.2. Come fa notare correttamente la ricorrente nella prima parte del suo ragionamento, secondo la giurisprudenza, dal momento che una predisposizione interna della persona in causa può difficilmente essere provata, la ricusa non è imposta unicamente qualora sia accertata un'effettiva prevenzione (sentenza 7B_261/2026 del 29 maggio 2026 consid. 3.2.3 e rinvii). Rimane tuttavia da determinare se, stando a quanto sostiene la ricorrente, gli elementi da lei rilevati giustificherebbero
in casu la ricusazione del Procuratore pubblico (cfr. consid. 3.4.3 segg.
infra).
3.4.3. La Corte dei reclami penali, dopo aver annullato un decreto di non luogo a procedere il 5 giugno 2020 e un decreto di abbandono il 19 maggio 2023, ha riconosciuto, per due volte, una violazione del principio della celerità, rispettivamente una denegata e ritardata giustizia: la prima volta nella sentenza del 21 maggio 2024, specificando in quell'occasione che "dopo il giudizio CRP del 5 [giugno] 2020 (...), il magistrato inquirente già aveva trascurato l'imperativo di celerità, occupandosi dell'incarto soltanto nell'agosto 2021, ovvero ben oltre un anno dopo" (cfr. sentenza impugnata, lett. f); la seconda volta nella sentenza del 18 giugno 2025, dove - pur ritenendo che il reclamo per denegata e ritardata giustizia era divenuto privo di oggetto e andava stralciato poiché il Procuratore pubblico aveva dato seguito alla richiesta della denunciante di proseguire "senza più ritardi nei suoi incombenti" - la Corte cantonale ha indicato, nell'ambito dell'esame sommario volto a determinare l'accollamento di tassa e indennità, che il modo di agire del magistrato inquirente, il quale aveva aspettato più di sei mesi dalla sentenza del 21 maggio 2024 per procedere con gli ulteriori atti istruttori - e unicamente sotto l'impulso dell'impugnativa del 3 dicembre 2024 -, appariva manifestamente incompatibile con il principio della celerità (cfr. ricorso, allegato F [sentenza del 18 giugno 2025, pag. 11).
3.4.4. La ricorrente sostiene che avrebbe maturato seri e irrimediabili dubbi sull'imparzialità del Procuratore pubblico allorquando, oltre a quanto già sopra esposto in relazione alla violazione ripetuta del principio della celerità, egli non avrebbe nemmeno dato seguito, a distanza di due mesi dalla ricezione della sentenza della Corte dei reclami penali del 18 giugno 2025, all'intimazione di sollecitare il Giudice dei provvedimenti coercitivi e neppure, in seguito, alla richiesta (della stessa ricorrente) di poter ricevere copia del verbale del procedimento (cfr. lett. A.f et A.g
supra).
Questa asserita inattività del Procuratore pubblico non consente tuttavia di concludere, da un punto di vista oggettivo, che esso sia prevenuto e non più idoneo ad adempiere ai doveri del proprio incarico in piena indipendenza, in assenza di circostanze che dimostrino che abbia agito in tal modo con l'intento di danneggiare la ricorrente o a causa di una particolare ostilità nei suoi confronti (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 125 I 119 consid. 3e).
La ricorrente parrebbe disattendere la prassi, rettamente richiamata dalla Corte cantonale, secondo cui asseriti errori commessi nel procedimento non fondano di massima un motivo di ricusazione, potendo semmai essere censurati facendo capo agli specifici rimedi di diritto previsti per le singole fattispecie procedurali (cfr. consid. 3.2.2
supra). D'altronde, la ricorrente stessa ammette di essere "perfettamente consapevole del fatto che la ricusazione non è lo strumento adatto a tal fine" (cfr. ricorso, pag. 6, par. 5).
3.4.5. La violazione del principio della celerità, rilevata nella sentenza della Corte dei reclami penali del 21 maggio 2024 e poi in quella del 18 giugno 2025, non costituisce un errore sufficientemente grave da giustificare la ricusazione del Procuratore pubblico, nemmeno se cumulata con gli ultimi elementi invocati dalla ricorrente. Tali circostanze non indicano infatti di per sé che il medesimo magistrato sia prevenuto e neanche dimostrano oggettivamente un'apparenza di prevenzione. Lo svolgimento del procedimento penale e le decisioni adottate durante lo stesso devono, come ricordato sopra, essere impugnati mediante i normali mezzi di ricorso; la ricorrente è stata d'altronde in grado di farlo in varie occasioni durante tale procedimento.
3.4.6. In definitiva, nessuno dei motivi invocati dalla ricorrente, considerati singolarmente o nel loro insieme, consente di ammettere l'esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino la ricusazione del Procuratore pubblico Francesca Nicora. È pertanto a ragione che la richiesta di ricusazione è stata respinta.
3.4.7. Questa Corte esorta tuttavia il magistrato inquirente a procedere senza indugio nei suoi incombenti, come gli è stato nuovamente ricordato nella sentenza impugnata (consid. 4).
4.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino