Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_442/2026
Sentenza dell'8 giugno 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere; anticipo spese,
ricorso contro la decisione emanata il 27 febbraio 2026 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2026.45).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione del 27 gennaio 2026, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale presentata da A.________ in data 23 gennaio 2026.
Con decisione del 27 febbraio 2026, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro il menzionato decreto di non luogo a procedere. A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale.
2.
Conformemente all'art. 54 cpv. 1 prima frase LTF, la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato legittimamente redatto in lingua francese (art. 42 cpv. 1 LTF).
3.
Con decreto dell'8 aprile 2026, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 29 aprile 2026, un anticipo di fr. 800.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). Scaduto infruttuosamente questo termine, con decreto del 4 maggio 2026 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 21 maggio 2026, per provvedere a versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sulla scorta dell'art. 62 cpv. 3 LTF. Veniva altresì precisato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del rimedio giuridico, il ritiro dovendo essere effettuato per iscritto.
4.
In concreto, a causa del mancato pagamento dell'anticipo entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF. La decisione di inammissibilità può essere emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara